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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 24/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3247/2022
T R A
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;; Appellante
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Aniello Pardo n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna, ed unitamente ai predetti, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Torretta n. 7;
Appellato
FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro il 27.3.2020, – dipendente del resistente, Controparte_1 Parte_1 con la qualifica di Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F1, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale - aveva dedotto che: Parte_2
-ai sensi dell'art. 13, comma 8, dell'accordo del 9 aprile 2010 del MIBACT l'orario per gli ASV
(Addetti ai Servizi di Vigilanza) era fissato in 35 ore settimanali (pari a 5 ore e 50 minuti per ogni giornata;
cfr. all. 3 fascicolo di primo grado);
-presso la , con ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 era disposto, quale Parte_3 organizzazione del servizio degli Addetti ai Servizi di Vigilanza, l'orario del turno normale di 5 ore e 50 minuti e poi di un orario di sottoguardia dalle ore 7.00 – 15.00, che prevedeva una prestazione lavorativa di 8 ore, invece di quella ordinaria di 5 ore e 50 minuti, quindi con 2 ore e
10 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina, oltre al servizio per tutti i giorni della settimana, tranne il martedì quale giorno di chiusura, e quindi comprese le domeniche e i festivi infrasettimanali (all. 4 fascicolo di primo grado);
-con nota del 22.1.2018 la lavoratrice aveva richiesto all'Amministrazione il saldo del lavoro eccedente e dei festivi lavorati alla data del 22.1.2018 (all. 2 fasc. primo grado);
-con nota del 7.2.2018 prot. 1047 la Amministrazione aveva trasmesso il prospetto delle ore (all.
5 fasc. primo grado);
-il prospetto delle presenze conteneva la specifica contabilizzazione delle ore e dei minuti eccedenti il normale orario di lavoro e dei giorni festivi di lavoro straordinario;
-in particolare, il prospetto distingue: saldo orario tempi lavorati per ore eccedenti, + 1.116,04; saldo straordinario a recupero, + 0,00; saldo giorni festivi/recuperi, + 143 giorni;
-il prospetto della banca ore, dunque, da una parte indica il lavoro straordinario non autorizzato da destinarsi a recupero compensativo e dall'altra individua il monte ore del lavoro straordinario
(da ritenersi autorizzato ai sensi dell'art. 27 CCNL), quantificandolo in 1.116,04 (orario straordinario turno di sottoguardia) e 143 giorni di lavoro straordinario/festivo (pari a 834,16 ore), prestato durante i giorni festivi sempre in forza dello stesso ordine di servizio 18/2014 che prevede 6 giorni su 7 di lavoro, escluso il martedì, con conseguenti domeniche e festivi infrasettimanali lavorativi, per un totale di 1.950,2 ore;
-le ore eccedenti e i giorni festivi lavorativi dovevano ritenersi autorizzati in quanto prestati per lo svolgimento del turno di sottoguardia.
Ritenuto provato – sulla base della normativa di legge e contrattuale richiamata - il diritto alla monetizzazione, avendo la ricorrente prestato lavoro eccedente l'ordinario autorizzato, sulla base delle tabelle allegate al CCNL 2006/2009 del comparto (che prevedono, in favore del CP_2 dipendente con posizione economica II, livello retributivo F1, che effettua lavoro CP_3 straordinario feriale, un trattamento economico accessorio rappresentato da un'indennità lorda oraria pari ad euro 11,52; v. all. 10 fasc. primo grado), aveva chiesto il pagamento della somma lorda totale di euro 22.466,30, oltre accessori e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria sul Parte_1 presupposto che l'estratto della banca ore rappresenta una mera contabilizzazione del lavoro eccedente, senza documentarne l'avvenuta autorizzazione quale lavoro straordinario monetizzabile. Secondo l'amministrazione il fatto che le ore sono state contabilizzate nella banca ore non equivale ad autorizzazione del lavoro straordinario. Nemmeno l'ordine di servizio che ha istituito le sottoguardie (n. 18 del 17.6.2014) rappresenta l'autorizzazione a svolgere lavoro eccedente, trattandosi di “disposizione generale di servizio” con funzioni ricognitive di precedenti ordini di servizio, che regolamenta il normale orario di lavoro e di sottoguardia, ma senza autorizzare il lavoro eccedente. Dal combinato disposto dell'ordine di servizio del 2014 cit. con l'ordine di servizio del 9 giugno 2000, mai superato da successive disposizioni e pertanto pienamente vigente all'epoca dei fatti (all. 11, fasc. del Ministero di primo grado), si evince piuttosto che le ore eccedenti previste per il servizio di sottoguardia vanno ritenute convertibili dal lavoratore in riposi compensativi, ma nulla viene detto circa l'eventualità di considerarle alla stregua di ore di lavoro straordinario.
Con la sentenza n. 1782/2022 pubblicata il 30.6.2022, il Giudice del lavoro ha accolto la domanda della lavoratrice ritenendo provata l'avvenuta autorizzazione del lavoro eccedente e festivo, il tutto con riconoscimento del diritto alla monetizzazione del monte ore oggetto di giudizio.
Il Tribunale ha richiamato la disciplina che regola la cd. banca ore ex artt. 27 del CCNL
Integrativo 1998/2001 (disciplinante la Banca delle ore) e l'art. 73 CCNL 2006/2009 CP_2 ed ha ritenuto l'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 quale autorizzazione allo svolgimento dello straordinario accumulato in banca ore dalla ricorrente. Ha osservato come l'ordine di servizio richiamato qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione. Ha poi escluso che le ore accumulate in eccesso andassero disciplinate alla stregua dell'ordine di servizio del 9 giugno 2000, ritenendo che l'intervento del CCNI del 2009 istitutivo della banca ore avesse superato il datato ordine richiamato dalla parte resistente. In assenza di contestazioni in ordine alla quantificazione delle ore effettuate in eccesso e delle somme richieste, ha quindi condannato l'Amministrazione al pagamento della somma di euro 22.466,30 in favore della ricorrente.
Il ha proposto appello avverso detta statuizione, censurando l'interpretazione del primo Parte_1 giudice che ha ritenuto di poter attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 il contenuto di un atto autorizzatorio allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, ricavando per tal via il presupposto indicato dalla normativa pattizia di settore per la monetizzazione delle ore di lavoro straordinario.
Con secondo motivo, l'appellante ha contestato il computo delle ore di straordinario, che erroneamente includono quelle corrispondenti a giorni festivi lavorati. Ha evidenziato che i predetti 143 giorni (pari ad ore 834,16) corrispondono a casi di prestazioni lavorative rese in giorni festivi per cui il lavoratore ha diritto al cd. riposo compensativo, fattispecie ben diversa da quella del lavoro straordinario. La contabilizzazione delle ore lavorate durante giornate festive è strumentale al solo recupero compensativo, non anche alla monetizzazione delle ore lavorare, non trattandosi nel caso di specie di lavoro straordinario: il lavoro svolto durante le giornate festive non è lavoro straordinario poiché tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa è consustanziale alla programmazione dell'orario di lavoro per la tipologia di prestazione resa dall'odierna ricorrente, articolata in turnazioni distribuite su sei giorni a settimana, che presuppone che il turno possa coincidere con una giornata festiva.
In definitiva, l'esecuzione della prestazione lavorativa durante giornate festive costituisce modalità ordinaria di erogazione del lavoro in quanto organizzato su 6 giorni settimanali ed in turni: tale organizzazione del lavoro non comporta l'esecuzione di una prestazione straordinaria e non soggiace quindi alla relativa disciplina;
tale organizzazione dell'orario di lavoro da diritto esclusivamente a svolgere una giornata di riposo successivamente alla conclusione del turno ed esclusivamente a tale fine viene contabilizzata.
Il ha quindi concluso per la riforma dell'appellata sentenza con rigetto delle domande Parte_1 ex adverso proposte;
per l'ipotesi di ritenuta debenza delle somme relative allo straordinario maturato durante i turni di sottoguardia, ha chiesto di scomputarsi dalle somme dovute quelle relative ai 143 giorni di festivi lavorati (pari a n. 834,16 ore), limitando la condanna dell'Amministrazione al minor importo di euro 12.856,77. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita contrastando l'appello e deducendo la fondatezza della Controparte_1 pretesa creditoria, alla luce dell'estratto della banca ore fornito dall'amministrazione, e la corretta quantificazione del credito comprensivo anche delle ore di lavoro nei festivi lavorati. Ha menzionato i principi affermati dalla S.C. che per la monetizzazione dello straordinario non richiede un provvedimento formale autorizzativo, ritenendo sufficiente il mero consenso del datore che può essere dato in qualsiasi forma, anche tacita;
che il diritto al pagamento del lavoro eccedente sussiste nel caso in cui lo stesso sia stato reso nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stato prestato insciente o prohibente domino;
che per il lavoro straordinario non è necessaria la specifica autorizzazione, essendo sufficiente che il datore era consapevole della prestazione lavorativa eccedente e che per la stessa non ha manifestato il proprio dissenso.
Ha aggiunto che tali principi trovano applicazione anche per il lavoro festivo, che - al pari del lavoro eccedente - rappresenta una prestazione straordinaria rispetto al turno settimanale ordinario, essendo detto lavoro festivo prestato in eccedenza al turno settimanale di 35 ore.
Ha anche eccepito l'inammissibilità della censura dell'appellante in merito all'asserita diversa disciplina pattizia inerente la monetizzazione del lavoro prestato nei giorni festivi in quanto proposta per la prima volta in appello, non essendo stato specificamente contestato in primo grado che l'ordine di servizio autorizzasse anche i giorni festivi. Sul lavoro straordinario festivo, ha comunque ribadito l'autorizzazione al suo espletamento insita nell'ordine di servizio n. 18 del
17.6.2014 che prevede per gli addetti ai servizi di vigilanza un orario lavorativo settimanale di 6 giorni su 7, con giorno di chiusura il martedì, con conseguente obbligo di ciascun turnista di lavorare anche di domenica e nei festivi infrasettimanali. Ha prodotto, a riprova del lavoro straordinario festivo autorizzato, i fogli dei turni settimanali affissi in bacheca (cfr. all. A e B), di cui ha chiesto l'acquisizione ex art. 437 c.p.c.
All'odierna udienza, “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
1.La ricorrente – dipendente del MIBACT a tempo indeterminato con la qualifica di Addetto ai servizi di vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F1, attualmente in servizio presso la sede del - ha agito per ottenere il pagamento del Controparte_4 corrispettivo asseritamente dovuto per le ore non retribuite né recuperate di lavoro autorizzato prestato oltre il normale orario, così come risultanti dal saldo della “banca delle ore” indicato nel prospetto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed allegato al ricorso di primo grado.
In applicazione delle tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto Ministeri e del trattamento economico accessorio della retribuzione rappresentato da un'indennità lorda oraria precisata in atti, moltiplicata per il numero di ore indicato in ricorso, aveva chiesto la liquidazione della somma lorda sopra indicata, asseritamente dovuta, oltre accessori e spese.
In diritto aveva sostenuto, a fondamento della pretesa, che le ore che confluivano nella “banca delle ore” erano da reputarsi necessariamente ore di straordinario autorizzate, secondo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999 (CCNL 1998/2001), che così dispone: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore
o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2.
Nel conto ore confluiscono … le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate … le quali possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, come affermato dalla stessa difesa erariale in primo grado.
La tesi di parte ricorrente, sin dal primo grado, si fonda sull'assunto della prova scritta del credito costituita da un prospetto rilasciato dalla stessa Amministrazione, attestante in modo certo e determinato, che ciascuno dei dipendenti-odierni appellati, in relazione al lavoro derivante dal lavoro di sottoguardia disposto, per organizzazione di lavoro, con l'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 (in atti), ha svolto lavoro straordinario da destinare a recupero compensativo ed è stato impegnato in giorni di straordinario festivi, nella misura precisata nei rispettivi ricorsi.
Ad avviso di parte ricorrente il documento della elaborato dalla stessa CP_5
Amministrazione, attestante il monte ore di lavoro eccedente effettuato dal lavoratore, rappresenta la prova scritta idonea dell'esistenza nell'an e nel quantum del credito. A conferma del fatto che le ore in oggetto siano state autorizzate si richiama l'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 (All.4: Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio dell'area di vigilanza nella Reggia di ) cui il Giudice ha ritenuto di poter attribuire il contenuto di un atto Pt_2 autorizzatorio
2.Il collegio condivide - in linea di principio - le conclusioni del Giudice di primo grado in ordine al valore da attribuire a tale ordine di servizio, come già ritenuto in precedenti decisioni di questa
Corte relative a cause analoghe (v. sent. n. 4038/2022; n. 1419/2023; n. 3785/2024). Invero, dal documento stesso si ricava che l'orario del turno normale (Primo turno e Secondo Turno) era di
5 ore e 50 minuti (ossia 7:45 – 14:05 e tolleranza di 30 minuti;
13:30 – 19:50 e tolleranza di 30 minuti); invece, per il turno di sottoguardia l'O.S. prevedeva un orario di 8 ore (7:00 – 15:00/15:00/19:50-19:30/7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti in eccedenza in occasione di ogni turno.
Non si tratta affatto di un atto di carattere generale-programmatico. Al contrario, l'ordine di servizio detta una disciplina dettagliata delle modalità orarie, e non solo, di svolgimento della prestazione dei lavoratori con la specifica previsione, quanto al turno di sottoguardia che: “Il servizio di sotto guardia è servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate. Si svolge nell'arco di 24 ore con operatori e assistenti alla vigilanza per tre turni di servizio su cinque postazioni… in tre turni così articolati: Mattina Ore 7:00-ore 15:00 (12 unità con facoltà di uscita con permesso, a cambio avvenuto, non prima delle 14:15) Pomeriggio Ore 14:00-ore 19:50 (6 unità così distribuite…) Notte Ore 19:30-ore 7:30 (sette unità)”.
Da tale ordine di servizio si ricava chiaramente l'autorizzazione dei lavoratori a svolgere, in occasione del turno di sottoguardia, lavoro straordinario, il cui ammontare è, tra l'altro specificamente predeterminato dall'ordine di servizio stesso, che indica la durata precisa del turno predetto.
Il collegio non ignora che l'art. 26 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 ha disposto in via generale che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità in linea con il pregresso orientamento del G.A. si è espressa nel senso che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2509 del 31/01/2017).
In motivazione la Corte ha osservato che “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione. Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. 3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi. Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto dell'art. 34 del CCNL 7 aprile CP_2
1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non
Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione" …”. Nella fattispecie esaminato la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte territoriale che “ha evidenziato che non fosse sufficiente a fornire la prova della preventiva autorizzazione quanto riferito dai testi in merito alla generica assicurazione del pagamento che sarebbe stata data dal Dirigente Provinciale in occasione di un incontro svoltosi nell'anno 2002, e detta conclusione è conforme a quanto sopra si è evidenziato sulle finalità che l'autorizzazione persegue, sugli elementi che devono essere valutati e sulla conseguente irrilevanza di una autorizzazione generalizzata, che non tenga conto delle esigenze che nei singoli casi il ricorso al lavoro straordinario mira ad assicurare …” (sent. n. 2509/2017 cit.).
Peraltro è stato recentemente sottolineato che l'autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario non richiede un atto formale ed espresso poiché (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) “… qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2
e 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa … Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino”. Tale orientamento si sta consolidando (v. tra le più recenti Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024; Cass. Ordinanza n. 4984/2025).
Nel quadro di tale orientamento giurisprudenziale, non può non rilevarsi che nella fattispecie l'Amministrazione ha organizzato il servizio qualificandolo come essenziale, prevedendo per ciascun turno un orario superiore a quello ordinario (di h. 5 e min 50). Pertanto il , non Parte_1 avendo rimodulato l'orario settimanale per evitare che l'eccedenza oraria di ciascun turno determinasse l'accumulo di ore aggiuntive da retribuire, ha legittimato lo straordinario che è divenuto strumento indispensabile per assicurare la turnazione di un servizio definito essenziale (e quindi non suscettibile di riduzione o interruzione) e deve intendersi in questi termini autorizzato;
la prestazione resa dal dipendente non può non essere remunerata.
Nella specie il saldo di tale voce risulta dal prospetto allegato al ricorso. In parte qua va quindi confermata la sentenza e la condanna dell'Amministrazione a corrispondere alla dipendente l'importo richiesto per tale titolo.
In punto di quantificazione, il prospetto distingue: saldo orario tempi lavorati per ore eccedenti, + 1.116,04; saldo lavoro straordinario da destinare a recupero per ore eccedenti: + 0,00; saldo giorni festivi: + 143 giorni.
Pertanto, tenuto conto delle 1.116,04 ore contabilizzate e del costo orario di riferimento di euro 11,52, il totale dovuto è di euro 12.856,78 (importo corrispondente alla quantificazione proposta dal Ministero conforme ai conteggi della lavoratrice).
Ne consegue quindi la condanna per il al pagamento dell'importo di euro 12.856,78 in Parte_1 favore di . Controparte_1
3.Quanto, invece, alla domanda di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, riportati nel prospetto depositato sotto la voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi”, la stessa è infondata in quanto, contrariamente alle ore di straordinario svolte nell'espletamento del turno di sottoguardia, per tali giorni non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione.
L'ordine di servizio n. 18 non contiene alcuna specifica autorizzazione di tale attività, anzi, prevede espressamente che “ogni unità di personale assicurerà all'Amministrazione n. 12 servizi di primo turno e n. 12 servizi di secondo turno a cui andranno aggiunte le festività che l'Amministrazione vorrà autorizzare”, rinviando espressamente, quindi, ad una specifica autorizzazione.
Nessun elemento di chiarezza si può ricavare, inoltre, dal “Prospetto delle presenze”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente (ribadito con la memoria di costituzione in appello), da tale prospetto non si ricava affatto una distinzione tra straordinario autorizzato e, quindi monetizzabile, e straordinario non autorizzato e destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi.
L'indicazione contenuta nel prospetto che distingue: “Saldo orario tempi lavorati”
“Saldo Straordinario a recupero”
“Saldo Giorni Festivi/Recuperi” non si presta affatto ad una tale lettura: innanzitutto non vengono utilizzate espressioni tecniche tali da poter esser interpretate univocamente;
inoltre, proprio con riferimento alla voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi…”, l'uso della espressione “recuperi”, che è la stessa utilizzata nella stringa precedente, “Saldo Straordinario a recupero…”, potrebbe portare addirittura alla interpretazione opposta.
In ogni caso, l'onere di provare che lo straordinario svolto nei giorni festivi era stato autorizzato gravava sul lavoratore, che avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la preventiva specifica autorizzazione di lavorare nei giorni festivi al di fuori delle 35 ore settimanali. Tale prova non è stata fornita.
Occorre osservare che non sono idonei a tale scopo i fogli dei turni settimanali degli addetti al servizio di vigilanza affissi in bacheca, prodotti dalla per la prima volta nel presente CP_1 grado (cfr. all. A e B della memoria di costituzione in appello).
Come osservato dalla stessa appellata, “dai prospetti dei turni, stilati settimanalmente in attuazione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 per la Reggia di ”, può tuttalpiù Pt_2
“evincersi che sistematicamente la lavorava la domenica e nei festivi CP_1 infrasettimanali”. I fogli dei turni, peraltro in gran parte relativi a periodi di lavoro successivi al 31.12.2017 (non oggetto di causa), non dimostrano che detto lavoro domenicale/festivo costituisce lavoro straordinario, ossia prestato in eccedenza rispetto alle 35 ore settimanali del turno ordinario, né che le eventuali ore eccedenti lavorate siano state autorizzate preventivamente dalla Amministrazione e siano quindi monetizzabili. E' stato già spiegato come, dalla disciplina pattizia e dallo stesso “Prospetto delle presenze” (all. 6 fasc. di primo grado della ricorrente, che utilizza l'espressione “Saldo Giorni ) possa addirittura desumersi il contrario, Parte_4 ossia che i giorni di lavoro festivo contabilizzati (nella specie, n. 143 giorni corrispondenti a n. 834,16 ore) erano destinati a recuperi compensativi, e non da retribuire.
Anche l'eccezione di inammissibilità della censura del relativa al lavoro festivo è Parte_1 inconsistente, atteso che già nel precedente grado la resistente aveva osservato che “i giorni denominati come “giorni festivi/recuperi” all'interno del prospetto orario mensile sono da considerarsi come giorni di riposo di cui il dipendente avrebbe dovuto usufruire per aver lavorato in giornate festive (es. domeniche e festività), mentre le ore riportate come “saldo orario tempi lavorati”, sono ore maturate dal dipendente per aver egli prestato il proprio servizio ordinario utilizzando la fascia di tolleranza per eccedenza ovvero prestando il servizio più lungo di sottoguardia: in entrambi i casi si tratta di eccedenze da inquadrarsi come lavoro ordinario e da smaltirsi con riposi compensativi” (pag. 8 memoria di costituzione del in primo grado). Parte_1
L'amministrazione già in primo grado aveva escluso la valenza di autorizzazione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, e ciò sia con riguardo ai turni di sottoguardia sia per il lavoro straordinario festivo, affermando che le eccedenze orarie, “in entrambi i casi” appunto, andassero fruite come riposi compensativi.
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai giorni di lavoro festivo, in accoglimento dell'appello del , va rigettata. Parte_1 La sentenza va per il resto confermata, con riguardo alla liquidazione delle spettanze da intendersi limitata allo straordinario svolto nei turni di sottoguardia come quantificato in atti.
Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni interpretative, applicative di principi giuridici in ordine ai quali gli orientamenti giurisprudenziali di merito non sono univoci e della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai giorni di lavoro festivo come proposta nel ricorso di primo grado;
-condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 euro 12.856,78, così riducendo l'importo liquidato dal Tribunale, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 24/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3247/2022
T R A
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;; Appellante
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Aniello Pardo n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Verlingieri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna, ed unitamente ai predetti, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Torretta n. 7;
Appellato
FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro il 27.3.2020, – dipendente del resistente, Controparte_1 Parte_1 con la qualifica di Addetta ai Servizi di Vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F1, in servizio presso la sede del Museo Palazzo Reale - aveva dedotto che: Parte_2
-ai sensi dell'art. 13, comma 8, dell'accordo del 9 aprile 2010 del MIBACT l'orario per gli ASV
(Addetti ai Servizi di Vigilanza) era fissato in 35 ore settimanali (pari a 5 ore e 50 minuti per ogni giornata;
cfr. all. 3 fascicolo di primo grado);
-presso la , con ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 era disposto, quale Parte_3 organizzazione del servizio degli Addetti ai Servizi di Vigilanza, l'orario del turno normale di 5 ore e 50 minuti e poi di un orario di sottoguardia dalle ore 7.00 – 15.00, che prevedeva una prestazione lavorativa di 8 ore, invece di quella ordinaria di 5 ore e 50 minuti, quindi con 2 ore e
10 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina, oltre al servizio per tutti i giorni della settimana, tranne il martedì quale giorno di chiusura, e quindi comprese le domeniche e i festivi infrasettimanali (all. 4 fascicolo di primo grado);
-con nota del 22.1.2018 la lavoratrice aveva richiesto all'Amministrazione il saldo del lavoro eccedente e dei festivi lavorati alla data del 22.1.2018 (all. 2 fasc. primo grado);
-con nota del 7.2.2018 prot. 1047 la Amministrazione aveva trasmesso il prospetto delle ore (all.
5 fasc. primo grado);
-il prospetto delle presenze conteneva la specifica contabilizzazione delle ore e dei minuti eccedenti il normale orario di lavoro e dei giorni festivi di lavoro straordinario;
-in particolare, il prospetto distingue: saldo orario tempi lavorati per ore eccedenti, + 1.116,04; saldo straordinario a recupero, + 0,00; saldo giorni festivi/recuperi, + 143 giorni;
-il prospetto della banca ore, dunque, da una parte indica il lavoro straordinario non autorizzato da destinarsi a recupero compensativo e dall'altra individua il monte ore del lavoro straordinario
(da ritenersi autorizzato ai sensi dell'art. 27 CCNL), quantificandolo in 1.116,04 (orario straordinario turno di sottoguardia) e 143 giorni di lavoro straordinario/festivo (pari a 834,16 ore), prestato durante i giorni festivi sempre in forza dello stesso ordine di servizio 18/2014 che prevede 6 giorni su 7 di lavoro, escluso il martedì, con conseguenti domeniche e festivi infrasettimanali lavorativi, per un totale di 1.950,2 ore;
-le ore eccedenti e i giorni festivi lavorativi dovevano ritenersi autorizzati in quanto prestati per lo svolgimento del turno di sottoguardia.
Ritenuto provato – sulla base della normativa di legge e contrattuale richiamata - il diritto alla monetizzazione, avendo la ricorrente prestato lavoro eccedente l'ordinario autorizzato, sulla base delle tabelle allegate al CCNL 2006/2009 del comparto (che prevedono, in favore del CP_2 dipendente con posizione economica II, livello retributivo F1, che effettua lavoro CP_3 straordinario feriale, un trattamento economico accessorio rappresentato da un'indennità lorda oraria pari ad euro 11,52; v. all. 10 fasc. primo grado), aveva chiesto il pagamento della somma lorda totale di euro 22.466,30, oltre accessori e spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il aveva dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria sul Parte_1 presupposto che l'estratto della banca ore rappresenta una mera contabilizzazione del lavoro eccedente, senza documentarne l'avvenuta autorizzazione quale lavoro straordinario monetizzabile. Secondo l'amministrazione il fatto che le ore sono state contabilizzate nella banca ore non equivale ad autorizzazione del lavoro straordinario. Nemmeno l'ordine di servizio che ha istituito le sottoguardie (n. 18 del 17.6.2014) rappresenta l'autorizzazione a svolgere lavoro eccedente, trattandosi di “disposizione generale di servizio” con funzioni ricognitive di precedenti ordini di servizio, che regolamenta il normale orario di lavoro e di sottoguardia, ma senza autorizzare il lavoro eccedente. Dal combinato disposto dell'ordine di servizio del 2014 cit. con l'ordine di servizio del 9 giugno 2000, mai superato da successive disposizioni e pertanto pienamente vigente all'epoca dei fatti (all. 11, fasc. del Ministero di primo grado), si evince piuttosto che le ore eccedenti previste per il servizio di sottoguardia vanno ritenute convertibili dal lavoratore in riposi compensativi, ma nulla viene detto circa l'eventualità di considerarle alla stregua di ore di lavoro straordinario.
Con la sentenza n. 1782/2022 pubblicata il 30.6.2022, il Giudice del lavoro ha accolto la domanda della lavoratrice ritenendo provata l'avvenuta autorizzazione del lavoro eccedente e festivo, il tutto con riconoscimento del diritto alla monetizzazione del monte ore oggetto di giudizio.
Il Tribunale ha richiamato la disciplina che regola la cd. banca ore ex artt. 27 del CCNL
Integrativo 1998/2001 (disciplinante la Banca delle ore) e l'art. 73 CCNL 2006/2009 CP_2 ed ha ritenuto l'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 quale autorizzazione allo svolgimento dello straordinario accumulato in banca ore dalla ricorrente. Ha osservato come l'ordine di servizio richiamato qualifica il servizio di sottoguardia come “servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate”. Il tenore della disposizione, che qualifica il servizio come essenziale e soprattutto come “indispensabile” per il corretto svolgimento delle mansioni espletate, non lascia spazio a dubbi in ordine alla possibilità di qualificare lo stesso come autorizzazione. Ha poi escluso che le ore accumulate in eccesso andassero disciplinate alla stregua dell'ordine di servizio del 9 giugno 2000, ritenendo che l'intervento del CCNI del 2009 istitutivo della banca ore avesse superato il datato ordine richiamato dalla parte resistente. In assenza di contestazioni in ordine alla quantificazione delle ore effettuate in eccesso e delle somme richieste, ha quindi condannato l'Amministrazione al pagamento della somma di euro 22.466,30 in favore della ricorrente.
Il ha proposto appello avverso detta statuizione, censurando l'interpretazione del primo Parte_1 giudice che ha ritenuto di poter attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 il contenuto di un atto autorizzatorio allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, ricavando per tal via il presupposto indicato dalla normativa pattizia di settore per la monetizzazione delle ore di lavoro straordinario.
Con secondo motivo, l'appellante ha contestato il computo delle ore di straordinario, che erroneamente includono quelle corrispondenti a giorni festivi lavorati. Ha evidenziato che i predetti 143 giorni (pari ad ore 834,16) corrispondono a casi di prestazioni lavorative rese in giorni festivi per cui il lavoratore ha diritto al cd. riposo compensativo, fattispecie ben diversa da quella del lavoro straordinario. La contabilizzazione delle ore lavorate durante giornate festive è strumentale al solo recupero compensativo, non anche alla monetizzazione delle ore lavorare, non trattandosi nel caso di specie di lavoro straordinario: il lavoro svolto durante le giornate festive non è lavoro straordinario poiché tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa è consustanziale alla programmazione dell'orario di lavoro per la tipologia di prestazione resa dall'odierna ricorrente, articolata in turnazioni distribuite su sei giorni a settimana, che presuppone che il turno possa coincidere con una giornata festiva.
In definitiva, l'esecuzione della prestazione lavorativa durante giornate festive costituisce modalità ordinaria di erogazione del lavoro in quanto organizzato su 6 giorni settimanali ed in turni: tale organizzazione del lavoro non comporta l'esecuzione di una prestazione straordinaria e non soggiace quindi alla relativa disciplina;
tale organizzazione dell'orario di lavoro da diritto esclusivamente a svolgere una giornata di riposo successivamente alla conclusione del turno ed esclusivamente a tale fine viene contabilizzata.
Il ha quindi concluso per la riforma dell'appellata sentenza con rigetto delle domande Parte_1 ex adverso proposte;
per l'ipotesi di ritenuta debenza delle somme relative allo straordinario maturato durante i turni di sottoguardia, ha chiesto di scomputarsi dalle somme dovute quelle relative ai 143 giorni di festivi lavorati (pari a n. 834,16 ore), limitando la condanna dell'Amministrazione al minor importo di euro 12.856,77. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita contrastando l'appello e deducendo la fondatezza della Controparte_1 pretesa creditoria, alla luce dell'estratto della banca ore fornito dall'amministrazione, e la corretta quantificazione del credito comprensivo anche delle ore di lavoro nei festivi lavorati. Ha menzionato i principi affermati dalla S.C. che per la monetizzazione dello straordinario non richiede un provvedimento formale autorizzativo, ritenendo sufficiente il mero consenso del datore che può essere dato in qualsiasi forma, anche tacita;
che il diritto al pagamento del lavoro eccedente sussiste nel caso in cui lo stesso sia stato reso nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stato prestato insciente o prohibente domino;
che per il lavoro straordinario non è necessaria la specifica autorizzazione, essendo sufficiente che il datore era consapevole della prestazione lavorativa eccedente e che per la stessa non ha manifestato il proprio dissenso.
Ha aggiunto che tali principi trovano applicazione anche per il lavoro festivo, che - al pari del lavoro eccedente - rappresenta una prestazione straordinaria rispetto al turno settimanale ordinario, essendo detto lavoro festivo prestato in eccedenza al turno settimanale di 35 ore.
Ha anche eccepito l'inammissibilità della censura dell'appellante in merito all'asserita diversa disciplina pattizia inerente la monetizzazione del lavoro prestato nei giorni festivi in quanto proposta per la prima volta in appello, non essendo stato specificamente contestato in primo grado che l'ordine di servizio autorizzasse anche i giorni festivi. Sul lavoro straordinario festivo, ha comunque ribadito l'autorizzazione al suo espletamento insita nell'ordine di servizio n. 18 del
17.6.2014 che prevede per gli addetti ai servizi di vigilanza un orario lavorativo settimanale di 6 giorni su 7, con giorno di chiusura il martedì, con conseguente obbligo di ciascun turnista di lavorare anche di domenica e nei festivi infrasettimanali. Ha prodotto, a riprova del lavoro straordinario festivo autorizzato, i fogli dei turni settimanali affissi in bacheca (cfr. all. A e B), di cui ha chiesto l'acquisizione ex art. 437 c.p.c.
All'odierna udienza, “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, lette le note scritte depositate dai procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
1.La ricorrente – dipendente del MIBACT a tempo indeterminato con la qualifica di Addetto ai servizi di vigilanza, posizione economica area II, livello retributivo F1, attualmente in servizio presso la sede del - ha agito per ottenere il pagamento del Controparte_4 corrispettivo asseritamente dovuto per le ore non retribuite né recuperate di lavoro autorizzato prestato oltre il normale orario, così come risultanti dal saldo della “banca delle ore” indicato nel prospetto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed allegato al ricorso di primo grado.
In applicazione delle tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto Ministeri e del trattamento economico accessorio della retribuzione rappresentato da un'indennità lorda oraria precisata in atti, moltiplicata per il numero di ore indicato in ricorso, aveva chiesto la liquidazione della somma lorda sopra indicata, asseritamente dovuta, oltre accessori e spese.
In diritto aveva sostenuto, a fondamento della pretesa, che le ore che confluivano nella “banca delle ore” erano da reputarsi necessariamente ore di straordinario autorizzate, secondo il disposto dell'art. 27 del CCNL 16.05.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto dei ministeri stipulato il 16.02.1999 (CCNL 1998/2001), che così dispone: “
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito
o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore
o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001”.
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2.
Nel conto ore confluiscono … le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate … le quali possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, come affermato dalla stessa difesa erariale in primo grado.
La tesi di parte ricorrente, sin dal primo grado, si fonda sull'assunto della prova scritta del credito costituita da un prospetto rilasciato dalla stessa Amministrazione, attestante in modo certo e determinato, che ciascuno dei dipendenti-odierni appellati, in relazione al lavoro derivante dal lavoro di sottoguardia disposto, per organizzazione di lavoro, con l'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 (in atti), ha svolto lavoro straordinario da destinare a recupero compensativo ed è stato impegnato in giorni di straordinario festivi, nella misura precisata nei rispettivi ricorsi.
Ad avviso di parte ricorrente il documento della elaborato dalla stessa CP_5
Amministrazione, attestante il monte ore di lavoro eccedente effettuato dal lavoratore, rappresenta la prova scritta idonea dell'esistenza nell'an e nel quantum del credito. A conferma del fatto che le ore in oggetto siano state autorizzate si richiama l'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 (All.4: Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio dell'area di vigilanza nella Reggia di ) cui il Giudice ha ritenuto di poter attribuire il contenuto di un atto Pt_2 autorizzatorio
2.Il collegio condivide - in linea di principio - le conclusioni del Giudice di primo grado in ordine al valore da attribuire a tale ordine di servizio, come già ritenuto in precedenti decisioni di questa
Corte relative a cause analoghe (v. sent. n. 4038/2022; n. 1419/2023; n. 3785/2024). Invero, dal documento stesso si ricava che l'orario del turno normale (Primo turno e Secondo Turno) era di
5 ore e 50 minuti (ossia 7:45 – 14:05 e tolleranza di 30 minuti;
13:30 – 19:50 e tolleranza di 30 minuti); invece, per il turno di sottoguardia l'O.S. prevedeva un orario di 8 ore (7:00 – 15:00/15:00/19:50-19:30/7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti in eccedenza in occasione di ogni turno.
Non si tratta affatto di un atto di carattere generale-programmatico. Al contrario, l'ordine di servizio detta una disciplina dettagliata delle modalità orarie, e non solo, di svolgimento della prestazione dei lavoratori con la specifica previsione, quanto al turno di sottoguardia che: “Il servizio di sotto guardia è servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate. Si svolge nell'arco di 24 ore con operatori e assistenti alla vigilanza per tre turni di servizio su cinque postazioni… in tre turni così articolati: Mattina Ore 7:00-ore 15:00 (12 unità con facoltà di uscita con permesso, a cambio avvenuto, non prima delle 14:15) Pomeriggio Ore 14:00-ore 19:50 (6 unità così distribuite…) Notte Ore 19:30-ore 7:30 (sette unità)”.
Da tale ordine di servizio si ricava chiaramente l'autorizzazione dei lavoratori a svolgere, in occasione del turno di sottoguardia, lavoro straordinario, il cui ammontare è, tra l'altro specificamente predeterminato dall'ordine di servizio stesso, che indica la durata precisa del turno predetto.
Il collegio non ignora che l'art. 26 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 ha disposto in via generale che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità in linea con il pregresso orientamento del G.A. si è espressa nel senso che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2509 del 31/01/2017).
In motivazione la Corte ha osservato che “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione. Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. 3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi. Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto dell'art. 34 del CCNL 7 aprile CP_2
1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non
Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione" …”. Nella fattispecie esaminato la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte territoriale che “ha evidenziato che non fosse sufficiente a fornire la prova della preventiva autorizzazione quanto riferito dai testi in merito alla generica assicurazione del pagamento che sarebbe stata data dal Dirigente Provinciale in occasione di un incontro svoltosi nell'anno 2002, e detta conclusione è conforme a quanto sopra si è evidenziato sulle finalità che l'autorizzazione persegue, sugli elementi che devono essere valutati e sulla conseguente irrilevanza di una autorizzazione generalizzata, che non tenga conto delle esigenze che nei singoli casi il ricorso al lavoro straordinario mira ad assicurare …” (sent. n. 2509/2017 cit.).
Peraltro è stato recentemente sottolineato che l'autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario non richiede un atto formale ed espresso poiché (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) “… qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario.
In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2
e 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa … Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino”. Tale orientamento si sta consolidando (v. tra le più recenti Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024; Cass. Ordinanza n. 4984/2025).
Nel quadro di tale orientamento giurisprudenziale, non può non rilevarsi che nella fattispecie l'Amministrazione ha organizzato il servizio qualificandolo come essenziale, prevedendo per ciascun turno un orario superiore a quello ordinario (di h. 5 e min 50). Pertanto il , non Parte_1 avendo rimodulato l'orario settimanale per evitare che l'eccedenza oraria di ciascun turno determinasse l'accumulo di ore aggiuntive da retribuire, ha legittimato lo straordinario che è divenuto strumento indispensabile per assicurare la turnazione di un servizio definito essenziale (e quindi non suscettibile di riduzione o interruzione) e deve intendersi in questi termini autorizzato;
la prestazione resa dal dipendente non può non essere remunerata.
Nella specie il saldo di tale voce risulta dal prospetto allegato al ricorso. In parte qua va quindi confermata la sentenza e la condanna dell'Amministrazione a corrispondere alla dipendente l'importo richiesto per tale titolo.
In punto di quantificazione, il prospetto distingue: saldo orario tempi lavorati per ore eccedenti, + 1.116,04; saldo lavoro straordinario da destinare a recupero per ore eccedenti: + 0,00; saldo giorni festivi: + 143 giorni.
Pertanto, tenuto conto delle 1.116,04 ore contabilizzate e del costo orario di riferimento di euro 11,52, il totale dovuto è di euro 12.856,78 (importo corrispondente alla quantificazione proposta dal Ministero conforme ai conteggi della lavoratrice).
Ne consegue quindi la condanna per il al pagamento dell'importo di euro 12.856,78 in Parte_1 favore di . Controparte_1
3.Quanto, invece, alla domanda di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, riportati nel prospetto depositato sotto la voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi”, la stessa è infondata in quanto, contrariamente alle ore di straordinario svolte nell'espletamento del turno di sottoguardia, per tali giorni non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione.
L'ordine di servizio n. 18 non contiene alcuna specifica autorizzazione di tale attività, anzi, prevede espressamente che “ogni unità di personale assicurerà all'Amministrazione n. 12 servizi di primo turno e n. 12 servizi di secondo turno a cui andranno aggiunte le festività che l'Amministrazione vorrà autorizzare”, rinviando espressamente, quindi, ad una specifica autorizzazione.
Nessun elemento di chiarezza si può ricavare, inoltre, dal “Prospetto delle presenze”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente (ribadito con la memoria di costituzione in appello), da tale prospetto non si ricava affatto una distinzione tra straordinario autorizzato e, quindi monetizzabile, e straordinario non autorizzato e destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi.
L'indicazione contenuta nel prospetto che distingue: “Saldo orario tempi lavorati”
“Saldo Straordinario a recupero”
“Saldo Giorni Festivi/Recuperi” non si presta affatto ad una tale lettura: innanzitutto non vengono utilizzate espressioni tecniche tali da poter esser interpretate univocamente;
inoltre, proprio con riferimento alla voce “Saldo Giorni Festivi/Recuperi…”, l'uso della espressione “recuperi”, che è la stessa utilizzata nella stringa precedente, “Saldo Straordinario a recupero…”, potrebbe portare addirittura alla interpretazione opposta.
In ogni caso, l'onere di provare che lo straordinario svolto nei giorni festivi era stato autorizzato gravava sul lavoratore, che avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la preventiva specifica autorizzazione di lavorare nei giorni festivi al di fuori delle 35 ore settimanali. Tale prova non è stata fornita.
Occorre osservare che non sono idonei a tale scopo i fogli dei turni settimanali degli addetti al servizio di vigilanza affissi in bacheca, prodotti dalla per la prima volta nel presente CP_1 grado (cfr. all. A e B della memoria di costituzione in appello).
Come osservato dalla stessa appellata, “dai prospetti dei turni, stilati settimanalmente in attuazione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 per la Reggia di ”, può tuttalpiù Pt_2
“evincersi che sistematicamente la lavorava la domenica e nei festivi CP_1 infrasettimanali”. I fogli dei turni, peraltro in gran parte relativi a periodi di lavoro successivi al 31.12.2017 (non oggetto di causa), non dimostrano che detto lavoro domenicale/festivo costituisce lavoro straordinario, ossia prestato in eccedenza rispetto alle 35 ore settimanali del turno ordinario, né che le eventuali ore eccedenti lavorate siano state autorizzate preventivamente dalla Amministrazione e siano quindi monetizzabili. E' stato già spiegato come, dalla disciplina pattizia e dallo stesso “Prospetto delle presenze” (all. 6 fasc. di primo grado della ricorrente, che utilizza l'espressione “Saldo Giorni ) possa addirittura desumersi il contrario, Parte_4 ossia che i giorni di lavoro festivo contabilizzati (nella specie, n. 143 giorni corrispondenti a n. 834,16 ore) erano destinati a recuperi compensativi, e non da retribuire.
Anche l'eccezione di inammissibilità della censura del relativa al lavoro festivo è Parte_1 inconsistente, atteso che già nel precedente grado la resistente aveva osservato che “i giorni denominati come “giorni festivi/recuperi” all'interno del prospetto orario mensile sono da considerarsi come giorni di riposo di cui il dipendente avrebbe dovuto usufruire per aver lavorato in giornate festive (es. domeniche e festività), mentre le ore riportate come “saldo orario tempi lavorati”, sono ore maturate dal dipendente per aver egli prestato il proprio servizio ordinario utilizzando la fascia di tolleranza per eccedenza ovvero prestando il servizio più lungo di sottoguardia: in entrambi i casi si tratta di eccedenze da inquadrarsi come lavoro ordinario e da smaltirsi con riposi compensativi” (pag. 8 memoria di costituzione del in primo grado). Parte_1
L'amministrazione già in primo grado aveva escluso la valenza di autorizzazione dell'ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014, e ciò sia con riguardo ai turni di sottoguardia sia per il lavoro straordinario festivo, affermando che le eccedenze orarie, “in entrambi i casi” appunto, andassero fruite come riposi compensativi.
Da quanto sopra esposto consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai giorni di lavoro festivo, in accoglimento dell'appello del , va rigettata. Parte_1 La sentenza va per il resto confermata, con riguardo alla liquidazione delle spettanze da intendersi limitata allo straordinario svolto nei turni di sottoguardia come quantificato in atti.
Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni interpretative, applicative di principi giuridici in ordine ai quali gli orientamenti giurisprudenziali di merito non sono univoci e della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario corrispondenti ai giorni di lavoro festivo come proposta nel ricorso di primo grado;
-condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 euro 12.856,78, così riducendo l'importo liquidato dal Tribunale, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
-compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano