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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1274/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza in presenza del
21.1.2025 tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 CP_2 con sede in OM, Via Lima 41 (P.IVA/C.F. ),
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in OM, alla via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lepore (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- APPELLANTE -
CONTRO
Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Controparte_3
Gruppo Bancario B.N.L., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca
d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Euro 2.076.940.000,00 i.v., con sede legale in Controparte_4
OM, Viale Altiero Spinelli n.30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di OM , quale conferitaria di tutte le attività e passività della P.IVA_2 già (cod. fisc. , Part. IVA ) giusta atto di CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4 conferimento a rogito Notaio Dott. di OM del 20 settembre 2007, Persona_1
Rep. 150845, Racc. 32823, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato per la carica, CP_6 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. di OM del 28 Persona_1 ottobre 2015, Rep. n. 181578, Racc. n. 42086, registrata presso l'Ufficio delle
Entrate di OM 2 il successivo 2 novembre 2015 al n. 29191/1T, dall'Avvocato
Alessandro Trinchi del Foro di Rieti (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata nel suo studio di OM, Corso Trieste n.37
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di OM n. 12938/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. CP_1
12938/2020 con cui il Tribunale, decidendo sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della ha così statuito: CP_5
“Il Tribunale di OM, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido OMno, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalla CP_1
pag. 2/15 2) Condanna la società attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in € 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
A fondamento della impugnazione ha posto i seguenti motivi:
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART
2907 CC E 99 CPC,ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART 1418 CC,1284 CC
117 TUB, 119 TUB.
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.AUTONOMIA DELLE OPERAZIONI DI
ANTICIPO FATTURE RISPETTO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI
CORRISPONDENZA PRINCIPALE.
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART
119 TUB, 1375 CC, ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART 1218 CC, 1375 CC
E 2043 CC.
OMISSIONE. MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 L. 24/2011; 2 L.
108/1996; 644 C.P.; 1815 C.C. EFFETTIVAMENTE Controparte_7
APPLICATI AL RAPPORTO - GRATUITA' DEI FINANZIAMENTI. RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE CON QUELLE VERSATE DA PARTE DELLA E CP_3
RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE IN ECCESSO A TITOLO DI
INTERESSI CONTRA LEGEM.
pag. 3/15 OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
E DELLA LEGGE. OMISSIONE. DELLA SPECIFICA DEL TAEG/ISC
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
ANATOCISMO E VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 1283, 1284,
1322, 1346, 1418, 1419 C.C.
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE CMS
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
Violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1375 c.c.
Violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
Violazione dell'Art 2059 cc, dell'art 185 cp;
dell'art 644 cp: DANNO NON
PATRIMONIALE.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OM adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza 12938/2020 pubblicata dal
Tribunale di OM, Sezione XVI Civile, in data 25/09/2020, nella causa iscritta al n. 15195
pag. 4/15 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 non notificata, in accoglimento dell'appello proposto, così giudicare:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale:
1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze dei contratti di conto corrente nn. 27448,
280721, 280695, 280006 e 280008 - accesi presso la Controparte_3
Filiale di OM, Agenzia 2 -ed intestati alla (e dei fidi
[...] CP_1 indicati nella narrativa dei fatti) siccome in violazione del disposto di cui agli artt 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c., EPURARE gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei conti correnti CP_3 suindicati, riconoscendo che la società odierna attrice è creditrice della complessiva somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto: -ordinare il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59),
- di cui € 77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), - di cui €
77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
pag. 5/15 24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via principale gradata:
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695, 280006 e 280008 - accesi presso la Filiale di OM, Agenzia Controparte_3
2 - ed intestati alla per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 CP_1 comma 1 c.c., EPURARE gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra- legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di CP_3 determinare il saldo corretto dei conti correnti medesimi riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59) per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto: - ordinare il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59),
- di cui € 77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,
pag. 6/15 - in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), - di cui €
77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
oppure
In via subordinata:
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695, 280006 e 280008 di cui sopra e dei fidi indicati nella narrativa dei fatti per violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e
DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente:
- ordinare alla il riaccredito in conto in favore della società attrice delle somme CP_3 illegittimamente ed indebitamente percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la al pagamento delle somme illegittimamente ed CP_3 indebitamente percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
In via subordinata gradata:
4) ACCERTARE E DICHIARARE L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695,
280006 e 280008 - accesi presso la Filiale Controparte_3
pag. 7/15 di OM, Agenzia 2 - ed intestati alla - e dei fidi indicati nella narrativa dei CP_1 fatti -per violazione dell'art. 117 comma 4-6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L.
154/1992, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto dei conti correnti medesimi.
Conseguentemente:
- ordinare alla il riaccredito in conto in favore della società attrice, delle somme CP_3 illegittimamente ed indebitamente percepite dalla , come quantificate in corso di CP_3 giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente CP_3 percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
In via ulteriormente subordinata:
5) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e CONDANNARE la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla società attrice, che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della , da CP_3 quantificarsi nella misura di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59) - od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In ogni caso:
6) ACCERTARE come la bbia agito in Controparte_3 dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la stessa in persona del legale Controparte_3
pag. 8/15 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subìta dalla CP_1
a causa del reato da quantificarsi in € 509.665,79=(euro
[...] cinquecentonovemilaseicentosessantacinque/79) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
7) Comunque ACCERTARE come la Controparte_3 abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
In via istruttoria:
Si fa istanza di voler rimettere la causa su ruolo per integrare la CTU contabile come indicato nelle osservazioni del CT di parte attrice sui seguenti quesiti:
1) (verifica dell'usura) “ Il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica se sui contratti di conto corrente, siano stati convenuti o promessi interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni, spese, assicurazioni specifiche, interessi ultralegali ed oneri aggiuntivi ricalcolando la consistenza del debito o credito residuo relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa dalla data della stipula fino alla data della chiusura”, al fine di confermare le risultanze peritali allegate al presente atto.
2) (verifica dell'esatto saldo del conto) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti un tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto e l'anatocismo, considerato che pag. 9/15 si tratta di costi indiscutibilmente legato all'erogazione del credito, inserendole tra gli interessi e degli interessi su tali basi lucrati. Determini inoltre il TEG soppesando tutte le remunerazioni escluse le imposte e tasse secondo come indicato espressamente dalla l. 108 del 1996 e dall'interpretazione di cui alla Cass. Penale sezione II del 18.03.2003 n. 20148”.
3) (anatocismo) Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi.
4) (Commissioni di Massimo scoperto) “Ricalcoli il CTU l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto”.
Dovrà inoltre procedere ad una ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base:
5) (ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base al tasso legale ex art 1284 cc) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo ma ricostruendo contabilmente il rapporto applicando interessi nella sola misura legale”.
6) (ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base al tasso legale ex art 117 comma 7 TUB) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo ma ricostruendo contabilmente il rapporto applicando interessi al tasso bancario di cui all'art
117 comma 7”.
7) (verifica elementi relativi alla capitalizzazione dell'usura in concreto) Voglia accertare il
CTU se i contratti di conto corrente di corrispondenza esprimono il corretto tasso di interesse in termini di TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
8) (verifica indici derivanti dall'analisi del settore) Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
9) (verifica indici redditività) Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, come il ROE (che misura la redditività aziendale complessiva), che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di pag. 10/15 difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
10) (verifica elementi oggettivi dell'usura in concreto) Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
11) (verifica relativa alla sussistenza dello stato di bisogno) Voglia infine il CTU verificare lo
“stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Si fa istanza, altresì, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la convenuta CP_3 per avere copia di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente per cui è causa, nonché di apertura di credito “ab origine” tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazioni del rapporto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.
Riservata ogni più ampia attività istruttoria”.
Nel costituirsi in giudizio e nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, la ha a sua volta così CP_5 concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di OM, contrariis reiectis, nel merito, respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese, compensi di avvocato ed accessori dei due gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 11/15 L'appello è ammissibile essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c.
La difesa della società appellante, infatti, ha indicato specificatamente le parti della sentenza a suo dire da riformarsi ed i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, invece, il gravame non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di nullità delle clausole contrattuali dei vari contratti stipulati tra le parti, nonché la domanda di accertamento negativo del credito ex adverso vanto e di ripetizione delle maggiori somme che la società appellante ritiene di aver versato, sulla base della violazione da parte di quest'ultima del principio dell'onere della prova.
Il Tribunale, infatti, dopo aver espressamente e dettagliatamente richiamato tutti principi dettati dalla giurisprudenza di Legittimità ha respinto le domande sulla base della grave carenza documentale, non essendo stati prodotti dalla attrice i contratti relativi ai c/c e tutti gli estratti conto necessari per la ricostruzione dei rapporti medesimi, non avendo in tal senso potuto sopperire neanche la espletata ctu. disposta in corso di causa come da risultanze della stessa.
Il primo ed assorbente motivo su cui si fonda il gravame della attiene alla CP_1 ritenuta erroneità della sentenza impugnata, non avendo il Giudice di prime cure, a suo dire, deciso proprio sulla principale domanda proposta di nullità del titolo posto a fondamento delle rimesse di dare ed avere effettuate sui conti correnti oggetti di causa, per carenza di forma scritta richiesta ad substantiam.
Peraltro, il Giudice avrebbe omesso di accogliere la istanza formulata da essa appellante ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta per la esibizione di tutta la documentazione relativa ai rapporti medesimi e ciò, nonostante la reiterata richiesta pure nei suoi confronti avanzata ante causam ai sensi dell'art. 119 TUB.
In sostanza, così facendo, si sarebbe ingiustificatamente avvantaggiata la controparte nonostante il suo comportamento gravemente omissivo ed ostruzionistico.
pag. 12/15 Orbene, è pacifico che il ctu. non è stato in grado di operare una puntuale ricostruzione dei rapporti in essere tra le parti ed ha appunto dato atto della assenza dei contratti e di gran parte degli estratti di c/c.
Egli ha tentato di operare comunque una ricostruzione dei rapporti ma in modo assolutamente insoddisfacente, tanto che il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alle conclusioni dell'ausiliario alcuna valenza probatoria.
Ritiene il Collegio che sull'esito della espletata ctu. e sulla sua effettiva inutilizzabilità non vi possano essere dubbi, essendosi essa basata su documentazione assolutamente carente.
La questione fondamentale attiene, pertanto, alla carenza probatoria nella quale è certamente incorsa la appellante la quale, tuttavia, attribuisce la responsabilità al comportamento ostruzionistico della controparte.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che la società, proprio in quanto tale, anche in conseguenza delle sue incombenze fiscali e di bilancio, avrebbe avuto il preciso obbligo di conservazione della documentazione bancaria (contratti ed e/c), sicchè non appare davvero credibile che essa fosse gravemente sprovvista di essa, resta il fatto che le domande sono state proposte in modo assolutamente generiche, così come altrettanto in modo altrettanto generica è stata la domanda, implicitamente respinta dal Giudice di prime cure, di emissione di ordine di esibizione ai danni della banca.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la istanza è stata formulata nei seguenti termini anche in questo grado di giudizio:
“Si fa istanza, altresì, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la BANCA convenuta per avere copia di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente per cui è causa, nonché di apertura di credito “ab origine” tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazioni del rapporto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.”
Orbene, è pacifico che in ordine al contenuto della istanza occorre fare riferimento all'art. 94 disp. att. c.p.c. il quale dispone che essa deve contenere la specifica indicazione del documento e della cosa da esibire e ciò, all'evidente fine di impedire alla parte istante di utilizzare tale strumento ai fini meramente esplorativi. pag. 13/15 Tra l'altro, è principio della S.C., che l'istanza di esibizione degli estratti conto bancari proposta al fine di dimostrare ad esempio l'intervenuta estinzione del mutuo (ma il principio è chiaramente estensibile), è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacchè l'esigenza di specificità ai sensi dell'art. 94 cit. riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche (Cass.
17602/2011).
Nel caso di specie, pertanto, non v'è dubbio che la genericità della richiesta formulata dalla società sia in questa sede ex art. 210 c.p.c. che anche ai sensi dell'art. 119 TUB. ha peccato di assoluta genericità, dimostrandosi in tal modo la sua natura esclusivamente esplorativa, sicchè essa non poteva in primo grado e non può nel presente giudizio essere accolta, non potendosi chiaramente sopperire ad una grave carenza probatoria della società.
Non va peraltro dimenticato, che in considerazione dell'epoca della stipula dei contratti oggetto di causa, vigeva per essi l'obbligo della forma scritta per cui non vi possono essere dubbi che essi siano stati regolarmente sottoscritti dalle parti con la consegna di una copia alla società la quale, non va trascurato, mai nel corso degli anni ha avanzato alcuna richiesta e doglianza di sorta.
Dovendosi respingere il motivo principale del gravame avente natura certamente assorbente, anche gli altri motivi non possono che seguire la medesima sorte, non essendo possibile operare alcuna verifica in ordine alla ulteriori lamentele della società appellante.
Il gravame va, quindi respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OM, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 12938/2020 del Tribunale di OM, ogni CP_1 ulteriore domanda ed eccezione respinte, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
pag. 14/15 Condanna la appellante, alla rifusione in favore della banca appellata, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 17.00, 02 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo OMndini
pag. 15/15
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1274/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza in presenza del
21.1.2025 tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 CP_2 con sede in OM, Via Lima 41 (P.IVA/C.F. ),
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in OM, alla via Polibio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lepore (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1 delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- APPELLANTE -
CONTRO
Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Controparte_3
Gruppo Bancario B.N.L., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca
d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Euro 2.076.940.000,00 i.v., con sede legale in Controparte_4
OM, Viale Altiero Spinelli n.30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di OM , quale conferitaria di tutte le attività e passività della P.IVA_2 già (cod. fisc. , Part. IVA ) giusta atto di CP_5 P.IVA_3 P.IVA_4 conferimento a rogito Notaio Dott. di OM del 20 settembre 2007, Persona_1
Rep. 150845, Racc. 32823, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato per la carica, CP_6 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. di OM del 28 Persona_1 ottobre 2015, Rep. n. 181578, Racc. n. 42086, registrata presso l'Ufficio delle
Entrate di OM 2 il successivo 2 novembre 2015 al n. 29191/1T, dall'Avvocato
Alessandro Trinchi del Foro di Rieti (C.F. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata nel suo studio di OM, Corso Trieste n.37
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di OM n. 12938/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. CP_1
12938/2020 con cui il Tribunale, decidendo sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della ha così statuito: CP_5
“Il Tribunale di OM, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido OMno, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalla CP_1
pag. 2/15 2) Condanna la società attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese della presente procedura che liquida in € 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
A fondamento della impugnazione ha posto i seguenti motivi:
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART
2907 CC E 99 CPC,ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART 1418 CC,1284 CC
117 TUB, 119 TUB.
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.AUTONOMIA DELLE OPERAZIONI DI
ANTICIPO FATTURE RISPETTO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI
CORRISPONDENZA PRINCIPALE.
ERROR IN IUDICANDO, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI
CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART
119 TUB, 1375 CC, ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART 1218 CC, 1375 CC
E 2043 CC.
OMISSIONE. MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 L. 24/2011; 2 L.
108/1996; 644 C.P.; 1815 C.C. EFFETTIVAMENTE Controparte_7
APPLICATI AL RAPPORTO - GRATUITA' DEI FINANZIAMENTI. RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO. ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME
DOVUTE CON QUELLE VERSATE DA PARTE DELLA E CP_3
RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE IN ECCESSO A TITOLO DI
INTERESSI CONTRA LEGEM.
pag. 3/15 OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
E DELLA LEGGE. OMISSIONE. DELLA SPECIFICA DEL TAEG/ISC
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
ANATOCISMO E VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 1283, 1284,
1322, 1346, 1418, 1419 C.C.
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
ILLEGITTIMA APPLICAZIONE CMS
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
Violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1375 c.c.
Violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
ERROR IN IUDICANDO E OMESSA PRONUNCIA. ERRONEA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA LEGGE. OMISSIONE.
Violazione dell'Art 2059 cc, dell'art 185 cp;
dell'art 644 cp: DANNO NON
PATRIMONIALE.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di OM adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza 12938/2020 pubblicata dal
Tribunale di OM, Sezione XVI Civile, in data 25/09/2020, nella causa iscritta al n. 15195
pag. 4/15 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 non notificata, in accoglimento dell'appello proposto, così giudicare:
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale:
1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze dei contratti di conto corrente nn. 27448,
280721, 280695, 280006 e 280008 - accesi presso la Controparte_3
Filiale di OM, Agenzia 2 -ed intestati alla (e dei fidi
[...] CP_1 indicati nella narrativa dei fatti) siccome in violazione del disposto di cui agli artt 1815, 2° comma c.p.c. e della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c., EPURARE gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei conti correnti CP_3 suindicati, riconoscendo che la società odierna attrice è creditrice della complessiva somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto: -ordinare il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59),
- di cui € 77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), - di cui €
77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
pag. 5/15 24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via principale gradata:
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695, 280006 e 280008 - accesi presso la Filiale di OM, Agenzia Controparte_3
2 - ed intestati alla per contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 CP_1 comma 1 c.c., EPURARE gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra- legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di CP_3 determinare il saldo corretto dei conti correnti medesimi riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59) per le causali anzidette, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto: - ordinare il riaccredito nei conti della complessiva suindicata somma di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59),
- di cui € 77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione,
pag. 6/15 - in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la banca al pagamento di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59), - di cui €
77.143,87=(settantasettemilacentoquarantatre/87) in relazione al c/c n.27448, €
24.497,42=(ventiquattromilaquattrocentonovantasette/42) in relazione al c/c n.280721, €
247.495,68=(duecentoquarantasettemilaquattrocentonovantacinque/68) in relazione al c/c n.280695, € 152.674,30=(centocinquantaduemilaseicentosettantaquattro/30) in relazione al c/c n.280006 ed € 517.520,32=(cinquecentodiciassettemilacinquecentoventi/32) in relazione al c/c n.280008 - ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
oppure
In via subordinata:
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695, 280006 e 280008 di cui sopra e dei fidi indicati nella narrativa dei fatti per violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e
DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3,
c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente:
- ordinare alla il riaccredito in conto in favore della società attrice delle somme CP_3 illegittimamente ed indebitamente percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la al pagamento delle somme illegittimamente ed CP_3 indebitamente percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
In via subordinata gradata:
4) ACCERTARE E DICHIARARE L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi dei contratti di conto corrente nn. 27448, 280721, 280695,
280006 e 280008 - accesi presso la Filiale Controparte_3
pag. 7/15 di OM, Agenzia 2 - ed intestati alla - e dei fidi indicati nella narrativa dei CP_1 fatti -per violazione dell'art. 117 comma 4-6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L.
154/1992, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto dei conti correnti medesimi.
Conseguentemente:
- ordinare alla il riaccredito in conto in favore della società attrice, delle somme CP_3 illegittimamente ed indebitamente percepite dalla , come quantificate in corso di CP_3 giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
- in subordine, in caso di chiusura del conto intervenuta nelle more del giudizio, condannare la al pagamento delle somme illegittimamente ed indebitamente CP_3 percepite, come quantificate in corso di giudizio a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione
In via ulteriormente subordinata:
5) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e CONDANNARE la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla società attrice, che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della , da CP_3 quantificarsi nella misura di € 1.019.331,59=(euro unmilionediciannovemilatrecentotrentauno/59) - od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In ogni caso:
6) ACCERTARE come la bbia agito in Controparte_3 dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la stessa in persona del legale Controparte_3
pag. 8/15 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subìta dalla CP_1
a causa del reato da quantificarsi in € 509.665,79=(euro
[...] cinquecentonovemilaseicentosessantacinque/79) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
7) Comunque ACCERTARE come la Controparte_3 abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
In via istruttoria:
Si fa istanza di voler rimettere la causa su ruolo per integrare la CTU contabile come indicato nelle osservazioni del CT di parte attrice sui seguenti quesiti:
1) (verifica dell'usura) “ Il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica se sui contratti di conto corrente, siano stati convenuti o promessi interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni, spese, assicurazioni specifiche, interessi ultralegali ed oneri aggiuntivi ricalcolando la consistenza del debito o credito residuo relativo al rapporto di conto corrente per cui è causa dalla data della stipula fino alla data della chiusura”, al fine di confermare le risultanze peritali allegate al presente atto.
2) (verifica dell'esatto saldo del conto) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti un tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto e l'anatocismo, considerato che pag. 9/15 si tratta di costi indiscutibilmente legato all'erogazione del credito, inserendole tra gli interessi e degli interessi su tali basi lucrati. Determini inoltre il TEG soppesando tutte le remunerazioni escluse le imposte e tasse secondo come indicato espressamente dalla l. 108 del 1996 e dall'interpretazione di cui alla Cass. Penale sezione II del 18.03.2003 n. 20148”.
3) (anatocismo) Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi.
4) (Commissioni di Massimo scoperto) “Ricalcoli il CTU l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto”.
Dovrà inoltre procedere ad una ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base:
5) (ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base al tasso legale ex art 1284 cc) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo ma ricostruendo contabilmente il rapporto applicando interessi nella sola misura legale”.
6) (ricostruzione contabile del rapporto con applicazione dei soli interessi calcolati in base al tasso legale ex art 117 comma 7 TUB) “Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo ma ricostruendo contabilmente il rapporto applicando interessi al tasso bancario di cui all'art
117 comma 7”.
7) (verifica elementi relativi alla capitalizzazione dell'usura in concreto) Voglia accertare il
CTU se i contratti di conto corrente di corrispondenza esprimono il corretto tasso di interesse in termini di TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
8) (verifica indici derivanti dall'analisi del settore) Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
9) (verifica indici redditività) Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, come il ROE (che misura la redditività aziendale complessiva), che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di pag. 10/15 difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
10) (verifica elementi oggettivi dell'usura in concreto) Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
11) (verifica relativa alla sussistenza dello stato di bisogno) Voglia infine il CTU verificare lo
“stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n.
3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Si fa istanza, altresì, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la convenuta CP_3 per avere copia di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente per cui è causa, nonché di apertura di credito “ab origine” tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazioni del rapporto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.
Riservata ogni più ampia attività istruttoria”.
Nel costituirsi in giudizio e nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, la ha a sua volta così CP_5 concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di OM, contrariis reiectis, nel merito, respingere l'appello proposto perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese, compensi di avvocato ed accessori dei due gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 11/15 L'appello è ammissibile essendo stato proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c.
La difesa della società appellante, infatti, ha indicato specificatamente le parti della sentenza a suo dire da riformarsi ed i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, invece, il gravame non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di nullità delle clausole contrattuali dei vari contratti stipulati tra le parti, nonché la domanda di accertamento negativo del credito ex adverso vanto e di ripetizione delle maggiori somme che la società appellante ritiene di aver versato, sulla base della violazione da parte di quest'ultima del principio dell'onere della prova.
Il Tribunale, infatti, dopo aver espressamente e dettagliatamente richiamato tutti principi dettati dalla giurisprudenza di Legittimità ha respinto le domande sulla base della grave carenza documentale, non essendo stati prodotti dalla attrice i contratti relativi ai c/c e tutti gli estratti conto necessari per la ricostruzione dei rapporti medesimi, non avendo in tal senso potuto sopperire neanche la espletata ctu. disposta in corso di causa come da risultanze della stessa.
Il primo ed assorbente motivo su cui si fonda il gravame della attiene alla CP_1 ritenuta erroneità della sentenza impugnata, non avendo il Giudice di prime cure, a suo dire, deciso proprio sulla principale domanda proposta di nullità del titolo posto a fondamento delle rimesse di dare ed avere effettuate sui conti correnti oggetti di causa, per carenza di forma scritta richiesta ad substantiam.
Peraltro, il Giudice avrebbe omesso di accogliere la istanza formulata da essa appellante ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca convenuta per la esibizione di tutta la documentazione relativa ai rapporti medesimi e ciò, nonostante la reiterata richiesta pure nei suoi confronti avanzata ante causam ai sensi dell'art. 119 TUB.
In sostanza, così facendo, si sarebbe ingiustificatamente avvantaggiata la controparte nonostante il suo comportamento gravemente omissivo ed ostruzionistico.
pag. 12/15 Orbene, è pacifico che il ctu. non è stato in grado di operare una puntuale ricostruzione dei rapporti in essere tra le parti ed ha appunto dato atto della assenza dei contratti e di gran parte degli estratti di c/c.
Egli ha tentato di operare comunque una ricostruzione dei rapporti ma in modo assolutamente insoddisfacente, tanto che il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alle conclusioni dell'ausiliario alcuna valenza probatoria.
Ritiene il Collegio che sull'esito della espletata ctu. e sulla sua effettiva inutilizzabilità non vi possano essere dubbi, essendosi essa basata su documentazione assolutamente carente.
La questione fondamentale attiene, pertanto, alla carenza probatoria nella quale è certamente incorsa la appellante la quale, tuttavia, attribuisce la responsabilità al comportamento ostruzionistico della controparte.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che la società, proprio in quanto tale, anche in conseguenza delle sue incombenze fiscali e di bilancio, avrebbe avuto il preciso obbligo di conservazione della documentazione bancaria (contratti ed e/c), sicchè non appare davvero credibile che essa fosse gravemente sprovvista di essa, resta il fatto che le domande sono state proposte in modo assolutamente generiche, così come altrettanto in modo altrettanto generica è stata la domanda, implicitamente respinta dal Giudice di prime cure, di emissione di ordine di esibizione ai danni della banca.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la istanza è stata formulata nei seguenti termini anche in questo grado di giudizio:
“Si fa istanza, altresì, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la BANCA convenuta per avere copia di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente per cui è causa, nonché di apertura di credito “ab origine” tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazioni del rapporto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.”
Orbene, è pacifico che in ordine al contenuto della istanza occorre fare riferimento all'art. 94 disp. att. c.p.c. il quale dispone che essa deve contenere la specifica indicazione del documento e della cosa da esibire e ciò, all'evidente fine di impedire alla parte istante di utilizzare tale strumento ai fini meramente esplorativi. pag. 13/15 Tra l'altro, è principio della S.C., che l'istanza di esibizione degli estratti conto bancari proposta al fine di dimostrare ad esempio l'intervenuta estinzione del mutuo (ma il principio è chiaramente estensibile), è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacchè l'esigenza di specificità ai sensi dell'art. 94 cit. riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche (Cass.
17602/2011).
Nel caso di specie, pertanto, non v'è dubbio che la genericità della richiesta formulata dalla società sia in questa sede ex art. 210 c.p.c. che anche ai sensi dell'art. 119 TUB. ha peccato di assoluta genericità, dimostrandosi in tal modo la sua natura esclusivamente esplorativa, sicchè essa non poteva in primo grado e non può nel presente giudizio essere accolta, non potendosi chiaramente sopperire ad una grave carenza probatoria della società.
Non va peraltro dimenticato, che in considerazione dell'epoca della stipula dei contratti oggetto di causa, vigeva per essi l'obbligo della forma scritta per cui non vi possono essere dubbi che essi siano stati regolarmente sottoscritti dalle parti con la consegna di una copia alla società la quale, non va trascurato, mai nel corso degli anni ha avanzato alcuna richiesta e doglianza di sorta.
Dovendosi respingere il motivo principale del gravame avente natura certamente assorbente, anche gli altri motivi non possono che seguire la medesima sorte, non essendo possibile operare alcuna verifica in ordine alla ulteriori lamentele della società appellante.
Il gravame va, quindi respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OM, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 12938/2020 del Tribunale di OM, ogni CP_1 ulteriore domanda ed eccezione respinte, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
pag. 14/15 Condanna la appellante, alla rifusione in favore della banca appellata, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 17.00, 02 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo OMndini
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