Sentenza 24 aprile 2020
Ordinanza collegiale 6 maggio 2020
Sentenza 6 agosto 2020
Ordinanza cautelare 24 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/01/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2025REG.PROV.COLL.
N. 09144/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9144 del 2020, proposto dalla signora AN IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Petrocco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;
nei confronti
del Condominio di Corso Millo n. 90, Chiavari, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 561 del 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la signora AN IG ha impugnato la sentenza n. 561 del 2020 del T.a.r. IA, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso dalla medesima proposto nel primo grado di giudizio.
2. Più precisamente, il T.a.r. ha accolto la domanda volta alla dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Chiavari sulla diffida presentata dalla ricorrente e odierna appellante in data 5 dicembre 2019 e ha ordinato, per l’effetto, al Comune medesimo di provvedere sull’anzidetta istanza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, respingendo ogni ulteriore domanda.
3. In punto di fatto, occorre premettere che la signora AN IG è proprietaria di un appartamento sito nel condominio di via Millo n. 90 a Chiavari e che, nel predetto condominio, sono stati eseguiti taluni lavori che hanno dato luogo a una pluralità di controversie sia davanti al giudice amministrativo sia davanti a quello ordinario.
Per quanto rileva in questa sede, la ricorrente e odierna appellante ha prospettato di essere venuta a conoscenza dell’avvenuta esecuzione di ulteriori lavori sulla base di un titolo edilizio che, a suo dire, sarebbe stato irregolare e, per tale ragione, ha presentato la diffida del 5 dicembre 2019 – specificamente oggetto del presente giudizio – per il cui tramite ha dedotto che la S.C.I.A. presentata dall’amministrazione condominiale il 27 luglio 2018 e quella depositata il 19 luglio 2018 quale variante sostanziale alla prima sarebbero state viziate sia dal punto di vista formale, per mancanza della data e della firma del tecnico progettista, sia dal punto di vista sostanziale.
4. A fronte del silenzio dell’amministrazione sulla diffida sopra menzionata, la signora IG ha dunque proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, formulando altresì specifiche censure intese a contestare la legittimità della S.C.I.A. stessa e chiedendo inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
5. Come già rilevato, il T.a.r., con l’impugnata sentenza n. 561 del 2020, ha ritenuto infondate o comunque rinunciate le censure dedotte avverso la S.C.I.A. de qua e ha, invece, dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Chiavari sulla diffida relativa agli abusi che sarebbero stati commessi nel condominio, respingendo per il resto il ricorso.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora IG formulando due distinti motivi di gravame.
6.1. Con il primo articolato motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto infondate o comunque rinunciate le censure dedotte “ nei confronti della S.C.I.A. prot. Comunale n. 0030674 in data 27 luglio 2018 ”, precisando di non aver rinunciato ad alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei vincoli paesaggistici nell’area de qua , avendo viceversa insistito in tutte le censure dedotte in ricorso e avendo specificatamente criticato l’assunto del Comune circa l’insussistenza di tali vincoli; del pari ha precisato di non aver rinunciato alle censure concernenti l’illegittimità formale della S.C.I.A..
6.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, senza tuttavia riproporla formalmente.
7. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Chiavari né il Condominio controinteressato.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.
9. Occorre, anzitutto, sottolineare che il T.a.r. IA ha accolto la domanda concernente la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e, conseguentemente, ha condannato il Comune di Chiavari a pronunciarsi entro trenta giorni sulla diffida presentata dalla signora IG. Tuttavia, né la ricorrente e odierna appellante, né il Comune – non costituito in giudizio – hanno dato conto dell’adozione di alcun provvedimento da parte del Comune.
10. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato, anche a prescindere dall’inammissibilità del motivo stesso in quanto volto a censurare la S.C.I.A. che, tuttavia, integra un atto di natura oggettivamente e soggettivamente privata, con la conseguenza che secondo la giurisprudenza amministrativa è da reputarsi inammissibile la relativa domanda di annullamento (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4513; sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474; sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2919; 28 aprile 2017, n. 1967; 9 maggio 2017, n. 2120; 5 luglio 2017, n. 3281).
In ogni caso, come anticipato, il motivo risulta anche infondato avendo il T.a.r. rilevato, con una motivazione che non è stata censurata con l’atto di appello, che i vincoli che secondo la ricorrente sarebbero sussistenti nel caso di specie risultano invero riferibili esclusivamente al Condominio nella sua interezza e non già ai lavori nel sottotetto in sé e per sé considerati.
11. Sotto un diverso profilo, con riferimento ai prospettati vizi formali, il T.a.r. ha rilevato quanto segue: “ il collegio si è pronunciato in precedenza oltre a ciò non hanno trovato contestazione ulteriore le indicazioni fornite dalla p.a. in ordine alla correttezza formale del titolo contestato in questo giudizio; al riguardo deve poi dichiararsi inammissibile il motivo con cui la ricorrente ha dedotto solo con la memoria conclusionale – e senza notificare tale censura - il vizio della scia costituito dalla mancata acquisizione da parte dell’amministratore dell’assenso ai lavori del proprietario del vano sottotetto ”.
Anche tali argomentazioni non sono state censurate dall’appellante, essendosi quest’ultima limitata a contestare esclusivamente la parte della pronuncia in cui il T.a.r. ha ritenuto che la ricorrente avesse rinunciato alle censure medesime. In ogni caso, risulta in atti che il Comune di Chiavari, in adempimento dell’ordinanza istruttoria del T.a.r. n. 269 del 6 maggio 2020, ha attestato in modo esaustivo la piena regolarità della S.C.I.A. anche sotto il profilo formale.
12. Ritiene, infine, il Collegio che il secondo motivo di appello, concernente la domanda risarcitoria, sia del pari infondato, anche a prescindere dalla circostanza che la domanda risarcitoria di cui si tratta non è stata riproposta nell’atto di appello ma vi è stato un mero rinvio alla domanda proposta in primo grado.
La domanda in questione è comunque infondata, sia perché non è stata data prova del pregiudizio subito, sia perché non risulta dimostrata la fondatezza della pretesa sostanziale, posto che, come già rilevato, non consta che il Comune si sia pronunciato sulla diffida del 5 dicembre 2019.
13. Dalle considerazioni che precedono, discende il rigetto dell’appello.
14. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO