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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3767 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
D'ZI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Medici N.252 98076 SANT'AGATA Parte_2 presso lo studio dell'Avv. NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Il sig. TA , cieco assoluto, è beneficiario di pensione e Parte_1 indennità di accompagnamento categoria INVCIV (cert. 07089668). A seguito del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 21.3.2018, l' procedeva alla CP_1 sospensione della prestazione e all'applicazione di una trattenuta mensile di €
246,21 quale “recupero cautelativo”.
Il procedimento penale si concludeva con sentenza n. 21/2019 di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”, con contestuale dichiarazione di perdita di efficacia del sequestro. Il ricorrente chiedeva il ripristino della prestazione con PEC del 23.7.2019; non ricevendo riscontro sostanziale, proponeva ricorso ex art. 414
c.p.c.
Nel corso del giudizio, l' depositava documentazione contabile nel fascicolo CP_1
d'ufficio, dalla quale risultano: la riemissione dei ratei pensionistici sospesi negli anni 2018–2020; la ripresa dell'erogazione ordinaria della prestazione;
il rimborso integrale delle somme complessivamente trattenute a titolo di recupero cautelativo.
In particolare, dalla documentazione prodotta dall' nel fascicolo d'ufficio CP_1 emerge un pagamento, eseguito in data 10.07.2020, di € 6.647,67, qualificato come rimborso delle somme trattenute sulla pensione INVCIV del ricorrente. Tale importo corrisponde esattamente al prodotto della trattenuta mensile (€ 246,21) per il numero delle mensilità interessate (27), così come originariamente contestato.
Dalla medesima documentazione risulta inoltre la riemissione e corresponsione dei ratei arretrati di pensione relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, in misura conforme agli importi dovuti.
Alla luce di ciò, risulta che tutte le somme oggetto di domanda sono state integralmente pagate dall' , tanto con riferimento ai ratei arretrati, quanto con CP_1 riguardo alle somme trattenute in via cautelativa.
DIRITTO
1. Sulla cessazione della materia del contendere
Il ricorso aveva ad oggetto:
1. il ripristino della pensione e dell'indennità di accompagnamento;
2. il pagamento dei ratei arretrati;
3. la restituzione delle trattenute operate a titolo di “recupero cautelativo”.
Dalla documentazione prodotta dall' nel fascicolo d'ufficio emerge che: CP_1 la prestazione risulta integralmente ripristinata;
i ratei sospesi sono stati tutti riemessi e pagati;
l'importo complessivo trattenuto a titolo di recupero cautelativo (€ 6.647,67) è stato interamente rimborsato. Il ricorrente ha dunque ottenuto pienamente e spontaneamente, nel corso del processo, il soddisfacimento della propria pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza sull'art. 100 c.p.c.
L' ha integralmente adempiuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, e ciò CP_1 dimostra che il ricorrente è stato costretto a proporre l'azione giudiziaria per ottenere il ripristino della prestazione e la restituzione delle somme trattenute.
In tali casi trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice deve individuare la parte che, ipotizzando l'assenza dell'adempimento sopravvenuto, sarebbe risultata soccombente all'esito del giudizio.
Nel caso in esame, l' sarebbe risultato soccombente, poiché: CP_1 la sospensione si è rivelata ingiustificata alla luce della sentenza penale assolutoria;
le trattenute a titolo di “recupero cautelativo” sono state restituite solo dopo il ricorso;
il ripristino integrale della prestazione è avvenuto in corso di causa.
Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., non essendo state allegate né dimostrate “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione.
Le spese devono quindi essere poste a carico dell' , secondo la soccombenza CP_1 virtuale.
P. Q. M.
• Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
l' , così decide: CP_1
• Dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1 integralmente soddisfatto, in corso di causa, la pretesa azionata dal ricorrente.
• Condanna l' al pagamento, in favore del sig. CP_1 Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Teresa TA, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo