Ordinanza cautelare 29 gennaio 2020
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/01/2023, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00027/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04512/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4512 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO & EL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Russo, Alessandro Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Russo in Napoli, via Giosuè Carducci, 37;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 107 - Napoli 2, Asl 104 - Caserta 1, Asl 106 - Napoli 1;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Orefice, Paolo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto, adottato dalla Regione Campania, mai notificato alla DO & EL s.r.l., con cui è stato disposto il blocco all’ingresso di nuovi cani per le strutture che (come quelle di proprietà della ricorrente) già ospitano più di 350 unità, di cui si è compresa l'esistenza di recente, e comunque dopo il verbale di ispezione del 9 settembre 2019 effettuato dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL Caserta presso la struttura della DO& EL sita in Orta di Atella (CE), alla via Bugnano;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ma parimenti lesivo.
NONCHE'
c) per il rilievo di non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della L.R. n. 3/2019 nella misura in cui stabilisce che “Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali”.
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FI & FE S.R.L. in data 8 gennaio 2020:
a) della nota prot. n. 284527 del 7.5.2019 della Regione Campania, mai notificata alla DO & EL s.r.l., con cui è stato disposto il blocco all’ingresso di nuovi cani per le strutture che (come quelle di proprietà della ricorrente) già ospitano più di 350 unità;
b) della nota prot. n. 501269 del 9.8.2019 della Regione Campania indirizzata all’ I.Z.S.M. di Portici con cui si comunicava la necessità di provvedere urgentemente “ad attivare sul sistema informatico regionale il blocco in ingresso di nuovi cani in tutti i canili che superano la recettività massima consentita di trecentocinquanta animali”;
c) della nota prot. 612549 del 11.10.19 afferente al parere fornito dall’Avvocatura Regionale circa l’interpretazione delle modifiche apportate dall’art. 19 co.1 lett. d) della L.R. n. 16/19 all’art. 11 della L.R. n. 3/2019, “in particolare per quanto riguarda la possibilità o meno del regolamento di cui all’art. 3 comma 1 lett. m) della stessa Legge, di derogare de facto a quanto dispone l’art. 19 in merito alla recettività massima dei canili”;
d) della nota prot. 624516 del 17.10.19 a firma del Responsabile dell’UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della REGIONE CAMPANIA, mercè la quale, alla luce di quanto disposto la con nota prot. n. 501269 del 9.8.2019, chiarito con successiva nota prot. 612549 del 11.10.19, “si conferma quanto già comunicato con nota prot. 0501269 del 9.8.2019 e si sollecita urgentemente attivare sul sistema informatico regionale il blocco in ingresso di nuovi cani in tutti i canili che superano la recettività massima consentita di trecentocinquanta animali”;
e) la lista dei canili che attualmente risultano in sovraffollamento, pubblicata su un sito web della Regione Campania in data 17 ottobre 2019;
f) della nota prot. 773959 del 18.12.19 ancora a firma del Responsabile dell’UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della REGIONE CAMPANIA mediante cui si conferma “di aver comunicato ai sindaci ed ai proprietari di canili per il tramite della AA.SS.LL. competenti, la necessità di rispettare il disposto del citato articolo 11, comma 10, anche alla luce di eventuali gare e/o convenzioni, con la conseguenza del blocco in ingresso in tutte le strutture ospitanti un numero di soggetti superiori al limite massimo imposto dalla norma regionale”;
g) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ma parimenti lesivo, ivi compresa la nota prot. 721362 del 27.11.2019 mediante cui la Regione Campania trasmetteva all’Avvocatura regionale dettagliata relazione in merito al ricorso promosso dalla DO&EL dinanzi al T.A.R. Campania corredata delle note suelencate impugnate coi presenti motivi aggiunti.
NONCHE'
a) per il rilievo di non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della L.R. n. 3/2019 nella misura in cui stabilisce che “Le strutture di cui al presente articolo possono avere una recettività massima di trecentocinquanta animali”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità della nota della Regione Campania, con cui è stato disposto il blocco all’ingresso di nuovi cani per le strutture, quali quella della ricorrente, che già ne ospitano più di 350 unità.
Senonché, con memoria del 13 ottobre 2022, la ricorrente ha riferito di non aver più interesse a coltivare il giudizio, essendosi nelle more conformata agli atti impugnati, onde non pregiudicare il prosieguo dell’attività esercitata.
Dunque, previa rinuncia agli atti del giudizio, ha chiesto dichiararsene l’estinzione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, con compensazione integrale delle spese, diritti ed onorari di lite.
2. All’udienza straordinaria del 22 novembre 2022, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare il Collegio deve dare atto della precitata memoria, da ultimo depositata dalla parte ricorrente in vista della discussione di merito, con cui essa dichiara di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Detta dichiarazione - sebbene non notificata né accettata dalla controparte - vale comunque a ritenere che la parte ricorrente non ha più interesse alla decisione ex art. 84, comma 4, c.p.a.
4. Dunque, non sussistendo motivi ostativi alla definizione in rito della controversia, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. In considerazione del complessivo andamento processuale del giudizio, nonché della materia oggetto della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO