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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 R.G. e vertente TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Maurizio Vodini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Sebastiano al Vesuvio, alla via Leonardo da Vinci n.3;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
- convenuto contumace – OGGETTO : spettanze
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.01.2024, il ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice la esponendo di aver sottoscritto, in data Controparte_1
02.01.2023, contratto di consulenza scientifica con la società convenuta, avente ad oggetto l'attività di informazione medico scientifica sui Prodotti (allegato “A”) e sulla propaganda degli stessi presso la classe medica, cliniche universitarie e ospedali, farmacie, della Zona, promuovendo in via diretta la conclusione dei contratti, ma esclusivamente con autorizzazione scritta dell'azienda. Ha aggiunto che :
-il contratto ha previsto un periodo di prova di sei mesi, durante il quale i contraenti potevano recedere dal contratto senza preavviso né alcun altro obbligo;
- l'art. 13 , invece, disponeva : “Trascorso tale periodo, entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto anche senza causa mediante un preavviso di 30 (Trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o PEC”.
- con atto di integrazione del 28.06.2023, la società convenuta gli aveva comunicato una variazione territoriale del contratto, con aumento del rimborso da € 1.000,00 ad € 1.500,00, con la garanzia che la somma tra il fisso e le provvigioni non potesse essere comunque inferiore a € 2500,00 (duemilacinquecento/00);
- in data 13.07.2023, superato il periodo di prova, la società convenuta gli aveva comunicato a mezzo pec la chiusura del rapporto di collaborazione. Ha dedotto:
- di aver subito, a causa della scorretta condotta della un Controparte_1 pregiudizio sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, stante l'immotivato recesso in tronco in contrasto con le previsioni contrattuali;
-di aver invano chiesto le motivazioni del recesso. Ha concluso affinché venisse accertato e dichiarato che, in data 02.07.2023, decorsi mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto, è stato superato il periodo di
1 prova previsto ex art. 12 e, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, infondatezza ed inefficacia della risoluzione contrattuale irrogata dalla
[...]
in data 13.07.2023, per tutti i motivi esposti sopra, nonché accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di € 2.500,00, quale mensilità di luglio 2023 ed € 2.500,00, a titolo di mensilità di preavviso ex art 13 del contratto inter partes e/o della diversa somma che dovesse essere ritenuta equa dall' Ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo con condanna di parte convenuta alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza del 23.05.2024, nella contumacia della convenuta, non costituita nonostante rituale notifica a mezzo pec del 14.2.2024, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione e poi decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza. Il ricorso merita accoglimento. Il rapporto intercorso tra il ricorrente e la diversamente Controparte_2 dal nomen iuris dato dalle parti, può essere ricondotto allo schema del contratto di agenzia, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del contratto indicate nell'art. 5 dello stesso e consistenti “nell'attività di informazione medico scientifica sui Prodotti (allegato “A”) e sulla propaganda degli stessi presso la classe medica, cliniche universitarie e ospedali, farmacie, della Zona, promuovendo in via diretta la conclusione dei cIl contratto di agenzia si inquadra nei contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica. Il contratto di agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive e oneroso. L'agente non è un lavoratore subordinato, ma autonomo. Egli organizza liberamente il proprio lavoro senza vincoli di orario e sceglie la clientela. L'autonomia non è tuttavia assoluta, e sussistono alcuni aspetti che avvicinano la figura dell'agente a quella del lavoratore subordinato, facendolo rientrare nella categoria dei lavoratori parasubordinati. Infatti in primo luogo l'art. 1746 prescrive che l'agente è tenuto ad adempiere l'incarico secondo le istruzioni ricevute. L'art. 1748 invece stabilisce invece che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Costituisce circostanza pacifica quella relativa all'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia inter partes per effetto del recesso comunicato dalla società convenuta con la missiva inoltrata via PEC del 13.07.2023. Per quanto attiene ai motivi addotti dalla società convenuta a giustificazione del recesso nella comunicazione del 27.07.2023 deve rilevarsi che gli stessi fanno riferimento al fatto che “per 3 dei 6 mesi di prova Lei non ha svolto alcuna attività per la mia società e ha in ogni caso ricevuto l'anticipo previsto dal contratto, pari ad € 2.500,00, in relazione ai quali ci riserviamo di esperire azione per la restituzione dell'indebito”.
2 Ciò posto, al riguardo deve richiamarsi il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso (vedi Cass. 18/5/2011 n.10934). Dalla documentazione versata in atti emerge che la società convenuta ha comunicato, a mezzo PEC, in data 13.07.2023 il recesso dal contratto stipulato con il ricorrente ma non risulta provato, invece, il motivo addotto a giustificazione del recesso ossia la mancata attività per tre dei sei mesi, prova che incombeva alla preponente convenuta. Del resto la possibilità di recedere senza preavviso né indennità alcuna, era contemplata solo ove il recesso fosse intervenuto durante il periodo di prova. Ed invero l'art. 12 è chiarissimo : “E' previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi, nei quali, in qualunque momento, entrambi i contraenti potranno recedere dal contratto senza preavviso e senza indennità alcuna, cioè con effetto immediato dalla data di ricezione della lettera raccomandata A.R., ovvero dalla PEC, con la quale è stato comunicato il recesso”. Considerando che il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 2.01.2023, il periodo di prova è terminato in data 2.07.2023, con la conseguenza che il recesso intervenuto in data 13.7.2023 soggiace all'altra clausola , quella dell'art. 13. L'art. 13 del contratto sottoscritto dalle parti stabilisce che “Trascorso tale periodo, entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto anche senza causa mediante un preavviso di 30 (Trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o PEC”,. Non avendo assolto all'obbligo di preavviso, la convenuta deve essere perciò condannata a corrispondere la somma di € 2.500,00 per mancata comunicazione del preavviso di recesso di 30 giorni. In relazione, invece, al pagamento dell'importo di € 2.500,00, quale mensilità di luglio 2023, risulta che con atto di integrazione variazione All. “A” e zone di lavoro, datato 28.06.2023, si è previsto, in merito alle provvigioni, quanto segue:
- rimborso spese di €. 1500,00 (millecinquecento/00);
- provvigioni 8% (ottopercento) su dati IMS vendita;
- Si garantisce che la somma tra il fisso e le provvigioni non sarà comunque inferiore a €. 2500,00 (duemilacinquecento/00). Poiché deve ritenersi tardivo il recesso esercitato dalla società convenuta, avvenuto con missiva del 13.07.2023, la stessa deve essere condannata anche al pagamento della mensilità di Luglio 2023 pari ad euro 2.500,00. Sulle somme così determinate sono dovuti rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società soccombente ai valori medi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:. a) accoglie il ricorso e condanna la al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di € 5.000,00 di cui 2.500,00 quale compenso di luglio 2023 ed € 2.500,00 a titolo di indennità di preavviso oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_2 in € 2552,00 oltre spese generali iva e cpa, come per legge. Si comunichi Napoli lì 25.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2024 R.G. e vertente TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Maurizio Vodini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in San Sebastiano al Vesuvio, alla via Leonardo da Vinci n.3;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
- convenuto contumace – OGGETTO : spettanze
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.01.2024, il ricorrente ha convenuto dinanzi a questo giudice la esponendo di aver sottoscritto, in data Controparte_1
02.01.2023, contratto di consulenza scientifica con la società convenuta, avente ad oggetto l'attività di informazione medico scientifica sui Prodotti (allegato “A”) e sulla propaganda degli stessi presso la classe medica, cliniche universitarie e ospedali, farmacie, della Zona, promuovendo in via diretta la conclusione dei contratti, ma esclusivamente con autorizzazione scritta dell'azienda. Ha aggiunto che :
-il contratto ha previsto un periodo di prova di sei mesi, durante il quale i contraenti potevano recedere dal contratto senza preavviso né alcun altro obbligo;
- l'art. 13 , invece, disponeva : “Trascorso tale periodo, entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto anche senza causa mediante un preavviso di 30 (Trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o PEC”.
- con atto di integrazione del 28.06.2023, la società convenuta gli aveva comunicato una variazione territoriale del contratto, con aumento del rimborso da € 1.000,00 ad € 1.500,00, con la garanzia che la somma tra il fisso e le provvigioni non potesse essere comunque inferiore a € 2500,00 (duemilacinquecento/00);
- in data 13.07.2023, superato il periodo di prova, la società convenuta gli aveva comunicato a mezzo pec la chiusura del rapporto di collaborazione. Ha dedotto:
- di aver subito, a causa della scorretta condotta della un Controparte_1 pregiudizio sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, stante l'immotivato recesso in tronco in contrasto con le previsioni contrattuali;
-di aver invano chiesto le motivazioni del recesso. Ha concluso affinché venisse accertato e dichiarato che, in data 02.07.2023, decorsi mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto, è stato superato il periodo di
1 prova previsto ex art. 12 e, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, infondatezza ed inefficacia della risoluzione contrattuale irrogata dalla
[...]
