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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, RE
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5124/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls In Ricorrente_2 - 03602020780
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l.s. in liquidazione impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza l'avviso di accertamento n. TD3032I00319/2024, relativo all'anno di imposta 2019 e notificato l'8/4/2024, con il quale erano stati richiesti gli importi di € 4.576,00 per Ires, € 5.565,00 per Irap, € 33.853,00 per Iva, oltre € 68.552,33 per sanzioni, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi.
Rilevava, con riferimento alla contestazione relativa all'emissione, da parte di Ricorrente_1 srls nei confronti di Società_1 spa, di fatture ritenute false per inesistenza giuridica, l'erroneità della qualificazione giuridica adottata dall'Ufficio in quanto contrastante con la definizione penalistica di “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e, quindi, con il principio costituzionale di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.
Deduceva, sulla scorta di relazione allegata al ricorso, che i contratti di collaborazione autonoma stipulati tra i lavoratori e la società Ricorrente_1 non potevano considerarsi fittizi (non simulando un rapporto di lavoro dipendente con la società Società_1) né era ravvisabile la figura del rapporto di “appalto illecito”.
Rilevava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata dimostrazione dei due requisiti (rischio d'impresa e direzione e organizzazione del lavoro) richiesti per ravvisare la mancanza di un appalto genuino.
In via subordinata, evidenziava la riconducibilità delle fatture ad operazioni solo soggettivamente inesistenti
(con possibilità di detrarre i costi).
Quanto alla contestazione relativa alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1 nei confronti della ricorrente, rilevava la mancanza di prova in ordine alla falsità oggettiva delle operazioni documentate.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Premessa la correttezza della qualificazione in termini di inesistenza giuridica delle operazioni documentate dalle fatture emesse dall'odierna ricorrente nei confronti di Società_1 S.p.a., rilevava che i collaboratori della Ricorrente_1 S.r.l.s. avevano dichiarato di avere ricevuto, dal personale della società Società_1 S.p. A. disposizioni e direttive in merito ad orari, turni di lavoro ed autorizzazioni per la concessione di eventuali permessi, cambi turno e/o assenze in genere;
di avere risposto ad un annuncio di lavoro riguardante la società Società_1 S.p.A.; che l'attività lavorativa veniva svolta presso la sede della medesima società Società_1 S.p.A.; che si interfacciavano solo con personale dipendente della società Società_1 S. p.A.; che non avevano mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l.s.”, salvo che in fase di sottoscrizione dei contratti di collaborazione, né avevano mai conosciuto il rappresentante legale.
In presenza di un appalto illecito, doveva ritenersi che la società Ricorrente_1 S.r.l.s. fosse una c.d. “cartiera evoluta”, avendo consentito alla Società_1 Spa di abbattere indebitamente il reddito d'esercizio mediante imputazione a costi per servizi di stipendi o salari, di detrarre l'IVA esposta nelle fatture e di dedurre ai fini
IRAP il fittizio costo per servizi.
Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1, deduceva che - a fronte della descrizione assolutamente generica delle prestazioni - la parte non era stata in grado di indicare in maniera dettagliata la tipologia di prestazione eseguita, ovvero il contenuto dei servizi effettuati, il tempo impiegato nell'esecuzione degli stessi né era stata fornita documentazione a supporto, conseguendone l'inesistenza delle operazioni sottostanti.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12 gennaio 2026 la ricorrente prendeva posizione in ordine alle avverse deduzioni, ribadendo le proprie argomentazioni;
rilevava, inoltre, la pendenza di giudizio abbreviato condizionato a carico del legale rappresentante della società (con riguardo a contestazione riguardante la medesima vicenda, diversamente qualificata in termini di emissione di fatture soggettivamente inesistenti), chiedendo un rinvio della controversia.
La causa veniva trattata all'udienza del 3/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso, con riferimento alla richiesta di differimento avanzata dalla ricorrente sulla scorta della pendenza del giudizio abbreviato condizionato a carico del legale rappresentante della società, che (secondo la giurisprudenza;
cfr. Cass. n. 21594/2025) l'eventuale sentenza penale di assoluzione, con le formule
“perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p. non potrebbe produrre effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del
2000, trattandosi di decisione pronunziata in assenza di dibattimento (con definizione del processo in udienza preliminare e allo stato degli atti, salva l'integrazione probatoria disposta su richiesta di parte); né rileva, in questa sede, la diversa qualificazione operata dal P.M. nell'esercizio dell'azione penale nei confronti del legale rappresentante della società.
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che nel provvedimento impugnato sono state enunciate le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento del recupero nonché i criteri e la metodologia di determinazione delle imposte e i presupposti e i criteri di calcolo delle sanzioni.
La Suprema Corte ha costantemente precisato che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”: nel caso di specie sono stati esplicitate le risultanze delle verifiche espletate e indicato il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio al fine del recupero.
Del resto, l'assolvimento dell'onere motivazionale posto a carico dell'Amministrazione finanziaria è plasticamente attestato dalle compiute e approfondite difese svolte nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla tematica della prova e all'effettiva portata dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
(introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022), la Corte di cassazione ha evidenziato che tale disposizione non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n. 31878/2022); per quanto maggiormente rileva in questa sede, ha ulteriormente precisato che il comma in disamina, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. n. 2746/2024).
Rimane pertanto ferma l'impostazione secondo cui, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Nel merito, la giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore.
Con precipuo riferimento alla censura volta ad escludere la qualificazione giuridica della vicenda in termini di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, è stato di recente precisato (Cass. n.
22233/2024) che, in caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che “in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'operazione economica rappresentata da quest'ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosa equivale a dire che
è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti in contratto ad opera dell'apparente appaltatore, a fronte, e però anche in ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti il pagamento del corrispettivo ad opera dell'apparente appaltante”.
Ciò precisato, dalle dichiarazioni rese dai “collaboratori” della società ricorrente (analiticamente riportate nel
PVC richiamato nell'avviso di accertamento) è emersa con evidenza la fittizietà del rapporto di appalto di servizi intercorso tra la Ricorrente_1 S.r.l.s. e la Società_1 Spa;
essi hanno infatti riferito: di avere instaurato il rapporto di collaborazione con la Ricorrente_1 S.r.l.s. a seguito di un annuncio di lavoro riguardante la Società_1
S.p.A. e di colloqui finalizzati all'assunzione da parte di quest'ultima società; di avere svolto l'attività formativa finalizzata all'espletamento delle mansioni presso la Società_1 Spa;
di avere ricevuto dal personale della Società_1 S.p.A. disposizioni e direttive in merito ad orari, turni di lavoro ed autorizzazioni per la concessione di eventuali permessi, cambi turno e/o assenze;
che l'attività lavorativa veniva svolta presso la sede della medesima società Società_1 S.p.A.; che si interfacciavano solo con personale dipendente della Società_1 S.p.A.; di non avere mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l.s., salvo che in fase di sottoscrizione dei contratti di collaborazione, e di non avere mai conosciuto il rappresentante legale o personale di tale società.
A fronte del compendio indiziario in disamina, la ricorrente non ha offerto idonei e significativi elementi di segno contrario.
Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1 nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.s., soccorrono le dichiarazioni rese dallo stesso Rappresentante_1, il quale ha sostanzialmente ammesso che i documenti erano stati emessi al fine di “giustificare” i prelevamenti dallo stesso effettuati per contanti o mediante bancomat e di non avere effettivamente espletato alcuna attività di ricerca di mercato finalizzata al reclutamento di aziende interessate all'attività di recupero credito, trattandosi di impresa priva di reale consistenza produttiva (come riscontrato dalla collocazione della sede presso la propria abitazione).
Del resto, a fronte della descrizione assolutamente generica (“attività di ricerca di mercato finalizzata al reclutamento di aziende interessate all'attività di recupero credito”) contenuta nelle fatture, non è stata offerta alcuna indicazione (né, a fortiori, dimostrazione) dell'effettiva natura, qualità e quantità (oltre che della collocazione temporale) delle prestazioni attestate. Ne consegue che le fatture in disamina devono ritenersi emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza, liquidate in complessivi € 3.500.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI LO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, RE
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5124/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls In Ricorrente_2 - 03602020780
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3032I00319 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l.s. in liquidazione impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza l'avviso di accertamento n. TD3032I00319/2024, relativo all'anno di imposta 2019 e notificato l'8/4/2024, con il quale erano stati richiesti gli importi di € 4.576,00 per Ires, € 5.565,00 per Irap, € 33.853,00 per Iva, oltre € 68.552,33 per sanzioni, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi.
Rilevava, con riferimento alla contestazione relativa all'emissione, da parte di Ricorrente_1 srls nei confronti di Società_1 spa, di fatture ritenute false per inesistenza giuridica, l'erroneità della qualificazione giuridica adottata dall'Ufficio in quanto contrastante con la definizione penalistica di “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e, quindi, con il principio costituzionale di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.
Deduceva, sulla scorta di relazione allegata al ricorso, che i contratti di collaborazione autonoma stipulati tra i lavoratori e la società Ricorrente_1 non potevano considerarsi fittizi (non simulando un rapporto di lavoro dipendente con la società Società_1) né era ravvisabile la figura del rapporto di “appalto illecito”.
Rilevava, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la mancata dimostrazione dei due requisiti (rischio d'impresa e direzione e organizzazione del lavoro) richiesti per ravvisare la mancanza di un appalto genuino.
In via subordinata, evidenziava la riconducibilità delle fatture ad operazioni solo soggettivamente inesistenti
(con possibilità di detrarre i costi).
Quanto alla contestazione relativa alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1 nei confronti della ricorrente, rilevava la mancanza di prova in ordine alla falsità oggettiva delle operazioni documentate.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Premessa la correttezza della qualificazione in termini di inesistenza giuridica delle operazioni documentate dalle fatture emesse dall'odierna ricorrente nei confronti di Società_1 S.p.a., rilevava che i collaboratori della Ricorrente_1 S.r.l.s. avevano dichiarato di avere ricevuto, dal personale della società Società_1 S.p. A. disposizioni e direttive in merito ad orari, turni di lavoro ed autorizzazioni per la concessione di eventuali permessi, cambi turno e/o assenze in genere;
di avere risposto ad un annuncio di lavoro riguardante la società Società_1 S.p.A.; che l'attività lavorativa veniva svolta presso la sede della medesima società Società_1 S.p.A.; che si interfacciavano solo con personale dipendente della società Società_1 S. p.A.; che non avevano mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l.s.”, salvo che in fase di sottoscrizione dei contratti di collaborazione, né avevano mai conosciuto il rappresentante legale.
In presenza di un appalto illecito, doveva ritenersi che la società Ricorrente_1 S.r.l.s. fosse una c.d. “cartiera evoluta”, avendo consentito alla Società_1 Spa di abbattere indebitamente il reddito d'esercizio mediante imputazione a costi per servizi di stipendi o salari, di detrarre l'IVA esposta nelle fatture e di dedurre ai fini
IRAP il fittizio costo per servizi.
Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1, deduceva che - a fronte della descrizione assolutamente generica delle prestazioni - la parte non era stata in grado di indicare in maniera dettagliata la tipologia di prestazione eseguita, ovvero il contenuto dei servizi effettuati, il tempo impiegato nell'esecuzione degli stessi né era stata fornita documentazione a supporto, conseguendone l'inesistenza delle operazioni sottostanti.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 12 gennaio 2026 la ricorrente prendeva posizione in ordine alle avverse deduzioni, ribadendo le proprie argomentazioni;
rilevava, inoltre, la pendenza di giudizio abbreviato condizionato a carico del legale rappresentante della società (con riguardo a contestazione riguardante la medesima vicenda, diversamente qualificata in termini di emissione di fatture soggettivamente inesistenti), chiedendo un rinvio della controversia.
La causa veniva trattata all'udienza del 3/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso, con riferimento alla richiesta di differimento avanzata dalla ricorrente sulla scorta della pendenza del giudizio abbreviato condizionato a carico del legale rappresentante della società, che (secondo la giurisprudenza;
cfr. Cass. n. 21594/2025) l'eventuale sentenza penale di assoluzione, con le formule
“perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, resa all'esito di giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p. non potrebbe produrre effetti nel processo tributario ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del
2000, trattandosi di decisione pronunziata in assenza di dibattimento (con definizione del processo in udienza preliminare e allo stato degli atti, salva l'integrazione probatoria disposta su richiesta di parte); né rileva, in questa sede, la diversa qualificazione operata dal P.M. nell'esercizio dell'azione penale nei confronti del legale rappresentante della società.
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che nel provvedimento impugnato sono state enunciate le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento del recupero nonché i criteri e la metodologia di determinazione delle imposte e i presupposti e i criteri di calcolo delle sanzioni.
La Suprema Corte ha costantemente precisato che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”: nel caso di specie sono stati esplicitate le risultanze delle verifiche espletate e indicato il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio al fine del recupero.
Del resto, l'assolvimento dell'onere motivazionale posto a carico dell'Amministrazione finanziaria è plasticamente attestato dalle compiute e approfondite difese svolte nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla tematica della prova e all'effettiva portata dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
(introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022), la Corte di cassazione ha evidenziato che tale disposizione non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n. 31878/2022); per quanto maggiormente rileva in questa sede, ha ulteriormente precisato che il comma in disamina, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. n. 2746/2024).
Rimane pertanto ferma l'impostazione secondo cui, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, spettando poi al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Nel merito, la giurisprudenza ha chiarito che la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore.
Con precipuo riferimento alla censura volta ad escludere la qualificazione giuridica della vicenda in termini di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, è stato di recente precisato (Cass. n.
22233/2024) che, in caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che “in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'operazione economica rappresentata da quest'ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosa equivale a dire che
è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti in contratto ad opera dell'apparente appaltatore, a fronte, e però anche in ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti il pagamento del corrispettivo ad opera dell'apparente appaltante”.
Ciò precisato, dalle dichiarazioni rese dai “collaboratori” della società ricorrente (analiticamente riportate nel
PVC richiamato nell'avviso di accertamento) è emersa con evidenza la fittizietà del rapporto di appalto di servizi intercorso tra la Ricorrente_1 S.r.l.s. e la Società_1 Spa;
essi hanno infatti riferito: di avere instaurato il rapporto di collaborazione con la Ricorrente_1 S.r.l.s. a seguito di un annuncio di lavoro riguardante la Società_1
S.p.A. e di colloqui finalizzati all'assunzione da parte di quest'ultima società; di avere svolto l'attività formativa finalizzata all'espletamento delle mansioni presso la Società_1 Spa;
di avere ricevuto dal personale della Società_1 S.p.A. disposizioni e direttive in merito ad orari, turni di lavoro ed autorizzazioni per la concessione di eventuali permessi, cambi turno e/o assenze;
che l'attività lavorativa veniva svolta presso la sede della medesima società Società_1 S.p.A.; che si interfacciavano solo con personale dipendente della Società_1 S.p.A.; di non avere mai sentito parlare della società Ricorrente_1 S.r.l.s., salvo che in fase di sottoscrizione dei contratti di collaborazione, e di non avere mai conosciuto il rappresentante legale o personale di tale società.
A fronte del compendio indiziario in disamina, la ricorrente non ha offerto idonei e significativi elementi di segno contrario.
Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale Rappresentante_1 nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.s., soccorrono le dichiarazioni rese dallo stesso Rappresentante_1, il quale ha sostanzialmente ammesso che i documenti erano stati emessi al fine di “giustificare” i prelevamenti dallo stesso effettuati per contanti o mediante bancomat e di non avere effettivamente espletato alcuna attività di ricerca di mercato finalizzata al reclutamento di aziende interessate all'attività di recupero credito, trattandosi di impresa priva di reale consistenza produttiva (come riscontrato dalla collocazione della sede presso la propria abitazione).
Del resto, a fronte della descrizione assolutamente generica (“attività di ricerca di mercato finalizzata al reclutamento di aziende interessate all'attività di recupero credito”) contenuta nelle fatture, non è stata offerta alcuna indicazione (né, a fortiori, dimostrazione) dell'effettiva natura, qualità e quantità (oltre che della collocazione temporale) delle prestazioni attestate. Ne consegue che le fatture in disamina devono ritenersi emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza, liquidate in complessivi € 3.500.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI LO