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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA CC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5880 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in San Giovanni Parte_1
Suergiu, presso lo studio dell'avv. Luisella Zedde, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata in [...], il [...] CP_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito di Parte_1 CP_1
responsabilità a quest'ultima;
1 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel mutuo rispetto, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in San Giovanni Suergiu, via Is Loccis n. 61/A, di sua proprietà
esclusiva, al sig. ; Parte_1
4) Con vittoria di spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 17/11/2018; di avere nominato la moglie erede universale di tutti i CP_1
suoi beni mobili e immobili con testamento pubblico in data 15 ottobre 2021; che la moglie era tornata in Romania nel giugno 2024, asserendo di dover prestare assistenza ad un parente malato, e da allora non era più rientrata nel domicilio coniugale;
che alcune amiche comuni alla moglie lo avevano informato che la donna non sarebbe più tornata in Sardegna;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, e disposta l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore.
La convenuta è rimasta contumace.
Sentito il ricorrente, senza ulteriore istruttoria, il Giudice Delegato ha rimesso gli atti al Collegio
per la decisione.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla mancata comparizione della convenuta per il tentativo di conciliazione, il disinteresse e il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 [...]
. CP_1
La domanda di addebito è infondata.
2 Infatti, il ricorrente non ha in alcun modo provato, né ha assunto nessuna iniziativa di carattere istruttorio al fine di provare, l'esistenza dei fatti e delle circostanze imputabili alla convenuta che avrebbero determinato la dissoluzione della unione fra i coniugi.
Più specificamente, la pronuncia di addebito della separazione, implicando la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, si fonda non solo sulla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico delle parti ma implica l'accertamento che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, gravando su chi chiede la pronuncia di addebito l'onere di provare la relativa condotta del coniuge, contraria ai doveri matrimoniali, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale onere è rimasto inadempiuto.
La domanda di addebito deve quindi essere respinta.
Anche la domanda di assegnazione al ricorrente della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, è
infondata in assenza di prole minorenne o maggiorenne non indipendente bisognevole di speciale protezione, quale presupposto per l'assegnazione ai sensi dell'art. 337sexies cc.
Le spese del giudizio, vista la natura della causa e la mancata opposizione della convenuta alla domanda di separazione, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
28/01/1938, ed , nata a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 15, parte I,
anno 2018 - Comune di San Giovanni Suergiu);
2. rigetta la domanda di addebito;
3. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
3 4. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 9/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
CA CC IO TT
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