Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3925/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11/4 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11/4 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1 . I figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e le Per_1 Persona_2 decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo in considerazione l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli minori;
2 . nella casa familiare sita in Trieste, via Pitacco n. 11/4, in comproprietà tra le parti, continuerà a risiedere il SI. , mentre la SI.ra trasferirà la propria residenza anagrafica nel Pt_2 Parte_1 mese di dicembre 2024, assieme ai figli minori e , in Trieste, via dei Mirissa n. 16; Per_1 CP_1
3 . il SI. si impegna a collaborare nella gestione dei ragazzi, a mantenere solidi rapporti personali Pt_2 con entrambi ed una costante frequentazione;
4 . fermo restando che i figli minori gestiranno liberamente i rapporti con il padre in relazione ai propri impegni scolastici e sociali e potranno gestire la frequentazione con il papà anche al di là della programmazione di massima condivisa tra le parti, per garantire un'organizzazione adeguata alle eSIenze dei minori, i ricorrenti indicano le seguenti modalità di frequentazione, passibili di modifica previa reciproca comunicazione e accordo:
✓ i figli e , collocati in via prevalente presso l'abitazione della madre, staranno con il padre, Per_1 CP_1 presso la casa già familiare di Via Pitacco 11/4 una settimana al mese, dalla domenica sera alla domenica successiva, in corrispondenza alla settimana lavorativa con turni notturni della SI.ra ; inoltre, Parte_1
i figli staranno con il padre un altro fine settimana nell'arco del mese, cosicché il padre terrà i ragazzi con sé due fine settimana alla settimana sopra indicata;
✓ nelle settimane in cui i figli stanno con la madre, il padre collaborerà – qualora fosse disponibile e non obbligatoriamente – nel compito di accompagnare il figlio a scuola quando la madre inizia il turno CP_1 la mattina presto, ferma restando la collaborazione dei nonni e sulla premessa che comunque inizia CP_1
a recarsi a scuola anche autonomamente con i mezzi pubblici;
✓ per le attività sportive dei figli, i ricorrenti collaboreranno tra loro per consentire ai ragazzi lo svolgimento puntuale e costante delle attività stesse, a prescindere dalla settimana di permanenza con l'uno o l'altro genitore;
✓ durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno alternativamente con i figli 15 giorni ciascuno
(anche non consecutivi) da concordare annualmente;
si intende che in questi periodi la frequentazione con l'altro genitore è sospesa, salvo diverso accordo e/o eSIenza dei ragazzi. I genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci periodi di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno;
✓ le vacanze invernali sono regolamentate con un'alternanza tra i genitori, in modo da rendere agevole la gestione dei figli minori anche nel lungo periodo di vacanza da scuola: il padre e la madre terranno con sé
i figli minori per sette giorni consecutivi a testa, rispettivamente un anno nel periodo dal 23 dicembre al
30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che i ragazzi possano trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ognuno dei genitori;
✓ i programmi sopra indicati sono passibili di variazione qualora le attività dei ragazzi o ragioni di salute dei genitori e/o dei figli o lavorative dei genitori, impongano una diversa organizzazione. In tal caso il genitore impedito avrà cura di comunicare all'altro il proprio impedimento con tempestivo avviso;
3) entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli e;
tenuto conto del regime Per_1 CP_1 di frequentazione concordato e delle condizioni economico/patrimoniale delle parti, il SI. , a titolo Pt_2 di ulteriore contributo al mantenimento dei figli, verserà alla SI.ra in favore di e Parte_1 Per_1
, dal mese di gennaio 2025, l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) annualmente CP_1 rivalutabile ai sensi degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , iban: [...]; Parte_1
4) le spese straordinarie che saranno sostenute in favore dei figli, mediche, scolastiche e ricreative/sportive
- queste ultime da concordarsi - saranno divise in pari quota tra i genitori e rimborsate tempestivamente, entro 15 giorni dalla richiesta alla parte che ha sostenuto la spesa, richiamandosi in caso di contestazioni al Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste il 18/5/2015;
5) i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sugli stessi ove previsto, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente i minori per i tempi di permanenza presso ciascuno (es: carta di identità, tessera sanitaria, libretto pediatra e codice fiscale), nonché assenso reciproco per il rinnovo e/o rilascio del documento autonomo dei minori anche valido per l'espatrio;
6) nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia di fatto, che nel caso specifico è stata caratterizzata da un nucleo domestico stabile e continuo, con valori di solidarietà anche di carattere economico, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni suo componente e di educazione ed istruzione dei due figli minori, anche nell'interesse di questi ultimi, i ricorrenti convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: quanto alla casa familiare, sita in Trieste Via Pitacco n. 11/4, in comproprietà al 50% tra le parti, i ricorrenti convengono quanto segue:
I. la SInora con il presente atto trasferisce al SInor , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota parte indivisa, pari al 50% dell'immobile consistente nell'unità immobiliare sita a Trieste,
Via Pitacco n. 11/4 e censito:
A) All'Ufficio Tavolare di Trieste:
• Partita Tavolare 7107 di Servola – c.t. 1° alloggio con due poggioli sito al piano rialzato, con cantina sita al piano scantinato, della casa contrassegnata con il civico 11/4 di Via Pitacco in Trieste, dello stabile civico numero 19, distinto in AZZURRO e marcato “9” nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero
9654/1999, alloggio con due poggioli e cantina costituenti l'unità condominiale corpo tavolare 1° della
Partita Tavolare 7107 di Servola, cui sono congiunte:
a) 124,59/1000 parti indivise del c.t. 1° della Partita Tavolare 7016 di Servola, formato dalla particella catastale nuova 1615/18, terreno e parti comuni dell'edificio, parti comuni cui sono pertinenza:
- 1000/5994 parte indivisa del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 7017 di Servola, formato da due vani, centrale termica e locali siti al piano scantinato della casa contrassegnata con il civico numero 11/3 di Via Pitacco in Trieste, il tutto marcato “Q” ed “R” e distinto in nel piano archiviato in atti tavolari Per_3 sub Giornal Numero 4388/1976, cui sono a sua volta congiunte:
o 6/1000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 7013 di Servola, formato dalla particella catastale nuova 1615/16, terreno e parti comuni dell'edificio, cui sono a sua volta pertinenti
994/5994 parti indivise del corpo tavolare 1° della PT 7017 di Servola, come sopra formato;
o 6/6000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 7018 di Servola, formato dalla particella catastale nuova 1615/2, cabina elettrica di metri quadrati 28;
o 6/6000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 5514 di Servola, formato dalla particella catastale nuova 1615/1, corte - ente urbano;
b) 124,59/6000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 5514 di Servola, come sopra formato;
c) 124,59/6000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 7018 di Servola, come sopra formato;
d) intero pertinente corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 7059 di Servola, formato dalla particella catastale nuova 1615/43, posto auto metri quadrati 8.
La proprietà è intavolata sub Giornal Numero 007085/2021
a nome di:
, nato a [...], il [...], Parte_2
, nata a [...], il [...] Parte_1 con metà parte indivisa ciascuno.
B) All'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste - Territorio – Catasto Fabbricati:
l'immobile è iscritto quanto all'alloggio:
Via Giorgio Pitacco civ. n. 11/4, piano T, Sezione Urbana T – Foglio 6, Particella numero 1615/18, Zona
Censuaria 2, sub 9, Categoria A/3, Classe 5, vani 5,5, Superficie Catastale totale 91 mq, escluse aree scoperte
89 mq, Rendita Catastale euro 795,34;
- quanto alla cantina: Via Giorgio Pitacco civ. n. 11/4, piano S1, Sezione T, Foglio 6, Particella numero
1615/18, sub 17, Zona Censuaria 2, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 8 mq, Superficie Catastale totale
10 mq, Rendita Catastale euro 13,22;
- quanto al posto auto di pertinenza, congiunto per intero all'alloggio: Via Giorgio Pitacco civ. n. 11, piano
T, Sezione T, Foglio 6, Particella numero 1615/43, Zona Censuaria 2, Cat. C/6, Classe 1, Consistenza 8 mq, Superficie Catastale totale 7 mq, Rendita Catastale euro 32,64;
- quanto alla cabina elettrica p.c.n. 1615/2, congiunta pro quota:
Via Giorgio Pitacco civ. n. 11/1 e 11/6, piano T - Sezione T, Foglio 6 – Particella numero 1615/2, sub 1,
Zona Censuaria 2, Categoria D/1, Rendita Catastale euro 200,00;
- quanto all'ente urbano p.c.n. 1615/1 anch'esso congiunto pro quota:
Via Giorgio Pitacco civ. n. 11/1 e 11/6, piano T (bene comune non censibile), Sezione T, Foglio 6, Particella numero 1615/1;
II. L'atto di trasferimento della quota immobiliare in favore di viene condizionato al Parte_2 perfezionamento dell'iter da avviare tramite l'Istituto bancario ZKB Zadruzna Kraska Banka Trst Gorica
Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, finalizzato all'ottenimento della delibera per l'accollo esclusivo a carico di del restante mutuo ipotecario, con Parte_2 conseguente sgravio della SI.ra da ogni obbligazione derivante dal mutuo stesso. Parte_1
III. La proprietà dell'immobile a nome e , è pervenuta a seguito di Parte_2 Controparte_2 compravendita dd. 31/5/2021, registrata in Trieste, numero Rep. 18924/12617 Notaio dott. , Persona_4 in atti tavolari sub GN 7085/2021.
IV. In data 31/5/2021 veniva stipulato dalle parti un contratto di mutuo fondiario con ZKB Zadruzna
Kraska Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa per Per_ l'importo di € 64.000,000.- dinnanzi al Notaio registrato in Trieste, numero Rep. 18925/12618
Notaio dott. . Persona_4
V. I SInori e dichiarano, dunque, che a peso degli immobili che con Parte_2 Controparte_2 il presente atto si trasferiscono, è stato intavolato il diritto di ipoteca simultanea a favore di ZKB Zadruzna
Kraska Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa con sede legale in Trieste, Via del Ricreatorio n. 2, per la somma complessiva di euro 128.000,00, come meglio specificato nel contratto di mutuo casa ipotecario dd. 31/5/2021, rogito del Notaio dott. al Persona_4
Rep. 18925/12618, in atti tavolari sub GN 7085/2021.
VI. Il SInor dichiara di essere a conoscenza dell'ipoteca che grava sull'immobile e Parte_2 dichiara di accettare il trasferimento della quota immobiliare così come gravata, considerato il saldo residuo del mutuo pari a € 50.492,84.- alla data del 30/11/2024;
VII. Il presente trasferimento immobiliare avviene a corpo, non a misura, comprensivo delle proporzionali quote di proprietà sulle parti comuni del fabbricato, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili trasferiti attualmente si trovano, comprensivo degli arredi, ben noto al SInor , Parte_2 comprensivo, altresì, di tutti i diritti, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessioni, usi e servitù attive e passive apparenti e non e con tutti i vincoli convenzionali e legali dipendenti dalla comunione dell'edificio.
VIII. Fatto salvo quanto già indicato nei punti precedenti, la SI.ra garantisce la Parte_1 proprietà, la disponibilità, il pacifico possesso e l'assoluta libertà della sua quota parte dell'immobile che con il presente atto si trasferisce, da servitù passive, pesi e vincoli di qualsiasi genere, prestando garanzia per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia.
IX. La SI.ra , sin d'ora, autorizza l'immediata intavolazione della proprietà della Parte_1 propria quota immobiliare, come sopra meglio specificata, a nome di fermo restando Parte_2 che il possesso viene trasferito al SI. , per la quota di cui al presente accordo, dalla data Parte_2 in cui i ricorrenti compariranno innanzi al Tribunale di Trieste.
X. La SI.ra , consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false, Parte_1 mendaci e reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455, dichiara che l'edificio in cui si trovano gli immobili oggetto del presente atto è stato costruito in forza delle seguenti licenze di costruzione rilasciate dal Sindaco del Comune di Trieste:
-in data 29/4/1968, Prot. gen. 40313, Prot. corr. 546/1-68;
- in data 26/7/1969, Prot. gen. 31604, Prot. corr. 546/7-68;
-in data 14/11/1974 Prot. gen. 57546, Prot. corr. 546/26-68, -
che esso è munito della licenza di abitabilità ed utilizzazione giusto provvedimento dello stesso Sindaco del Comune di Trieste, dd. 16/12/1974, Prot. gen. 51072, Prot. corr. XIII/I546/20-68;
- che in relazione all'immobile ed alle parti condominiali, per quanto a sua conoscenza, non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
- che in relazione all'immobile ed alle parti condominiali, per quanto a sua conoscenza, non sono state eseguite opere abusive.
XI. Ai sensi dell'art 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, la SI.ra quale Parte_1 cedente e al contempo il SI. quale cessionario e comproprietario dichiarano e Parte_2 riconoscono che la planimetria depositata al Catasto ed i dati catastali sono conformi allo stato di fatto, così come i dati degli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
inoltre, che per l'immobile oggetto della presente cessione non sono mai intervenuti provvedimenti sanzionatori di alcun genere. Le parti allegano al presente atto la planimetria dagli stessi sottoscritta.
XII. La SI.ra ha consegnato al SI. che conferma, il prescritto Parte_1 Parte_2 attestato di prestazione energetica relativo alla unità immobiliare oggetto della presente atto, redatto in data 18/12/2023 dall'ing. con studio in Trieste, in qualità di tecnico abilitato, che in copia Persona_5 conforme all'originale si allega al presente atto. La SI.ra dichiara che il suddetto Parte_1 attestato è pienamente valido ed efficace, quindi non è scaduto e non risulta decaduto per cause sopravvenute.
XIII. Il SI. dichiara di essere residente nell'immobile sopra indicato oltre che Parte_2 comproprietario e di aver potuto verificare la conformità degli impianti dell'immobile prevista dal DM
37/2008 e che pertanto nulla avrà da pretendere in merito dal cedente. Per tale motivo, il SI. Parte_2
esonera espressamente la SI.ra dall'allegazione della documentazione e dalle
[...] Parte_1 dichiarazioni di conformità degli impianti, posti al servizio dell'alloggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattandosi di documenti amministrativi e tecnici già a sue mani.
XIV. Il SInor dichiara che l'immobile di cui sopra è destinato ad abitazione non di lusso Parte_2 secondo i criteri di cui al D.M. 02.08.1969 (Gazz.Uff. n. 218/1969) e di voler adibire l'immobile a propria abitazione principale.
XV. L'immobile stesso è ubicato nel Comune di residenza del SI. ed è destinato ad Parte_2 abitazione del medesimo.
XVI. Entrambe le parti, persone fisiche, non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professione.
XVII. Le parti non hanno goduto – precedentemente all'acquisto dell'immobile per cui è causa – dei benefici di cui alla L. 168/82, al D.L. 12/85, alla L. 415/91 e succ. mod.
XVIII. Le parti confermano che il reddito dell'immobile oggetto di trasferimento è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
XIX. Il SI. si accolla integralmente la residua parte di mutuo fondiario erogato da ZKB Parte_2
Zadruzna Kraska Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società
Cooperativa in data dd. 31/5/2021, rogito del Notaio dott. al Rep. 18925/12618, in atti Persona_4 tavolari sub GN 7085/2021, nonché gli interessi maturandi, interessi di mora ed ogni altro accessorio come previsto nel citato contratto, in dipendenza del quale è stata iscritta ipoteca simultanea a favore della ZKB
Zadruzna Kraska Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società
Cooperativa per il complessivo importo di € 128.000,00.
XX. Le parti dichiarano che tra esse non intercorre alcun vincolo di parentela o di coniugio e chiedono l'applicazione dell'esenzione fiscale ex Legge n. 74/1987 in quanto atto funzionale e indispensabile alla risoluzione dei rapporti economici tra le parti, poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare in via consensuale i loro rapporti patrimoniali.
XXI. Le parti dichiarano di non essersi avvalse di mediatori.
Qualora il Tribunale di Trieste ritenesse che i trasferimenti immobiliari di cui al presente atto non possano essere operati in sede di procedimento ex art. 473 bis 12, per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli minori, contenente atto di trasferimento immobiliare, i ricorrenti si obbligano a procedere a detti trasferimenti in sede notarile entro il termine di giorni 30 dall'eventuale diniego, con spese e tasse inerenti a carico della SI.ra . Parte_1
7) Il SI. si accolla ad ogni effetto tutto quanto ancora residua, ovvero quota capitale Parte_2 nonché gli interessi maturati e maturandi e tutte le inerenti obbligazioni risultanti dal contratto di mutuo fondiario erogato e successiva surrogazione e rinegoziazione, come sopra descritti. Pertanto, a prescindere dall'ottenimento di una rinegoziazione/surroga di terzi, il SI. terrà indenne la SI.ra Pt_2 [...]
da ogni pretesa relativamente a tale obbligazione. Parte_1
8) Le parti concordano che le obbligazioni relative a spese condominiali di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, derivanti da delibere assembleari antecedenti alla sottoscrizione del presente atto, verranno imputate ad entrambi nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo.
9) Qualora il SI. dovesse alienare l'immobile di via Pitacco n. 11/4, si obbliga a Parte_2 corrispondere in favore dei figli, alla ricezione del corrispettivo derivante dalla compravendita, l'importo complessivo di € 30.000,00 (€ 15.000,00 per ciascuno).
10) Le parti con la sottoscrizione del presente complessivo accordo dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
11) Le parti congiuntamente dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa e comunque autorizzano il difensore a rinunciare all'impugnazione.
12) Le spese e compensi legali del presente procedimento vengono sostenute dalla SI.ra
[...]
, salvo la fase dell'intavolazione che sarà sostenuta dal SI. ”. Parte_1 Parte_2
All'udienza del 06/05/2025 le parti hanno confermato le condizioni riportate in ricorso e lo hanno sottoscritto davanti al Giudice;
è stato consegnato e depositato anche l'APE in originale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli