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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11274 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11404/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11404 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BUONANNO C.F._1
ROSANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITULLI C.F._2
PA e IP EL, presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 25.09.2009 in OL con il sig. CP_1
(Atto n. 329 Parte II Serie A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, il 30.10.2010, il Per_1 Per_2
19.11.2013 e il 02.06.2016, questi ultimi due invalidi al 100% e Per_3 portatori di handicap con connotazione di gravità, in quanto affetti da patologia genetica “Amaurosi congenita di ; che ella aveva un diploma Per_4 di “counselor”, ma che era oggettivamente impossibilitata a lavorare, avendo i due figli invalidi necessità di assistenza continua, mentre il coniuge gestiva la tabaccheria di famiglia;
che tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, in virtù di decreto di omologa del 26.10.2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, con le quali le parti concordavano l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 900 mensili, oltre Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la casa coniugale necessitava di interventi strutturali sia per gli eventi di bradisismo che avevano coinvolto l'area flegrea sia per una redistribuzione degli spazi interni, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di autonomia dei minori e che il Sig. non si era reso CP_1 disponibile all'effettuazione dei detti lavori indispensabili; che il padre si era disinteressato progressivamente ai figli ed ella si trovava schiacciata dal dover far fronte alle oggettive difficoltà di gestione dei tre figli e, in particolare, di e a causa della loro invalidità al 100%; che ella si dedicava Per_2 Per_3 esclusivamente ai figli i quali, nonostante la loro invalidità, grazie alla sua dedizione erano riusciti ad ottenere progressi importanti, tanto che la figlia
- 2 -
partecipava a gare di pattinaggio artistico, nonostante la cecità e il Per_3 figlio progettava App;
che era lei a gestore tutti gli spostamenti con Per_2
l'aiuto dei nonni materni, mentre soltanto una volta a settimana se ne occupava il padre;
che ella si occupava anche di gestirli durante i compiti, particolarmente impegnativi avendo i minori disabili degli ausili che prima ella aveva dovuto imparare (come il metodo Braille); che il Sig. in un CP_1 primo momento le aveva concesso la percezione integrale dell'AUU per poi arbitrariamente ridurlo, trattenendo 300 euro mensili;
che il predetto non rispettava il calendario di visita dei figli.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di lei e diritto di visita paterno, un contributo al mantenimento del figlio pari a 500,00, euro mensili, un contributo al mantenimento dei figli Per_1 disabili e di 1.200 euro mensili complessivi, oltre istat e il 50% Per_2 Per_3 delle spese straordinarie per costoro, nonché un assegno divorzile per sé di
800 euro mensili, con percezione integrale dell'AUU da parte sua.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 25.11.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2025, si costituiva in giudizio , il quale deduceva che sia lui che la ricorrente erano CP_1 degli ottimi genitori, anche se la ricorrente aveva preferito dare un immagine molto distorta della realtà, rappresentandosi come una donna frustrata, priva di vita sociale e personale, essendo invece molto impegnata nel sociale, ed avendo una relazione stabile con il nuovo compagno, con il quale conviveva nella casa coniugale;
che la ricorrente aveva incassato l'assegno Unico integralmente per mesi senza mai comunicarglielo e solo quando egli ne era venuto a conoscenza la ricorrente aveva deciso di riconoscergliene una parte, chiedendo anche di poter utilizzare una parte delle indennità erogate ai figli disabili (€ 400,00) per le proprie esigenze personali, richiesta alla quale egli
- 3 -
aveva acconsentito;
che la ricorrente aveva arbitrariamente investito le somme dei minori, circa €70.000,00, in una polizza assicurativa, tenendolo all'oscuro e gestendo in modo arbitrario le indennità percepite dai figli mensilmente;
che la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori e assegnata alla ricorrente non era mai stata dichiarata inagibile, per gli eventi sismici recenti;
che egli si era reso sempre disponibile ad accompagnare i figli a svolgere attività extrascolastiche nonostante spesso gli era stato vietato dalla ricorrente e che non si era mai sottratto al suo ruolo di padre, né se ne era mai disinteressato, pur se la gestione della tabaccheria era soggetta ad orari poco flessibili;
che per l'attività svolta in tabaccheria percepiva uno stipendio di € 1.000,00 , egli essendo titolare della quota del 25% della stessa;
che la ricorrente non aveva diritto all'assegno divorzile, in quanto giovane, e capacissima di lavorare.
Tanto premesso, aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, chiedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché un contributo al mantenimento dei figli, da porre a suo carico, pari ad € 300,00 ciascuno per un importo totale di € 900,00, oltre Istat
e il 50% delle spese straordinarie, disponendo che le spese straordinarie dei figlioli e sarebbero state affrontate prelevandole dall'indennità Per_2 Per_3 mensile che ricevevano dall'INPS; chiedeva altresì il 50% dell'AUU e un rendiconto semestrale della ricorrente relativo all'impiego delle somme percepite dai minori per le loro invalidità.
All'udienza del 25.11.2025, preliminarmente venivano acquisite le memorie ex art. 473 bis 17 depositate dalle parti. Comparivano le parti con i rispettivi procuratori e il Giudice, dopo ampia discussione, formulava alle stesse la seguente proposta transattiva:
“ divorzio, conferma regime affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale abitazione che le viene
- 4 -
pertanto assegnata, con invito all' a consentire l'utilizzo ai minori del CP_1 posto auto;
diritto di visita paterno due pomeriggi a settimana, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20.00 ( nel periodo estivo sino alle 23), nonché a fine settimana alterne dal sabato alle ore 13 alla domenica alle ore 20.00 (nel periodo estivo sino alle ore 23), per un fine settimana, mentre per l'altro i minori staranno con il padre dal venerdì alle ore 20,30 sino alla domenica alle 20 ( sino alle ore 23 nel periodo estivo); il padre consentirà alla madre con frequenza bimestrale di trascorrere con i figli un weekend che comprenda il venerdì sera, e in tale evenienza il padre eserciterà il suo diritto di visita il mercoledì e giovedì; conferma del calendario di visita durante la festività come previsto nel decreto di omologa;
obbligo dell' a corrispondere CP_1
l'importo di euro 1100 mensili, con rivalutazione annuale ex Istat, e percezione integrale dell'assegno unico- all'attualità di importo di euro 934 mensili- da parte della le indennità INPS per i minori saranno Parte_1 destinate alla copertura delle spese mediche straordinarie dei minori predetti, mentre per l'eccedenza, le residue spese straordinarie per costoro e la generalità delle spese straordinarie per saranno ripartite al 50 %, Per_1 come da Protocollo;
rinuncia della all'assegno divorzile e spese di Parte_1 lite compensate”.
La ricorrente accettava la proposta transattiva e il resistente parimenti accettava, per cui, il Giudice preso atto, assegnava la causa in decisione al
Collegio, con atti al Pm per le conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
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Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In relazione agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 25.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OL (NA) da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...] (Atto n. 329 Parte II Serie A, Reg. CP_1
Atti di Matrimonio Anno 2009) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.11.2025, riportata in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- 6 -
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11404 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BUONANNO C.F._1
ROSANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITULLI C.F._2
PA e IP EL, presso i quali elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.5.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 25.09.2009 in OL con il sig. CP_1
(Atto n. 329 Parte II Serie A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, il 30.10.2010, il Per_1 Per_2
19.11.2013 e il 02.06.2016, questi ultimi due invalidi al 100% e Per_3 portatori di handicap con connotazione di gravità, in quanto affetti da patologia genetica “Amaurosi congenita di ; che ella aveva un diploma Per_4 di “counselor”, ma che era oggettivamente impossibilitata a lavorare, avendo i due figli invalidi necessità di assistenza continua, mentre il coniuge gestiva la tabaccheria di famiglia;
che tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, in virtù di decreto di omologa del 26.10.2021 emesso dal
Tribunale di Napoli, con le quali le parti concordavano l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di euro 900 mensili, oltre Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la casa coniugale necessitava di interventi strutturali sia per gli eventi di bradisismo che avevano coinvolto l'area flegrea sia per una redistribuzione degli spazi interni, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di autonomia dei minori e che il Sig. non si era reso CP_1 disponibile all'effettuazione dei detti lavori indispensabili; che il padre si era disinteressato progressivamente ai figli ed ella si trovava schiacciata dal dover far fronte alle oggettive difficoltà di gestione dei tre figli e, in particolare, di e a causa della loro invalidità al 100%; che ella si dedicava Per_2 Per_3 esclusivamente ai figli i quali, nonostante la loro invalidità, grazie alla sua dedizione erano riusciti ad ottenere progressi importanti, tanto che la figlia
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partecipava a gare di pattinaggio artistico, nonostante la cecità e il Per_3 figlio progettava App;
che era lei a gestore tutti gli spostamenti con Per_2
l'aiuto dei nonni materni, mentre soltanto una volta a settimana se ne occupava il padre;
che ella si occupava anche di gestirli durante i compiti, particolarmente impegnativi avendo i minori disabili degli ausili che prima ella aveva dovuto imparare (come il metodo Braille); che il Sig. in un CP_1 primo momento le aveva concesso la percezione integrale dell'AUU per poi arbitrariamente ridurlo, trattenendo 300 euro mensili;
che il predetto non rispettava il calendario di visita dei figli.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di lei e diritto di visita paterno, un contributo al mantenimento del figlio pari a 500,00, euro mensili, un contributo al mantenimento dei figli Per_1 disabili e di 1.200 euro mensili complessivi, oltre istat e il 50% Per_2 Per_3 delle spese straordinarie per costoro, nonché un assegno divorzile per sé di
800 euro mensili, con percezione integrale dell'AUU da parte sua.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 25.11.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.10.2025, si costituiva in giudizio , il quale deduceva che sia lui che la ricorrente erano CP_1 degli ottimi genitori, anche se la ricorrente aveva preferito dare un immagine molto distorta della realtà, rappresentandosi come una donna frustrata, priva di vita sociale e personale, essendo invece molto impegnata nel sociale, ed avendo una relazione stabile con il nuovo compagno, con il quale conviveva nella casa coniugale;
che la ricorrente aveva incassato l'assegno Unico integralmente per mesi senza mai comunicarglielo e solo quando egli ne era venuto a conoscenza la ricorrente aveva deciso di riconoscergliene una parte, chiedendo anche di poter utilizzare una parte delle indennità erogate ai figli disabili (€ 400,00) per le proprie esigenze personali, richiesta alla quale egli
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aveva acconsentito;
che la ricorrente aveva arbitrariamente investito le somme dei minori, circa €70.000,00, in una polizza assicurativa, tenendolo all'oscuro e gestendo in modo arbitrario le indennità percepite dai figli mensilmente;
che la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori e assegnata alla ricorrente non era mai stata dichiarata inagibile, per gli eventi sismici recenti;
che egli si era reso sempre disponibile ad accompagnare i figli a svolgere attività extrascolastiche nonostante spesso gli era stato vietato dalla ricorrente e che non si era mai sottratto al suo ruolo di padre, né se ne era mai disinteressato, pur se la gestione della tabaccheria era soggetta ad orari poco flessibili;
che per l'attività svolta in tabaccheria percepiva uno stipendio di € 1.000,00 , egli essendo titolare della quota del 25% della stessa;
che la ricorrente non aveva diritto all'assegno divorzile, in quanto giovane, e capacissima di lavorare.
Tanto premesso, aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, chiedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché un contributo al mantenimento dei figli, da porre a suo carico, pari ad € 300,00 ciascuno per un importo totale di € 900,00, oltre Istat
e il 50% delle spese straordinarie, disponendo che le spese straordinarie dei figlioli e sarebbero state affrontate prelevandole dall'indennità Per_2 Per_3 mensile che ricevevano dall'INPS; chiedeva altresì il 50% dell'AUU e un rendiconto semestrale della ricorrente relativo all'impiego delle somme percepite dai minori per le loro invalidità.
All'udienza del 25.11.2025, preliminarmente venivano acquisite le memorie ex art. 473 bis 17 depositate dalle parti. Comparivano le parti con i rispettivi procuratori e il Giudice, dopo ampia discussione, formulava alle stesse la seguente proposta transattiva:
“ divorzio, conferma regime affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale abitazione che le viene
- 4 -
pertanto assegnata, con invito all' a consentire l'utilizzo ai minori del CP_1 posto auto;
diritto di visita paterno due pomeriggi a settimana, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20.00 ( nel periodo estivo sino alle 23), nonché a fine settimana alterne dal sabato alle ore 13 alla domenica alle ore 20.00 (nel periodo estivo sino alle ore 23), per un fine settimana, mentre per l'altro i minori staranno con il padre dal venerdì alle ore 20,30 sino alla domenica alle 20 ( sino alle ore 23 nel periodo estivo); il padre consentirà alla madre con frequenza bimestrale di trascorrere con i figli un weekend che comprenda il venerdì sera, e in tale evenienza il padre eserciterà il suo diritto di visita il mercoledì e giovedì; conferma del calendario di visita durante la festività come previsto nel decreto di omologa;
obbligo dell' a corrispondere CP_1
l'importo di euro 1100 mensili, con rivalutazione annuale ex Istat, e percezione integrale dell'assegno unico- all'attualità di importo di euro 934 mensili- da parte della le indennità INPS per i minori saranno Parte_1 destinate alla copertura delle spese mediche straordinarie dei minori predetti, mentre per l'eccedenza, le residue spese straordinarie per costoro e la generalità delle spese straordinarie per saranno ripartite al 50 %, Per_1 come da Protocollo;
rinuncia della all'assegno divorzile e spese di Parte_1 lite compensate”.
La ricorrente accettava la proposta transattiva e il resistente parimenti accettava, per cui, il Giudice preso atto, assegnava la causa in decisione al
Collegio, con atti al Pm per le conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
- 5 -
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In relazione agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 25.11.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OL (NA) da , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...] (Atto n. 329 Parte II Serie A, Reg. CP_1
Atti di Matrimonio Anno 2009) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 25.11.2025, riportata in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- 6 -
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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