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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1197/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Socrate n. 4, c.f. , elett. dom.ta presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Alessandro Iacono, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
nei confronti di
, nato a [...] il [...] ( , ivi Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Via E. Vittorini n. 21, elettivamente domiciliato a Comiso, in
Via Gen. Cascino n.57/b, presso lo studio dell'Avv. Rosario Schembari, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva 3
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
regolamentarsi le modalità di affidamento, collocamento, mantenimento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nei riguardi del figlio minore , nato il [...], a [...], dalla relazione di Per_1 convivenza more uxorio intrapresa con il resistente, , nei Controparte_1 termini seguenti:” 1. Affidare il piccolo in modo condiviso a Per_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore continuerà a risiedere abitualmente con la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come da piano genitoriale allegato;
3. Disporre che il provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante CP_1 4
versamento alla dell'importo di euro 400,00 mensili (per 12 Parte_1
mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di maggio) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
4. Disporre che il provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. Ad ogni modo ed in caso di contrasto ai fini dell'individuazione della tipologia di spese ricomprese nell'assegno di mantenimento e conseguentemente per quelle escluse, cosiddette straordinarie, si fa espresso rinvio a quanto stabilito in seno alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare previo accordo e documentate.
5. attesa la precarietà della condizione economica della ricorrente e nell'esclusivo interesse del piccolo , voglia l'on.le Tribunale adito, disporre che la Per_1 usufruisca integralmente dell'assegno unico (nella misura del Parte_1
100%) anziché goderne nella misura del 50%”.
Si costituiva il resistente, il quale chiedeva “- affidare il piccolo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione del padre, presso cui potrà essere trasferita la residenza del minore stesso;
- regolamentare i tempi di frequentazione del minore con i genitori come da calendario che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia nell'interesse del minore stesso;
5 - disporre a carico del nominando genitore non collocatario l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia in ragione alle capacità economiche di entrambi, da accertare in via documentale e/o a cagione delle emergenze istruttorie da raccogliere in giudizio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali chiede di rinviare a quanto stabilito dalle linee giuda del Consiglio Nazionale
Forense del 29.11.2017; - in ogni caso, rigettare le domande tutte spiegate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto e ciò per i motivi 5
rappresentati in narrativa, in particolare la domanda di assegnazione integrale alla ricorrente dell'assegno unico atteso che questa non versa in stato di precarietà economica”.
Con ordinanza recante data 27.11.2024 venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, va innanzitutto disposto l'affidamento condiviso del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dagli stessi, in difetto della rappresentazione di concreti elementi di pregiudizio per gli interessi del minore, in conformità al principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
In particolare la ricorrente medesima ha riconosciuto che, nonostante in passato il resistente abbia sofferto di problemi di tossicodipendenza, il suddetto ha seguìto un percorso riabilitativo, e sentita all'udienza del
10.10.2024 ha lasciato intendere che tale circostanza è riferibile ad un tempo ormai trascorso.
Si reputa preferibile, e maggiormente conforme all'interesse del minore, disporsi il suo collocamento prevalente presso la madre, la quale svolge un lavoro part – time per quattro ore, la mattina, presso un laboratorio di analisi chimiche, lavoro confacente alla professionalità dalla stessa acquisita di infermiera dipendente, proprio al fine di poter dedicare maggiore tempo alla cura e alla gestione del figlio durante il resto della giornata. 6
Di contro il resistente è risultato lavorare tutta la giornata, essendo impegnato la mattina presso l'azienda di famiglia, mentre nel pomeriggio, fino a sera, lavora presso una panineria, rientrando a casa verso le ore
20,00/21,00, come dallo stesso riferito in seno alla sua comparsa costitutiva.
E' risultato altrettanto pacificamente che di fatto sono i nonni paterni ad occuparsi per la maggior parte del tempo del piccolo , tutte le Per_1 volte in cui quest'ultimo si trova presso il padre.
Il resistente, infatti, abita al piano terra dello stesso stabile ove vivono i nonni paterni, i quali di fatto si occupano del bambino e delle sue esigenze allorquando sta con il padre, e con i quali il minore ha un rapporto di affetto reciproco.
Andrà tuttavia riconosciuto un ampio diritto di visita del padre nei confronti del minore.
In particolare, essendo emerso che il resistente ha quali giorni liberi la domenica e il lunedì, nonché stante il rapporto di affezione reciproca tra il bambino e i nonni paterni, si ritiene congruo confermarsi la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre nei termini previsti in seno all'ordinanza di emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti recante data 27.11.2024 (“che il minore possa stare con il padre dalla domenica mattina, pernottando da lui e rimanendovi fino al martedì mattina successivo, quando verrà accompagnato a scuola sempre dal padre, e ripreso all'uscita dalla madre, con la quale rimarrà per il resto della settimana, con eccezione di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale,
a scelta delle parti, in cui rimarrà col padre dall'uscita da scuola fino a cena, per poi tornare con la madre per il pernotto. Si prevede inoltre che il minore possa stare con il padre: per le festività natalizie, ad anni alterni, una settimana comprensiva del Natale, ed una comprendente il Capodanno;
in occasione delle feste pasquali, sempre ad anni alterni, per tre giorni, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; trenta giorni, anche non consecutivi, ad anni alterni, nel mese di luglio o di agosto, previo accordo tra 7
le parti, entro la fine del mese di maggio, compatibilmente con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi dei genitori;
il piccolo potrà stare con ciascun genitore, inoltre, per il giorno del compleanno di ognuno di essi, e con entrambi, alternando il pranzo e la cena, per il giorno del suo compleanno”).
Sotto il profilo della determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del in favore del figlio, si reputa equo statuirsi che il CP_1 suddetto versi alla madre a tal fine un assegno di euro 300,00 mensili – al netto dell'assegno unico familiare, da corrispondersi interamente in favore della ricorrente -, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto in sede di ordinanza del 27.11.2024, avuto riguardo al reddito verosimilmente superiore dal predetto percepito rispetto alla controparte – il resistente infatti è risultato lavorare la mattina presso l'azienda agricola di famiglia, e nel pomeriggio, fino a sera, presso una panineria, mentre la ricorrente svolge un'attività part – time, la mattina, presso un laboratorio di analisi cliniche -, e in difetto di allegazione di circostanze da cui potersi inferire l'onere di costi o spese aggiuntive a carico del medesimo, a fronte dell'onere di pagamento del canone di affitto per euro 280,00 gravante sulla ricorrente.
Il resistente è risultato abitare al pianterreno dello stabile dei genitori,
e già versa di fatto per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro
200,00.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
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Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti del giudizio de quo al P.M. in sede affida in maniera condivisa il figlio minore delle parti ad Per_1 entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre;
regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno nei riguardi del minore come in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, per il mantenimento del figlio , la somma complessiva di euro Per_1
300,00 – al netto dell'assegno unico universale, da pagarsi per l'intero in favore della ricorrente -, a far data dalla presente domanda, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 24 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti