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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZARELLI LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIONI MASSIMO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BONDIONI MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
pagina 1 di 7 Sempre in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la pretesa creditoria di parte ricorrente prescritta, così come prescritti gli importi dovuti a titolo di interessi, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nel merito: revocare, dichiarare inefficacie, nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 4396/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.12.2023, Rg. 6083/2023 e notificato a parte opponente in data 2.12.2023, per i motivi di cui in narrativa, e alla luce delle contestate integrazioni documentali e della nullità eccepita dei conteggi operati e delle clausole contrattuali alle stesse collegate, così come meglio precisato nel punto V dell'opposizione proposta che si devono qui intendere integralmente ritrascritti.
In via subordinata;
nella denegata e non sperata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra riportate (carenza di legittimazione attiva, prescrizione decennale quota capitale e prescrizione quinquennale degli interessi) condannare, se del caso, il sig. alla Pt_1 minor somma che dovesse risultare accertata e dovuta a seguito dell'espletamento della CTU contabile.
In via istruttoria: si insiste sin d'ora ai sensi dell'art. 210 c.p.c per ottenere ordine di esibizione dei documenti contabili non correttamente prodotti dal ricorrente nel proprio ricorso monitorio. Si richiede sin da ora, eccepita la nullità delle clausole contrattuali (riferite, con riserva di meglio precisare in sede di memorie ex art. 171 ter cpc, ad applicazione di un saldo zero piuttosto che il primo saldo di conto corrente applicazione su rapporti di conto corrente dell'anatocismo / applicazione di interessi ultralegali non pattuiti / applicazione di commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente / applicazione di spese non pattuite contrattualmente nei rapporti di conto corrente / applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente o nei rapporti di finanziamento chirografario) CTU contabile relativamente anche ai conteggi delle somme dovute, con particolare riferimento agli importi asseritamente dovuti per interessi, oltre che relativamente all'analisi e validità degli eventuali conteggi, così da effettuare, se del caso, una quantificazione corretta di quanto potenzialmente dovuto dal sig.
Ogni altro diritto istruttorio riservato ex lege. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, previa ogni declaratoria necessaria, contrariis rejectis:
pagina 2 di 7 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni, e/o pretese formulate dalla controparte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, con in ogni caso la prescrizione dell'azione di ripetizione di somme attesa la chiusura del rapporto nel settembre 2013. Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso, condannare la parte opponente al pagamento in favore di della somma di cui Controparte_1 allo stesso decreto ingiuntivo, ovvero quell'altra, anche di diverso importo che risulterà nel corso della causa, anche eventualmente dovuta a titolo di rimborso per le somme e/o il credito comunque erogato a qualsivoglia titolo o ragione come documentato in atti, ovvero che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, nei limiti di valore cui al decreto ingiuntivo, oltre gli interessi convenzionali e/o legali, rigettando tutte le altre domande delle parti opponenti. Sempre in via di estremo subordine e per mera cautela difensiva, disporre la compensazione tra il credito dell'opposta e l'eventuale controcredito che l'opponente dovesse, per qualsiasi misura, ragione o titolo, provare.
IN OGNI CASO: Spese di causa integralmente rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 4396/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
87.915,46, oltre interessi e spese, di cui euro 56.547,03 a titolo di insoluto di un contratto conto corrente ed euro 31.368,43 quale residuo di un contratto di finanziamento, entrambi sottoscritti dall'attore con CA OL di , pagamento da effettuarsi a favore di CP_2 Controparte_3
, quale mandataria di allegata cessionaria del credito.
[...] Controparte_1
Nello specifico l'attore opponente eccepiva, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la carenza di titolarità del credito dell'opposta, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la prescrizione del credito e dei relativi interessi, chiedendo che fosse disposta CTU al fine di verificare la presenza o meno di un tasso usurario, la vessatorietà della clausola
7 del contratto di finanziamento e, in generale, la validità dei conteggi della controparte.
Nello specifico contestava l'entità dell'importo ingiunto “considerato che la banca ha applicato sul rapporto in oggetto vari indebiti” rilevando che l'istituto di credito non aveva provato la continuità contabile del proprio credito.
pagina 3 di 7 Indicava alcuni aspetti che dovevano essere necessariamente esaminati quali: “l'applicazione di un saldo zero che il primo saldo di conto corrente indicato dalla banca nel decreto ingiuntivo su saldi derivanti da aperture di credito in conto corrente”, l'applicazione sui rapporti di conto corrente di anatocismo, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, applicazione della commissione di massimo scoperto la cui pattuizione doveva ritenersi nulla per difetto di causa, l'applicazione di spese non pattuite nel contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi usurari in entrambi i contratti.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'origine del credito
La stipulazione, in data 03.11.2004, tra e di un Parte_1 Controparte_4
contratto di conto corrente nonché la stipulazione, in data 04.10.2011, tra le medesime parti, di un contratto di finanziamento chirografo è provata dalla documentazione prodotta.
Risulta pacifico, in quanto allegato da parte convenuta opposta e non contestato da parte attrice,
l'intervenuto inadempimento di quest'ultima, tale da spingere l'istituto di credito, in data 02.09.2013, a comunicare il recesso dal rapporto di conto corrente, la revoca di tutti gli affidamenti accordati nonché
a intimare il pagamento integrale dell'esposizione debitoria compreso il residuo del finanziamento.
II. L'eccezione di incompetenza territoriale
Premesso che la contestazione con riguardo alla titolarità del credito non attiene al presupposto della legittimazione processuale (la cui sussistenza deve essere valutata alla luce delle mere allegazioni della parte) ma alla titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio e, pertanto, al merito, la prima eccezione che deve essere esaminata è quella relativa all'incompetenza territoriale.
Parte attrice opponente eccepisce il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in forza dell'art. 12 del contratto di finanziamento secondo cui “per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del prestatario”.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, l'eccezione è infondata sotto plurimi e autonomi aspetti.
In primo luogo, il termine “prestatario”, pur poco usato nel linguaggio comune, indica la parte che riceve in prestito una somma, ossia, nel caso de quo, parte attrice opponente e non la persona che concede in prestito che viene indicata come “prestatore”: il significato del termine è, peraltro, chiaramente evincibile anche dal tenore del contratto, si veda a titolo esemplificativo la clausola nr. 2 che prevede l'obbligo, per il prestatario, di rimborsare la somma finanziata.
Il procedimento è stato, pertanto, correttamente radicato ove il convenuto sostanziale ha la residenza.
In secondo luogo il foro convenzionale non è indicato come esclusivo, il che porta a ritenere che si tratti di un foro alternativo - ulteriore e concorrente - con quelli codicistici, tra cui è indicato anche quello della residenza del convenuto sostanziale.
In terzo luogo, il convenuto sostanziale riveste la qualifica di consumatore, con conseguente rilievo della residenza quale criterio esclusivo di competenza, inderogabile se non a favore del consumatore stesso.
III. La prescrizione del credito
Parte attrice opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto stante lo iato temporale intercorso tra il 2 settembre 2013, data di intervenuto recesso dai contratti da parte dell'istituto di credito e il 30 dicembre 2023, data della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
L'eccezione è fondata posto che la lettera di comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento inviata in data 11 luglio 2022 dall'opposta non può ritenersi valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
Come noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)…” (cfr. C. Casc. sentenza n. 15140/2021).
Nel caso in esame la missiva contiene chiara indicazione del soggetto obbligato e l'intimazione al pagamento di una somma individuata ma non contiene alcuna indicazione in merito alla fonte del credito.
pagina 5 di 7 Nello specifico l'intimazione contiene la comunicazione della cessione del credito “derivante dal contratto in oggetto” e la diffida al relativo pagamento, mentre l'oggetto è così descritto “Progetto
Diana - CA popolare di Sondrio / Sofferenza – Posizione a sofferenza NDG Parte_1
000000910636 Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento”.
Non vi è pertanto alcuna indicazione del “contratto” costituente la fonte dell'obbligazione di cui è chiesto il pagamento.
Essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato deve ritenersi che la diffida di pagamento, al fine di valere quale atto interruttivo della prescrizione, debba quantomeno genericamente indicare la fonte dell'obbligazione e non limitarsi all'indicazione della sua origine in un “contratto”.
Né può ritenersi che l'individuazione del rapporto contrattuale sia desumibile dalla mera indicazione delle parti contraenti: ciò potrebbe essere vero nel caso in cui le parti abbiano concluso un solo contratto ma, nel caso in esame, i rapporti contrattuali intrattenuti dal destinatario della missiva e dalla cedente erano due ed entrambi erano in passivo alla data della intimazione.
Il reiterato e generico riferimento al “contratto”, non contenendo sufficiente indicazione del credito etero-individuato, rende pertanto la missiva in esame inidonea ad interrompere il termine di prescrizione.
In assenza di ulteriori tempestivi atti interruttivi, non emergenti dagli atti (la notificazione del decreto risale al dicembre 2023), i crediti per cui è causa devono ritenersi estinti per prescrizione alla data del primo settembre 2023.
