Decreto cautelare 30 ottobre 2009
Ordinanza cautelare 13 novembre 2009
Sentenza 11 maggio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 11/05/2010, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02518/2010 REG.SEN.
N. 01015/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2009, proposto dai signori signori AR RA, LL RE, OL BE, VE AT, AN NG, ZO G.B., GA FE, RI RT, OM IM, EL FA, ON IA, TI MB, DD NO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati professor Giovanni Acquarone e Alessandro Salustri, elettivamente domiciliati presso gli stessi a Genova, Via Corsica, 21/20;
contro
Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso di lei a Genova, via Garibaldi 9;
nei confronti di
signora LL OS, rappresentata e difesa dall'avvocato SC Massa, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Roma 11/1;
per l'annullamento
del permesso di costruire 22.6.2009, n. 354 rilasciato dal comune di Genova alla controinteressata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto il decreto 30.10.2009, n. 390 del presidente del tribunale amministrativo;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della
controinteressata;
vista la propria ordinanza 12.11.2009, n. 422;
viste le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor SC AR e altri dodici litisconsorti indicati nell’epigrafe si ritengono lesi dal permesso di costruire che il comune di Genova ha assentito in favore della controinteressata con l’atto 22.6.2009, n. 354, per cui hanno notificato l’atto 23.10.2009, depositato il 29.10.2009, con cui lamentano:
violazione dell’art. BB10 delle NTA del PUC di Genova, violazione dell’art. 11 comma 6 lett. b) delle nta del PTC provinciale, eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, travisamento, irragionevolezza, illogicità grave e manifesta, difetto di istruttoria e motivazione.
Violazione dell’art. 11 comma 1 e 20 comma 1 del dpr 6.6.2001, n. 380, violazione degli artt. 31 comma 1 e 2 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, difetto di istruttoria, travisamento.
Con decreto 30.10.2009, n. 390 il presidente del tribunale adito ha respinto la domanda interinale proposta per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
La controinteressata si è costituita in giudizio con atto depositato il 31.10.2009, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Il comune di Genova si è costituito in giudizio con atto depositato il 11.11.2009, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Con ordinanza 12.11.2009, n. 422 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.
Tutte le parti hanno depositato distinte memorie conclusionali.
E’ impugnato il titolo assentito dal comune di Genova in favore della controinteressata per l’edificazione su un sedime di terreno ubicato in via Riese 17, int. 3-4.
In punto legittimazione si osserva che gli interessati sono sicuramente abilitati alla deduzione delle censure, essendo essi residenti nel vicino condominio al cui interno è situata l’area verde che dovrebbe essere sostituita dal parcheggio in progetto: la produzione dei certificati degli interessati è sufficiente a tale riguardo.
Con il primo motivo gli interessati denunciano la violazione delle norme del piano comunale e di quello paesistico provinciale, in quanto la realizzazione assentita non sarebbe rispettosa delle disposizioni impugnate che tutelano il verde pubblico e privato.
L’area oggetto dell’intervento ricade nella sottozona indicata come BB dalle NTA del PUC di Genova, il cui articolo BB5, comma 4 regola gli spazi liberi esistenti tra gli edifici, e prevede che “…le essenze ad alto fusto di pregio vanno comunque mantenute a meno che non sia necessario sostituirle o rimuoverle per deperimento. Le alberature eventualmente rimosse, devono essere messe a dimora nella zona circostante…”; il successivo art. BB10 disciplina invece i nuovi edifici destinati a parcheggi e impone che “… gli interventi di costruzione di parcheggi in struttura devono contribuire alla qualificazione ambientale dell’intorno… la realizzazione dei parcheggi, ove possibile, deve preservare le essenze ad alto fusto di pregio, che se rimosse, devono possibilmente essere messe a dimora nella zona circostante ovvero essere sostituite…”.
A sua volta il piano territoriale di coordinamento provinciale individua (art. 11, comma 3 lett. d) le aree verdi strutturate di pausa e cornice poste nel tessuto urbanizzato, per le quali è predominante l’assetto vegetazionale, e per esse è posto il divieto di abbattimento delle essenze attuali.
Il collegio concorda sul punto con la difesa comunale nell’escludere l’applicabilità alla specie dello strumento provinciale invocato, attesa l’assenza di ogni allegazione da parte degli interessati circa la possibilità di ricomprendere l’area in questione tra quelle per le quali il piano impone la conservazione della vegetazione in atto.
Appaiono invece fondate le censure proposte con riferimento agli artt. BB5 e BB10 delle nta del PUC.
L’area è sicuramente uno spazio libero posto tra edifici, come si ricava dalle immagini contenute nella relazione peritale dottor Giuseppe Errera, nonché dalle allegazioni cartografiche prodotte dall’amministrazione comunale, e si presentava corredata da un congruo numero di alberi ad alto e medio fusto, taluno dei quali di notevole pregio.
Gli atti del procedimento che sono stati prodotti evidenziano un notevole approfondimento sotto i profili urbanistico, geologico e veicolare, ma non risulta esservi stato il necessario impegno di studio sulla sorte da riservare alle alberature, in relazione alla ricordata disciplina di zona.
Non risulta infatti che l’amministrazione si sia posta il problema di comparare la necessità di modificazione del suolo assentita dal titolo impugnato con le esigenze di conservazione degli alberi che il piano pone.
Non si tratta di un vincolo assoluto, attesa la rilevata impossibilità di applicare le norme denunciate del PTC provinciale, ma della necessaria verifica circa la possibilità di mantenere il maggior numero possibile di alberi di pregio, in relazione ai perseguiti fini urbanistico ed edilizio.
Si intende con ciò che l’utilità che un parcheggio in struttura può apportare alla collettività va opportunamente considerato dall’amministrazione comunale, viste le norme del piano in proposito, ma tale fine non può portare a obliterare l’altrettanto importante scopo della conservazione e ricollocazione degli alberi.
La p.a. non ha correttamente effettuato tale verifica, attesa la scarsa precisione della relazione allegata dalla controinteressata sull’argomento, a cui non può essere posto riparo dalle produzioni effettuate in giudizio.
In tal senso il motivo è fondato e va accolto.
Con la seconda doglianza gli interessati deducono un ulteriore profilo di carente istruttoria, in quanto l’atto impugnato consente la modificazione dell’ubicazione di una cisterna posta nel terreno di cui è prevista la trasformazione senza aver prima acquisito il necessario assenso dei condomini. Questi infatti asseriscono essere il bene condominiale, mentre la controinteressata dichiara di essere l’unica proprietaria del bene di che trattasi.
Il collegio rileva che ai fini della legittimità degli atti amministrativi non è necessario che l’amministrazione comunale istruisca la questione proprietaria di un bene immobile con l’approfondimento e le garanzie richiesti da un giudizio civile, ma gli accertamenti demandati all’amministrazione non possono essere contraddittori o insufficienti allo scopo.
Al riguardo, non ostante esista in causa un atto istruttorio (atto 3.12.2007, n. 6393/2006 di uno degli uffici del comune di Genova) che afferma la natura condominiale del manufatto, va notato che non è stata fornita la piena prova circa l’identità tra la cisterna collaudata positivamente dai vigili del fuoco e quella di che si tratta.
La censura non è pertanto positivamente verificata e va disattesa.
In conclusione il ricorso merita solo parziale accoglimento; tuttavia la determinazione assunta in ordine al primo motivo è assorbente del decidere, sì che l’atto impugnato va annullato.
Tuttavia l’accoglimento solo parziale dei motivi induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato, compensando le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO