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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:31, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON AT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO presso il difensore avv.
ON AT
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MI IL e dell'avv. PAGNI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MI IL
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “ a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e per le effettive mansioni svolte, il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel livello contrattuale II del
CCNL o al diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia sin dal mese di ottobre 2021 o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia sino alla cessazione del rapporto;
b) Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto e/o al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive sin dal mese di ottobre 2021 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) Voglia conseguentemente condannare la p.i. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Livorno via Enriquez, 90 a pagare P.IVA_1 alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma di € 10.877,66 (o somma maggiore o minore chesarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.10.2021 al 4.10.2022 con inquadramento al IV livello Controparte_2
CCNL commercio. Deduceva il che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro e sino ad aprile Pt_1
2022, egli veniva incaricato di svolgere il ruolo di responsabile del reparto ortofrutta del discount
KO di Pisa e, da maggio 2022 a settembre 2022, veniva incaricato di svolgere il medesimo ruolo presso il reparto ortofrutta del discount KO di AT. Esponeva, quindi, l'odierno attore di aver maturato il diritto al superiore inquadramento contrattuale nel II livello, ovvero nel III, e alle relative differenze retributive.
Si costituiva la variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente eccepiva la mancata integrazione della declaratoria contrattuale invocata di II livello alla luce delle allegazioni di cui al ricorso e deduceva l'infondatezza nel merito delle domande attoree stante il corretto livello di inquadramento, evidenziando, in subordine, l'esistenza di superminimi, incentivi/premi assorbibili.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, interrogatorio formale e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 6 Tanto premesso, nel merito, devono farsi alcune premesse in punto di diritto in relazione alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del superiore inquadramento, in estrema sintesi, per aver svolto da solo ed in autonomia mansioni di responsabile del reparto ortofrutta e non di addetto con il IV livello del CCNL Commercio.
Va infatti osservato che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Ciò posto, deve allora premettersi come, a ben vedere, nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso quale profilo di inquadramento effettivo rispetto al CCNL il II, ovvero il III livello (v. pagg. 4 e ss. ricorso).
Ora, nella fattispecie in esame non può dirsi provato, alla luce dell'istruttoria orale sfogata, che il abbia svolto per il periodo per cui è causa “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di Pt_1 coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” (così la declaratoria del II livello del CCNL applicabile,
v. doc. 1 allegato al ricorso).
Né può dirsi che lo stesso abbia svolto “ mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”
(cfr. declaratoria del III livello del CCNL applicabile, cfr. ancora doc. 1 allegato al ricorso).
pagina 3 di 6 A ben vedere, dall'istruttoria orale sfogata e dai documenti in atti, emerge che il ha gestito Pt_1 senza soggetti sottoposti (da coordinare, guidare o controllare) le operazioni ausiliarie alla vendita del reparto ortofrutta del discount cui era assegnato, svolgendo mansioni di preparazione delle confezioni di frutta e verdura, di prezzatura, di rifornimento e di movimentazione fisica della merce secondo le direttive del compiti che ben possono essere ricondotti alla declaratoria del CP_1
IV livello del CCNL Commercio.
Deve infatti ribadirsi come, nel corso dell'istruttoria orale, è emersa la conferma del fatto che le direttive di lavoro erano sempre impartite dal (ovvero dal sig. , mentre il CP_1 Testimone_1 si occupava anche di stabilire l'orario di lavoro, nonché di gestire le ferie ed i permessi dei CP_1 dipendenti.
Ancora, nessuno dei testi escussi ha confermato la circostanza che la avesse casse Controparte_1 proprie o personale addetto alla riscossione e/o al pagamento.
In tal senso riferiva anzitutto lo stesso ricorrente che, in sede di interrogatorio formale, affermava, in risposta al cap. I) della memoria, “Si, è vero : le direttive di lavoro sono sempre state date dal sig. CP_1
, dichiarando altresì, in risposta al cap. III) della memoria, “I prezzi della merce erano stabiliti dal
[...] sig. ad eccezione di alcuni prodotti che rischiavano di deteriorarsi: in tali casi avevo la possibilità di CP_1 abbassare i prezzi autonomamente” (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024).
Anche il teste intimato da parte resistente, il quale aveva lavorato col Testimone_2 Pt_1 nel periodo natalizio da fine 2021 a inizio 2022, sentito alla medesima udienza dell'11.12.2024, chiariva, in risposta al cap. a) della memoria “(..) Si, è vero: all'interno dei discount di Pisa, AT e CP_3
[
non ha “casse” proprie, né personale addetto alla riscossione e/o al pagamento di alcunchè (..) So la CP_4 circostanza anche con riferimento a Pisa perché ho lavorato anche in tale città, mentre riguardo a AT non lo so (..)
Alle casse ci stavano gli addetti KO, che è un'altra società” e dichiarava, in risposta al cap. b) della memoria “Si, è vero, il sig. ha sempre svolto mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, Pt_1 vale a dire di preparazione delle confezioni/cassette di frutta e verdura, di prezzatura/ apposizione del cartellino con il prezzo sulle confezioni/cassette di frutta e verdura in base alle direttive del sig. di rifornimento degli CP_1 stessi, di movimentazione fisica delle merci (trasportandole dal magazzino al banco), operazioni nei magazzini di smistamento e magazziniere”.
pagina 4 di 6 In senso conforme, poi, confermando anche l'assenza di casse proprie di e il Controparte_1 ruolo del con riferimento alle direttive di lavoro, all'orario e all'approvazione di ferie e CP_1 permessi riferiva poi la teste comune che non confermava nessuna delle Testimone_3 circostanze oggetto dei capitoli di cui al ricorso ammesse, anzi affermando “Le mansioni quotidiane le CP_ svolgevo da me, secondo le indicazioni del ”; la teste, poi, smentiva l'esistenza di un ruolo del ricorrente in tal senso e confermava unicamente che il monitorava la gestione dei flussi di Pt_1 vendita (v., ancora, verbale di udienza dell'11.12.2024).
Le circostanze capitolate in memoria, poi, erano integralmente confermate dal teste Tes_1
(intimato da parte resistente) e dalla teste teste comune, che neppure
[...] Testimone_4 era in grado di confermare i capitoli ammessi del ricorso (cfr., ancora, verbale di udienza dell'11.12.2024).
Tanto premesso, tenuto conto della ripartizione dell'onere della prova sopra ricordata, deve allora dirsi che il IV livello del CCNL, nel quale risultava inquadrato il Bollino, prevede che rientrano in tale livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” (v. declaratoria IV livello CCNL in atti).
Ora, le risultanze istruttorie sopra richiamate, in uno con la declaratoria contrattuale appena riportata portano a ritenere che il Bollino, fosse correttamente inquadrato.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti (anche ad esempio rispetto all'eccezione spiegata in memoria per cui difetterebbe l'integrazione della declaratoria contrattuale secondo le deduzioni di cui al ricorso) di talché, ritenuto per le ragioni esposte, che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente rientrino nel IV livello del CCNL, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in favore di parte resistente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro, di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.
LIVORNO, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:31, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ON AT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO presso il difensore avv.
ON AT
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MI IL e dell'avv. PAGNI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MI IL
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.1.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “ a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa e per le effettive mansioni svolte, il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nel livello contrattuale II del
CCNL o al diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia sin dal mese di ottobre 2021 o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia sino alla cessazione del rapporto;
b) Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto e/o al risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive sin dal mese di ottobre 2021 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) Voglia conseguentemente condannare la p.i. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Livorno via Enriquez, 90 a pagare P.IVA_1 alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma di € 10.877,66 (o somma maggiore o minore chesarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.10.2021 al 4.10.2022 con inquadramento al IV livello Controparte_2
CCNL commercio. Deduceva il che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro e sino ad aprile Pt_1
2022, egli veniva incaricato di svolgere il ruolo di responsabile del reparto ortofrutta del discount
KO di Pisa e, da maggio 2022 a settembre 2022, veniva incaricato di svolgere il medesimo ruolo presso il reparto ortofrutta del discount KO di AT. Esponeva, quindi, l'odierno attore di aver maturato il diritto al superiore inquadramento contrattuale nel II livello, ovvero nel III, e alle relative differenze retributive.
Si costituiva la variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del Controparte_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente eccepiva la mancata integrazione della declaratoria contrattuale invocata di II livello alla luce delle allegazioni di cui al ricorso e deduceva l'infondatezza nel merito delle domande attoree stante il corretto livello di inquadramento, evidenziando, in subordine, l'esistenza di superminimi, incentivi/premi assorbibili.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi, interrogatorio formale e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale. pagina 2 di 6 Tanto premesso, nel merito, devono farsi alcune premesse in punto di diritto in relazione alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento del superiore inquadramento, in estrema sintesi, per aver svolto da solo ed in autonomia mansioni di responsabile del reparto ortofrutta e non di addetto con il IV livello del CCNL Commercio.
Va infatti osservato che nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Ciò posto, deve allora premettersi come, a ben vedere, nel caso di specie parte ricorrente allega in ricorso quale profilo di inquadramento effettivo rispetto al CCNL il II, ovvero il III livello (v. pagg. 4 e ss. ricorso).
Ora, nella fattispecie in esame non può dirsi provato, alla luce dell'istruttoria orale sfogata, che il abbia svolto per il periodo per cui è causa “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di Pt_1 coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” (così la declaratoria del II livello del CCNL applicabile,
v. doc. 1 allegato al ricorso).
Né può dirsi che lo stesso abbia svolto “ mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”
(cfr. declaratoria del III livello del CCNL applicabile, cfr. ancora doc. 1 allegato al ricorso).
pagina 3 di 6 A ben vedere, dall'istruttoria orale sfogata e dai documenti in atti, emerge che il ha gestito Pt_1 senza soggetti sottoposti (da coordinare, guidare o controllare) le operazioni ausiliarie alla vendita del reparto ortofrutta del discount cui era assegnato, svolgendo mansioni di preparazione delle confezioni di frutta e verdura, di prezzatura, di rifornimento e di movimentazione fisica della merce secondo le direttive del compiti che ben possono essere ricondotti alla declaratoria del CP_1
IV livello del CCNL Commercio.
Deve infatti ribadirsi come, nel corso dell'istruttoria orale, è emersa la conferma del fatto che le direttive di lavoro erano sempre impartite dal (ovvero dal sig. , mentre il CP_1 Testimone_1 si occupava anche di stabilire l'orario di lavoro, nonché di gestire le ferie ed i permessi dei CP_1 dipendenti.
Ancora, nessuno dei testi escussi ha confermato la circostanza che la avesse casse Controparte_1 proprie o personale addetto alla riscossione e/o al pagamento.
In tal senso riferiva anzitutto lo stesso ricorrente che, in sede di interrogatorio formale, affermava, in risposta al cap. I) della memoria, “Si, è vero : le direttive di lavoro sono sempre state date dal sig. CP_1
, dichiarando altresì, in risposta al cap. III) della memoria, “I prezzi della merce erano stabiliti dal
[...] sig. ad eccezione di alcuni prodotti che rischiavano di deteriorarsi: in tali casi avevo la possibilità di CP_1 abbassare i prezzi autonomamente” (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024).
Anche il teste intimato da parte resistente, il quale aveva lavorato col Testimone_2 Pt_1 nel periodo natalizio da fine 2021 a inizio 2022, sentito alla medesima udienza dell'11.12.2024, chiariva, in risposta al cap. a) della memoria “(..) Si, è vero: all'interno dei discount di Pisa, AT e CP_3
[
non ha “casse” proprie, né personale addetto alla riscossione e/o al pagamento di alcunchè (..) So la CP_4 circostanza anche con riferimento a Pisa perché ho lavorato anche in tale città, mentre riguardo a AT non lo so (..)
Alle casse ci stavano gli addetti KO, che è un'altra società” e dichiarava, in risposta al cap. b) della memoria “Si, è vero, il sig. ha sempre svolto mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, Pt_1 vale a dire di preparazione delle confezioni/cassette di frutta e verdura, di prezzatura/ apposizione del cartellino con il prezzo sulle confezioni/cassette di frutta e verdura in base alle direttive del sig. di rifornimento degli CP_1 stessi, di movimentazione fisica delle merci (trasportandole dal magazzino al banco), operazioni nei magazzini di smistamento e magazziniere”.
pagina 4 di 6 In senso conforme, poi, confermando anche l'assenza di casse proprie di e il Controparte_1 ruolo del con riferimento alle direttive di lavoro, all'orario e all'approvazione di ferie e CP_1 permessi riferiva poi la teste comune che non confermava nessuna delle Testimone_3 circostanze oggetto dei capitoli di cui al ricorso ammesse, anzi affermando “Le mansioni quotidiane le CP_ svolgevo da me, secondo le indicazioni del ”; la teste, poi, smentiva l'esistenza di un ruolo del ricorrente in tal senso e confermava unicamente che il monitorava la gestione dei flussi di Pt_1 vendita (v., ancora, verbale di udienza dell'11.12.2024).
Le circostanze capitolate in memoria, poi, erano integralmente confermate dal teste Tes_1
(intimato da parte resistente) e dalla teste teste comune, che neppure
[...] Testimone_4 era in grado di confermare i capitoli ammessi del ricorso (cfr., ancora, verbale di udienza dell'11.12.2024).
Tanto premesso, tenuto conto della ripartizione dell'onere della prova sopra ricordata, deve allora dirsi che il IV livello del CCNL, nel quale risultava inquadrato il Bollino, prevede che rientrano in tale livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” (v. declaratoria IV livello CCNL in atti).
Ora, le risultanze istruttorie sopra richiamate, in uno con la declaratoria contrattuale appena riportata portano a ritenere che il Bollino, fosse correttamente inquadrato.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti (anche ad esempio rispetto all'eccezione spiegata in memoria per cui difetterebbe l'integrazione della declaratoria contrattuale secondo le deduzioni di cui al ricorso) di talché, ritenuto per le ragioni esposte, che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente rientrino nel IV livello del CCNL, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in favore di parte resistente secondo gli importi medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro, di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.
LIVORNO, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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