TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 5635/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 maggio 2025, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per l'avv. A. BELLATO in sostituzione dell'avv. Carlo RENDA. Parte_1
Per e l'Avv. Colombini in sost. avv.to Claudio CP_1 Controparte_2
BARLETTA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice si ritira in camera di consiglio dando atto alle parti che pronuncerà sentenza, dandone lettura in udienza, all'esito degli incombenti di udienza odierni.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
A ore 15.48 all'esito della camera di consiglio La Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, assenti le parti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5635/2024 R.G. promossa: da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENDA Parte_1 C.F._1
CARLO
contro
C.F. ), difeso dall'avv. CLAUDIO BARLETTA CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), difeso dall'avv. CLAUDIO BARLETTA Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI
: Parte_1 piaccia all'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che la sentenza del Giudice di Pace di n. 1676/2023 impugnata è nulla per errata applicazione dell'art. CP_2
92 c.p.c. e del D.M. n. 147/2022, in quando limitando la condanna alle spese di giudizio al rimborso del solo contributo unificato opera una drastica ed illegittima riduzione degli onorari professionali, al di sotto del 50% dei parametri medi, quindi in misura ben inferiore a quella consentito dalla legge.
Per l'effetto, piaccia all'Ecc.mo. Tribunale, riformare la sentenza impugnata disponendo che entrambi gli appellati, e debbano essere condannati al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese di giudizio di primo grado, da liquidarsi nel giudizio di appello e da distrarsi.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, I.V.A e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto Avvocato antistatario.
CP_1
Per le ragioni sopra esposte, si conclude affinché l'Illustre Tribunale adito voglia nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa stante la condizione di soccombenza parziale reciproca delle parti nel primo grado di giudizio, che comporta l'ammissibilità della compensazione delle spese di lite.
In via riconvenzionale, riformulare la sentenza n. 1676/2023 pubblicata in data 29/04/2024 ed emessa dal Giudice di Pace di a definizione del procedimento RG 4689/2023 stante il CP_2 dimostrato corretto perfezionamento della notifica e per l'effetto dichiarare ed accertare la legittimità della pretesa creditoria, o comunque confermare l'ingiunzione di pagamento n.
01120231000067347000;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
COMUNE : CP_2
Per le ragioni sopra esposte, si conclude affinché l'Illustre Tribunale adito voglia nel merito respingere il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa stante la condizione di soccombenza parziale reciproca delle parti nel primo grado di giudizio, che comporta l'ammissibilità della compensazione delle spese di lite.
In via riconvenzionale, riformulare la sentenza n. 1676/2023 pubblicata in data 29/04/2024 ed emessa dal Giudice di Pace di a definizione del procedimento RG 4689/2023 stante il CP_2 dimostrato corretto perfezionamento della notifica e per l'effetto dichiarare ed accertare la legittimità della pretesa creditoria, o comunque confermare l'ingiunzione di pagamento n.
01120231000067347000;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. impugna la sentenza n. 1976/2023 del Giudice di Pace di Parte_1 CP_2 unicamente in punto spese, lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., per aver il giudicante disposto la compensazione delle spese di lite, salvo il contributo unificato posto a carico del soccombente, in difetto dei relativi presupposti e in violazione delle disposizioni circa i compensi degli avvocati, visto l'accoglimento totale della domanda dell'odierno appellante di annullamento dell'ingiunzione notificatagli da su incarico del CP_1 Controparte_2 per la riscossione coattiva della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.472,26 irrogata per violazioni del Codice della Strada.
1.1 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo legittima la CP_1 compensazione e svolgendo appello incidentale per l'integrale riforma della sentenza, rilevando che i documenti in atti comprovano il perfezionamento dell'iter notificatorio.
1.2 Si è parimenti costituito il con il medesimo legale e svolgendo le Controparte_2
medesime difese e richieste.
1.3 La causa giunge in decisione allo stato degli atti su concorde richiesta delle parti.
2. Preliminarmente va esaminato l'appello incidentale delle resistenti, che è parzialmente fondato.
L'odierno appellante ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 011 2023 10000 67347 000 sulla base di un unico motivo, lamentando la mancanza/nullità/inesistenza della notifica dei verbali delle contravvenzioni sottese all'ingiunzione.
Il Giudice di prime cure ha accolto l'impugnazione ritenendo non raggiunta la prova, alla luce della documentazione in atti, del perfezionamento, per compiuta giacenza, della notifica dei due verbali di contestazione delle violazioni al CdS.
Premesso che (fra le tante Cass. sent. 26287 del 2019) “In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso
l'ufficio postale”, dall'esame dei documenti e in particolare del doc. 3 di primo grado, pag. 24,
4 risulta che l'appello incidentale è fondato limitatamente al verbale prot. N. 90245568, n. V-
50040014 del 15.10.2019.
Per tale verbale, infatti, è stata effettuata la notifica a mezzo posta con raccomandata n.
788030040448; mancando il destinatario è stato immesso in cassetta l'avviso e spedita a mezzo raccomandata n. 628769182925 la comunicazione di avvenuto deposito, c.d. CAD, che risulta immessa in cassetta, come da pag. 8 del doc. 3 citato.
Quanto invece al verbale prot. N. 90207973, n. K-70116696 del 17.9.2019, manca l'avviso di ricevimento.
In accoglimento dell'appello incidentale l'ingiunzione di pagamento n. 011 2023 10000
67347 000 va quindi annullata limitatamente al verbale n. K-70116696, mentre va confermata per il verbale V-50040014.
2.1 Dall'accoglimento dell'appello incidentale deriva l'assorbimento dell'appello principale relativo alla compensazione, dal momento che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, sussiste il potere del giudice d'appello di procedere, anche d'ufficio (ma nel caso in esame vi è richiesta espressa delle resistenti) ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. fra le tante
Cass. ord. 33412 del 2024).
Considerato pertanto che l'impugnazione è risultata fondata solo in parte e con riferimento altresì al verbale di minor importo, e richiamata Cass. SS.UU. n. 32061 del 2022 secondo cui
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”, le spese di entrambi i gradi vanno liquidate in favore dell'odierno appellante, parametrandole al valore del verbale non notificato (€ 312,05), e con liquidazione ai valori minimi, vista la semplicità dell'atto e delle difese, l'unicità della questione e la decisione alla prima udienza senza scambio di ulteriori scritti difensivi, per il primo grado e parimenti ai valori minimi per studio, introduttiva e decisionale per il presente grado, considerata l'unicità e semplicità della questione e la natura documentale della causa.
5 Va disposta per entrambi i gradi la chiesta distrazione a favore del difensore, avv. Carlo
Renda.
P. Q. M.
La Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: in parziale riforma della sentenza n. 1676/2023 del Giudice di Pace, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 011 2023 10000 67347 000 limitatamente al verbale n. K-70116696, confermandola per il verbale V-50040014.
Condanna in solido e a rifondere a , con Controparte_2 CP_1 Parte_1
distrazione a favore del difensore antistatario avv. Carlo Renda, le spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 125,00 per spese, € 139,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15% e per il secondo in € 174,00 per spese, € 232,00 per onorari, oltre
IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Padova, 6 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6