Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/01/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg.1521/2019, pendente tra
, nata a [...], il [...], c.f. rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Giuseppina Anzalone;
- opponente –
CONTRO
, già Controparte_1
con sede in alla Via Don Carlo Controparte_2 CP_1
Gnocchi n.3, c.f. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dr. nato a [...] [...], c.f. Controparte_3 CP_1
, domiciliato in Terni (TR), Via Tre Colonne n.22, rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Margherita Oliva;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. G. Anzalone nell'interesse di parte opponente e l'avv. Loredana Maccora in sostituzione dell'avv. M. Oliva per parte opposta, i quali si riportano alle note conclusive discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 400/2019 del 29.7.2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2019 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 400/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 29.07.2019 con cui le era stato ingiunto di pagare a favore dell' la somma di € 11.520,00 oltre interessi Controparte_1
e spese della procedura monitoria per il saldo delle rette universitarie per gli anni accademici 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, quale corrispettivo dovuto in ragione dell'immatricolazione in data 31/10/2024 al corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali con la detta Università.
Parte opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito per avere le parti contrattualmente previsto in via esclusiva la competenza di altro foro;
mel merito eccepiva la nullità del “contratto dello studente” e del “regolamento di Ateneo per gli studi universitari” per non essere stati sottoscritti dal Rettore dell'Università convenuta;
in subordine eccepiva la nullità ed inefficacia delle presunte clausole vessatorie contenute nel contratto con lo studente, qualificandolo come contratto per adesione;
eccepiva altresì la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto con l'Università per facta concludentia a partire dal mancato pagamento della seconda rata di novembre
2014 della retta del primo anno di iscrizione, in quanto l'opponente si era limitata a fruire dei servizi didattici solo per un breve periodo di tempo e, successivamente, non aveva più frequentato l'Università né era stata da quest'ultima contattata per la mancata fruizione dei servizi;
la violazione dell'art 1375 c.c. da parte dell'opposta per non avere informato la circa la sua posizione Pt_1
debitoria e, infine, eccepiva il quantum chiesto dalla opposta specificando che il corso di laurea al quale l'opponente si era originariamente iscritta aveva durata triennale, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto eventualmente circoscriversi al pagamento delle rette di soli tre anni accademici.
Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza delle doglianze avanzate dalla CP_4
e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria Pt_1
esecutorietà dello stesso, la quale, riscontrati i presupposti di legge, veniva ammessa. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzione documentale, veniva ritenuta matura per la decisione, e all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa.
Tanto premesso in fatto, si osserva che l'opposizione spiegata da risulta parzialmente Parte_1
fondata, per i motivi appresso specificati.
Invero, va anzitutto rigettata l'eccezione sollevata da parte dell'opponente di incompetenza territoriale del Giudice adito in fase monitoria.
Secondo la tesi della l'unico foro competente in relazione alle controversie tra le parti può Pt_1
essere, a seconda del valore della causa, il Tribunale di Nocera Inferiore o il Giudice di Pace di Sarno.
Ciò in quanto le parti hanno espressamente derogato, in via esclusiva, al foro previsto dalla legge.
Orbene, va preliminarmente precisato che all' convenuta, pur avendo riguardo alla sua CP_1 natura giuridica e all'attività svolta, può applicarsi la disciplina del codice del consumo.
Infatti, come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato in una controversia che vedeva come parte proprio la stessa Università oggi convenuta, la qualificazione della nozione di professionista, di cui all'art. 18, lett. b), d.lgs. n. 206/2005, deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendosi qualsiasi operatore che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale. Ciò che la disposizione richiede ai fini dell'assunzione della qualificazione soggettiva di che trattasi è, dunque, che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro, a tale dato oggettivo soltanto essendo correlati gli accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera, al contrario (il consumatore), al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, ed è per tale ragione in posizione di tendenziale debolezza contrattuale.
Anche la Corte di Giustizia della Unione Europea ha affermato che il legislatore dell'Unione ha sancito una nozione particolarmente ampia di professionista, la quale comprende qualsiasi persona fisica o giuridica in quanto eserciti un'attività remunerata e non esclude dal suo ambito di applicazione né gli enti incaricati di una missione di interesse generale né quelli che abbiano uno status di diritto pubblico, aggiungendo che la nozione di consumatore riveste un'importanza fondamentale e che le relative disposizioni sono concepite essenzialmente nell'ottica del consumatore quale destinatario e vittima di pratiche commerciali sleali (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2011, , e Persona_1
del 19 settembre 2013, . Controparte_5
Dunque, proprio nel caso relativo all'Università convenuta è stato accertato che “pur dinanzi al carattere di servizio di interesse generale dell'attività svolta dell'università privata, non è in discussione il carattere remunerato della stessa ed il fine di lucro perseguito;
né parimenti è discutibile la nozione di consumatore dello studente che si iscrive ad una università privata e che si trova dinanzi ad una predeterminazione delle relative clausole contrattuali, al pari di qualsiasi altro consumatore, ai fini della disciplina applicata nella specie dall'Autorità. In una situazione come quella in esame gli studenti devono evidentemente essere ritenuti consumatori [..]. In tale contesto sono irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell'organismo in questione sia la specifica missione da esso perseguita. [..]
Occorre pertanto confermare lo status di professionista, ai sensi della disciplina sovranazionale attuata dalla normativa interna applicata, dell'università telematica privata in questione.” (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 4498 del 3 maggio 2023).
Ciò posto, va evidenziato, in primo luogo, che in ipotesi di contratti conclusi con un soggetto qualificabile come “consumatore” la competenza, ai sensi dell'art. 66 bis del d.lgs. n. 206/2005, deve individuarsi nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore, risultando invalide in quanto presuntivamente vessatorie, salva prova contraria, le clausole con le quali tale competenza sia stata derogata prevedendo, in particolare, l'attribuzione della stessa in via esclusiva ad uno o più fori diversi dal c.d. foro del consumatore (cfr. art. 33 co. 2 lett. u cod. cons.).
Il suddetto foro, in quanto previsto nell'interesse del consumatore, può essere oggetto di “rinuncia” da parte di quest'ultimo in sede giudiziale, ogniqualvolta egli agisca nella qualità di attore, non potendo, dunque, il professionista eccepire, in tal caso, l'incompetenza del diverso foro volontariamente prescelto dal consumatore, vertendosi in presenza di una nullità c.d. di protezione, prevista soltanto a beneficio della parte debole del rapporto. Per converso, ove il consumatore venga convenuto in causa da parte della controparte professionale, l'incompetenza del giudice adito può essere da lui eccepita, in virtù dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, onde far valere la violazione del foro inderogabile previsto in suo favore da tale disposizione, mentre deve escludersi, viceversa, che il medesimo possa “rinunciare”, sic et simpliciter, a beneficiare del foro della sua residenza o domicilio che la controparte abbia spontaneamente scelto di adire, anche in contrasto con una clausola in punto di competenza contenuta nel contratto tra loro stipulato.
In tal caso, invero, “il consumatore che rivesta la qualità di convenuto (anche soltanto in senso sostanziale, quale è nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo) non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito limitandosi ad affermare che è sua facoltà “rinunciare” ad avvalersi del foro inderogabile, ma è onerato di evidenziare e dimostrare pure, a corredo di tale eccezione, che la clausola contrattuale che abbia indicato la competenza in luogo diverso sia stata, nella fattispecie, il risultato di una specifica trattativa tra le parti, dovendosi ritenere, in difetto, in via presuntiva, che correttamente la parte attrice abbia adito il giudice da ritenere territorialmente competente ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005” (cfr. in particolare, Tribunale di Velletri, sent. 175/2022, Cass. civ. n. 19061/2016
e Cass., ord. 21647/2021)
Nel caso di specie la non ha fornito la prova della specifica trattativa idonea a riconoscere il Pt_1
diverso foro competente, pertanto, in ossequio a quanto previsto in materia dalla legge, va dichiarata la competenza dell'adito Tribunale.
Passando al merito, risulta infondata l'eccezione di nullità del contratto dello studente e del regolamento di Ateneo per mancanza della firma del Rettore universitario.
Infatti, sempre avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia di contratti stipulati con soggetti qualificati come consumatori, deve riconoscersi la validità delle obbligazioni assunte mediante un contratto sottoscritto solo dalla parte debole (c.d. monofirma), atteso che le clausole in esso contenute devono essere valutate a garanzia del consumatore, non già del professionista.
Ne deriva che è sufficiente la firma della sola parte debole accompagnata dal rilascio alla stessa di una copia del contratto, le quali testimoniano la conoscenza e l'accettazione delle clausole da parte del consumatore.
Inoltre, nel caso di specie, il contratto tra le parti deve ritenersi perfezionato anche in considerazione della, seppur breve, fruizione dei servizi da parte dell'attrice.
Risulta, dunque, applicabile al giudizio de quo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 898/2018, il quale, pur riguardando una diversa categoria di contratti del consumatore (i.e. contratti di investimento), presenta una ratio coerente e che merita attuazione anche nella presente controversia. In particolare, con il superiore principio si è statuito che il requisito della forma scritta è rispettato qualora il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del consumatore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Infondata appare, altresì, l'eccezione di risoluzione di diritto del contratto per inattività della Pt_1
È evidente, infatti, che l'università è gravata dall'obbligo di mettere a disposizione dello studente tutti gli strumenti di cui la stessa gode per garantire un'adeguata e completa formazione, ma l'effettiva fruizione dei servizi accademici dipende in ogni caso dall'impegno individuale dello studente che gestisce in autonomia la propria preparazione e i propri studi.
Il fatto che, per vicende personali, l'opponente abbia deciso di non proseguire il proprio percorso universitario non è idoneo determinare alcuna responsabilità nei confronti di parte opposta;
piuttosto la avrebbe dovuto comunicare all'ente la propria volontà di interrompere gli studi, quindi, di Pt_1
recedere dal contratto.
Diversamente, l'opponente non ha mai, prima della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, esercitato il proprio diritto di recesso.
In merito alla asserita vessatorietà delle clausole contrattuali relative alle condizioni limitative alla cd. rinuncia agli studi (art. 8 del Regolamento di Ateneo) e alla previsione dell'iscrizione all'intero corso di studi per tutta la sua durata con automatico rinnovo dell'iscrizione annuale (art. 4 reg. cit.),
l'opponente ha lamentato la inidoneità delle adottate tecniche redazionali a facilitare la loro presenza e comprensione da parte della studentessa, nonché la carenza del requisito della doppia sottoscrizione riguardo alla disposizione che prevede il rinnovo automatico.
Orbene, con riferimento alla clausola che limita l'efficacia del recesso dello studente subordinandolo alla regolarità dei pagamenti delle rette universitarie e degli altri contributi dovuti si richiama la già citata sentenza 4498 del 3 maggio 2023 del Consiglio di Stato che qualifica tale disposizione come costituente una pratica commerciale scorretta.
Tuttavia, deve precisarsi che tale rilievo non incide sul giudizio de quo, atteso che – come ut supra rilevato – prima della notifica del decreto ingiuntivo l'opponente non aveva esercitato in alcun modo il diritto di recesso.
Diversamente deve opinarsi in relazione alla vessatorietà della clausola di rinnovo tacito del contrattto che non soddisfa i requisiti di specifica approvazione per iscritto richiesti dalla legge.
Infatti, secondo giurisprudenza uniforme, le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, qualora predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente. Pertanto, sono prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 co. 2 c.c. qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente (ex multis Cass. Civ. n. 14737 del 14.07.2015, Cass. Civ. 24.06.2004 n. 11734). Quanto al rispetto dell'esigenza di tutela del contraente debole codificata nell'art. 1341 c.c., la si ritiene rispettata allorquando, una volta garantita la specifica approvazione per iscritto – soddisfatta con la doppia sottoscrizione - , via sia non solo un richiamo numerico della clausola, ma altresì una indicazione del contenuto, benché sintetica, dovendo reputarsi che solo in tal modo viene adeguatamente sollecitata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, e la sua sottoscrizione in modo consapevole viene rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole ed è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. Civ. 09.07.2018 n. 17939). Nel caso di cui trattasi, la clausola di rinnovo automatico, contenuta primariamente nel Regolamento dell'Ateneo, è pacificamente priva della doppia sottoscrizione, con conseguente invalidità della stessa.
Anche in merito al documento denominato 'obbligatorietà del pagamento della retta universitaria', si rileva che neppure tale accordo – in relazione alla clausola di cui si discute - soddisfa i requisiti di specificità, posto che contiene al suo interno una pluralità di clausole e obblighi a carico del contraente, tra le quali quella di rinnovo automatico del contratto, che, tuttavia, non viene esplicitata in maniera sufficientemente chiara e consapevole per potersi considerare doppiamente sottoscritta ed adeguatamente individuata e compresa dal consumatore.
Ne consegue che in tale documento non risulta soddisfatto come per il regolamento di Ateneo il requisito della specifica e doppia sottoscrizione della clausola che, quindi, deve ritenersi nulla. (cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sentenze nn. 7740/2023, 2420/2023 e 12044/2024).
Dalla nullità di tale clausola, deriva l'accoglimento della domanda della concernente la Pt_1
riduzione del quantum alla durata triennale del corso di laurea, dovendo escludersi il rinnovo automatico per gli anni accademici successivi.
Ciò detto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo e rideterminato l'importo da corrispondere alla creditrice opposta, limitandolo al saldo delle rette universitarie per il triennio degli anni accademici
2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite vengono compensate nella misura del 50 % con condanna della restante parte a carico dell'opponente ex DM 55/2014 come smi.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1521/2019, disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- Accoglie in parte l'opposizione qui proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
400/2019;
- Accerta il minore ammontare delle somma dovuta da all'opposta, condannando Parte_1 la prima al pagamento in favore dell' , Controparte_1 della somma di € 6.720 per il saldo delle rette universitarie per il triennio degli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, oltre interessi nella misura richiesta;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.616,50, (di Parte_1 cui € 78 per spese esenti) oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Margherita Oliva, compensando la restante parte come disposto per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Patti, il 23/01/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria