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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa
N.R.G. 56623/2021 pervenuta all'udienza del 17.2.2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
quale incorporante per fusione per atto di fusione a rogito Parte_1 P.IVA_1
Notaio di Roma del 20.12.2021 , difesa giusta delega in Per_1 Parte_2 atti dall' Avv. Cristiano Marinese
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] , contumace CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3359/2021 depositata il 12.2.2021 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi – omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17.2.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello ,e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. nei confronti della;
la sentenza di primo grado è stata inoltre Parte_1
impugnata per il vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ,per aver agito con Parte_1 CP_1
malafede o comunque con colpa grave, avuto riguardo alla eccezione di giudicato sollevata dalla società convenuta in primo grado .
L'appello proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 12.2.2021 – atto di citazione in appello notificato il 10.9.2021 , avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per il periodo 1-31 agosto- iscrizione a ruolo del 20 settembre
2021) , ammissibile siccome formulato in osservanza al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. – avendo parte LA indicato le criticità della sentenza impugnata con indicazione delle norme di legge violate e della loro rilevanza ai fini della decisione- , è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà infra .
In riferimento alla statuizione di compensazione in toto delle spese di lite in primo grado , osserva il
Tribunale che l'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge
10.11.2014 n. 162, e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla è CP_1
stata rigettata sicchè deve escludersi l'ipotesi di soccombenza reciproca di cui alla norma citata, si osserva che il Giudice di prime cure non ha minimamente indicato il motivo legittimante la compensazione delle spese , quale fattore idoneo a derogare al principio generale della soccombenza , avendo ravvisato genericamente i “giusti motivi” per far luogo alla compensazione in toto delle spese di lite tra le parti , senza null'altro specificare : ricorre una evidente ipotesi di motivazione apparente . Pertanto , in riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna di alla CP_1
refusione in favore dell'odierna LA delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, valori minimi, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado, valori minimi, applicando lo stesso scaglione di riferimento ).
In riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_2
in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (in atti) , rileva il Tribunale che effettivamente il Giudice di prime cure nulla ha statuito al riguardo , pur avendo riconosciuto in sentenza la fondatezza della eccezione di giudicato sollevata dalla suddetta società .
Ritiene il Tribunale al riguardo che non sussistano gli estremi della lite temeraria, ma che possa trovare invece applicazione la disposizione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. , avendo la CP_1
posto in essere una condotta di evidente abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione , costringendo la controparte a sopportare i costi e i tempi di un (secondo) procedimento, che invece non aveva ragione di essere, per essere (già) intervenuta sentenza passata in giudicato sulla identica vicenda ed identica domanda risarcitoria .
Si ritiene di dover condannare la al pagamento in favore di parte LA di una somma CP_1
pari al doppio delle spese processuali liquidate in primo grado .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza:
a1) condanna alla refusione in favore dell'LA delle spese del CP_1
primo grado, che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
a2) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. , condanna al pagamento in favore CP_1 dell'LA della somma di € 1266,00; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore CP_1 dell'LA , che si liquidano in € 160,00 per esborsi, € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 21 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa
N.R.G. 56623/2021 pervenuta all'udienza del 17.2.2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
quale incorporante per fusione per atto di fusione a rogito Parte_1 P.IVA_1
Notaio di Roma del 20.12.2021 , difesa giusta delega in Per_1 Parte_2 atti dall' Avv. Cristiano Marinese
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] , contumace CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3359/2021 depositata il 12.2.2021 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi – omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17.2.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello ,e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. nei confronti della;
la sentenza di primo grado è stata inoltre Parte_1
impugnata per il vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ,per aver agito con Parte_1 CP_1
malafede o comunque con colpa grave, avuto riguardo alla eccezione di giudicato sollevata dalla società convenuta in primo grado .
L'appello proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 12.2.2021 – atto di citazione in appello notificato il 10.9.2021 , avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per il periodo 1-31 agosto- iscrizione a ruolo del 20 settembre
2021) , ammissibile siccome formulato in osservanza al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. – avendo parte LA indicato le criticità della sentenza impugnata con indicazione delle norme di legge violate e della loro rilevanza ai fini della decisione- , è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà infra .
In riferimento alla statuizione di compensazione in toto delle spese di lite in primo grado , osserva il
Tribunale che l'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge
10.11.2014 n. 162, e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla è CP_1
stata rigettata sicchè deve escludersi l'ipotesi di soccombenza reciproca di cui alla norma citata, si osserva che il Giudice di prime cure non ha minimamente indicato il motivo legittimante la compensazione delle spese , quale fattore idoneo a derogare al principio generale della soccombenza , avendo ravvisato genericamente i “giusti motivi” per far luogo alla compensazione in toto delle spese di lite tra le parti , senza null'altro specificare : ricorre una evidente ipotesi di motivazione apparente . Pertanto , in riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna di alla CP_1
refusione in favore dell'odierna LA delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, valori minimi, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado, valori minimi, applicando lo stesso scaglione di riferimento ).
In riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_2
in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (in atti) , rileva il Tribunale che effettivamente il Giudice di prime cure nulla ha statuito al riguardo , pur avendo riconosciuto in sentenza la fondatezza della eccezione di giudicato sollevata dalla suddetta società .
Ritiene il Tribunale al riguardo che non sussistano gli estremi della lite temeraria, ma che possa trovare invece applicazione la disposizione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. , avendo la CP_1
posto in essere una condotta di evidente abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione , costringendo la controparte a sopportare i costi e i tempi di un (secondo) procedimento, che invece non aveva ragione di essere, per essere (già) intervenuta sentenza passata in giudicato sulla identica vicenda ed identica domanda risarcitoria .
Si ritiene di dover condannare la al pagamento in favore di parte LA di una somma CP_1
pari al doppio delle spese processuali liquidate in primo grado .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza:
a1) condanna alla refusione in favore dell'LA delle spese del CP_1
primo grado, che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
a2) visto l'art. 96 comma 3 c.p.c. , condanna al pagamento in favore CP_1 dell'LA della somma di € 1266,00; fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore CP_1 dell'LA , che si liquidano in € 160,00 per esborsi, € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 21 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri