CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. 411/2024 promosso da:
(C.F. ), con sede legale in 20123 – Milano (MI), Via Torino Parte_1 P.VA_1
60, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti depositata contestualmente
[...] all'istanza ex art. 268, co. 2, C.C.I.I. per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nel procedimento sub R.G. n. 287/2024 avanti al Tribunale di Torino (All. A), dagli Avvocati Daniele
Vecchi (C.F. e Giusy Bova (C.F. , ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti professionisti parte reclamante nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Controparte_1 P.VA_2
Massimo D'Azeglio 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita parte reclamata
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente reclamo ex art. 50 C.C.I.I., contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
A. revocare integralmente il decreto del Tribunale di Torino, Sez. VI Civile, Giudice relatore Dott.ssa
Carlotta Pittaluga, emesso all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2024 nel procedimento rubricato sub R.G. n. 387-1/2024 promosso da per l'apertura della procedura di Parte_1
liquidazione controllata ex art. 268, co. 2, C.C.I.I. nei confronti di , e comunicato dalla _1
Cancelleria in data 23 ottobre 2024, per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto,
B. dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di (C.F. e Controparte_1
P.VA ), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Massimo D'Azeglio 30, in P.VA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di
Torino per la nomina del liquidatore e per gli altri provvedimenti previsti ex art. 270 C.C.I.I.;
C. in via istruttoria, solo nel denegato caso in cui questa Ecc.ma Corte d'Appello lo ritenesse opportuno, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
[...]
1. vero che, in data 31 luglio 2013, la società in persona del legale rappresentate, Controparte_1
Dott. ha comunicato a in persona del legale rappresentante, Persona_1 Parte_1
Dott. la necessità di eseguire un finanziamento soci fruttifero per un Parte_2 importo di € 100.000,00, come da documento che si mostra (cfr. doc. 3, sub All. D);
2. vero che, in data 9 agosto 2013, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
CP
. a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 100.000,00 a titolo di finanziamento soci Pt_3
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 31 agosto 2018;
3. vero che, in data 18 febbraio 2015, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 65.000,00 a titolo di finanziamento soci Parte_1
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 28 febbraio 2017;
4. vero che, in data 7 dicembre 2015, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 75.000,00 a titolo di finanziamento soci Parte_1
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 4 dicembre 2017;
D. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”
Procura Generale: rigettarsi il reclamo
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2024 dinanzi al Tribunale di Torino, (C.F. e Parte_1
pagina 2 di 6 P.VA ) chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di P.VA_1
(C.F. e P.VA ), ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII, deducendo di Controparte_1 P.VA_2 essere creditrice della somma complessiva di € 72.296,34, oltre interessi, in forza di tre distinti finanziamenti fruttiferi erogati in favore della società debitrice.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver concesso: i) un primo finanziamento di € 100.000,00 in data 8-9 agosto 2013, successivamente ridotto a € 60.000,00 per effetto di parziale rinuncia, con interessi maturati per € 8.912,58; ii) un secondo finanziamento di € 65.000,00 in data 17-18 febbraio
2015, con interessi maturati per € 1.581,13; iii) un terzo finanziamento di € 75.000,00 in data 4-7 dicembre 2015, con interessi maturati per € 1.802,63.
A supporto della domanda, produceva: scambi di comunicazioni email e PEC relativi Parte_1
alla pattuizione dei finanziamenti, fatture per interessi e bilanci della società debitrice relativi agli esercizi 2016 e 2017, dai quali emergeva una specifica posta debitoria per finanziamenti soci di importo sostanzialmente corrispondente al credito vantato.
Nel procedimento, iscritto al n. 387-1/2024 R.G., con decreto del giudice relatore del 20 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 3 settembre 2024, disponendosi la notifica del ricorso e del decreto alla società debitrice nonché l'acquisizione di informazioni ex art. 42 CCII.
All'udienza del 3 settembre 2024, rilevata l'impossibilità di notificare via PEC e l'irregolarità della notifica tentata dalla ricorrente, il Giudice assegnava nuovo termine per la notifica, rinviando all'udienza del 15 ottobre 2024. La notifica veniva quindi perfezionata presso la casa comunale di
Torino in data 18 settembre 2024, ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII.
Nel frattempo, in risposta alle richieste istruttorie del Tribunale, l'INPS comunicava l'assenza di debiti mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalava la presenza di debiti tributari scaduti per €
35.118,36.
All'udienza del 15 ottobre 2024, in assenza della società debitrice benché regolarmente notificata,
ad espressa domanda del Giudice relatore, dichiarava di non disporre di ulteriore Parte_1
documentazione a supporto del proprio credito. Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
Con decreto depositato il 23 ottobre 2024, il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di prova della legittimazione attiva della ricorrente, rilevando che la documentazione prodotta
(email, PEC e fatture) non era idonea a dimostrare l'effettiva erogazione dei finanziamenti, in assenza di prova della dazione delle somme quale elemento costitutivo del contratto di mutuo.
Avverso tale decreto proponeva tempestivo reclamo “ex art. 50 CCII”, iscritto al n. Parte_1
411/2024 R.G. della Corte d'Appello di Torino, articolando due motivi:
1) erronea valutazione degli elementi di prova già disponibili in primo grado, in particolare dei bilanci pagina 3 di 6 2016-2017 di che riportavano una posta debitoria per finanziamenti soci di importo _1
corrispondente al credito vantato;
2) ammissibilità della produzione in sede di reclamo delle disposizioni di bonifico ed estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti, alla luce della natura del giudizio di reclamo e della consolidata giurisprudenza in materia concorsuale.
Con decreto del 2 dicembre 2024, la Corte fissava l'udienza di comparizione per l'11 febbraio 2025, disponendo la notifica del reclamo e del decreto alla società debitrice.
La notifica veniva regolarmente eseguita sia presso la sede legale che presso il legale rappresentante di
, che non si costituiva nel giudizio di reclamo. _1
All'udienza dell'11 febbraio 2025, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto da è fondato e merita accoglimento alla luce delle Parte_1
produzioni rese solo nel presente grado.
La questione centrale sottoposta all'esame della Corte attiene alla legittimazione della reclamante quale creditrice di presupposto necessario per l'apertura della Controparte_1
liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII.
Il Tribunale di Torino ha correttamente rilevato, sulla base della documentazione disponibile in primo grado, l'assenza di prova dell'effettiva dazione delle somme oggetto dei finanziamenti fruttiferi, elemento costitutivo del contratto di mutuo e presupposto della qualità di creditore. Come chiarito dalla
Cassazione nella sentenza n. 11421/2014, l'accertamento della legittimazione attiva del creditore istante, pur non richiedendo un accertamento definitivo del credito, presuppone comunque una valutazione incidentale della sussistenza del diritto fatto valere. Sulla base della documentazione prodotta in prime cure, il credito, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato affatto provato. Del tutto irrilevante il dato bilancistico invocato;
di là della sua risalenza – trattandosi di bilancio addirittura del 2016, ultimo pubblicato dalla società convocata, è sufficiente il rilievo che tre sono i soci di per rendere l'imputazione del debito verso soci colà appostato Controparte_1 meramente de praesumpto. L'ulteriore documentazione (scambio mail) non vale in alcun modo ad integrare una valida prova scritta della stipulazione dei finanziamenti, necessaria in ragione dell'entità delle somme, della qualità delle parti (società di capitali), della completa incertezza sulle condizioni del rimborso, come pure dell'erogazione delle somme asseritamente finanziate.
Tuttavia, (solo) in sede di reclamo ha prodotto le disposizioni di bonifico e gli Parte_1
estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti, fornendo così piena prova della propria qualità di creditrice. Tale documentazione, benché non prodotta in primo grado, deve ritenersi pagina 4 di 6 ammissibile in questa sede. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 8226/2015, in fattispecie ovviamente inerente alla previgente legge fallimentare ma perfettamente in taglio anche con riguardo al codice della crisi, stante l'immutata natura del procedimento de quo, il giudizio di reclamo nelle procedure concorsuali è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c.
Va dunque preso atto che, a dispetto di quanto riferito in primo grado, sussistevano ulteriori documenti a suffragio del credito. ha infatti prodotto in sede di reclamo le disposizioni Parte_1
di bonifico e gli estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti fruttiferi, documenti che dimostrano inequivocabilmente l'effettiva dazione delle somme in favore di . Tale _1
documentazione, benché tardivamente prodotta nonostante la specifica richiesta del giudice di prime cure, deve ritenersi ammissibile in questa sede, in quanto finalizzata a provare un elemento costitutivo della domanda (la legittimazione attiva) e coerente con gli elementi già emergenti dalla documentazione di primo grado (in particolare, i bilanci 2016-2017 di che riportavano una _1
specifica posta debitoria per finanziamenti soci).
Sulla base di tale della documentazione, la legittimazione del ricorrente, odierno reclamante, nei limiti della cognizione meramente incidentale possibile nella presente sede ed impregiudicata, ai fini endoconcorsuali, ogni compiuta valutazione di sussistenza ed esigibilità del credito nel giudizio di verifica dei crediti, può ritenersi sussistente e provata.
Il decreto impugnato, del tutto corretto nella valutazione della documentazione disponibile in primo grado, deve quindi essere riformato alla luce dei nuovi documenti prodotti in sede di reclamo.
Risultano altresì integrati tutti gli altri presupposti per l'apertura della liquidazione controllata. Sotto il profilo soggettivo, è pacifica la qualificazione di come "impresa minore" ai sensi Controparte_1
dell'art. 2, lett. d), CCII, essendo ampiamente sotto soglia rispetto ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 121 CCII. Quanto allo stato di insolvenza, esso emerge con evidenza dalla cessazione di ogni operatività dal 2017, dalla situazione di completa paralisi operativa e dalla presenza di un'esposizione debitoria complessiva superiore a € 168.000, comprensiva di debiti verso fornitori (€ 53.370), altri debiti (€ 7.327) e debiti tributari (€ 35.118,36), senza alcuna prospettiva di ripresa dell'attività né di soddisfacimento dei creditori con mezzi normali.
All'apertura della liquidazione controllata, consegue la rimessione al Tribunale per i provvedimenti ulteriori, ai sensi del richiamo di cui all'art. 270, 5° co., CCII (“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”).
Infine, quanto alle spese processuali, si ritiene di dichiarare irripetibili le sole spese del primo pagina 5 di 6 grado, in considerazione della tardiva produzione documentale che ha determinato il rigetto della domanda, mentre le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valore minimo del pertinente scaglione, attesa la contumacia del convenuto, l'assenza di attività istruttoria, l'attività defensionale allegativa sostanzialmente risoltasi nell'integrazione di produzioni documentali già disponibili alla parte e la cui produzione era stata sollecitata in primo grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. e P.VA Controparte_1
), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Massimo D'Azeglio 30, in persona del P.VA_2
legale rappresentante pro tempore:
- rimette gli atti al Tribunale di Torino per i provvedimenti consequenziali all'apertura della liquidazione controllata, di cui all'art. 269 CCII;
- dichiara irripetibili le spese e competenze relative al primo grado;
- condanna la convenuta a rimborsare alla reclamante le spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 1906,00 per compensi ed € 174,00 per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
VA come per legge;
- manda alla cancelleria, ai sensi dell'art. 270 CCII, di provvedere all'iscrizione della presente sentenza al Registro delle Imprese e alla notificazione al debitore.
Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 11/02/2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino, Sezione I Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. 411/2024 promosso da:
(C.F. ), con sede legale in 20123 – Milano (MI), Via Torino Parte_1 P.VA_1
60, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti depositata contestualmente
[...] all'istanza ex art. 268, co. 2, C.C.I.I. per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nel procedimento sub R.G. n. 287/2024 avanti al Tribunale di Torino (All. A), dagli Avvocati Daniele
Vecchi (C.F. e Giusy Bova (C.F. , ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti professionisti parte reclamante nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Controparte_1 P.VA_2
Massimo D'Azeglio 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita parte reclamata
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte d'Appello
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per parte reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente reclamo ex art. 50 C.C.I.I., contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti:
A. revocare integralmente il decreto del Tribunale di Torino, Sez. VI Civile, Giudice relatore Dott.ssa
Carlotta Pittaluga, emesso all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2024 nel procedimento rubricato sub R.G. n. 387-1/2024 promosso da per l'apertura della procedura di Parte_1
liquidazione controllata ex art. 268, co. 2, C.C.I.I. nei confronti di , e comunicato dalla _1
Cancelleria in data 23 ottobre 2024, per tutti i motivi in atti, e, per l'effetto,
B. dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di (C.F. e Controparte_1
P.VA ), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Massimo D'Azeglio 30, in P.VA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di
Torino per la nomina del liquidatore e per gli altri provvedimenti previsti ex art. 270 C.C.I.I.;
C. in via istruttoria, solo nel denegato caso in cui questa Ecc.ma Corte d'Appello lo ritenesse opportuno, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di _1
sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
[...]
1. vero che, in data 31 luglio 2013, la società in persona del legale rappresentate, Controparte_1
Dott. ha comunicato a in persona del legale rappresentante, Persona_1 Parte_1
Dott. la necessità di eseguire un finanziamento soci fruttifero per un Parte_2 importo di € 100.000,00, come da documento che si mostra (cfr. doc. 3, sub All. D);
2. vero che, in data 9 agosto 2013, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
CP
. a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 100.000,00 a titolo di finanziamento soci Pt_3
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 31 agosto 2018;
3. vero che, in data 18 febbraio 2015, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 65.000,00 a titolo di finanziamento soci Parte_1
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 28 febbraio 2017;
4. vero che, in data 7 dicembre 2015, la società ha ricevuto da parte Controparte_1 [...]
a mezzo di bonifico bancario, un importo di € 75.000,00 a titolo di finanziamento soci Parte_1
fruttifero, con termine per il rimborso fissato al 4 dicembre 2017;
D. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”
Procura Generale: rigettarsi il reclamo
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 2024 dinanzi al Tribunale di Torino, (C.F. e Parte_1
pagina 2 di 6 P.VA ) chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di P.VA_1
(C.F. e P.VA ), ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII, deducendo di Controparte_1 P.VA_2 essere creditrice della somma complessiva di € 72.296,34, oltre interessi, in forza di tre distinti finanziamenti fruttiferi erogati in favore della società debitrice.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver concesso: i) un primo finanziamento di € 100.000,00 in data 8-9 agosto 2013, successivamente ridotto a € 60.000,00 per effetto di parziale rinuncia, con interessi maturati per € 8.912,58; ii) un secondo finanziamento di € 65.000,00 in data 17-18 febbraio
2015, con interessi maturati per € 1.581,13; iii) un terzo finanziamento di € 75.000,00 in data 4-7 dicembre 2015, con interessi maturati per € 1.802,63.
A supporto della domanda, produceva: scambi di comunicazioni email e PEC relativi Parte_1
alla pattuizione dei finanziamenti, fatture per interessi e bilanci della società debitrice relativi agli esercizi 2016 e 2017, dai quali emergeva una specifica posta debitoria per finanziamenti soci di importo sostanzialmente corrispondente al credito vantato.
Nel procedimento, iscritto al n. 387-1/2024 R.G., con decreto del giudice relatore del 20 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 3 settembre 2024, disponendosi la notifica del ricorso e del decreto alla società debitrice nonché l'acquisizione di informazioni ex art. 42 CCII.
All'udienza del 3 settembre 2024, rilevata l'impossibilità di notificare via PEC e l'irregolarità della notifica tentata dalla ricorrente, il Giudice assegnava nuovo termine per la notifica, rinviando all'udienza del 15 ottobre 2024. La notifica veniva quindi perfezionata presso la casa comunale di
Torino in data 18 settembre 2024, ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII.
Nel frattempo, in risposta alle richieste istruttorie del Tribunale, l'INPS comunicava l'assenza di debiti mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalava la presenza di debiti tributari scaduti per €
35.118,36.
All'udienza del 15 ottobre 2024, in assenza della società debitrice benché regolarmente notificata,
ad espressa domanda del Giudice relatore, dichiarava di non disporre di ulteriore Parte_1
documentazione a supporto del proprio credito. Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
Con decreto depositato il 23 ottobre 2024, il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di prova della legittimazione attiva della ricorrente, rilevando che la documentazione prodotta
(email, PEC e fatture) non era idonea a dimostrare l'effettiva erogazione dei finanziamenti, in assenza di prova della dazione delle somme quale elemento costitutivo del contratto di mutuo.
Avverso tale decreto proponeva tempestivo reclamo “ex art. 50 CCII”, iscritto al n. Parte_1
411/2024 R.G. della Corte d'Appello di Torino, articolando due motivi:
1) erronea valutazione degli elementi di prova già disponibili in primo grado, in particolare dei bilanci pagina 3 di 6 2016-2017 di che riportavano una posta debitoria per finanziamenti soci di importo _1
corrispondente al credito vantato;
2) ammissibilità della produzione in sede di reclamo delle disposizioni di bonifico ed estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti, alla luce della natura del giudizio di reclamo e della consolidata giurisprudenza in materia concorsuale.
Con decreto del 2 dicembre 2024, la Corte fissava l'udienza di comparizione per l'11 febbraio 2025, disponendo la notifica del reclamo e del decreto alla società debitrice.
La notifica veniva regolarmente eseguita sia presso la sede legale che presso il legale rappresentante di
, che non si costituiva nel giudizio di reclamo. _1
All'udienza dell'11 febbraio 2025, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto da è fondato e merita accoglimento alla luce delle Parte_1
produzioni rese solo nel presente grado.
La questione centrale sottoposta all'esame della Corte attiene alla legittimazione della reclamante quale creditrice di presupposto necessario per l'apertura della Controparte_1
liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII.
Il Tribunale di Torino ha correttamente rilevato, sulla base della documentazione disponibile in primo grado, l'assenza di prova dell'effettiva dazione delle somme oggetto dei finanziamenti fruttiferi, elemento costitutivo del contratto di mutuo e presupposto della qualità di creditore. Come chiarito dalla
Cassazione nella sentenza n. 11421/2014, l'accertamento della legittimazione attiva del creditore istante, pur non richiedendo un accertamento definitivo del credito, presuppone comunque una valutazione incidentale della sussistenza del diritto fatto valere. Sulla base della documentazione prodotta in prime cure, il credito, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato affatto provato. Del tutto irrilevante il dato bilancistico invocato;
di là della sua risalenza – trattandosi di bilancio addirittura del 2016, ultimo pubblicato dalla società convocata, è sufficiente il rilievo che tre sono i soci di per rendere l'imputazione del debito verso soci colà appostato Controparte_1 meramente de praesumpto. L'ulteriore documentazione (scambio mail) non vale in alcun modo ad integrare una valida prova scritta della stipulazione dei finanziamenti, necessaria in ragione dell'entità delle somme, della qualità delle parti (società di capitali), della completa incertezza sulle condizioni del rimborso, come pure dell'erogazione delle somme asseritamente finanziate.
Tuttavia, (solo) in sede di reclamo ha prodotto le disposizioni di bonifico e gli Parte_1
estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti, fornendo così piena prova della propria qualità di creditrice. Tale documentazione, benché non prodotta in primo grado, deve ritenersi pagina 4 di 6 ammissibile in questa sede. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 8226/2015, in fattispecie ovviamente inerente alla previgente legge fallimentare ma perfettamente in taglio anche con riguardo al codice della crisi, stante l'immutata natura del procedimento de quo, il giudizio di reclamo nelle procedure concorsuali è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c.
Va dunque preso atto che, a dispetto di quanto riferito in primo grado, sussistevano ulteriori documenti a suffragio del credito. ha infatti prodotto in sede di reclamo le disposizioni Parte_1
di bonifico e gli estratti conto relativi all'erogazione dei tre finanziamenti fruttiferi, documenti che dimostrano inequivocabilmente l'effettiva dazione delle somme in favore di . Tale _1
documentazione, benché tardivamente prodotta nonostante la specifica richiesta del giudice di prime cure, deve ritenersi ammissibile in questa sede, in quanto finalizzata a provare un elemento costitutivo della domanda (la legittimazione attiva) e coerente con gli elementi già emergenti dalla documentazione di primo grado (in particolare, i bilanci 2016-2017 di che riportavano una _1
specifica posta debitoria per finanziamenti soci).
Sulla base di tale della documentazione, la legittimazione del ricorrente, odierno reclamante, nei limiti della cognizione meramente incidentale possibile nella presente sede ed impregiudicata, ai fini endoconcorsuali, ogni compiuta valutazione di sussistenza ed esigibilità del credito nel giudizio di verifica dei crediti, può ritenersi sussistente e provata.
Il decreto impugnato, del tutto corretto nella valutazione della documentazione disponibile in primo grado, deve quindi essere riformato alla luce dei nuovi documenti prodotti in sede di reclamo.
Risultano altresì integrati tutti gli altri presupposti per l'apertura della liquidazione controllata. Sotto il profilo soggettivo, è pacifica la qualificazione di come "impresa minore" ai sensi Controparte_1
dell'art. 2, lett. d), CCII, essendo ampiamente sotto soglia rispetto ai requisiti dimensionali previsti dall'art. 121 CCII. Quanto allo stato di insolvenza, esso emerge con evidenza dalla cessazione di ogni operatività dal 2017, dalla situazione di completa paralisi operativa e dalla presenza di un'esposizione debitoria complessiva superiore a € 168.000, comprensiva di debiti verso fornitori (€ 53.370), altri debiti (€ 7.327) e debiti tributari (€ 35.118,36), senza alcuna prospettiva di ripresa dell'attività né di soddisfacimento dei creditori con mezzi normali.
All'apertura della liquidazione controllata, consegue la rimessione al Tribunale per i provvedimenti ulteriori, ai sensi del richiamo di cui all'art. 270, 5° co., CCII (“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”).
Infine, quanto alle spese processuali, si ritiene di dichiarare irripetibili le sole spese del primo pagina 5 di 6 grado, in considerazione della tardiva produzione documentale che ha determinato il rigetto della domanda, mentre le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a valore minimo del pertinente scaglione, attesa la contumacia del convenuto, l'assenza di attività istruttoria, l'attività defensionale allegativa sostanzialmente risoltasi nell'integrazione di produzioni documentali già disponibili alla parte e la cui produzione era stata sollecitata in primo grado
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. e P.VA Controparte_1
), con sede legale in 10125 – Torino (TO), Corso Massimo D'Azeglio 30, in persona del P.VA_2
legale rappresentante pro tempore:
- rimette gli atti al Tribunale di Torino per i provvedimenti consequenziali all'apertura della liquidazione controllata, di cui all'art. 269 CCII;
- dichiara irripetibili le spese e competenze relative al primo grado;
- condanna la convenuta a rimborsare alla reclamante le spese del presente grado, che si liquidano in complessivi € 1906,00 per compensi ed € 174,00 per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
VA come per legge;
- manda alla cancelleria, ai sensi dell'art. 270 CCII, di provvedere all'iscrizione della presente sentenza al Registro delle Imprese e alla notificazione al debitore.
Così deciso in Torino, in camera di consiglio, il 11/02/2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 6 di 6