in data 13.07.2023, per tutti i motivi esposti sopra, nonché accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di € 2.500,00, quale mensilità di luglio 2023 ed € 2.500,00, a titolo di mensilità di preavviso ex art 13 del contratto inter partes e/o della diversa somma che dovesse essere ritenuta equa dall' Ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo con condanna di parte convenuta alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza del 23.05.2024, nella contumacia della convenuta, non costituita nonostante rituale notifica a mezzo pec del 14.2.2024, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione e poi decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza. Il ricorso merita accoglimento. Il rapporto intercorso tra il ricorrente e la diversamente Controparte_2 dal nomen iuris dato dalle parti, può essere ricondotto allo schema del contratto di agenzia, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del contratto indicate nell'art. 5 dello stesso e consistenti “nell'attività di informazione medico scientifica sui Prodotti (allegato “A”) e sulla propaganda degli stessi presso la classe medica, cliniche universitarie e ospedali, farmacie, della Zona, promuovendo in via diretta la conclusione dei cIl contratto di agenzia si inquadra nei contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica. Il contratto di agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive e oneroso. L'agente non è un lavoratore subordinato, ma autonomo. Egli organizza liberamente il proprio lavoro senza vincoli di orario e sceglie la clientela. L'autonomia non è tuttavia assoluta, e sussistono alcuni aspetti che avvicinano la figura dell'agente a quella del lavoratore subordinato, facendolo rientrare nella categoria dei lavoratori parasubordinati. Infatti in primo luogo l'art. 1746 prescrive che l'agente è tenuto ad adempiere l'incarico secondo le istruzioni ricevute. L'art. 1748 invece stabilisce invece che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Costituisce circostanza pacifica quella relativa all'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia inter partes per effetto del recesso comunicato dalla società convenuta con la missiva inoltrata via PEC del 13.07.2023. Per quanto attiene ai motivi addotti dalla società convenuta a giustificazione del recesso nella comunicazione del 27.07.2023 deve rilevarsi che gli stessi fanno riferimento al fatto che “per 3 dei 6 mesi di prova Lei non ha svolto alcuna attività per la mia società e ha in ogni caso ricevuto l'anticipo previsto dal contratto, pari ad € 2.500,00, in relazione ai quali ci riserviamo di esperire azione per la restituzione dell'indebito”.
2 Ciò posto, al riguardo deve richiamarsi il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso (vedi Cass. 18/5/2011 n.10934). Dalla documentazione versata in atti emerge che la società convenuta ha comunicato, a mezzo PEC, in data 13.07.2023 il recesso dal contratto stipulato con il ricorrente ma non risulta provato, invece, il motivo addotto a giustificazione del recesso ossia la mancata attività per tre dei sei mesi, prova che incombeva alla preponente convenuta. Del resto la possibilità di recedere senza preavviso né indennità alcuna, era contemplata solo ove il recesso fosse intervenuto durante il periodo di prova. Ed invero l'art. 12 è chiarissimo : “E' previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi, nei quali, in qualunque momento, entrambi i contraenti potranno recedere dal contratto senza preavviso e senza indennità alcuna, cioè con effetto immediato dalla data di ricezione della lettera raccomandata A.R., ovvero dalla PEC, con la quale è stato comunicato il recesso”. Considerando che il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 2.01.2023, il periodo di prova è terminato in data 2.07.2023, con la conseguenza che il recesso intervenuto in data 13.7.2023 soggiace all'altra clausola , quella dell'art. 13. L'art. 13 del contratto sottoscritto dalle parti stabilisce che “Trascorso tale periodo, entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto anche senza causa mediante un preavviso di 30 (Trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o PEC”,. Non avendo assolto all'obbligo di preavviso, la convenuta deve essere perciò condannata a corrispondere la somma di € 2.500,00 per mancata comunicazione del preavviso di recesso di 30 giorni. In relazione, invece, al pagamento dell'importo di € 2.500,00, quale mensilità di luglio 2023, risulta che con atto di integrazione variazione All. “A” e zone di lavoro, datato 28.06.2023, si è previsto, in merito alle provvigioni, quanto segue:
- rimborso spese di €. 1500,00 (millecinquecento/00);
- provvigioni 8% (ottopercento) su dati IMS vendita;
- Si garantisce che la somma tra il fisso e le provvigioni non sarà comunque inferiore a €. 2500,00 (duemilacinquecento/00). Poiché deve ritenersi tardivo il recesso esercitato dalla società convenuta, avvenuto con missiva del 13.07.2023, la stessa deve essere condannata anche al pagamento della mensilità di Luglio 2023 pari ad euro 2.500,00. Sulle somme così determinate sono dovuti rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della società soccombente ai valori medi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:. a) accoglie il ricorso e condanna la al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di € 5.000,00 di cui 2.500,00 quale compenso di luglio 2023 ed € 2.500,00 a titolo di indennità di preavviso oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_2 in € 2552,00 oltre spese generali iva e cpa, come per legge. Si comunichi Napoli lì 25.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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