Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] l'[...], C.F. e residente in [...] C.F._1
Custoza n. 22, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Gaetana Palermo;
e da nato a [...], il [...], C.F. e residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Donatella Baglio Pantano;
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Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 31.05.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_2
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Villarosa (EN), in Controparte_1 data 26.06.2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
a Enna il 14.02.2020), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo Parte_3 CP_2 le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3) La casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie viene assegnata a quest'ultima;
4) Il Sig. corrisponderà, entro e non oltre giorno 7 di ogni mese, per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli la somma di € 220,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre all'assegno unico al quale il sig. rinuncia nei limiti della propria quota, mentre concorrerà CP_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori, in caso di disaccordo, secondo il seguente protocollo: due giorni alla settimana dalle ore
18.00 alle ore 21.00, nel week-end, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del Sabato alle ore 20.00 della Domenica;
nel periodo natalizio i genitori alterneranno fra gli stessi di anno in anno la permanenza del minore dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 10 del 26 dicembre, a Capodanno dalle ore 10 del 30 dicembre alle ore 10 dell'1 gennaio;
parimenti in via alternata di anno in anno nel periodo pasquale, dalle ore 10 del Sabato alle ore 20 della Domenica, ovvero dalle ore 10 della
Domenica alle ore 20.00 del Lunedì dell'Angelo.
7) Il padre, nel periodo estivo potrà tenere con sé i figli, 15 giorni anche continuativi comunicando il periodo alla madre entro e non oltre il 31 maggio.
8) In caso di vacanza all'estero vi dovrà essere il consenso scritto dell'altro genitore.
9) In relazione ai tempi di permanenza dei minori, di cui alle superiori convenzioni, è comunque fatto salvo diverso accordo dei genitori in base a loro contingenti diverse esigenze e dei minori con il necessario preavviso e coordinamento e compatibilmente con le esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori.
10) Durante i tempi di permanenza dei minori con i rispettivi genitori, ognuno di essi si occuperà di accompagnare e/o prendere i figli dall'asilo, dalla scuola, dalla palestra e da qualsiasi altro luogo in cui dovesse recarsi, salva comunque la possibilità di diverso accordo fra i medesimi genitori indipendentemente dai tempi di permanenza. La madre curerà di lasciare al padre spazi di collaborazione ulteriori nella gestione dei minori in modo che gli stessi sentano la presenza di entrambi i genitori.
11) Inoltre, sia per l'esecuzione di quanto alle precedenti convenzioni che, comunque, per una crescita serena ed equilibrata dei minori, ai medesimi devono essere assicurati pieni rapporti relazionali con i nonni (ove possibile) per la necessaria tutela del rapporto affettivo nonni-nipote mantenendosi così la loro stabilità affettiva con entrambi i nuclei familiari di appartenenza genitoriale.
12) I rapporti tra i coniugi non dovranno mai essere conflittuali, soprattutto in presenza dei minori, ma pacifici e collaborativi allo scopo primario rappresentato ai punti precedenti.
13) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni pretesa di contributo economico per il proprio mantenimento.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 31.05.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minore non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis 4 comma 3 c.p.c.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
e nato a [...], il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Villarosa (EN), in data 26.06.2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villarosa al n. 2 P.
I Serie, Ufficio 1 dell'anno 2000; 2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo