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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10268 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
ROBBA FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 26/08/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo l'11/7/2024, notificato all'interessato in data 12/8/2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dell'1/8/2023.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere di religione cristiana;
- di avere frequentato la scuola nel suo Paese per 12 anni;
- di essere originaria di una famiglia composta dalla madre e da tre sorelle;
- che il padre ha lasciato la sua famiglia quando aveva 10 anni;
- di avere deciso di espatriare nel febbraio del 2017 per far fronte ad alcuni problemi di salute che non riusciva a risolvere in patria.
- di essere stata aiutata dal padre di una sua amica a intraprendere il proprio viaggio verso l'Europa e di avere avviato in Italia una relazione sentimentale con un suo connazionale con il quale convive.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa e ribadendo quanto motivato dalla Commissione territoriale nel parere richiesto dalla Questura di Palermo per la valutazione della domanda.
3. Scaduto il termine del 15/9/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti la ricorrente, giunta in Italia nel mese di maggio 2017, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di nato a [...] Persona_1 CP_1
2/2/1990 (cfr. denuncia di rapporto di lavoro domestico del 18/11/2022 e relative al quarto trimestre del 2022 e al primo del 2023, in atti) e alle dipendenze di la cui attività ha la sede legale in c.da Giummarella a Licata Persona_2
(cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi da dicembre 2023 a maggio 2024, in atti).
In ultimo, la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro stagionale alle dipendenze di ZI ” la cui sede si trova a Licata in C.so Parte_2
Argentina C/o Porto Turistico (cfr. contratto di lavoro e buste paga dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025, in atti).
A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa otto anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. A questo proposito, non si può ignorare che, a causa delle complesse condizioni del Paese di origine cui si è fatto riferimento, e soprattutto a causa dell'aggravamento di tali condizioni per le persone di sesso femminile, spesso vittima di violenza più degli uomini, la ricorrente, in quanto donna, si trova in una particolare condizione di vulnerabilità e merita pertanto maggiore attenzione nella valutazione delle domande di tutela.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 17/9/2025.
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10268 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
ROBBA FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 26/08/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Palermo l'11/7/2024, notificato all'interessato in data 12/8/2024, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dell'1/8/2023.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere di religione cristiana;
- di avere frequentato la scuola nel suo Paese per 12 anni;
- di essere originaria di una famiglia composta dalla madre e da tre sorelle;
- che il padre ha lasciato la sua famiglia quando aveva 10 anni;
- di avere deciso di espatriare nel febbraio del 2017 per far fronte ad alcuni problemi di salute che non riusciva a risolvere in patria.
- di essere stata aiutata dal padre di una sua amica a intraprendere il proprio viaggio verso l'Europa e di avere avviato in Italia una relazione sentimentale con un suo connazionale con il quale convive.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa e ribadendo quanto motivato dalla Commissione territoriale nel parere richiesto dalla Questura di Palermo per la valutazione della domanda.
3. Scaduto il termine del 15/9/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti la ricorrente, giunta in Italia nel mese di maggio 2017, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di nato a [...] Persona_1 CP_1
2/2/1990 (cfr. denuncia di rapporto di lavoro domestico del 18/11/2022 e relative al quarto trimestre del 2022 e al primo del 2023, in atti) e alle dipendenze di la cui attività ha la sede legale in c.da Giummarella a Licata Persona_2
(cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi da dicembre 2023 a maggio 2024, in atti).
In ultimo, la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro stagionale alle dipendenze di ZI ” la cui sede si trova a Licata in C.so Parte_2
Argentina C/o Porto Turistico (cfr. contratto di lavoro e buste paga dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025, in atti).
A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa otto anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. A questo proposito, non si può ignorare che, a causa delle complesse condizioni del Paese di origine cui si è fatto riferimento, e soprattutto a causa dell'aggravamento di tali condizioni per le persone di sesso femminile, spesso vittima di violenza più degli uomini, la ricorrente, in quanto donna, si trova in una particolare condizione di vulnerabilità e merita pertanto maggiore attenzione nella valutazione delle domande di tutela.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 17/9/2025.
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.