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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1148 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
e rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Parte_1 Parte_2
Cirasa e Chiara Di Maria.
Appellanti
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Granozzi e Gaetana Allegra.
Appellata
OGGETTO: contratto a termine
All'udienza del 6.3.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2022 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n.1465/2020, con la quale il Tribunale di Palermo
G.L. aveva rigettato la loro domanda diretta alla trasformazione dei contratti a termine intercorsi con in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con Controparte_1 conseguente condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Con note, rispettivamente, del 28.03.2024 e del 12.02.2025, e Parte_1
, hanno dichiarato di rinunciare agli atti dell'appello ex art.306 c.p.c.. Parte_2
con memoria del 21.02.2025, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 chiedeva dichiararsi, alla luce della formalizzata rinuncia, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.
All'odierna udienza il difensore delle appellanti, riportandosi agli atti di rinuncia già depositati, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Alla medesima udienza il difensore di nell'accettare l'avversa Controparte_1 rinuncia, ha concordato sulla richiesta di compensazione delle spese.
*****
In via preliminare ed assorbente deve prendersi atto del fatto che entrambe le appellanti hanno rinunciato al gravame.
Secondo la Suprema Corte, “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così in parte motiva Cassazione, Civile, sezione VI, 6.3.2018 n.5250).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, il gravame spiegato da Parte_1
e deve dichiararsi estinto per rinuncia.
[...] Parte_2
Alla luce di quanto concordemente dichiarato dalle parti all'odierna udienza le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara estinto, per rinuncia al gravame, il giudizio di appello avverso la sentenza n.1465/2022 emessa in data
29 aprile 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025
Il Consigliere Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco