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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. PP DE Presidente
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa ES ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 540/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Auletta e Parte_1 C.F._1
RO ON ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Priv. C. Battisti n.
3, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Minniti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Podgora
n. 15, giusta procura in atti
APPELLATO
oggetto: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11105/24 resa a conclusione del giudizio R.G. 43246/21:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
- condannare parte appallata alla rifusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: respingere integralmente le domande svolte da con il proprio atto di appello e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11105/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24.12.2024;
In ogni caso: pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr
conveniva in giudizio esponendo in fatto: Parte_1
- che costituita nell'aprile 2004 dai signori ed Persona_1 Per_2
, era una società operante nel campo dell'acquisto, costruzione e gestione di alberghi,
[...] residences, ristoranti, bar, tabaccherie, pizzerie, discoteche e stabilimenti balneari;
- che tra il 05.04.2007 e il 15.05.2009, aveva incorporato, mediante atto di fusione, tre società facenti parte del gruppo societario diretto e coordinato da Persona_1 ed (id est le società e Persona_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 quest'ultima d'ora in avanti per brevità, ); CP_4
- che, per effetto di tale fusione, l'incorporante aveva ereditato un passivo pari ad euro
4.558.579,00 che aveva integralmente eroso il capitale sociale;
- che, infatti, il bilancio di esercizio al 31.12.2008 presentava un patrimonio netto negativo di oltre euro 1.300.000,00;
- che conseguentemente, in data 29.04.2009, l'assemblea straordinaria deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore Pt_1
(ex amministratore della società incorporata );
[...] CP_4
- che il Tribunale di Milano, con sentenza del 27.11.2009, dichiarava il fallimento di
- che al momento della declaratoria di fallimento, era priva di fondi e vantava pochi crediti di difficile recupero, a fronte di un passivo pari a euro 5.976.230,32;
- che nello svolgimento delle proprie funzioni, il Curatore aveva rilevato una serie di condotte distrattive poste in essere da in qualità di: Parte_1
i. amministratore delegato di dall' 1.03.2003 al 05.05.2004, nonché di CP_4 amministratore unico della medesima società dal 05.05.2004 sino al 25.03.2009 (data Contr dell'incorporazione in;
Contr ii. amministratore unico di dal 28.06.2006 sino al 06.02.2007, nonché di liquidatore sociale della medesima società dal 29.04.2009 sino alla data di dichiarazione di fallimento.
In particolare, il Fallimento attore contestava a Parte_1
- di avere, in qualità di amministratore di , realizzato plurime operazioni CP_4
pregiudizievoli. In particolare:
i. la cessione – ad un prezzo sottostimato rispetto al valore accertato dal perito – del ramo d'azienda “albergo” in favore della partecipata Gestione Hotel S.r.l., di cui era parimenti amministratore, e il successivo trasferimento – sempre ad Parte_1 un prezzo inferiore al suo valore e comunque non integralmente versato– dell'intera quota sociale di Gestione Hotel S.r.l. in favore della società Hotel President S.r.l.;
ii. la stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con la moglie di (promittente venditrice), operazione dalla Per_1 Persona_3 quale era conseguita una perdita di euro 125.800,00;
iii. la distrazione di quattro escavatori e di taluni macchinari edili concessi a noleggio alla società ; Controparte_5 - di avere, in qualità di amministratore di (i) stipulato e successivamente risolto un contratto preliminare di compravendita di un capannone con la società unicamente CP_6
Contr finalizzato a distrarre in favore di quest'ultima parte della liquidità di (ii) ceduto a titolo gratuito un capannone alla società Blacktrack S.r.l.; (iii) distratto quattro macchinari detenuti Contr da in leasing.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni cagionati al Parte_1
Contr patrimonio sociale e ai creditori sociali di ai sensi dell'art. 2476 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c., nei limiti dell'importo di euro 500.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: Parte_1
- l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea e, comunque, la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., stante la pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti per cui è causa;
- l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo al risarcimento dei danni;
- in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Il convenuto avanzava altresì istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Persona_2
Contr (legale rappresentante di nei confronti del quale formulava domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio, eccependo Persona_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di manleva formulata da Parte_1 nei suoi confronti.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.11105 /2024:
- rigettava l'istanza di sospensione avanzata dal convenuto ai sensi dell'art. 75 co. 3 c.p.p., atteso che il procedimento penale avviato nei confronti di si era ormai Parte_1 definitivamente concluso mediante applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando la perdurante pendenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti terzi;
- disattendeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata da sul presupposto che Parte_1
il avesse posto in essere un valido atto interruttivo del termine prescrizionale (id CP_1 est la lettera di messa in mora del 27.5.2020);
- quanto al merito, accertava che in qualità di amministratore di Parte_1 CP_4
aveva:
i. ingiustificatamente svalutato il ramo d'azienda “albergo” ceduto alla società
Gestione Hotel S.r.l., causando conseguentemente un danno alla società pari a complessivi euro 410.000,00; ii. omesso di riscuotere integralmente dalla cessionaria Hotel President s.r.l. la cauzione versata al momento della cessione delle quote di Gestione Hotel S.r.l., così causando a un pregiudizio per complessivi euro 475.746,58; CP_4
iii. omesso di riscuotere altresì la somma di euro 128.500,00 dovuta da
[...]
a titolo di caparra, a seguito del fallimento dell'operazione di Per_3 compravendita immobiliare avviata con . CP_4
Disattendeva invece, per difetto di prova, sia le doglianze relative alla pretesa distrazione di n. 4 escavatori di proprietà di e di taluni macchinari edili concessi a noleggio alla società CP_4
Contr
, nonché l'addebito relativo all'asserita distrazione di liquidità di Controparte_5 attraverso la stipula e successiva risoluzione di un contratto preliminare di compravendita con la società CP_6
Il Tribunale disattendeva altresì, per difetto di danno, la doglianza relativa all'intervenuta cessione a Contr titolo gratuito, da parte di di un capannone in favore della società Blacktrack S.r.l.
MCB, infatti, era riuscita, attraverso il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, a recuperare l'immobile e a venderlo all'asta. Il Tribunale rigettava altresì l'addebito relativo alla pretesa Contr distrazione di quattro macchinari detenuti in leasing da difettando la prova del nesso eziologico tra il mancato rinvenimento di detti beni e condotte specificatamente ascrivibili al convenuto.
Disattendeva, infine, anche la richiesta avanzata da nei confronti del terzo intervenuto Parte_1
difettando un fondamento – legale, quanto contrattuale – cui ancorare la domanda Persona_2 di manleva.
In definitiva, tenuto conto degli illeciti accertati e del fatto che il aveva limitato la CP_1 propria pretesa risarcitoria ad euro 500.000, il Tribunale condannava al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice della predetta somma (rivalutata in euro 651.000,00), oltre interessi compensativi (quantificati in euro 111.408,84) e interessi legali sulla sola somma capitale.
Condannava altresì il convenuto a rifondere al e al terzo intervenuto le spese Parte_1 CP_1 di lite.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, individuando quale dies a quo del termine prescrizionale delle pretese avanzate da controparte la data della sentenza di patteggiamento emessa all'esito del parallelo procedimento penale (14.10.2015), ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuto.
Nella prospettazione dell'appellante, il termine di prescrizione decorerebbe invece, quanto all'azione ex art. 2043 c.c.:
- dal 28.4.08 in relazione all'operazione di cessione delle quote della società Gestione Hotel
s.r.l. (e cioè dalla data in cui era divenuto esigibile il credito che vantava nei CP_4 confronti della cessionaria Hotel President s.r.l.);
- dal 31.3.07 in relazione al diritto risarcitorio scaturente dalla stipula del contratto preliminare con la (e cioè dalla data in cui era divenuto esigibile il credito di a Per_3 CP_4 titolo di caparra che la si era impegnata a restituire). Per_3
Quanto all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476 co. 1 c.c., il dies a quo sarebbe da individuarsi nella data del 25.3.09 (allorquando è decaduto dalla carica di amministratore della Parte_1
Contr
in seguito della sua incorporazione nella che, a quell'epoca, era amministrata da CP_4 un soggetto terzo).
Infine, il termine di prescrizione in relazione all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476 co. 6 c.c. decorrerebbe dal 27.11.09 (data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del ). CP_1
La sentenza di patteggiamento, al contrario, non assumerebbe rilevanza ai fini del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., atteso che avrebbe pattuito la pena in Parte_1 relazione a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento.
In ogni caso, prosegue l'appellante, la sentenza di patteggiamento – sostanziandosi in una rinuncia dell'imputato a contestare la propria responsabilità – non potrebbe essere equiparata ad una vera e propria sentenza di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 co. 3 c.c.
Ne conseguirebbe, in tesi, l'irrilevanza della lettera di messa in mora del 27.5.2020 in quanto successiva allo spirare del termine prescrizionale. In ogni caso, tale comunicazione non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione in relazione alla pretesa risarcitoria afferente la cd. “operazione
Gestione Hotel s.r.l.”, atteso che quest'ultima non era stata in alcun modo menzionata dal CP_1 nella missiva in esame.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale condannato il al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione di una Pt_1 parte della cauzione versata da a Hotel President s.r.l. in occasione della cessione delle CP_4 quote della Gestione Hotel s.r.l., ancorché parte attrice avesse domandato il risarcimento del diverso danno derivante dalla vendita sottoprezzo delle predette quote e dalla mancata riscossione integrale del corrispettivo della cessione. Con il terzo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1
Contr responsabile dal danno derivato alla società per la mancata riscossione dei crediti sociali vantati dall'incorporata nei confronti di Hotel President s.r.l. e della , pur non avendo CP_4 Per_3 il attore dimostrato l'esistenza di un nesso eziologico tra condotta e danno. Ed invero, CP_1 secondo l'appellante, “l'inerzia (colposa o dolosa che sia) in tanto potrebbe essere la fonte di un danno in quanto si provi: i. che a causa di quella omissione il debitore, solvibile ove ci si fosse attivati tempestivamente, è divenuto insolvente proprio nel periodo in cui si è protratta l'inerzia stessa;
i. che
a causa di quella inerzia, il credito si è prescritto.” (testuale appello pag. 42).
In ogni caso, prosegue l'appellante, il nesso di causalità, quand'anche originariamente esistente, si sarebbe, comunque, interrotto per effetto della condotta negligente del curatore fallimentare.
I crediti in esame, infatti, si sarebbero prescritti successivamente alla declaratoria di fallimento di Contr
con la conseguenza che il danno derivante dalla perdita di siffatti crediti sarebbe imputabile esclusivamente all'inerzia del curatore fallimentare.
Parte appellante contesta altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ingiustificata e incongrua la cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l. di titolarità di CP_4 ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato dal perito all'atto stima del ramo d'azienda “albergo”
(precedentemente ceduto da a Gestione Hotels s.r.l.). Nella prospettazione di parte CP_4 appellante, infatti, non si potrebbe escludere che la società Gestione Hotel s.r.l., pur titolare di un ramo d'azienda stimato in euro 5.100.000, fosse gravata da poste passive tali da ridurre sensibilmente il valore complessivo delle sue quote e quindi tale da giustificare il prezzo a cui è avvenuta la cessione.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2967 c.c. per avere il Tribunale addossato al convenuto, l'onere di dimostrare l'avvenuto recupero dei crediti vantati da Parte_1
nei confronti di Hotel President s.r.l. e della , così invertendo le ordinarie regole CP_4 Per_3 sul riparto dell'onere probatorio. Ai sensi dell'art. 2967 c.c., infatti, sarebbe gravato sul CP_1 attore dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese e, quindi, dimostrare il mancato incasso delle somme per cui è causa, onere rimasto del tutto disatteso nel caso di specie.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto del CP_1 gravame.
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che la contestazione relativa alla pretesa irrilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini del decorso della prescrizione sarebbe inammissibile perché “nuova” ex art. 345 c.p.c.; - che, in ogni caso, i fatti posti a fondamento dell'azione civile proposta dal CP_1
corrispondono a quelli contestati in sede penale e per i quali il ha patteggiato la pena;
Pt_1
- che invero la sentenza di patteggiamento, originariamente priva – per effetto di mero errore materiale – dei capi di imputazione riferentisi ai fatti per cui è causa, è stata successivamente corretta ed integrata dal GIP, su richiesta del fallimento, in data 6.12.2015;
- che conseguentemente, il termine di prescrizione decorrerebbe ex art. 2947 c.c. dall'ordinanza di correzione del 6.12.2015;
- che, in ogni caso, quand'anche si intendesse individuare il dies a quo nella data della originaria sentenza di patteggiamento, il termine prescrizionale non sarebbe spirato perché validamente interrotto: i. dall'azione revocatoria proposta dal con atto di citazione notificato in CP_1 data 23.10.2015; ii. dalla lettera di messa in mora del 27.5.2020;
- che gli ulteriori motivi di gravame sono del tutto infondati nel merito.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 18.6.2025, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dal nei confronti del , non Pt_1 Per_2 avendo l'odierno appellante sollevato alcuna censura sul punto. Il ha evidentemente prestato Pt_1 acquiescenza rispetto al predetto capo di sentenza, rinunciando alla domanda nei confronti del Per_2 il quale, infatti, non è stato neppure citato in giudizio nel presente procedimento di appello.
Ancora, hanno assunto carattere di definitività i capi di sentenza con i quali Tribunale ha disatteso gli addebiti mossi dal nei confronti del con riferimento: i. alla pretesa distrazione, in CP_1 Pt_1 qualità di amministratore di , di quattro escavatori e di taluni macchinari edili;
ii. al CP_4
Contr contratto preliminare di compravendita stipulato dal in qualità di amministratore di con Pt_1 la società e avente ad oggetto un capannone industriale;
iii. alla cessione a titolo gratuito di CP_6
Contr un capannone della in favore della società Blacktrack S.r.l; iv. all'asserita distrazione di taluni Contr macchinari detenuti in leasing da
Il , infatti, ancorché soccombente in relazione tali statuizioni, non ha proposto appello CP_1 incidentale, prestando conseguentemente acquiescenza rispetto a tali capi di sentenza.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione in esame, sul presupposto che il dies a quo della prescrizione coincidesse, ai sensi dell'art. 2947 c.c., con la data di pubblicazione della sentenza di patteggiamento
(14.10.2015), emessa a definizione del procedimento penale avviato nei confronti del per i Pt_1 medesimi fatti per cui è causa.
Nella prospettazione di parte appellante, l'art. 2947 c.c. non potrebbe invece trovare applicazione nel caso in esame: la sentenza di patteggiamento valorizzata dal Tribunale farebbe invero riferimento a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento (in particolare, il avrebbe pattuito Pt_1 la pena per i diversi reati di cui ai capi 1 e 2, posti in continuazione tra loro, riguardanti la distrazione del marchio “ , dunque relativi ad una vicenda del tutto estranea a quella per cui è causa). Pt_2
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza di patteggiamento emessa in data 14.10.2015 non conteneva, in effetti, alcun riferimento Contr alla bancarotta fraudolenta contestata al in relazione ai fatti commessi quale Pt_1 amministratore della società : la stessa si limitava a disporre l'applicazione della pena su CP_4 richiesta per i reati di cui sopra, calcolando la pena base di anni 3 per il reato più grave contestatogli sub 1, da ridursi ad anni due per effetto delle circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, ed aumentata ad anni due e mesi tre per effetto della continuazione, ridotta ad anni uno e mesi otto per il rito.
Senonché il GIP, con ordinanza del 16.12.2016, avvedutosi della pretermissione, nella sentenza di patteggiamento del 14.10.2015, del capo di imputazione relativo al reato di bancarotta della società Contr
ha provveduto, su istanza del , a correggere il riscontrato errore materiale, CP_1 disponendo che fosse “inserito nei riguardi del , in aggiunta a quelli già rubricati, il Parte_1 seguente ulteriore capo di imputazione:
“ , in concorso con US MA RE, , Parte_1 Parte_3 Parte_4
[verso i quali si procede separatamente] per i reati: Persona_3 Parte_5 di cui agli artt. 110 e 81 cpv c.p. e agli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 226 comma 1 n. 1) e
n. 2) e comma 2, art. 219 comma 2, n. 1) R.D. 267/42 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con riguardo alla bancarotta di
(già già in cui sono state incorporate CP_1 CP_7 Controparte_8 CP_3 [...]
e dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Milano del CP_2 CP_4
26.11.2009”:
a) fatti relativi a Parte_6 quale dominus di tutte le società coinvolte e quale amministratore
[...] CP_9 Parte_1 di diritto della CP_4 conferivano in data 27 gennaio 2005 il ramo di azienda rappresentato dal complesso alberghiero denominato Hotel President sito in Giovinazzo (BA), valutato in Euro 5.100.000,00, alla controllata Gestione Hotel S.r.l. (costituita in data 27.05.2007) per un valore di conferimento di
Euro 4.690.000,00 quindi in data 20.12.2005, vendevano alla Hotel President S.r.l., costituita in data 8 novembre 2005 da ( a sua volta costituita da e in data CP_10 CP_6 CP_11
28.10.2005) e da la Gestione Hotel S.r.l. al prezzo di Euro 4.500.000,00 di cui Controparte_12
Contr veniva corrisposto solo l'importo di Euro 3.500.000,00, così trasferendo a il complesso alberghiero per un importo inferiore al valore del bene di circa Euro 1.600.000,00 con pari distrazione o dissipazione delle risorse di;
CP_4
a.2.) quale dominus di , quale amministratore di diritto della CP_9 CP_4 Parte_1
quale concorrente esterna CP_4 Persona_3 distraevano o dissipavano l'importo di Euro 224.800,00, con la seguente operazione priva di ragione economica: stipulando in data 27.06.2006 una promessa di vendita di un appartamento sito in Milano per il prezzo di Euro 1.194.000 con , coniuge di Persona_3 CP_9 proprietaria in realtà solo di ¼ della proprietà dell'immobile; dopo aver versato caparra CP_4 di Euro 495.000, rinunciava all'acquisto in data 11.10.2006, versando Euro 99.000 come penale
a , che tratteneva senza giustificazione anche l'ulteriore importo di Euro 125.800” (Cfr. Per_3 doc. 55 fascicolo primo grado ). CP_1
Non vi è dubbio, quindi, che la sentenza di patteggiamento del 14.10.2015, come integrata in sede di ordinanza di correzione di errore materiale, facesse riferimento proprio ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento. D'altronde, dalla lettura della motivazione della sentenza originaria (in combinato con il verbale di udienza del 14.5.2015) si evince in modo inequivocabile che il calcolo della pena applicata al avesse tenuto conto anche di quei capi di imputazione successivamente Pt_1 inseriti in sede di ordinanza di correzione.
Infatti il GUP ha concesso le attenuanti generiche anche in considerazione del – sia pure parziale – sforzo risarcitorio operato dal in favore del (al quale aveva versato, tramite Pt_1 CP_1 assegno circolare, l'importo di euro 3.000). E nello stesso senso depone anche la circostanza per cui, nella sentenza originaria del 14.10.2015, a pag. 6, il GUP avesse condannato il alla refusione in Pt_1 favore del delle spese di costituzione e difesa (Cfr. docc. 50-51 fascicolo primo CP_1 grado ). CP_1 Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 2947 co. 3 c.c. a mente del quale: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Né vale sostenere che la sentenza di patteggiamento non rileverebbe ai fini dell'applicazione della predetta norma: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nella nozione di “sentenza irrevocabile” deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento (Cfr. ex multis Cass. n. 32474/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo del termine prescrizionale è da individuarsi nella data di emissione della sentenza di patteggiamento (14.10.2015).
Non può infatti trovare accoglimento la tesi dell'odierno appellato secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di emissione dell'ordinanza di correzione di errore materiale: quest'ultima, infatti, opera retroattivamente, emendando il provvedimento con efficacia ex tunc (Cfr. ex multis Cass.
n. 551/2025).
Il diritto risarcitorio azionato dal sarebbe, dunque, spirato in data 14.10.2020. Senonché CP_1 il ha documentato di aver validamente interrotto la prescrizione con lettera di messa in CP_1 mora, notificata al sig. in data 27.5.2020. In tale missiva, contrariamente a quanto sostenuto Pt_1 dall'odierno appellante, il faceva espressamente riferimento, tra le altre, anche CP_1 all'operazione di cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l.
Si riporta di seguito uno stralcio della predetta comunicazione, prodotta dal quale sub doc. CP_1
62: Contr
“nel periodo in cui ha amministrato la società fino all'incorporazione nella sono state CP_4 poste in essere le seguenti operazioni distrattive:
(i) in data 27 luglio 2005, ha ceduto in favore della neocostituita, Gestione Hotel S.r.l., il CP_4 ramo d'azienda rappresentato dal complesso alberghiero denominato “Hotel President”, sito in
Giovinazzo (BA), al prezzo di Euro 4.690.000,00, inferiore rispetto al valore commerciale, all'epoca, stimato in Euro 5.100.000,00.
Al momento della cessione del ramo d'azienda, (i) deteneva l'intero capitale sociale di CP_4
Gestione Hotel S.r.l. e (ii) l'amministrazione di entrambe le società in questione sono state a Lei affidate. Il corrispettivo relativo alla suddetta cessione non è stato incassato dalla cedente.
In data 22 dicembre 2005, ha ceduto la partecipazione totalitaria al capitale sociale di CP_4
Gestione Hotel S.r.l. in favore di Hotel President S.r.l. – costituita il mese precedente e facente parte del gruppo diretto dai signori e – per un importo di Euro 4.500.000,00, e dunque, Per_1 Per_2 ancora una volta, inferiore rispetto al valore indicato in perizia (Euro 4.690.000,00), del quale è stata corrisposta solo la parziale somma di Euro 3.500,000,00.
Le due operazioni di trasferimento, la prima del ramo aziendale e la seconda della partecipazione sociale totalitaria, hanno generato un danno economico alla società fallita e ai suoi creditori per un importo pari ad Euro 1.600.000,00 circa”
Tenuto conto dell'atto interruttivo, quindi, il diritto risarcitorio del si sarebbe prescritto in CP_1 data 27.5.2025 e, dunque, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi in data 22.10.2021.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petita laddove ha ritenuto responsabile il del pregiudizio derivato alla società per effetto del mancato Pt_1 recupero di una parte della cauzione versata da a Hotel President s.r.l. in occasione della CP_4 cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l., ancorché il non avesse formulato una CP_1 domanda in tal senso.
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Con riferimento all'operazione Gestione Hotel s.r.l., il aveva contestato al le seguenti CP_1 Pt_1 condotte:
- il trasferimento del ramo d'azienda “albergo”, di titolarità di , alla società CP_4
Gestione Hotel s.r.l. (interamente partecipata da ) ad un prezzo inferiore a quello CP_4 stimato dal perito all'uopo nominato (il conferimento era infatti avvenuto al valore di euro
4.690.000,00, a fronte di un valore stimato di euro 5.100.000);
- la successiva cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l. alla società Hotel President s.r.l. al corrispettivo di euro 4.500.000,00, con un ulteriore deprezzamento di euro 190.000 rispetto al valore stimato del complesso alberghiero;
- la mancata riscossione integrale del prezzo della predetta cessione (dei 4.500.000 euro convenuti, avrebbe infatti incassato la minor somma di euro 3.500.000). CP_4 Il imputava, quindi, al un complessivo pregiudizio di euro 1.600.000, di cui euro CP_1 Pt_1
600.000 a titolo di deprezzamento del valore del ramo aziendale ceduto rispetto valore stimato dal perito ed euro 1.000.000 a titolo di corrispettivo della cessione non riscosso.
Il nel costituirsi in giudizio aveva contestato le pretese attoree, deducendo, tra l'altro: Pt_1
- che Hotel President s.r.l. aveva provveduto a versare una parte del corrispettivo della cessione, per complessivi euro 1.230.000;
- che le parti avevano concordato che i residui 3.270.000 sarebbero stati corrisposti dalla cessionaria tramite versamenti rateali;
- che in data 24.3.2006 le parti avevano concordato una riduzione del prezzo della cessione da euro 4.500.000 ad euro 4.000.000, a fronte dell'impegno di Hotel President s.r.l. a versare l'importo residuo (pari ad euro 2.770.000) non a rate, ma in un'unica soluzione;
- che con lo stesso atto si era impegnata a depositare una cauzione, poi versata in CP_4 data 28.4.2008, di euro 500.000 per eventuali sopravvenienze passive;
- che l'importo di euro 2.770.000 era stato integralmente versato;
- che residuava un credito di di soli euro 64.135,00 a titolo di deposito cauzionale CP_4 non integralmente restituito.
A fronte della nuova documentazione prodotta in giudizio dal convenuto, il Tribunale, da un lato, ha constatato che effettivamente fosse stata concordata tra le parti una riduzione del prezzo della cessione e, dall'altro, ha accertato che – contrariamente a quanto allegato dal Lini – Hotel President s.r.l. si era limitata a restituire l'importo di euro 50.000 per il deposito cauzionale, rimanendo conseguentemente debitrice per gli ulteriori euro 450.000 (aumentati ad euro 475.746,58 per interessi).
Il Tribunale si è quindi mosso all'interno del perimetro delle allegazioni delle parti, accertando, sulla base della documentazione complessivamente versata in atti da attore e convenuto, l'esatto ammontare del credito residuo di in relazione all'operazione di cessione delle quote della CP_4
Gestione Hotel s.r.l., onde correttamente statuire in ordine alla domanda di parte attrice.
Ebbene a fronte di un credito allegato dal fallimento per euro 1.000.000 (al netto del pregiudizio derivante dalla svalutazione del ramo aziendale), il giudice di prime cure ha ritenuto provato un minor credito di euro 475.746,58.
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è, dunque, ravvisabile nel caso in esame.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accertato la responsabilità del per i pregiudizi Pt_1
Contr patrimoniali derivati alla società pur in difetto di nesso eziologico.
Sostiene l'appellante che la mancata riscossione di un credito – integrando una condotta di per sé legittima– potrebbe dar luogo ad un danno risarcibile solo in presenza della prova che il credito sia divenuto inesigibile (per insolvenza del debitore o per prescrizione) proprio in conseguenza dell'inerzia nel relativo recupero.
Ebbene, nella prospettazione di parte appellante, atteso che i crediti per cui è causa (id est quello di euro 475.746,58 vantato da nei confronti di Hotel President s.r.l. e quello di euro CP_4
128.500,00 nei confronti della ) si sarebbero estinti per prescrizione successivamente alla Per_3
Contr declaratoria di fallimento di la responsabilità del loro mancato incasso sarebbe da imputare in via esclusiva all'inerzia del curatore fallimentare.
La censura deve essere disattesa, rivelandosi a monte erronea la premessa sulla quale poggia la prospettazione di parte appellante.
Ed invero la mancata riscossione di un credito non è idonea a determinare un pregiudizio risarcibile unicamente nel momento in cui la posta creditoria diviene, in tesi peraltro genericamente rappresentata, definitivamente inesigibile. L'omessa riscossione tempestiva di un credito sociale – a prescindere dalla sua perdurante esigibilità– è suscettibile di determinare un pregiudizio immediatamente risarcibile, laddove determina la privazione, in danno della società, di somme che quest'ultima avrebbe potuto utilmente impiegare altrove. E non può ragionevolmente dubitarsi che, nel caso di specie, la società poi fallita, ove immessa tempestivamente nella disponibilità delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti per cui è causa, le avrebbe fruttuosamente impiegate per l'adempimento delle obbligazioni sociali, cui evidentemente faticava a far fronte (considerato che di lì a poco sarebbe intervenuta la declaratoria di fallimento).
Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le condotte imputate al e il pregiudizio lamentato dal Pt_1
, che si sostanzia nell'accusa di spoliazione del patrimonio sociale in modo da pregiudicare CP_1 la stabilità economica della società e gli interessi dei creditori della medesima, incidendo quanto allegato dalla difesa di parte appellante unicamente in un momento successivo, in cui gli effetti pregiudizievoli delle condotte distrattive si erano invero già irreversibilmente stabilizzati, con ingresso nella fase concorsuale.
Sempre in sede di terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto incongrua e ingiustificata la cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l. per un corrispettivo inferiore rispetto alla stima che il perito aveva fatto del ramo d'azienda “albergo” (precedentemente ceduto da a Gestione Hotel s.r.l.). Nella prospettazione di parte appellante, il giudice di CP_4 prime cure avrebbe errato nell'adottare, quale parametro di valutazione della congruità del prezzo di cessione, la stima effettuata del perito: quest'ultima, infatti, aveva avuto ad oggetto il solo ramo d'azienda, mentre la cessione riguardava un bene differente, e cioè le quote della Gestione Hotel s.r.l.
(il cui valore ben avrebbe potuto risentire delle eventuali poste passive gravanti sulla società).
La censura deve essere disattesa.
Ed invero non vi è dubbio che le due operazioni (cessione del ramo di azienda da a CP_4
Gestione Hotel s.r.l. e successiva vendita delle quote della Gestione Hotel s.r.l. di titolarità di a Hotel President s.r.l.), ancorché formalmente distinte, abbiano realizzato un risultato CP_4 unitario: e cioè il passaggio del ramo d'azienda da a Hotel President s.r.l. (amministrata CP_4 da , storico socio d'affari del ad un prezzo notevolmente inferiore Controparte_13 Pt_1 rispetto al valore stimato dal perito.
Né il può limitarsi ad allegare che la Gestione Hotel s.r.l. avrebbe potuto, in ipotesi, essere gravata Pt_1 da poste passive idonee a ridurre il valore del patrimonio sociale, sì da giustificare il prezzo di cessione.
Ed invero, a fronte dell'allegazione di un atto distrattivo da parte della curatela, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare di aver agito conformemente a doveri di fedeltà e diligenza nella gestione sociale. (Cfr. ex multis Cass. n. 19927/2021)
Il quindi, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto concretamente dimostrare che il Pt_1 valore delle quote della Gestione Hotel s.r.l. era, al momento della cessione, inferiore rispetto al valore stimato del ramo d'azienda e, quindi, tale da giustificare il corrispettivo di euro 4.000.000 pattuito con la Hotel President s.r.l.
Ma nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie: l'appellante, infatti, si è limitato a generiche e congetturali allegazioni circa la possibile sussistenza di poste passive, rimaste però del tutto indimostrate.
Infondato, infine, si rivela anche il quarto motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia addossato al convenuto l'onere di dimostrare Pt_1
l'avvenuto recupero dei crediti vantati da nei confronti di Hotel President s.r.l. e della CP_4
, laddove, invece, sarebbe spettato al , in qualità di attore, dimostrare i fatti posti Per_3 CP_1
a fondamento delle proprie pretese e, quindi, dimostrare che il non avesse provveduto al recupero Pt_1 dei crediti in esame. La doglianza deve essere disattesa.
Ed invero quando ad agire in giudizio nei confronti dell' ex amministratore sia la liquidazione giudiziale della società, la curatela esercita in modo cumulativo sia l'azione dei creditori sociali, sia l'azione sociale di responsabilità, ovvero l'azione che la stessa società in bonis avrebbe potuto proporre nei confronti dell'organo gestorio per il danno arrecato al suo patrimonio, che ha pacificamente natura contrattuale.
Ne consegue, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 25631/2023), che la curatela deve limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'amministratore ai propri obblighi di conservazione del patrimonio sociale (e a dimostrare il danno e il nesso di causalità), gravando sull'amministratore convenuto l'obbligo di fornire la prova contraria.
Ebbene, il ha del tutto disatteso tale onere probatorio, non avendo in alcun modo dimostrato Pt_1
l'avvenuto recupero integrale dei crediti che la società dal medesimo amministrata vantava nei confronti di Hotel President s.r.l. – per la cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l. – e nei confronti della , obbligatasi, a seguito della risoluzione del contratto preliminare stipulato Per_3 con , alla restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra. CP_4
Ed invero, nulla il ha prodotto in atti a sostegno dell'avvenuta riscossione del credito vantato nei Pt_1 confronti della a titolo di caparra. Per_3
Quanto invece all'operazione Gestione Hotel s.r.l., il si è limitato a produrre un documento (doc. Pt_1
n.20) dal quale risulterebbe l'avvenuto versamento da parte di Hotel President s.r.l., a parziale rimborso del deposito cauzionale, dell'importo di euro 385.865,50. Tale documento, tuttavia, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, è privo di qualsivoglia valore probatorio, trattandosi di un documento di formazione unilaterale del quale risulta impossibile verificare la veridicità e la data di formazione.
Dal canto suo, il ha invece puntualmente dimostrato gli ammanchi di cassa derivanti CP_1 dall'omesso recupero dei crediti per cui è causa.
Più nel dettaglio, con riferimento al credito di euro 475.746,58 relativo alla cessione delle quote di
Gestione Hotel s.r.l., il ha dimostrato, attraverso la produzione degli accertamenti compiuti CP_1 dalla Guardia di Finanzia - Nucleo polizia tributaria di Milano (cfr. doc. 39 fascicolo primo grado
), confermati dall'ulteriore documentazione bancaria versata in atti (Cfr. doc. 23 fascicolo CP_1 primo grado ) che Hotel President s.r.l. ha versato nelle casse di solo l'importo CP_1 CP_4 di euro 2.320.000 (di cui euro 2.270.000 a saldo del prezzo della cessione ed euro 50.000 a titolo di deposito cauzionale), residuando un debito di euro 450.000, oltre interessi.
Quanto invece al credito derivante dall'operazione contrattuale posta in essere da con la CP_4
, il ha prodotto: Per_3 CP_1 - il contratto preliminare del 27.06.2006 con cui si era impegnata ad acquistare CP_4 dalla un appartamento sito in Milano al prezzo di euro 1.194.000,00 (995.000 + Per_3
IVA) (Cfr. doc. 24 fascicolo primo grado ); CP_1
- le schede contabili attestanti il versamento da parte di , in più tranches, di una CP_4 somma di euro 495.000,00 a titolo di caparra (Cfr. doc. 26 fascicolo primo grado ); CP_1
- l'accordo dell'11.10.2006 con il quale aveva rinunciato all'acquisto CP_4 dell'appartamento e la si era impegnata a restituire la caparra al netto della penale Per_3 concordata di euro 99.000 (Cfr. doc. 27 fascicolo primo grado ); CP_1
- le schede contabili e gli accertamenti bancari compiuti della Polizia Giudiziaria dai quali risulta che la , a fronte dell'importo dovuto di euro 396.000,00, aveva restituito a Per_3
la sola somma di euro 270.200,00 (Cfr. docc. 28 e 39 fascicolo primo grado CP_4
). CP_1
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellante, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 11105/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 24 dicembre 2024;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_14
, liquidate in complessivi euro 14.239, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come
[...] per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il cons. est. Il Presidente
ES ER PP DE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. PP DE Presidente
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa ES ER Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 540/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Auletta e Parte_1 C.F._1
RO ON ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Priv. C. Battisti n.
3, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gianluca Minniti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Podgora
n. 15, giusta procura in atti
APPELLATO
oggetto: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11105/24 resa a conclusione del giudizio R.G. 43246/21:
- rigettare tutte le domande proposte da parte appellata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
- condannare parte appallata alla rifusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: respingere integralmente le domande svolte da con il proprio atto di appello e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11105/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24.12.2024;
In ogni caso: pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
-con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
FATTO E PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1
Contr
conveniva in giudizio esponendo in fatto: Parte_1
- che costituita nell'aprile 2004 dai signori ed Persona_1 Per_2
, era una società operante nel campo dell'acquisto, costruzione e gestione di alberghi,
[...] residences, ristoranti, bar, tabaccherie, pizzerie, discoteche e stabilimenti balneari;
- che tra il 05.04.2007 e il 15.05.2009, aveva incorporato, mediante atto di fusione, tre società facenti parte del gruppo societario diretto e coordinato da Persona_1 ed (id est le società e Persona_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 quest'ultima d'ora in avanti per brevità, ); CP_4
- che, per effetto di tale fusione, l'incorporante aveva ereditato un passivo pari ad euro
4.558.579,00 che aveva integralmente eroso il capitale sociale;
- che, infatti, il bilancio di esercizio al 31.12.2008 presentava un patrimonio netto negativo di oltre euro 1.300.000,00;
- che conseguentemente, in data 29.04.2009, l'assemblea straordinaria deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando quale liquidatore Pt_1
(ex amministratore della società incorporata );
[...] CP_4
- che il Tribunale di Milano, con sentenza del 27.11.2009, dichiarava il fallimento di
- che al momento della declaratoria di fallimento, era priva di fondi e vantava pochi crediti di difficile recupero, a fronte di un passivo pari a euro 5.976.230,32;
- che nello svolgimento delle proprie funzioni, il Curatore aveva rilevato una serie di condotte distrattive poste in essere da in qualità di: Parte_1
i. amministratore delegato di dall' 1.03.2003 al 05.05.2004, nonché di CP_4 amministratore unico della medesima società dal 05.05.2004 sino al 25.03.2009 (data Contr dell'incorporazione in;
Contr ii. amministratore unico di dal 28.06.2006 sino al 06.02.2007, nonché di liquidatore sociale della medesima società dal 29.04.2009 sino alla data di dichiarazione di fallimento.
In particolare, il Fallimento attore contestava a Parte_1
- di avere, in qualità di amministratore di , realizzato plurime operazioni CP_4
pregiudizievoli. In particolare:
i. la cessione – ad un prezzo sottostimato rispetto al valore accertato dal perito – del ramo d'azienda “albergo” in favore della partecipata Gestione Hotel S.r.l., di cui era parimenti amministratore, e il successivo trasferimento – sempre ad Parte_1 un prezzo inferiore al suo valore e comunque non integralmente versato– dell'intera quota sociale di Gestione Hotel S.r.l. in favore della società Hotel President S.r.l.;
ii. la stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con la moglie di (promittente venditrice), operazione dalla Per_1 Persona_3 quale era conseguita una perdita di euro 125.800,00;
iii. la distrazione di quattro escavatori e di taluni macchinari edili concessi a noleggio alla società ; Controparte_5 - di avere, in qualità di amministratore di (i) stipulato e successivamente risolto un contratto preliminare di compravendita di un capannone con la società unicamente CP_6
Contr finalizzato a distrarre in favore di quest'ultima parte della liquidità di (ii) ceduto a titolo gratuito un capannone alla società Blacktrack S.r.l.; (iii) distratto quattro macchinari detenuti Contr da in leasing.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni cagionati al Parte_1
Contr patrimonio sociale e ai creditori sociali di ai sensi dell'art. 2476 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c., nei limiti dell'importo di euro 500.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: Parte_1
- l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea e, comunque, la necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p., stante la pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti per cui è causa;
- l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo al risarcimento dei danni;
- in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Il convenuto avanzava altresì istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Persona_2
Contr (legale rappresentante di nei confronti del quale formulava domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio, eccependo Persona_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda di manleva formulata da Parte_1 nei suoi confronti.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.11105 /2024:
- rigettava l'istanza di sospensione avanzata dal convenuto ai sensi dell'art. 75 co. 3 c.p.p., atteso che il procedimento penale avviato nei confronti di si era ormai Parte_1 definitivamente concluso mediante applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., a nulla rilevando la perdurante pendenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti terzi;
- disattendeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata da sul presupposto che Parte_1
il avesse posto in essere un valido atto interruttivo del termine prescrizionale (id CP_1 est la lettera di messa in mora del 27.5.2020);
- quanto al merito, accertava che in qualità di amministratore di Parte_1 CP_4
aveva:
i. ingiustificatamente svalutato il ramo d'azienda “albergo” ceduto alla società
Gestione Hotel S.r.l., causando conseguentemente un danno alla società pari a complessivi euro 410.000,00; ii. omesso di riscuotere integralmente dalla cessionaria Hotel President s.r.l. la cauzione versata al momento della cessione delle quote di Gestione Hotel S.r.l., così causando a un pregiudizio per complessivi euro 475.746,58; CP_4
iii. omesso di riscuotere altresì la somma di euro 128.500,00 dovuta da
[...]
a titolo di caparra, a seguito del fallimento dell'operazione di Per_3 compravendita immobiliare avviata con . CP_4
Disattendeva invece, per difetto di prova, sia le doglianze relative alla pretesa distrazione di n. 4 escavatori di proprietà di e di taluni macchinari edili concessi a noleggio alla società CP_4
Contr
, nonché l'addebito relativo all'asserita distrazione di liquidità di Controparte_5 attraverso la stipula e successiva risoluzione di un contratto preliminare di compravendita con la società CP_6
Il Tribunale disattendeva altresì, per difetto di danno, la doglianza relativa all'intervenuta cessione a Contr titolo gratuito, da parte di di un capannone in favore della società Blacktrack S.r.l.
MCB, infatti, era riuscita, attraverso il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, a recuperare l'immobile e a venderlo all'asta. Il Tribunale rigettava altresì l'addebito relativo alla pretesa Contr distrazione di quattro macchinari detenuti in leasing da difettando la prova del nesso eziologico tra il mancato rinvenimento di detti beni e condotte specificatamente ascrivibili al convenuto.
Disattendeva, infine, anche la richiesta avanzata da nei confronti del terzo intervenuto Parte_1
difettando un fondamento – legale, quanto contrattuale – cui ancorare la domanda Persona_2 di manleva.
In definitiva, tenuto conto degli illeciti accertati e del fatto che il aveva limitato la CP_1 propria pretesa risarcitoria ad euro 500.000, il Tribunale condannava al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice della predetta somma (rivalutata in euro 651.000,00), oltre interessi compensativi (quantificati in euro 111.408,84) e interessi legali sulla sola somma capitale.
Condannava altresì il convenuto a rifondere al e al terzo intervenuto le spese Parte_1 CP_1 di lite.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando quattro motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, individuando quale dies a quo del termine prescrizionale delle pretese avanzate da controparte la data della sentenza di patteggiamento emessa all'esito del parallelo procedimento penale (14.10.2015), ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora convenuto.
Nella prospettazione dell'appellante, il termine di prescrizione decorerebbe invece, quanto all'azione ex art. 2043 c.c.:
- dal 28.4.08 in relazione all'operazione di cessione delle quote della società Gestione Hotel
s.r.l. (e cioè dalla data in cui era divenuto esigibile il credito che vantava nei CP_4 confronti della cessionaria Hotel President s.r.l.);
- dal 31.3.07 in relazione al diritto risarcitorio scaturente dalla stipula del contratto preliminare con la (e cioè dalla data in cui era divenuto esigibile il credito di a Per_3 CP_4 titolo di caparra che la si era impegnata a restituire). Per_3
Quanto all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476 co. 1 c.c., il dies a quo sarebbe da individuarsi nella data del 25.3.09 (allorquando è decaduto dalla carica di amministratore della Parte_1
Contr
in seguito della sua incorporazione nella che, a quell'epoca, era amministrata da CP_4 un soggetto terzo).
Infine, il termine di prescrizione in relazione all'azione di responsabilità sociale ex art. 2476 co. 6 c.c. decorrerebbe dal 27.11.09 (data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del ). CP_1
La sentenza di patteggiamento, al contrario, non assumerebbe rilevanza ai fini del decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c., atteso che avrebbe pattuito la pena in Parte_1 relazione a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento.
In ogni caso, prosegue l'appellante, la sentenza di patteggiamento – sostanziandosi in una rinuncia dell'imputato a contestare la propria responsabilità – non potrebbe essere equiparata ad una vera e propria sentenza di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 co. 3 c.c.
Ne conseguirebbe, in tesi, l'irrilevanza della lettera di messa in mora del 27.5.2020 in quanto successiva allo spirare del termine prescrizionale. In ogni caso, tale comunicazione non sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione in relazione alla pretesa risarcitoria afferente la cd. “operazione
Gestione Hotel s.r.l.”, atteso che quest'ultima non era stata in alcun modo menzionata dal CP_1 nella missiva in esame.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il
Tribunale condannato il al risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione di una Pt_1 parte della cauzione versata da a Hotel President s.r.l. in occasione della cessione delle CP_4 quote della Gestione Hotel s.r.l., ancorché parte attrice avesse domandato il risarcimento del diverso danno derivante dalla vendita sottoprezzo delle predette quote e dalla mancata riscossione integrale del corrispettivo della cessione. Con il terzo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1
Contr responsabile dal danno derivato alla società per la mancata riscossione dei crediti sociali vantati dall'incorporata nei confronti di Hotel President s.r.l. e della , pur non avendo CP_4 Per_3 il attore dimostrato l'esistenza di un nesso eziologico tra condotta e danno. Ed invero, CP_1 secondo l'appellante, “l'inerzia (colposa o dolosa che sia) in tanto potrebbe essere la fonte di un danno in quanto si provi: i. che a causa di quella omissione il debitore, solvibile ove ci si fosse attivati tempestivamente, è divenuto insolvente proprio nel periodo in cui si è protratta l'inerzia stessa;
i. che
a causa di quella inerzia, il credito si è prescritto.” (testuale appello pag. 42).
In ogni caso, prosegue l'appellante, il nesso di causalità, quand'anche originariamente esistente, si sarebbe, comunque, interrotto per effetto della condotta negligente del curatore fallimentare.
I crediti in esame, infatti, si sarebbero prescritti successivamente alla declaratoria di fallimento di Contr
con la conseguenza che il danno derivante dalla perdita di siffatti crediti sarebbe imputabile esclusivamente all'inerzia del curatore fallimentare.
Parte appellante contesta altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ingiustificata e incongrua la cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l. di titolarità di CP_4 ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato dal perito all'atto stima del ramo d'azienda “albergo”
(precedentemente ceduto da a Gestione Hotels s.r.l.). Nella prospettazione di parte CP_4 appellante, infatti, non si potrebbe escludere che la società Gestione Hotel s.r.l., pur titolare di un ramo d'azienda stimato in euro 5.100.000, fosse gravata da poste passive tali da ridurre sensibilmente il valore complessivo delle sue quote e quindi tale da giustificare il prezzo a cui è avvenuta la cessione.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2967 c.c. per avere il Tribunale addossato al convenuto, l'onere di dimostrare l'avvenuto recupero dei crediti vantati da Parte_1
nei confronti di Hotel President s.r.l. e della , così invertendo le ordinarie regole CP_4 Per_3 sul riparto dell'onere probatorio. Ai sensi dell'art. 2967 c.c., infatti, sarebbe gravato sul CP_1 attore dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese e, quindi, dimostrare il mancato incasso delle somme per cui è causa, onere rimasto del tutto disatteso nel caso di specie.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto del CP_1 gravame.
In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che la contestazione relativa alla pretesa irrilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini del decorso della prescrizione sarebbe inammissibile perché “nuova” ex art. 345 c.p.c.; - che, in ogni caso, i fatti posti a fondamento dell'azione civile proposta dal CP_1
corrispondono a quelli contestati in sede penale e per i quali il ha patteggiato la pena;
Pt_1
- che invero la sentenza di patteggiamento, originariamente priva – per effetto di mero errore materiale – dei capi di imputazione riferentisi ai fatti per cui è causa, è stata successivamente corretta ed integrata dal GIP, su richiesta del fallimento, in data 6.12.2015;
- che conseguentemente, il termine di prescrizione decorrerebbe ex art. 2947 c.c. dall'ordinanza di correzione del 6.12.2015;
- che, in ogni caso, quand'anche si intendesse individuare il dies a quo nella data della originaria sentenza di patteggiamento, il termine prescrizionale non sarebbe spirato perché validamente interrotto: i. dall'azione revocatoria proposta dal con atto di citazione notificato in CP_1 data 23.10.2015; ii. dalla lettera di messa in mora del 27.5.2020;
- che gli ulteriori motivi di gravame sono del tutto infondati nel merito.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 18.6.2025, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dal nei confronti del , non Pt_1 Per_2 avendo l'odierno appellante sollevato alcuna censura sul punto. Il ha evidentemente prestato Pt_1 acquiescenza rispetto al predetto capo di sentenza, rinunciando alla domanda nei confronti del Per_2 il quale, infatti, non è stato neppure citato in giudizio nel presente procedimento di appello.
Ancora, hanno assunto carattere di definitività i capi di sentenza con i quali Tribunale ha disatteso gli addebiti mossi dal nei confronti del con riferimento: i. alla pretesa distrazione, in CP_1 Pt_1 qualità di amministratore di , di quattro escavatori e di taluni macchinari edili;
ii. al CP_4
Contr contratto preliminare di compravendita stipulato dal in qualità di amministratore di con Pt_1 la società e avente ad oggetto un capannone industriale;
iii. alla cessione a titolo gratuito di CP_6
Contr un capannone della in favore della società Blacktrack S.r.l; iv. all'asserita distrazione di taluni Contr macchinari detenuti in leasing da
Il , infatti, ancorché soccombente in relazione tali statuizioni, non ha proposto appello CP_1 incidentale, prestando conseguentemente acquiescenza rispetto a tali capi di sentenza.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione in esame, sul presupposto che il dies a quo della prescrizione coincidesse, ai sensi dell'art. 2947 c.c., con la data di pubblicazione della sentenza di patteggiamento
(14.10.2015), emessa a definizione del procedimento penale avviato nei confronti del per i Pt_1 medesimi fatti per cui è causa.
Nella prospettazione di parte appellante, l'art. 2947 c.c. non potrebbe invece trovare applicazione nel caso in esame: la sentenza di patteggiamento valorizzata dal Tribunale farebbe invero riferimento a fatti diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento (in particolare, il avrebbe pattuito Pt_1 la pena per i diversi reati di cui ai capi 1 e 2, posti in continuazione tra loro, riguardanti la distrazione del marchio “ , dunque relativi ad una vicenda del tutto estranea a quella per cui è causa). Pt_2
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza di patteggiamento emessa in data 14.10.2015 non conteneva, in effetti, alcun riferimento Contr alla bancarotta fraudolenta contestata al in relazione ai fatti commessi quale Pt_1 amministratore della società : la stessa si limitava a disporre l'applicazione della pena su CP_4 richiesta per i reati di cui sopra, calcolando la pena base di anni 3 per il reato più grave contestatogli sub 1, da ridursi ad anni due per effetto delle circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, ed aumentata ad anni due e mesi tre per effetto della continuazione, ridotta ad anni uno e mesi otto per il rito.
Senonché il GIP, con ordinanza del 16.12.2016, avvedutosi della pretermissione, nella sentenza di patteggiamento del 14.10.2015, del capo di imputazione relativo al reato di bancarotta della società Contr
ha provveduto, su istanza del , a correggere il riscontrato errore materiale, CP_1 disponendo che fosse “inserito nei riguardi del , in aggiunta a quelli già rubricati, il Parte_1 seguente ulteriore capo di imputazione:
“ , in concorso con US MA RE, , Parte_1 Parte_3 Parte_4
[verso i quali si procede separatamente] per i reati: Persona_3 Parte_5 di cui agli artt. 110 e 81 cpv c.p. e agli artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 226 comma 1 n. 1) e
n. 2) e comma 2, art. 219 comma 2, n. 1) R.D. 267/42 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con riguardo alla bancarotta di
(già già in cui sono state incorporate CP_1 CP_7 Controparte_8 CP_3 [...]
e dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Milano del CP_2 CP_4
26.11.2009”:
a) fatti relativi a Parte_6 quale dominus di tutte le società coinvolte e quale amministratore
[...] CP_9 Parte_1 di diritto della CP_4 conferivano in data 27 gennaio 2005 il ramo di azienda rappresentato dal complesso alberghiero denominato Hotel President sito in Giovinazzo (BA), valutato in Euro 5.100.000,00, alla controllata Gestione Hotel S.r.l. (costituita in data 27.05.2007) per un valore di conferimento di
Euro 4.690.000,00 quindi in data 20.12.2005, vendevano alla Hotel President S.r.l., costituita in data 8 novembre 2005 da ( a sua volta costituita da e in data CP_10 CP_6 CP_11
28.10.2005) e da la Gestione Hotel S.r.l. al prezzo di Euro 4.500.000,00 di cui Controparte_12
Contr veniva corrisposto solo l'importo di Euro 3.500.000,00, così trasferendo a il complesso alberghiero per un importo inferiore al valore del bene di circa Euro 1.600.000,00 con pari distrazione o dissipazione delle risorse di;
CP_4
a.2.) quale dominus di , quale amministratore di diritto della CP_9 CP_4 Parte_1
quale concorrente esterna CP_4 Persona_3 distraevano o dissipavano l'importo di Euro 224.800,00, con la seguente operazione priva di ragione economica: stipulando in data 27.06.2006 una promessa di vendita di un appartamento sito in Milano per il prezzo di Euro 1.194.000 con , coniuge di Persona_3 CP_9 proprietaria in realtà solo di ¼ della proprietà dell'immobile; dopo aver versato caparra CP_4 di Euro 495.000, rinunciava all'acquisto in data 11.10.2006, versando Euro 99.000 come penale
a , che tratteneva senza giustificazione anche l'ulteriore importo di Euro 125.800” (Cfr. Per_3 doc. 55 fascicolo primo grado ). CP_1
Non vi è dubbio, quindi, che la sentenza di patteggiamento del 14.10.2015, come integrata in sede di ordinanza di correzione di errore materiale, facesse riferimento proprio ai medesimi fatti oggetto del presente procedimento. D'altronde, dalla lettura della motivazione della sentenza originaria (in combinato con il verbale di udienza del 14.5.2015) si evince in modo inequivocabile che il calcolo della pena applicata al avesse tenuto conto anche di quei capi di imputazione successivamente Pt_1 inseriti in sede di ordinanza di correzione.
Infatti il GUP ha concesso le attenuanti generiche anche in considerazione del – sia pure parziale – sforzo risarcitorio operato dal in favore del (al quale aveva versato, tramite Pt_1 CP_1 assegno circolare, l'importo di euro 3.000). E nello stesso senso depone anche la circostanza per cui, nella sentenza originaria del 14.10.2015, a pag. 6, il GUP avesse condannato il alla refusione in Pt_1 favore del delle spese di costituzione e difesa (Cfr. docc. 50-51 fascicolo primo CP_1 grado ). CP_1 Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 2947 co. 3 c.c. a mente del quale: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Né vale sostenere che la sentenza di patteggiamento non rileverebbe ai fini dell'applicazione della predetta norma: costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nella nozione di “sentenza irrevocabile” deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento (Cfr. ex multis Cass. n. 32474/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, il dies a quo del termine prescrizionale è da individuarsi nella data di emissione della sentenza di patteggiamento (14.10.2015).
Non può infatti trovare accoglimento la tesi dell'odierno appellato secondo cui la prescrizione decorrerebbe dalla data di emissione dell'ordinanza di correzione di errore materiale: quest'ultima, infatti, opera retroattivamente, emendando il provvedimento con efficacia ex tunc (Cfr. ex multis Cass.
n. 551/2025).
Il diritto risarcitorio azionato dal sarebbe, dunque, spirato in data 14.10.2020. Senonché CP_1 il ha documentato di aver validamente interrotto la prescrizione con lettera di messa in CP_1 mora, notificata al sig. in data 27.5.2020. In tale missiva, contrariamente a quanto sostenuto Pt_1 dall'odierno appellante, il faceva espressamente riferimento, tra le altre, anche CP_1 all'operazione di cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l.
Si riporta di seguito uno stralcio della predetta comunicazione, prodotta dal quale sub doc. CP_1
62: Contr
“nel periodo in cui ha amministrato la società fino all'incorporazione nella sono state CP_4 poste in essere le seguenti operazioni distrattive:
(i) in data 27 luglio 2005, ha ceduto in favore della neocostituita, Gestione Hotel S.r.l., il CP_4 ramo d'azienda rappresentato dal complesso alberghiero denominato “Hotel President”, sito in
Giovinazzo (BA), al prezzo di Euro 4.690.000,00, inferiore rispetto al valore commerciale, all'epoca, stimato in Euro 5.100.000,00.
Al momento della cessione del ramo d'azienda, (i) deteneva l'intero capitale sociale di CP_4
Gestione Hotel S.r.l. e (ii) l'amministrazione di entrambe le società in questione sono state a Lei affidate. Il corrispettivo relativo alla suddetta cessione non è stato incassato dalla cedente.
In data 22 dicembre 2005, ha ceduto la partecipazione totalitaria al capitale sociale di CP_4
Gestione Hotel S.r.l. in favore di Hotel President S.r.l. – costituita il mese precedente e facente parte del gruppo diretto dai signori e – per un importo di Euro 4.500.000,00, e dunque, Per_1 Per_2 ancora una volta, inferiore rispetto al valore indicato in perizia (Euro 4.690.000,00), del quale è stata corrisposta solo la parziale somma di Euro 3.500,000,00.
Le due operazioni di trasferimento, la prima del ramo aziendale e la seconda della partecipazione sociale totalitaria, hanno generato un danno economico alla società fallita e ai suoi creditori per un importo pari ad Euro 1.600.000,00 circa”
Tenuto conto dell'atto interruttivo, quindi, il diritto risarcitorio del si sarebbe prescritto in CP_1 data 27.5.2025 e, dunque, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi in data 22.10.2021.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petita laddove ha ritenuto responsabile il del pregiudizio derivato alla società per effetto del mancato Pt_1 recupero di una parte della cauzione versata da a Hotel President s.r.l. in occasione della CP_4 cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l., ancorché il non avesse formulato una CP_1 domanda in tal senso.
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Con riferimento all'operazione Gestione Hotel s.r.l., il aveva contestato al le seguenti CP_1 Pt_1 condotte:
- il trasferimento del ramo d'azienda “albergo”, di titolarità di , alla società CP_4
Gestione Hotel s.r.l. (interamente partecipata da ) ad un prezzo inferiore a quello CP_4 stimato dal perito all'uopo nominato (il conferimento era infatti avvenuto al valore di euro
4.690.000,00, a fronte di un valore stimato di euro 5.100.000);
- la successiva cessione delle quote di Gestione Hotel s.r.l. alla società Hotel President s.r.l. al corrispettivo di euro 4.500.000,00, con un ulteriore deprezzamento di euro 190.000 rispetto al valore stimato del complesso alberghiero;
- la mancata riscossione integrale del prezzo della predetta cessione (dei 4.500.000 euro convenuti, avrebbe infatti incassato la minor somma di euro 3.500.000). CP_4 Il imputava, quindi, al un complessivo pregiudizio di euro 1.600.000, di cui euro CP_1 Pt_1
600.000 a titolo di deprezzamento del valore del ramo aziendale ceduto rispetto valore stimato dal perito ed euro 1.000.000 a titolo di corrispettivo della cessione non riscosso.
Il nel costituirsi in giudizio aveva contestato le pretese attoree, deducendo, tra l'altro: Pt_1
- che Hotel President s.r.l. aveva provveduto a versare una parte del corrispettivo della cessione, per complessivi euro 1.230.000;
- che le parti avevano concordato che i residui 3.270.000 sarebbero stati corrisposti dalla cessionaria tramite versamenti rateali;
- che in data 24.3.2006 le parti avevano concordato una riduzione del prezzo della cessione da euro 4.500.000 ad euro 4.000.000, a fronte dell'impegno di Hotel President s.r.l. a versare l'importo residuo (pari ad euro 2.770.000) non a rate, ma in un'unica soluzione;
- che con lo stesso atto si era impegnata a depositare una cauzione, poi versata in CP_4 data 28.4.2008, di euro 500.000 per eventuali sopravvenienze passive;
- che l'importo di euro 2.770.000 era stato integralmente versato;
- che residuava un credito di di soli euro 64.135,00 a titolo di deposito cauzionale CP_4 non integralmente restituito.
A fronte della nuova documentazione prodotta in giudizio dal convenuto, il Tribunale, da un lato, ha constatato che effettivamente fosse stata concordata tra le parti una riduzione del prezzo della cessione e, dall'altro, ha accertato che – contrariamente a quanto allegato dal Lini – Hotel President s.r.l. si era limitata a restituire l'importo di euro 50.000 per il deposito cauzionale, rimanendo conseguentemente debitrice per gli ulteriori euro 450.000 (aumentati ad euro 475.746,58 per interessi).
Il Tribunale si è quindi mosso all'interno del perimetro delle allegazioni delle parti, accertando, sulla base della documentazione complessivamente versata in atti da attore e convenuto, l'esatto ammontare del credito residuo di in relazione all'operazione di cessione delle quote della CP_4
Gestione Hotel s.r.l., onde correttamente statuire in ordine alla domanda di parte attrice.
Ebbene a fronte di un credito allegato dal fallimento per euro 1.000.000 (al netto del pregiudizio derivante dalla svalutazione del ramo aziendale), il giudice di prime cure ha ritenuto provato un minor credito di euro 475.746,58.
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è, dunque, ravvisabile nel caso in esame.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accertato la responsabilità del per i pregiudizi Pt_1
Contr patrimoniali derivati alla società pur in difetto di nesso eziologico.
Sostiene l'appellante che la mancata riscossione di un credito – integrando una condotta di per sé legittima– potrebbe dar luogo ad un danno risarcibile solo in presenza della prova che il credito sia divenuto inesigibile (per insolvenza del debitore o per prescrizione) proprio in conseguenza dell'inerzia nel relativo recupero.
Ebbene, nella prospettazione di parte appellante, atteso che i crediti per cui è causa (id est quello di euro 475.746,58 vantato da nei confronti di Hotel President s.r.l. e quello di euro CP_4
128.500,00 nei confronti della ) si sarebbero estinti per prescrizione successivamente alla Per_3
Contr declaratoria di fallimento di la responsabilità del loro mancato incasso sarebbe da imputare in via esclusiva all'inerzia del curatore fallimentare.
La censura deve essere disattesa, rivelandosi a monte erronea la premessa sulla quale poggia la prospettazione di parte appellante.
Ed invero la mancata riscossione di un credito non è idonea a determinare un pregiudizio risarcibile unicamente nel momento in cui la posta creditoria diviene, in tesi peraltro genericamente rappresentata, definitivamente inesigibile. L'omessa riscossione tempestiva di un credito sociale – a prescindere dalla sua perdurante esigibilità– è suscettibile di determinare un pregiudizio immediatamente risarcibile, laddove determina la privazione, in danno della società, di somme che quest'ultima avrebbe potuto utilmente impiegare altrove. E non può ragionevolmente dubitarsi che, nel caso di specie, la società poi fallita, ove immessa tempestivamente nella disponibilità delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti per cui è causa, le avrebbe fruttuosamente impiegate per l'adempimento delle obbligazioni sociali, cui evidentemente faticava a far fronte (considerato che di lì a poco sarebbe intervenuta la declaratoria di fallimento).
Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le condotte imputate al e il pregiudizio lamentato dal Pt_1
, che si sostanzia nell'accusa di spoliazione del patrimonio sociale in modo da pregiudicare CP_1 la stabilità economica della società e gli interessi dei creditori della medesima, incidendo quanto allegato dalla difesa di parte appellante unicamente in un momento successivo, in cui gli effetti pregiudizievoli delle condotte distrattive si erano invero già irreversibilmente stabilizzati, con ingresso nella fase concorsuale.
Sempre in sede di terzo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto incongrua e ingiustificata la cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l. per un corrispettivo inferiore rispetto alla stima che il perito aveva fatto del ramo d'azienda “albergo” (precedentemente ceduto da a Gestione Hotel s.r.l.). Nella prospettazione di parte appellante, il giudice di CP_4 prime cure avrebbe errato nell'adottare, quale parametro di valutazione della congruità del prezzo di cessione, la stima effettuata del perito: quest'ultima, infatti, aveva avuto ad oggetto il solo ramo d'azienda, mentre la cessione riguardava un bene differente, e cioè le quote della Gestione Hotel s.r.l.
(il cui valore ben avrebbe potuto risentire delle eventuali poste passive gravanti sulla società).
La censura deve essere disattesa.
Ed invero non vi è dubbio che le due operazioni (cessione del ramo di azienda da a CP_4
Gestione Hotel s.r.l. e successiva vendita delle quote della Gestione Hotel s.r.l. di titolarità di a Hotel President s.r.l.), ancorché formalmente distinte, abbiano realizzato un risultato CP_4 unitario: e cioè il passaggio del ramo d'azienda da a Hotel President s.r.l. (amministrata CP_4 da , storico socio d'affari del ad un prezzo notevolmente inferiore Controparte_13 Pt_1 rispetto al valore stimato dal perito.
Né il può limitarsi ad allegare che la Gestione Hotel s.r.l. avrebbe potuto, in ipotesi, essere gravata Pt_1 da poste passive idonee a ridurre il valore del patrimonio sociale, sì da giustificare il prezzo di cessione.
Ed invero, a fronte dell'allegazione di un atto distrattivo da parte della curatela, grava sull'amministratore l'onere di dimostrare di aver agito conformemente a doveri di fedeltà e diligenza nella gestione sociale. (Cfr. ex multis Cass. n. 19927/2021)
Il quindi, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto concretamente dimostrare che il Pt_1 valore delle quote della Gestione Hotel s.r.l. era, al momento della cessione, inferiore rispetto al valore stimato del ramo d'azienda e, quindi, tale da giustificare il corrispettivo di euro 4.000.000 pattuito con la Hotel President s.r.l.
Ma nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie: l'appellante, infatti, si è limitato a generiche e congetturali allegazioni circa la possibile sussistenza di poste passive, rimaste però del tutto indimostrate.
Infondato, infine, si rivela anche il quarto motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia addossato al convenuto l'onere di dimostrare Pt_1
l'avvenuto recupero dei crediti vantati da nei confronti di Hotel President s.r.l. e della CP_4
, laddove, invece, sarebbe spettato al , in qualità di attore, dimostrare i fatti posti Per_3 CP_1
a fondamento delle proprie pretese e, quindi, dimostrare che il non avesse provveduto al recupero Pt_1 dei crediti in esame. La doglianza deve essere disattesa.
Ed invero quando ad agire in giudizio nei confronti dell' ex amministratore sia la liquidazione giudiziale della società, la curatela esercita in modo cumulativo sia l'azione dei creditori sociali, sia l'azione sociale di responsabilità, ovvero l'azione che la stessa società in bonis avrebbe potuto proporre nei confronti dell'organo gestorio per il danno arrecato al suo patrimonio, che ha pacificamente natura contrattuale.
Ne consegue, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 25631/2023), che la curatela deve limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'amministratore ai propri obblighi di conservazione del patrimonio sociale (e a dimostrare il danno e il nesso di causalità), gravando sull'amministratore convenuto l'obbligo di fornire la prova contraria.
Ebbene, il ha del tutto disatteso tale onere probatorio, non avendo in alcun modo dimostrato Pt_1
l'avvenuto recupero integrale dei crediti che la società dal medesimo amministrata vantava nei confronti di Hotel President s.r.l. – per la cessione delle quote della Gestione Hotel s.r.l. – e nei confronti della , obbligatasi, a seguito della risoluzione del contratto preliminare stipulato Per_3 con , alla restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra. CP_4
Ed invero, nulla il ha prodotto in atti a sostegno dell'avvenuta riscossione del credito vantato nei Pt_1 confronti della a titolo di caparra. Per_3
Quanto invece all'operazione Gestione Hotel s.r.l., il si è limitato a produrre un documento (doc. Pt_1
n.20) dal quale risulterebbe l'avvenuto versamento da parte di Hotel President s.r.l., a parziale rimborso del deposito cauzionale, dell'importo di euro 385.865,50. Tale documento, tuttavia, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, è privo di qualsivoglia valore probatorio, trattandosi di un documento di formazione unilaterale del quale risulta impossibile verificare la veridicità e la data di formazione.
Dal canto suo, il ha invece puntualmente dimostrato gli ammanchi di cassa derivanti CP_1 dall'omesso recupero dei crediti per cui è causa.
Più nel dettaglio, con riferimento al credito di euro 475.746,58 relativo alla cessione delle quote di
Gestione Hotel s.r.l., il ha dimostrato, attraverso la produzione degli accertamenti compiuti CP_1 dalla Guardia di Finanzia - Nucleo polizia tributaria di Milano (cfr. doc. 39 fascicolo primo grado
), confermati dall'ulteriore documentazione bancaria versata in atti (Cfr. doc. 23 fascicolo CP_1 primo grado ) che Hotel President s.r.l. ha versato nelle casse di solo l'importo CP_1 CP_4 di euro 2.320.000 (di cui euro 2.270.000 a saldo del prezzo della cessione ed euro 50.000 a titolo di deposito cauzionale), residuando un debito di euro 450.000, oltre interessi.
Quanto invece al credito derivante dall'operazione contrattuale posta in essere da con la CP_4
, il ha prodotto: Per_3 CP_1 - il contratto preliminare del 27.06.2006 con cui si era impegnata ad acquistare CP_4 dalla un appartamento sito in Milano al prezzo di euro 1.194.000,00 (995.000 + Per_3
IVA) (Cfr. doc. 24 fascicolo primo grado ); CP_1
- le schede contabili attestanti il versamento da parte di , in più tranches, di una CP_4 somma di euro 495.000,00 a titolo di caparra (Cfr. doc. 26 fascicolo primo grado ); CP_1
- l'accordo dell'11.10.2006 con il quale aveva rinunciato all'acquisto CP_4 dell'appartamento e la si era impegnata a restituire la caparra al netto della penale Per_3 concordata di euro 99.000 (Cfr. doc. 27 fascicolo primo grado ); CP_1
- le schede contabili e gli accertamenti bancari compiuti della Polizia Giudiziaria dai quali risulta che la , a fronte dell'importo dovuto di euro 396.000,00, aveva restituito a Per_3
la sola somma di euro 270.200,00 (Cfr. docc. 28 e 39 fascicolo primo grado CP_4
). CP_1
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellante, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 11105/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata in data 24 dicembre 2024;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_14
, liquidate in complessivi euro 14.239, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come
[...] per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il cons. est. Il Presidente
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