TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5624/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DALLA PIETRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FRANCESCO DALLA
PIETRA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SCHIEVANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore MARCO SCHIEVANO
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8 aprile 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Si evidenzia sinteticamente quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.11.2023, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 CP_1 solo ”) chiedendo che venisse accertata e dichiarata la natura diffamatoria della condotta posta in CP_1 essere dalla convenuta in suo danno, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti da pagina 1 di 8 liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque in misura non inferiore ad euro
31.000,00. Spese e competenze di lite rifuse.
In fatto, l'attore esponeva: (i) che a far data dal 2.5.2014 la convenuta veniva assunta alle dipendenze delle società e con due distinti contratti di lavoro Controparte_2 Controparte_3 subordinato a tempo parziale ed indeterminato;
(ii) che in data 9.6.2022 Controparte_2 riceveva da parte della dipendente una serie di dichiarazioni scritte, dalle quali Parte_2 emergeva che la dipendente intratteneva con i colleghi conversazioni denigratorie e diffamanti CP_1 nei confronti dell'attore, legale rappresentante della prima società e dipendente della seconda, oltre che nei confronti della sua famiglia;
(iii) che, in particolare, la convenuta, confidandosi con la collega anche alla presenza di altri dipendenti, aveva dichiarato che stava Parte_2 Parte_1 intrattenendo una relazione extraconiugale con un'impiegata dell'azienda, la signora e CP_4 Per che i figli dell'attore e AN stavano mantenendo il riserbo sulla vicenda a fronte di elargizioni in denaro effettuate dal padre in cambio del loro silenzio;
(iv) che tra gennaio e maggio
2022 la convenuta diffondeva sia all'interno del proprio ufficio sia davanti alla macchinetta del caffè notizie non vere relative a una relazione segreta extraconiugale intercorrente tra l'attore - all'epoca sposato e convivente con la moglie - e la dipendente come risultante Controparte_5 CP_4 dalla dichiarazione allegata sub doc.03; (v) che delle affermazioni della convenuta venivano a conoscenza la moglie dell'attore ed il di lei fratello;
(vi) che la Controparte_5 Parte_3 convenuta riferiva costantemente alla collega che in azienda i dipendenti erano solo Parte_2 numeri e che per tale motivo lei sarebbe stata presto messa da parte e costretta a dimettersi, definendo altresì l'attore come “un grandissimo stronzo”; (vii) che a seguito di regolare procedimento disciplinare ex art. 7 St. lav., con lettere del 30.6.2022, le società e Controparte_2 Controparte_3 provvedevano a licenziare per giusta causa senza preavviso, stante l'irrimediabile lesione
[...] CP_1 del vincolo fiduciario derivata dalle condotte denigratorie poste in essere dalla convenuta;
(viii) che nonostante le ripetute comunicazioni, la convenuta nulla faceva al fine di porre rimedio alle conseguenze dannose della propria condotta diffamatoria posta in essere, procurando notevole motivo di disagio e disturbo all'attore e alla sua famiglia;
(ix) di essere stato definitivamente allontanato dalla moglie dalla residenza familiare a ottobre 2022, proprio a causa delle menzogne diffuse dalla convenuta sul posto di lavoro.
In diritto, deduceva: (a) che la convenuta aveva violato il diritto soggettivo alla Parte_1 reputazione personale dell'attore - il cui fondamento normativo doveva rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della
Costituzione - in quanto, alla presenza della collega e di altri dipendenti, si era Parte_2 abbandonata ad allusioni inveritiere attinenti a dati personali sensibili e riservati dell'attore, dichiarando che lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale con un'impiegata e che i figli lo
“coprivano” in cambio di elargizioni economiche: (b) che, pertanto, accertata la natura diffamatoria delle notizie diffuse dalla convenuta, all'attore doveva essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, da ravvisarsi nel caso di specie nella crisi familiare conseguita alle dichiarazioni diffamatorie della convenuta, nonché nell'allontanamento dell'attore dalla residenza familiare da parte della moglie;
(c) che i danni subiti, comprensivi tanto della lesione della reputazione dell'attore sul piano professionale nel rapporto con i dipendenti della quanto della lesione Controparte_2 della reputazione sul piano personale nei rapporti familiari, dovevano essere liquidati in via equitativa in misura comunque non inferiore ad euro 31.000,00, potendosi ravvisare nel caso di specie una pagina 2 di 8 diffamazione di elevata gravità secondo i criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17.1.2024, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta esponeva: (i) di essere stata assunta il 2.5.2014 presso due società del
Gruppo Sartorello - SR ( e SB ( , di cui l'attore era Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente socio e amministratore unico - con qualifica di impiegata amministrativa, con contratto di lavoro di quaranta ore complessive settimanali;
(ii) che, tuttavia, in data 20.6.2022 aveva ricevuto dalle predette società una lettera di contestazione disciplinare, con cui le venivano contestate, oltre a una serie di errori relativi a fatti risalenti nel tempo e dunque insuscettibili di verifica, delle condotte diffamatorie commesse in danno dell'attore e tali da cagionargli rilevanti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
(iii) che il 30.6.2022 seguiva la comunicazione da parte di del recesso dal CP_6 rapporto di lavoro con effetto immediato per asserita “giusta causa senza preavviso”. L'attrice dava atto di aver impugnato entrambi i licenziamenti innanzi all'intestato Tribunale, nei giudizi rubricati ai nn.
1248/2022 e 1249/2022 R.G.L.; (iv) di aver ricevuto in data 27.7.2022 un'ulteriore missiva da parte del patrocinio attoreo ove, contestate ulteriori inadempienze, si provvedeva alla determinazione del danno arrecato alle società in complessivi euro 30.671,94. Detto importo veniva quindi posto in compensazione con la retribuzione spettante alla convenuta per il mese di giugno 2022 e con le competenze di fine rapporto, ad oggi ancora dovute;
(v) di non aver commesso alcuna delle condotte illecite descritte dall'attore, motivo per il quale le domande attoree andavano rigettate;
(vi) che la domanda attorea doveva comunque ritenersi inammissibile, trattandosi di conversazioni confidenziali avvenute tra due colleghe, in quanto tali inidonee a determinare la diffusività della denigrazione;
(vii) che si poteva inoltre dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese da trattandosi di Parte_2 dichiarazioni relative a fatti risalenti nel tempo (da settembre 2021 a marzo 2022), ma datate 9.6.2022, quindi pochi giorni prima dell'invio della contestazione disciplinare e del licenziamento;
(viii) che dal documento prodotto non emergeva comunque alcuna espressione denigratoria utilizzata nei confronti dell'attore: in esso si era infatti limitata a descrivere il rapporto di lavoro intrattenuto Parte_2 con la convenuta e con le altre colleghe e il clima aziendale venutosi a creare nel tempo, con inevitabili gelosie, pettegolezzi e simpatie propri di ogni ambiente lavorativo;
(ix) che, in ogni caso, dalle dichiarazioni rese da all'udienza del 27.10.2023, ove veniva escussa in qualità di Parte_2 testimone nei giudizi rubricati ai nn. 1248/2022 e 1249/2022 R.G.L., emergeva con evidenza che la relazione tra l'attore e la dipendente fosse notoria, tanto da essere oggetto di pettegolezzo non solo durante le pause caffè dei dipendenti, ma altresì da parte di persone terze, ovverossia gli autisti che abitualmente frequentavano le aziende del gruppo;
(x) che apparivano fumose e prive di contenuto le contestazioni relative a comportamenti inopportuni serbati dalla convenuta, idonei a determinare una crisi familiare e il conseguente allontanamento dell'attore dalla casa adibita a residenza familiare;
(xi) che, infatti, l'attore e la moglie risultavano giudizialmente separati sin dal 2012, ben prima che la convenuta serbasse le condotte contestate nel presente giudizio;
(xii) che, inoltre, l'attore non risiedeva più presso l'abitazione coniugale quantomeno dal 2011, avendo egli trasferito la propria residenza prima della separazione;
(xiii) che, benché la domanda di liquidazione del danno in via equitativa non esonerasse dall'allegazione dei danni effettivamente subiti, l'attore nulla aveva provato sia in ordine pagina 3 di 8 all'esistenza di un turbamento d'animo conseguente alle affermazioni della convenuta, sia in ordine ai pregiudizi subiti nel contesto professionale e sociale. Per tale ragione la domanda andava rigettata;
(xiv) che, sebbene l'attore avesse fatto riferimento ai criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano ai fini della quantificazione del danno risarcibile, in realtà il danno invocato non rientrava in nessuna delle categorie ivi indicate e, pertanto, la domanda attorea non poteva trovare accoglimento anche per tale motivo.
* * *
La domanda di risarcimento del danno non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Va premesso che va data applicazione nel caso di specie al principio di creazione giurisprudenziale della “ragion più liquida” che, come noto, consente di assumere la decisione prendendo in esame dapprima le questioni di merito che, ancorché logicamente subordinate ad altre, sono di più pronta soluzione, senza dover esaminare le altre, pur logicamente preordinate (cfr. Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Sicché, avuto riguardo alla fattispecie concreta, tenuto conto di allegazioni e difese delle parti e tenuto conto della fattispecie aquiliana invocata dall'attore a monte della propria pretesa risarcitoria, va preliminarmente presa in considerazione la sussistenza o meno di un nesso causale tra la condotta asseritamente diffamatoria che l'attore rimprovera alla convenuta (l'aver diffuso la falsa informazione che egli intratteneva una relazione extraconiugale con la collega e la fine del matrimonio CP_4 di con la moglie (cfr. atto di citazione, p. 7: “Nella quantificazione dei Parte_1 Controparte_5 danni, si renderà necessario tenere in considerazione non solo il fatto che il sig. ha subito la Parte_1 lesione del diritto alla reputazione nell'ambiente lavorativo, ma anche il fatto che l'attore e la sua famiglia hanno manifestato, e manifestano, un'intensa crisi familiare, sfociata nella definitiva rottura della relazione sentimentale tra i coniugi”), nonché va presa in considerazione la sussistenza o meno di un effettivo danno conseguenza, di natura patrimoniale o meno, suscettibile di ristoro.
La prova di entrambi gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. è tuttavia mancata.
L'attore deduce che la condotta di ha compromesso la sua immagine e dignità, soprattutto agli CP_1 occhi dei familiari, creando tensioni sia all'interno dell'azienda sia all'interno della famiglia, al punto da causare definitivamente la fine del proprio matrimonio.
Anzitutto va rilevato che la lesione all'immagine e reputazione lamentata rispetto all'ambiente di lavoro è ampiamente generica, nel senso che non vengono dedotte circostanze dalle quali dubitare, in pagina 4 di 8 senso negativo, dell'immagine e reputazione rispetto alle indubbie competenze professionali che vantava e vanta tra i suoi dipendenti, sicché sotto questo aspetto la lesione lamentata va Parte_1 reputata per ciò solo del tutto priva di fondamento.
Quanto invece alla lesione all'immagine ed alla reputazione patita in relazione al fatto che le asserite maldicenze avrebbero causato la fine del proprio matrimonio con la moglie va Controparte_5 precisato quanto segue.
lamenta precipuamente il danno consistito nella crisi familiare in tesi scattata Parte_1 irreversibilmente a seguito delle dichiarazioni diffamatorie sulla sua relazione extraconiugale diffuse indebitamente dalla convenuta e giunte all'orecchio della moglie, , la quale l'avrebbe Controparte_5 così allontanato dalla casa coniugale, interrompendo definitivamente la relazione sentimentale e costringendolo a reperire un'altra situazione abitativa.
Alla luce dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, tale nesso causale va tuttavia reputato insussistente.
In effetti, sentita come testimone in corso di causa, testimone da reputarsi attendibile Controparte_5
e credibile alla luce delle profuse e dettagliate dichiarazioni rese, mai contraddittorie, coerenti e del tutto genuine, è emerso in via inequivocabile ed incontrovertibile che la fine del matrimonio tra e nulla ha a che vedere con la censurata condotta di tenuta sul posto di Parte_1 CP_5 CP_1 lavoro.
ha dichiarato di aver interrotto la relazione sentimentale con il marito dopo aver Controparte_5 iniziato a sospettare che egli avesse una relazione extraconiugale non per le informazioni, peraltro a riguardo assolutamente generiche, ricevute da , bensì a causa del fatto che, perdonato già un CP_1 precedente tradimento del marito, ella aveva trovato nelle tasche di e viagra, ciò Parte_4 che veniva individuato come chiaro alert di tradimento in tempi assolutamente recenti. CP_5
ha dichiarato a più riprese di non aver allontanato il marito per le informazioni ricevute da
[...]
, bensì a fronte del comportamento che ella ha visto gradualmente intraprendere dallo stesso CP_1
nei propri confronti, evitante il confronto allorché veniva ricevuto un messaggio da una Parte_1 persona di sesso femminile, nella circostanza riportata dalla teste, effettivamente proveniente dalla signora Non solo. La teste ha dichiarato di essersi accorta personalmente, per averlo CP_4 visto con i propri occhi, che tra la signora ed il marito probabilmente il rapporto non era CP_4 di natura strettamente lavorativa, avendo ella intercettato una complicità di sguardi sintomatica di certa liason amorosa.
La mancanza di dialogo e confronto, cui l'attore si è recisamente sottratto, a detta della moglie, ha portato alla fine del matrimonio, con ciò dovendosi escludere che la condotta rimproverata alla convenuta possa ritenersi in collegamento causale rilevante con la fine del matrimonio di e Parte_1 possa così, a maggior ragione, avere causato qualsivoglia pregiudizio di natura non patrimoniale ai danni dello stesso (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2024, testimone : “cap. 1: no, non è Controparte_5 vero, sono venuta a conoscenza di una presunta relazione di mio marito perché vivendoci insieme avevo notato alcune cose. Molto provata in quel periodo, perché sospettavo che lui avesse una relazione extraconiugale, chiesi io alla signora se avesse notato qualcosa sul posto di lavoro. CP_1
Ho ricevuto una risposta generica, lei mi ha detto che in ufficio non era simpatica a CP_4 nessuno. Poi sentii mio figlio AN e lui mi disse che aveva un occhio di riguardo nei Pt_1 confronti di tale che aveva un atteggiamento molto supponente senza ragione, in CP_4
pagina 5 di 8 particolare mio figlio mi diceva che quando sbagliavano le altre dipendenti si arrabbiava molto, Pt_1 quando sbagliava lui non si arrabbiava, non la riprendeva;
ADR: le prove che ho avuto CP_4 dell'esistenza della relazione extraconiugale di mio marito sono state il ritrovamento di viagra in una tasca, due scatole di preservativi, un messaggio sul telefono che ho visto provenire da tale CP_4
, ho chiesto a una spiegazione, e lui non mi ha detto nulla, è scappato via con il telefono,
[...] Pt_1 ha alzato un muro. Io lì ho capito che allora era vero che aveva una relazione con qualcuna o o CP_4 qualcun'altra. Preciso che prima di quel momento c'era già stato un tradimento anni prima, io l'avevo perdonato, poi così abbiamo avuto altri due figli. Quando poi è accaduto di nuovo, sono andata fino in fondo ed ho scoperto così la verità. Non so se poi la donna di fosse proprio , ma Pt_1 CP_4
l'amante esisteva. di questo non ha colpa;
ADR: ho visto che sul telefono riceveva un solo CP_1 messaggio da , senza vedere il contenuto, ma io mi ero già accorta che con CP_4 CP_4
c'era qualcosa di personale, ricordo che conobbi lei ad una manifestazione e lì vidi degli sguardi tra loro e lì capii;
cap. 2: ho già detto quello che so;
cap. 12: come ho detto, ho allontanato mio marito non per qualcosa che ha detto la signora o qualcun altro;
cap. 14: vero che c'era stata la CP_1 separazione e poi ci siamo riappacificati, ma non ci siamo lasciati di nuovo a causa di qualcosa che ha detto;
cap. 15: come ho già detto più volte, la signora non c'entra nulla con la mia CP_1 CP_1 decisione di allontanare mio marito, decisione che ho preso spontaneamente sulla base di altre circostanze ed elementi che ho raccolto io personalmente”).
L'insussistenza del nesso causale in questione è confermata anche dalla testimonianza di Pt_2 resa nella causa instaurata dalle parti davanti al Giudice del Lavoro (RGL n. 1248/2022
[...]
Tribunale di Vicenza), dalla quale è emerso che l'esistenza di una relazione extraconiugale di Parte_1 con era circostanza chiacchierata in ufficio tra altri soggetti, ad esempio gli autisti, che CP_4 non si nascondevano dal fare battute in tal senso quando vedevano le due persone insieme (cfr. doc. 11 convenuta, verbale d'udienza del 27.10.2023, causa RGL 1248/2022: “…Ricordo infatti che c'erano dipendenti, come gli autisti, che facevano battute su una relazione tra i due vedendoli andare a pranzo assieme”). Tale circostanza conferma che l'attore non ha provato che fosse proprio la condotta imputata a , in via esclusiva com'egli allega, ad aver diffuso la maldicenza sul posto di lavoro circa la CP_1 esistenza di una sua relazione extraconiugale. Sulla utilizzabilità di dette dichiarazioni rese dalla testimone in un differente giudizio, tenuto conto delle risultanze istruttorie di causa, non v'è dubbio, in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali in merito (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III,
05/05/2020, n.8459).
Ma vi è di più.
Difetta in giudizio, ad ogni modo, quand'anche dovesse reputarsi sussistente il nesso causale descritto come precede, ciò che si è escluso, la prova di un danno conseguenza di tipo patrimoniale o non patrimoniale, peraltro solo genericamente allegato dall'attore, suscettibile di ristoro in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione lamentata secondo il combinato disposto di cui agli artt.
1223 e 2056 c.c..
In effetti, costituisce pacifico approdo interpretativo il principio per il quale in “tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno pagina 6 di 8 conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato […]. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima […]” (così, in parte motiva, Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 4005/2020).
Il danno da diffamazione, dunque, non sussiste in re ipsa, perché esso coincide “non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione” (così in parte motiva,
Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 24059/2024). La sua esistenza, pertanto, dovrà essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento: tale onere probatorio potrà essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, purché fondate su elementi indiziari diversi dal fatto (danno evento, lesione del diritto costituzionalmente tutelato della personalità) in sé (così Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 4005/2020). La mancata dimostrazione delle conseguenze dannose subite dall'offeso, vuoi di natura patrimoniale vuoi di natura non patrimoniale, impone in effetti di dichiarare infondata la pretesa risarcitoria, a prescindere dall'accertamento giudiziale circa la commissione di un fatto illecito astrattamente sussumibile nella fattispecie rilevante, anche penalmente, della diffamazione, perché la sussistenza di un pregiudizio ristorabile ad esso conseguente, da un punto di vista civilistico, si dimostra assente.
Tanto premesso, va messo in evidenza che nella fattispecie concreta, l'attore non ha provato di aver patito alcun nocumento né di natura patrimoniale né di natura non patrimoniale, avendo persino omesso di articolare prove a riprova di circostanze che, pur presuntivamente, avrebbero potuto essere apprezzate al fine di ritenere esistente un patimento interiore, da qualificarsi quale danno morale, ovvero qualsivoglia sofferenza o mutamento delle proprie abitudine di vita tale da rendere evidente e sintomatica la presenza di una lesione sotto il profilo non patrimoniale rilevante ex art. 2059 c.c..
Per tutte queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno proposta da è infondata e va Parte_1 respinta.
Le spese processuali vanno infine poste a carico dell'attore sulla base del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e liquidate come in dispositivo. Importi determinati in ossequio al D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione pari al valore della controversia, determinato sulla scorta della domanda.
Valori medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene, minimi per la fase decisoria, in ragione della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5624/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1
. CP_1
pagina 7 di 8 2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad Parte_1 CP_1 euro 6.164,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5624/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DALLA PIETRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FRANCESCO DALLA
PIETRA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SCHIEVANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore MARCO SCHIEVANO
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 8 aprile 2025. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Si evidenzia sinteticamente quanto segue in punto di fatto, in ossequio alla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.11.2023, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 CP_1 solo ”) chiedendo che venisse accertata e dichiarata la natura diffamatoria della condotta posta in CP_1 essere dalla convenuta in suo danno, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti da pagina 1 di 8 liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque in misura non inferiore ad euro
31.000,00. Spese e competenze di lite rifuse.
In fatto, l'attore esponeva: (i) che a far data dal 2.5.2014 la convenuta veniva assunta alle dipendenze delle società e con due distinti contratti di lavoro Controparte_2 Controparte_3 subordinato a tempo parziale ed indeterminato;
(ii) che in data 9.6.2022 Controparte_2 riceveva da parte della dipendente una serie di dichiarazioni scritte, dalle quali Parte_2 emergeva che la dipendente intratteneva con i colleghi conversazioni denigratorie e diffamanti CP_1 nei confronti dell'attore, legale rappresentante della prima società e dipendente della seconda, oltre che nei confronti della sua famiglia;
(iii) che, in particolare, la convenuta, confidandosi con la collega anche alla presenza di altri dipendenti, aveva dichiarato che stava Parte_2 Parte_1 intrattenendo una relazione extraconiugale con un'impiegata dell'azienda, la signora e CP_4 Per che i figli dell'attore e AN stavano mantenendo il riserbo sulla vicenda a fronte di elargizioni in denaro effettuate dal padre in cambio del loro silenzio;
(iv) che tra gennaio e maggio
2022 la convenuta diffondeva sia all'interno del proprio ufficio sia davanti alla macchinetta del caffè notizie non vere relative a una relazione segreta extraconiugale intercorrente tra l'attore - all'epoca sposato e convivente con la moglie - e la dipendente come risultante Controparte_5 CP_4 dalla dichiarazione allegata sub doc.03; (v) che delle affermazioni della convenuta venivano a conoscenza la moglie dell'attore ed il di lei fratello;
(vi) che la Controparte_5 Parte_3 convenuta riferiva costantemente alla collega che in azienda i dipendenti erano solo Parte_2 numeri e che per tale motivo lei sarebbe stata presto messa da parte e costretta a dimettersi, definendo altresì l'attore come “un grandissimo stronzo”; (vii) che a seguito di regolare procedimento disciplinare ex art. 7 St. lav., con lettere del 30.6.2022, le società e Controparte_2 Controparte_3 provvedevano a licenziare per giusta causa senza preavviso, stante l'irrimediabile lesione
[...] CP_1 del vincolo fiduciario derivata dalle condotte denigratorie poste in essere dalla convenuta;
(viii) che nonostante le ripetute comunicazioni, la convenuta nulla faceva al fine di porre rimedio alle conseguenze dannose della propria condotta diffamatoria posta in essere, procurando notevole motivo di disagio e disturbo all'attore e alla sua famiglia;
(ix) di essere stato definitivamente allontanato dalla moglie dalla residenza familiare a ottobre 2022, proprio a causa delle menzogne diffuse dalla convenuta sul posto di lavoro.
In diritto, deduceva: (a) che la convenuta aveva violato il diritto soggettivo alla Parte_1 reputazione personale dell'attore - il cui fondamento normativo doveva rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della
Costituzione - in quanto, alla presenza della collega e di altri dipendenti, si era Parte_2 abbandonata ad allusioni inveritiere attinenti a dati personali sensibili e riservati dell'attore, dichiarando che lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale con un'impiegata e che i figli lo
“coprivano” in cambio di elargizioni economiche: (b) che, pertanto, accertata la natura diffamatoria delle notizie diffuse dalla convenuta, all'attore doveva essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, da ravvisarsi nel caso di specie nella crisi familiare conseguita alle dichiarazioni diffamatorie della convenuta, nonché nell'allontanamento dell'attore dalla residenza familiare da parte della moglie;
(c) che i danni subiti, comprensivi tanto della lesione della reputazione dell'attore sul piano professionale nel rapporto con i dipendenti della quanto della lesione Controparte_2 della reputazione sul piano personale nei rapporti familiari, dovevano essere liquidati in via equitativa in misura comunque non inferiore ad euro 31.000,00, potendosi ravvisare nel caso di specie una pagina 2 di 8 diffamazione di elevata gravità secondo i criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 17.1.2024, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse.
In fatto e in diritto, la convenuta esponeva: (i) di essere stata assunta il 2.5.2014 presso due società del
Gruppo Sartorello - SR ( e SB ( , di cui l'attore era Controparte_2 Controparte_3 rispettivamente socio e amministratore unico - con qualifica di impiegata amministrativa, con contratto di lavoro di quaranta ore complessive settimanali;
(ii) che, tuttavia, in data 20.6.2022 aveva ricevuto dalle predette società una lettera di contestazione disciplinare, con cui le venivano contestate, oltre a una serie di errori relativi a fatti risalenti nel tempo e dunque insuscettibili di verifica, delle condotte diffamatorie commesse in danno dell'attore e tali da cagionargli rilevanti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
(iii) che il 30.6.2022 seguiva la comunicazione da parte di del recesso dal CP_6 rapporto di lavoro con effetto immediato per asserita “giusta causa senza preavviso”. L'attrice dava atto di aver impugnato entrambi i licenziamenti innanzi all'intestato Tribunale, nei giudizi rubricati ai nn.
1248/2022 e 1249/2022 R.G.L.; (iv) di aver ricevuto in data 27.7.2022 un'ulteriore missiva da parte del patrocinio attoreo ove, contestate ulteriori inadempienze, si provvedeva alla determinazione del danno arrecato alle società in complessivi euro 30.671,94. Detto importo veniva quindi posto in compensazione con la retribuzione spettante alla convenuta per il mese di giugno 2022 e con le competenze di fine rapporto, ad oggi ancora dovute;
(v) di non aver commesso alcuna delle condotte illecite descritte dall'attore, motivo per il quale le domande attoree andavano rigettate;
(vi) che la domanda attorea doveva comunque ritenersi inammissibile, trattandosi di conversazioni confidenziali avvenute tra due colleghe, in quanto tali inidonee a determinare la diffusività della denigrazione;
(vii) che si poteva inoltre dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese da trattandosi di Parte_2 dichiarazioni relative a fatti risalenti nel tempo (da settembre 2021 a marzo 2022), ma datate 9.6.2022, quindi pochi giorni prima dell'invio della contestazione disciplinare e del licenziamento;
(viii) che dal documento prodotto non emergeva comunque alcuna espressione denigratoria utilizzata nei confronti dell'attore: in esso si era infatti limitata a descrivere il rapporto di lavoro intrattenuto Parte_2 con la convenuta e con le altre colleghe e il clima aziendale venutosi a creare nel tempo, con inevitabili gelosie, pettegolezzi e simpatie propri di ogni ambiente lavorativo;
(ix) che, in ogni caso, dalle dichiarazioni rese da all'udienza del 27.10.2023, ove veniva escussa in qualità di Parte_2 testimone nei giudizi rubricati ai nn. 1248/2022 e 1249/2022 R.G.L., emergeva con evidenza che la relazione tra l'attore e la dipendente fosse notoria, tanto da essere oggetto di pettegolezzo non solo durante le pause caffè dei dipendenti, ma altresì da parte di persone terze, ovverossia gli autisti che abitualmente frequentavano le aziende del gruppo;
(x) che apparivano fumose e prive di contenuto le contestazioni relative a comportamenti inopportuni serbati dalla convenuta, idonei a determinare una crisi familiare e il conseguente allontanamento dell'attore dalla casa adibita a residenza familiare;
(xi) che, infatti, l'attore e la moglie risultavano giudizialmente separati sin dal 2012, ben prima che la convenuta serbasse le condotte contestate nel presente giudizio;
(xii) che, inoltre, l'attore non risiedeva più presso l'abitazione coniugale quantomeno dal 2011, avendo egli trasferito la propria residenza prima della separazione;
(xiii) che, benché la domanda di liquidazione del danno in via equitativa non esonerasse dall'allegazione dei danni effettivamente subiti, l'attore nulla aveva provato sia in ordine pagina 3 di 8 all'esistenza di un turbamento d'animo conseguente alle affermazioni della convenuta, sia in ordine ai pregiudizi subiti nel contesto professionale e sociale. Per tale ragione la domanda andava rigettata;
(xiv) che, sebbene l'attore avesse fatto riferimento ai criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano ai fini della quantificazione del danno risarcibile, in realtà il danno invocato non rientrava in nessuna delle categorie ivi indicate e, pertanto, la domanda attorea non poteva trovare accoglimento anche per tale motivo.
* * *
La domanda di risarcimento del danno non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Va premesso che va data applicazione nel caso di specie al principio di creazione giurisprudenziale della “ragion più liquida” che, come noto, consente di assumere la decisione prendendo in esame dapprima le questioni di merito che, ancorché logicamente subordinate ad altre, sono di più pronta soluzione, senza dover esaminare le altre, pur logicamente preordinate (cfr. Cass. Civ.
Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Sicché, avuto riguardo alla fattispecie concreta, tenuto conto di allegazioni e difese delle parti e tenuto conto della fattispecie aquiliana invocata dall'attore a monte della propria pretesa risarcitoria, va preliminarmente presa in considerazione la sussistenza o meno di un nesso causale tra la condotta asseritamente diffamatoria che l'attore rimprovera alla convenuta (l'aver diffuso la falsa informazione che egli intratteneva una relazione extraconiugale con la collega e la fine del matrimonio CP_4 di con la moglie (cfr. atto di citazione, p. 7: “Nella quantificazione dei Parte_1 Controparte_5 danni, si renderà necessario tenere in considerazione non solo il fatto che il sig. ha subito la Parte_1 lesione del diritto alla reputazione nell'ambiente lavorativo, ma anche il fatto che l'attore e la sua famiglia hanno manifestato, e manifestano, un'intensa crisi familiare, sfociata nella definitiva rottura della relazione sentimentale tra i coniugi”), nonché va presa in considerazione la sussistenza o meno di un effettivo danno conseguenza, di natura patrimoniale o meno, suscettibile di ristoro.
La prova di entrambi gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. è tuttavia mancata.
L'attore deduce che la condotta di ha compromesso la sua immagine e dignità, soprattutto agli CP_1 occhi dei familiari, creando tensioni sia all'interno dell'azienda sia all'interno della famiglia, al punto da causare definitivamente la fine del proprio matrimonio.
Anzitutto va rilevato che la lesione all'immagine e reputazione lamentata rispetto all'ambiente di lavoro è ampiamente generica, nel senso che non vengono dedotte circostanze dalle quali dubitare, in pagina 4 di 8 senso negativo, dell'immagine e reputazione rispetto alle indubbie competenze professionali che vantava e vanta tra i suoi dipendenti, sicché sotto questo aspetto la lesione lamentata va Parte_1 reputata per ciò solo del tutto priva di fondamento.
Quanto invece alla lesione all'immagine ed alla reputazione patita in relazione al fatto che le asserite maldicenze avrebbero causato la fine del proprio matrimonio con la moglie va Controparte_5 precisato quanto segue.
lamenta precipuamente il danno consistito nella crisi familiare in tesi scattata Parte_1 irreversibilmente a seguito delle dichiarazioni diffamatorie sulla sua relazione extraconiugale diffuse indebitamente dalla convenuta e giunte all'orecchio della moglie, , la quale l'avrebbe Controparte_5 così allontanato dalla casa coniugale, interrompendo definitivamente la relazione sentimentale e costringendolo a reperire un'altra situazione abitativa.
Alla luce dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, tale nesso causale va tuttavia reputato insussistente.
In effetti, sentita come testimone in corso di causa, testimone da reputarsi attendibile Controparte_5
e credibile alla luce delle profuse e dettagliate dichiarazioni rese, mai contraddittorie, coerenti e del tutto genuine, è emerso in via inequivocabile ed incontrovertibile che la fine del matrimonio tra e nulla ha a che vedere con la censurata condotta di tenuta sul posto di Parte_1 CP_5 CP_1 lavoro.
ha dichiarato di aver interrotto la relazione sentimentale con il marito dopo aver Controparte_5 iniziato a sospettare che egli avesse una relazione extraconiugale non per le informazioni, peraltro a riguardo assolutamente generiche, ricevute da , bensì a causa del fatto che, perdonato già un CP_1 precedente tradimento del marito, ella aveva trovato nelle tasche di e viagra, ciò Parte_4 che veniva individuato come chiaro alert di tradimento in tempi assolutamente recenti. CP_5
ha dichiarato a più riprese di non aver allontanato il marito per le informazioni ricevute da
[...]
, bensì a fronte del comportamento che ella ha visto gradualmente intraprendere dallo stesso CP_1
nei propri confronti, evitante il confronto allorché veniva ricevuto un messaggio da una Parte_1 persona di sesso femminile, nella circostanza riportata dalla teste, effettivamente proveniente dalla signora Non solo. La teste ha dichiarato di essersi accorta personalmente, per averlo CP_4 visto con i propri occhi, che tra la signora ed il marito probabilmente il rapporto non era CP_4 di natura strettamente lavorativa, avendo ella intercettato una complicità di sguardi sintomatica di certa liason amorosa.
La mancanza di dialogo e confronto, cui l'attore si è recisamente sottratto, a detta della moglie, ha portato alla fine del matrimonio, con ciò dovendosi escludere che la condotta rimproverata alla convenuta possa ritenersi in collegamento causale rilevante con la fine del matrimonio di e Parte_1 possa così, a maggior ragione, avere causato qualsivoglia pregiudizio di natura non patrimoniale ai danni dello stesso (cfr. verbale d'udienza del 13.6.2024, testimone : “cap. 1: no, non è Controparte_5 vero, sono venuta a conoscenza di una presunta relazione di mio marito perché vivendoci insieme avevo notato alcune cose. Molto provata in quel periodo, perché sospettavo che lui avesse una relazione extraconiugale, chiesi io alla signora se avesse notato qualcosa sul posto di lavoro. CP_1
Ho ricevuto una risposta generica, lei mi ha detto che in ufficio non era simpatica a CP_4 nessuno. Poi sentii mio figlio AN e lui mi disse che aveva un occhio di riguardo nei Pt_1 confronti di tale che aveva un atteggiamento molto supponente senza ragione, in CP_4
pagina 5 di 8 particolare mio figlio mi diceva che quando sbagliavano le altre dipendenti si arrabbiava molto, Pt_1 quando sbagliava lui non si arrabbiava, non la riprendeva;
ADR: le prove che ho avuto CP_4 dell'esistenza della relazione extraconiugale di mio marito sono state il ritrovamento di viagra in una tasca, due scatole di preservativi, un messaggio sul telefono che ho visto provenire da tale CP_4
, ho chiesto a una spiegazione, e lui non mi ha detto nulla, è scappato via con il telefono,
[...] Pt_1 ha alzato un muro. Io lì ho capito che allora era vero che aveva una relazione con qualcuna o o CP_4 qualcun'altra. Preciso che prima di quel momento c'era già stato un tradimento anni prima, io l'avevo perdonato, poi così abbiamo avuto altri due figli. Quando poi è accaduto di nuovo, sono andata fino in fondo ed ho scoperto così la verità. Non so se poi la donna di fosse proprio , ma Pt_1 CP_4
l'amante esisteva. di questo non ha colpa;
ADR: ho visto che sul telefono riceveva un solo CP_1 messaggio da , senza vedere il contenuto, ma io mi ero già accorta che con CP_4 CP_4
c'era qualcosa di personale, ricordo che conobbi lei ad una manifestazione e lì vidi degli sguardi tra loro e lì capii;
cap. 2: ho già detto quello che so;
cap. 12: come ho detto, ho allontanato mio marito non per qualcosa che ha detto la signora o qualcun altro;
cap. 14: vero che c'era stata la CP_1 separazione e poi ci siamo riappacificati, ma non ci siamo lasciati di nuovo a causa di qualcosa che ha detto;
cap. 15: come ho già detto più volte, la signora non c'entra nulla con la mia CP_1 CP_1 decisione di allontanare mio marito, decisione che ho preso spontaneamente sulla base di altre circostanze ed elementi che ho raccolto io personalmente”).
L'insussistenza del nesso causale in questione è confermata anche dalla testimonianza di Pt_2 resa nella causa instaurata dalle parti davanti al Giudice del Lavoro (RGL n. 1248/2022
[...]
Tribunale di Vicenza), dalla quale è emerso che l'esistenza di una relazione extraconiugale di Parte_1 con era circostanza chiacchierata in ufficio tra altri soggetti, ad esempio gli autisti, che CP_4 non si nascondevano dal fare battute in tal senso quando vedevano le due persone insieme (cfr. doc. 11 convenuta, verbale d'udienza del 27.10.2023, causa RGL 1248/2022: “…Ricordo infatti che c'erano dipendenti, come gli autisti, che facevano battute su una relazione tra i due vedendoli andare a pranzo assieme”). Tale circostanza conferma che l'attore non ha provato che fosse proprio la condotta imputata a , in via esclusiva com'egli allega, ad aver diffuso la maldicenza sul posto di lavoro circa la CP_1 esistenza di una sua relazione extraconiugale. Sulla utilizzabilità di dette dichiarazioni rese dalla testimone in un differente giudizio, tenuto conto delle risultanze istruttorie di causa, non v'è dubbio, in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali in merito (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III,
05/05/2020, n.8459).
Ma vi è di più.
Difetta in giudizio, ad ogni modo, quand'anche dovesse reputarsi sussistente il nesso causale descritto come precede, ciò che si è escluso, la prova di un danno conseguenza di tipo patrimoniale o non patrimoniale, peraltro solo genericamente allegato dall'attore, suscettibile di ristoro in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione lamentata secondo il combinato disposto di cui agli artt.
1223 e 2056 c.c..
In effetti, costituisce pacifico approdo interpretativo il principio per il quale in “tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno pagina 6 di 8 conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato […]. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima […]” (così, in parte motiva, Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 4005/2020).
Il danno da diffamazione, dunque, non sussiste in re ipsa, perché esso coincide “non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione” (così in parte motiva,
Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 24059/2024). La sua esistenza, pertanto, dovrà essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento: tale onere probatorio potrà essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, purché fondate su elementi indiziari diversi dal fatto (danno evento, lesione del diritto costituzionalmente tutelato della personalità) in sé (così Cass. civ., III Sez. ordinanza n. 4005/2020). La mancata dimostrazione delle conseguenze dannose subite dall'offeso, vuoi di natura patrimoniale vuoi di natura non patrimoniale, impone in effetti di dichiarare infondata la pretesa risarcitoria, a prescindere dall'accertamento giudiziale circa la commissione di un fatto illecito astrattamente sussumibile nella fattispecie rilevante, anche penalmente, della diffamazione, perché la sussistenza di un pregiudizio ristorabile ad esso conseguente, da un punto di vista civilistico, si dimostra assente.
Tanto premesso, va messo in evidenza che nella fattispecie concreta, l'attore non ha provato di aver patito alcun nocumento né di natura patrimoniale né di natura non patrimoniale, avendo persino omesso di articolare prove a riprova di circostanze che, pur presuntivamente, avrebbero potuto essere apprezzate al fine di ritenere esistente un patimento interiore, da qualificarsi quale danno morale, ovvero qualsivoglia sofferenza o mutamento delle proprie abitudine di vita tale da rendere evidente e sintomatica la presenza di una lesione sotto il profilo non patrimoniale rilevante ex art. 2059 c.c..
Per tutte queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno proposta da è infondata e va Parte_1 respinta.
Le spese processuali vanno infine poste a carico dell'attore sulla base del principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e liquidate come in dispositivo. Importi determinati in ossequio al D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione pari al valore della controversia, determinato sulla scorta della domanda.
Valori medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene, minimi per la fase decisoria, in ragione della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5624/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1
. CP_1
pagina 7 di 8 2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di pari ad Parte_1 CP_1 euro 6.164,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 8 di 8