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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3246/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3246/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Federica Coghetto) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Venezia (VE) in data 19.06.2010 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2010, parte II, Serie A, n. 8, Uff. 10; che dalla predetta unione nascevano a Mirano (VE) i figli (13.09.2015) e Per_1 Per_2
(26.03.2018); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3 che le condizioni della separazione di cui alle note di udienza depositate in data 28.1.2025 di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. CASA CONIUGALE E COLLOCAZIONE DEI FIGLI
La casa coniugale sita in Mestre – Zelarino (VE), via Trincanato, 1/1, in proprietà comune fra i coniugi, ove sarà collocata la residenza prevalente di entrambi i figli, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora i coniugi si faranno carico in ragione del 50% ciascuno della rata Pt_2 di mutuo ipotecario g ll'immobile. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
il sig. Parte_1 provvederà a trasferire la residenza entro e non oltre il 31.12.2024.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Atteso che i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori i quali, dunque, Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport – residenza), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli.
3. MANTENIMENTO DEI FIGLI
A titolo di contributo al mantenimento dei figli il sig. verserà alla moglie, entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figl annualmente rivalutabile su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
la signora rinuncia alla Pt_2 compartecipazione da parte del marito alle spese relative al trasporto , ai farmaci da banco e alla mensa scolastica;
il sig. contribuirà in ragione del 50% all'acquisto dei capi Parte_1 spalla e delle scarpe per i figli nei cambi di stagione.
4. DIRITTO DI VISITA
Il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica alle ore 18.00); la settimana in cui li terrà con sé per il week end il diritto di visita infra-settimanale sarà il martedì dall'uscita della scuola alle ore 21.00, mentre la settimana che termina con il week end di pertinenza della madre il padre terrà con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21.00; il padre inoltre trascorrerà con i figli due settimane anche non continuative durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, una settimana durante quelle natalizie (alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio); i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis.
5. ASSEGNO UNICO
La signora ercepirà integralmente l'assegno unico universale, pari a € 417,00. Pt_2
pagina 2 di 3 6. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Nell'ambito della regolamentazione patrimoniale funzionale alla definizione della separazione i coniugi provvederanno alla suddivisione dei denari depositati sul c/c cointestato indicato nelle premesse di cui al ricorso introduttivo e che qui si riporta: Intesa San Paolo IBAN [...];
Le parti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla aver a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento in quanto economicamente indipendenti.
7. RILASCIO DEL PASSAPORTO
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore dei figli minori.”;
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 14.3.2025 esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (N. 8 Parte II Serie A dell'anno 2010).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
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