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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3669/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Milazzo presso lo studio dell'avv. Persona_1
Carmelo Gullo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici distrettuali di Messina è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: riconoscimento status vittima del dovere e benefici assistenziali in favore dei superstiti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 luglio 2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere erede del figlio , agente della Polizia di Stato, deceduto in Persona_1
data 19 aprile 1988 per causa di servizio mentre si trovava in forza al distaccamento di polizia stradale di Ventimiglia, deduceva di aver già proposto innanzi a questo ufficio domanda per il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei superstiti delle vittime del dovere dalla l. n.
206/2005 e d.P.R. n. 243/2006 (n. 5185/2017 r.g.), accolta, seppur nei soli confronti del marito,
, con sentenza n. 767/2020, passata in giudicato, con la quale il giudice, Parte_2
dichiarata improponibile la domanda proposta dalla per mancanza del requisito della Pt_1
previa domanda amministrativa, ha dichiarato il figlio “vittima del dovere” ai sensi della legge
n. 266/2005 e del d.p.r. n. 243/2006” e, per l'effetto, ha condannato il a corrispondere CP_1
in favore del padre, quale genitore superstite, “la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli articoli 34, comma 1, della legge n. 222/2007, 5, comma 5, della legge n. 206/2004
e 4, comma 1, della 302/1990, nell'importo di euro 200.000,00, oltre, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) lo speciale assegno vitalizio, nell'importo di euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, a decorrere dall'01.01.2008, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
c) due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge
n. 206/2004, oltre, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
d) l'assegno vitalizio non reversibile, di importo pari a euro 500,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998, a decorrere dal 01.01.2006, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”.
Precisava di aver presentato in data 20 aprile 2021 formale istanza al di riconoscimento CP_1
in proprio favore dei predetti benefici, poi reiterata in data 5 marzo 2022, entrambe rimaste inevase e ne chiedeva, dunque, la condanna alla relativa corresponsione.
Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va precisato che già in sede di costituzione in giudizio il ha dato atto CP_1 dell'avvenuta erogazione in favore della ricorrente, con decreto n. 333/Ass/2145/SG/A.V.2 del
31 ottobre 2022 (dunque successivo al deposito del ricorso introduttivo), dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 407/1998 per l'importo mensile di 500 euro, con decorrenza 1 gennaio 2006, nonché dell'ulteriore assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, per l'importo di 1.033 euro mensili, con decorrenza 1 gennaio 2008.
Tali somme, effettivamente corrisposte alla solo in data 6 febbraio 2023, sono state Pt_1
poi integrate con la successiva erogazione delle due annualità lorde della pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 206/2004, come precisato dalla ricorrente con note del 29 ottobre 2023, a fronte delle quali il nulla ha eccepito. CP_1
Ne consegue che essendo pacificamente venuto meno l'interesse della parte alla pronuncia di merito, va definitivamente dichiarata cessata la materia del contendere.
3.- L'incontestata fondatezza della domanda e l'avvenuto riconoscimento, solo in corso di causa, dei diritti vantati dalla ricorrente, giustificano il diritto dell'istante in virtù del criterio della c.d. soccombenza virtuale all'integrale rimborso delle spese processuali che, ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in
2 considerazione della durata infratriennale e della limitata attività svolta, in 4.636,5 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna il al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.635,5 Controparte_1
euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 11.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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