TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
RG 2741/2023
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BUFALINI FRANCESCA
Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORZIGLIA Controparte_1 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N.97 01100 VITERBO presso il difensore avv. GORZIGLIA DOMENICO
Resistente In relazione al
RICORSO per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 22.08.2012 a
El Magharia ( Algeria), con il Sig. nato in [...]-Dey (Algeria), il Controparte_1
26.12.1978 nonché per la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo emessa in data 03.05.2023 con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
Visto il verbale di udienza del 20.03.2025 nel corso della quale le parti, in seguito al tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno positivamente raggiunto l'accordo di cui al verbale di udienza, ratificato con note scritte depositate dalle parti rispettivamente in data 2.5.2025 e 30.4.2025 che di seguito si riporta:
a) pagamento della somma di euro 280,00 mensili da parte del resistente per il mantenimento della figlia minore;
b) assegno unico universale percepito nella misura del 50% ciascuno;
c) ritiro della querela relativo al procedimento penale attualmente in corso;
d) spese integralmente compensate.
Rilevato e Ritenuto:
pagina1 di 2 Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione delle parti e delle note scritte è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria;
Ciò premesso, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto, in considerazione del venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
La circostanza che le parti si fossero separate consensualmente avvalora tale conclusione. Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti. Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando anche in parziale modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione personale omologata con provvedimento del Tribunale di Viterbo emesso in data
03.05.2023 dispone
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e del matrimonio civile contratto in data Parte_1 Controparte_1
22.08.2012 a El Magharia (Algeria) e trascritto agli atti del Comune di Rocca Priora;
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma Controparte_1 di euro 280,00 per il mantenimento della figlia Persona_1
3) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% in favore di ciascuno dei coniugi;
4) Le parti si impegnano all'immediato ritiro della querela relativo al procedimento penale attualmente in corso.
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rocca Priora per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 Maggio 2025. Il Giudice Est.
(Francesco Scavo Lombardo) IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
pagina2 di 2