Quanto sopra determina l'assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
X. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
XI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate in euro 14.639,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo n. 4396/2023;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZARELLI LORENZO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIONI MASSIMO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BONDIONI MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
pagina 1 di 7 Sempre in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la pretesa creditoria di parte ricorrente prescritta, così come prescritti gli importi dovuti a titolo di interessi, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nel merito: revocare, dichiarare inefficacie, nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia il Decreto
Ingiuntivo n. 4396/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.12.2023, Rg. 6083/2023 e notificato a parte opponente in data 2.12.2023, per i motivi di cui in narrativa, e alla luce delle contestate integrazioni documentali e della nullità eccepita dei conteggi operati e delle clausole contrattuali alle stesse collegate, così come meglio precisato nel punto V dell'opposizione proposta che si devono qui intendere integralmente ritrascritti.
In via subordinata;
nella denegata e non sperata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra riportate (carenza di legittimazione attiva, prescrizione decennale quota capitale e prescrizione quinquennale degli interessi) condannare, se del caso, il sig. alla Pt_1 minor somma che dovesse risultare accertata e dovuta a seguito dell'espletamento della CTU contabile.
In via istruttoria: si insiste sin d'ora ai sensi dell'art. 210 c.p.c per ottenere ordine di esibizione dei documenti contabili non correttamente prodotti dal ricorrente nel proprio ricorso monitorio. Si richiede sin da ora, eccepita la nullità delle clausole contrattuali (riferite, con riserva di meglio precisare in sede di memorie ex art. 171 ter cpc, ad applicazione di un saldo zero piuttosto che il primo saldo di conto corrente applicazione su rapporti di conto corrente dell'anatocismo / applicazione di interessi ultralegali non pattuiti / applicazione di commissioni di massimo scoperto nei rapporti di conto corrente / applicazione di spese non pattuite contrattualmente nei rapporti di conto corrente / applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente o nei rapporti di finanziamento chirografario) CTU contabile relativamente anche ai conteggi delle somme dovute, con particolare riferimento agli importi asseritamente dovuti per interessi, oltre che relativamente all'analisi e validità degli eventuali conteggi, così da effettuare, se del caso, una quantificazione corretta di quanto potenzialmente dovuto dal sig.
Ogni altro diritto istruttorio riservato ex lege. Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, previa ogni declaratoria necessaria, contrariis rejectis:
pagina 2 di 7 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni, e/o pretese formulate dalla controparte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, con in ogni caso la prescrizione dell'azione di ripetizione di somme attesa la chiusura del rapporto nel settembre 2013. Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso, condannare la parte opponente al pagamento in favore di della somma di cui Controparte_1 allo stesso decreto ingiuntivo, ovvero quell'altra, anche di diverso importo che risulterà nel corso della causa, anche eventualmente dovuta a titolo di rimborso per le somme e/o il credito comunque erogato a qualsivoglia titolo o ragione come documentato in atti, ovvero che sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, nei limiti di valore cui al decreto ingiuntivo, oltre gli interessi convenzionali e/o legali, rigettando tutte le altre domande delle parti opponenti. Sempre in via di estremo subordine e per mera cautela difensiva, disporre la compensazione tra il credito dell'opposta e l'eventuale controcredito che l'opponente dovesse, per qualsiasi misura, ragione o titolo, provare.
IN OGNI CASO: Spese di causa integralmente rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 4396/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
87.915,46, oltre interessi e spese, di cui euro 56.547,03 a titolo di insoluto di un contratto conto corrente ed euro 31.368,43 quale residuo di un contratto di finanziamento, entrambi sottoscritti dall'attore con CA OL di , pagamento da effettuarsi a favore di CP_2 Controparte_3
, quale mandataria di allegata cessionaria del credito.
[...] Controparte_1
Nello specifico l'attore opponente eccepiva, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la carenza di titolarità del credito dell'opposta, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la prescrizione del credito e dei relativi interessi, chiedendo che fosse disposta CTU al fine di verificare la presenza o meno di un tasso usurario, la vessatorietà della clausola
7 del contratto di finanziamento e, in generale, la validità dei conteggi della controparte.
Nello specifico contestava l'entità dell'importo ingiunto “considerato che la banca ha applicato sul rapporto in oggetto vari indebiti” rilevando che l'istituto di credito non aveva provato la continuità contabile del proprio credito.
pagina 3 di 7 Indicava alcuni aspetti che dovevano essere necessariamente esaminati quali: “l'applicazione di un saldo zero che il primo saldo di conto corrente indicato dalla banca nel decreto ingiuntivo su saldi derivanti da aperture di credito in conto corrente”, l'applicazione sui rapporti di conto corrente di anatocismo, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, applicazione della commissione di massimo scoperto la cui pattuizione doveva ritenersi nulla per difetto di causa, l'applicazione di spese non pattuite nel contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi usurari in entrambi i contratti.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. L'origine del credito
La stipulazione, in data 03.11.2004, tra e di un Parte_1 Controparte_4
contratto di conto corrente nonché la stipulazione, in data 04.10.2011, tra le medesime parti, di un contratto di finanziamento chirografo è provata dalla documentazione prodotta.
Risulta pacifico, in quanto allegato da parte convenuta opposta e non contestato da parte attrice,
l'intervenuto inadempimento di quest'ultima, tale da spingere l'istituto di credito, in data 02.09.2013, a comunicare il recesso dal rapporto di conto corrente, la revoca di tutti gli affidamenti accordati nonché
a intimare il pagamento integrale dell'esposizione debitoria compreso il residuo del finanziamento.
II. L'eccezione di incompetenza territoriale
Premesso che la contestazione con riguardo alla titolarità del credito non attiene al presupposto della legittimazione processuale (la cui sussistenza deve essere valutata alla luce delle mere allegazioni della parte) ma alla titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio e, pertanto, al merito, la prima eccezione che deve essere esaminata è quella relativa all'incompetenza territoriale.
Parte attrice opponente eccepisce il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in forza dell'art. 12 del contratto di finanziamento secondo cui “per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del prestatario”.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, l'eccezione è infondata sotto plurimi e autonomi aspetti.
In primo luogo, il termine “prestatario”, pur poco usato nel linguaggio comune, indica la parte che riceve in prestito una somma, ossia, nel caso de quo, parte attrice opponente e non la persona che concede in prestito che viene indicata come “prestatore”: il significato del termine è, peraltro, chiaramente evincibile anche dal tenore del contratto, si veda a titolo esemplificativo la clausola nr. 2 che prevede l'obbligo, per il prestatario, di rimborsare la somma finanziata.
Il procedimento è stato, pertanto, correttamente radicato ove il convenuto sostanziale ha la residenza.
In secondo luogo il foro convenzionale non è indicato come esclusivo, il che porta a ritenere che si tratti di un foro alternativo - ulteriore e concorrente - con quelli codicistici, tra cui è indicato anche quello della residenza del convenuto sostanziale.
In terzo luogo, il convenuto sostanziale riveste la qualifica di consumatore, con conseguente rilievo della residenza quale criterio esclusivo di competenza, inderogabile se non a favore del consumatore stesso.
III. La prescrizione del credito
Parte attrice opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto stante lo iato temporale intercorso tra il 2 settembre 2013, data di intervenuto recesso dai contratti da parte dell'istituto di credito e il 30 dicembre 2023, data della notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
L'eccezione è fondata posto che la lettera di comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento inviata in data 11 luglio 2022 dall'opposta non può ritenersi valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione.
Come noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)…” (cfr. C. Casc. sentenza n. 15140/2021).
Nel caso in esame la missiva contiene chiara indicazione del soggetto obbligato e l'intimazione al pagamento di una somma individuata ma non contiene alcuna indicazione in merito alla fonte del credito.
pagina 5 di 7 Nello specifico l'intimazione contiene la comunicazione della cessione del credito “derivante dal contratto in oggetto” e la diffida al relativo pagamento, mentre l'oggetto è così descritto “Progetto
Diana - CA popolare di Sondrio / Sofferenza – Posizione a sofferenza NDG Parte_1
000000910636 Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento”.
Non vi è pertanto alcuna indicazione del “contratto” costituente la fonte dell'obbligazione di cui è chiesto il pagamento.
Essendo il diritto di credito un diritto eterodeterminato deve ritenersi che la diffida di pagamento, al fine di valere quale atto interruttivo della prescrizione, debba quantomeno genericamente indicare la fonte dell'obbligazione e non limitarsi all'indicazione della sua origine in un “contratto”.
Né può ritenersi che l'individuazione del rapporto contrattuale sia desumibile dalla mera indicazione delle parti contraenti: ciò potrebbe essere vero nel caso in cui le parti abbiano concluso un solo contratto ma, nel caso in esame, i rapporti contrattuali intrattenuti dal destinatario della missiva e dalla cedente erano due ed entrambi erano in passivo alla data della intimazione.
Il reiterato e generico riferimento al “contratto”, non contenendo sufficiente indicazione del credito etero-individuato, rende pertanto la missiva in esame inidonea ad interrompere il termine di prescrizione.
In assenza di ulteriori tempestivi atti interruttivi, non emergenti dagli atti (la notificazione del decreto risale al dicembre 2023), i crediti per cui è causa devono ritenersi estinti per prescrizione alla data del primo settembre 2023.
Quanto sopra determina l'assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
X. La revoca del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
XI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate in euro 14.639,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
pagina 6 di 7 - revoca il decreto ingiuntivo n. 4396/2023;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 7 di 7