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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/10/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, all'esito dell'udienza del 02/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2206 - 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Marina Notarangelo e Angelo Muscillo
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia P.IVA_1
OD e CA HE
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: risarcimento danno non patrimoniale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2021, – premesso di aver prestato, Parte_1 dall'1.7.1991 fino al 7.5.1999, in qualità di socio lavoratore della Società Cooperativa
Azzurra a r.l. (poi estinta ed assorbita dalla Cooperativa Nuova San Michele), attività lavorativa presso l' (d'ora innanzi, anche solo Controparte_1
, con la qualifica di “Operatore Generico di Produzione”, in virtù di apposito CP_2 contratto di appalto di manodopera per la pulizia industriale, la manutenzione e la movimentazione dei materiali – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che esso istante, al pari degli altri dipendenti della Cooperativa (la c.d. “ ”, così chiamata Pt_2 all'interno dell' , era soggetto al potere organizzativo del Responsabile dei Servizi CP_2 Generali dell' ; che, ogni mattina, il predetto referente dava disposizioni al responsabile CP_1 della Cooperativa, il quale, a sua volta, le riferiva ai lavoratori;
che egli ignorava, così come gli altri dipendenti, il tipo di sostanze, polveri, agenti chimici e biologici con cui entrava quotidianamente in contatto durante l'attività lavorativa, né, d'altro canto, era consapevole della presenza di amianto friabile in tutto lo stabilimento, posto che il Responsabile dei
Servizi Generali si limitava ad impartire direttive attinenti esclusivamente ai lavori da svolgere nel corso della giornata;
che tutti gli ambienti di lavoro erano insalubri e maleodoranti, operando i lavoratori (sia dell' che della Cooperativa) in locali in cui si CP_2 disperdevano continuamente polveri di amianto e di altre sostanze chimiche, tossiche e cancerogene, utilizzate nel processo di trasformazione della cellulosa semilavorata in prodotto finito e che sedimentavano al suolo o nell'aria, senza che fossero predisposti idonei sistemi di sicurezza.
Tanto premesso in fatto e descritte le mansioni disbrigate (segnatamente, movimentazione dei materiali di approvvigionamento, pulizia industriale mediante asportazione dei reflui delle lavorazioni, manutenzione degli impianti), deduceva il ricorrente di essere rimasto esposto, nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso lo stabilimento dell' di Foggia, CP_2 all'azione di plurime sostanze nocive impiegate nel ciclo di lavorazione della carta (in particolare, amianto, ipoclorito di sodio e formaldeide), lamentando di aver riportato gravi danni all'apparato respiratorio e renale (tanto da essere stato costretto a sottoporsi, in data
12.4.2005, ad un trapianto di rene).
Aggiungeva di aver denunciato all' la broncopneumopatia cronico-ostruttiva CP_3 successivamente diagnosticatagli, ma di non aver coltivato la relativa pratica amministrativa dopo il rigetto frapposto dall'Istituto.
Allegava, quindi, l'inadempimento dell' dovendo la BPCO enfisematosa e CP_2
l'aggravamento dell'insufficienza renale ascriversi a fatto e colpa del predetto , il quale CP_1 aveva omesso di adottare le misure specifiche suggerite dalla tecnica e dirette a salvaguardare la salubrità dell'ambiente di lavoro, con conseguente violazione anche della regola generale di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare
e dichiarare che la malattia BPCO II dt. e l'aggravarsi dell'insufficienza renale che ha CP_4 condotto il sig. al trapianto di rene, sono state causate e/o concausate dalle Pt_1 specifiche attività da esso svolte in favore del committente di Foggia dal 1991 sino al CP_2
1999 come su descritte e che hanno comportato la continua e prolungata esposizione della sua persona, senza alcun mezzo idoneo di protezione, all'amianto, alla candeggina, alla
2 formaldeide ed alle altre sostanze tossiche, nocive e cancerogene così come elencate ed individuate nel presente ricorso;
B) quindi, ritenere e dichiarare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile
[...] dell'insorgenza della BPCO II dt. e dell'aggravarsi dell'insufficienza renale che ha CP_4 condotto il lavoratore al trapianto del rene, per non avere predisposto tutte le misure atte a tutelare la persona del lavoratore e ciò in violazione delle norme indicate nel presente ricorso;
C) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore a voler versare, al sig. , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Pt_1 differenziali e complementari anche ex art 2059 cod.civ., non indennizzati e/o non indennizzabili dall' , quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e CP_3 rivalutazione dal 2005 sino all'effettivo soddisfo;
D) condannare l' in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo che venisse integrato il CP_2 contraddittorio nei confronti della Cooperativa Nuova San Michele ovvero di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta società.
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. E' anzitutto pacifico – oltre che documentalmente provato (si veda il curriculum versato in atti, doc. 1, fascicolo di parte ricorrente) – che abbia rivestito la qualifica di Parte_1 socio lavoratore della (poi assorbita dalla Cooperativa Nuova San Controparte_5
Michele), prestando, in tale qualità e nel periodo dall'1.7.1991 sino al 7.5.1999, mansioni di operaio generico addetto alla manutenzione e alla pulizia industriale nei reparti e sugli impianti nonché adibito ad operazioni di carico, scarico, movimentazione e manipolazione di materiali vari all'interno dello stabilimento di Foggia dell' CP_2
E' pure incontroverso – alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti – che detta attività lavorativa sia stata svolta dall'odierno istante in virtù di apposito contratto di appalto di manodopera intercorso tra l' (committente) e la CP_2 CP_5
3 Ciò posto, sostiene l' , anche attraverso il richiamo alle fonti normative all'epoca CP_1 vigenti (D.lgs. n. 277/1991 e D.lgs. n. 626/1994), che alcuna responsabilità potrebbe configurarsi a suo carico, non essendo il committente “il soggetto deputato alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro e, pertanto, non potendo lo stesso prendere le necessarie determinazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro” (pag. 3 della memoria).
Soggiunge che in qualità di socio lavoratore, ben avrebbe potuto (recte, dovuto) Pt_1
“intervenire nell'organizzazione dell'impresa anche in termini di gestione dei lavoratori e, dunque, anche alle attività inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro” (pag. 6 della memoria), sicchè, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche forma di responsabilità della parte committente, il risarcimento dovrebbe proporzionalmente ridursi in ragione della concorrente condotta colposa del lavoratore.
In siffatto contesto, la parte resistente ha invocato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti della Cooperativa appaltatrice ovvero, in via subordinata, la chiamata in causa della predetta società.
2.2. La prospettazione dell' non può essere condivisa. CP_2
Secondo quanto puntualizzato dalla Suprema Corte, “In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice” (Cass. Sez. Lav. n.
29157 del 12.11.2024; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13514 del 20.5.2025: nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente , oggi Fintecna, non si sia ingerito CP_6 nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).
Come rimarcato nella motivazione della pronuncia dianzi citata, il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 5419/2019; Cass. n. 798/2017) è nel senso che il committente ha un debito di sicurezza sia verso i propri dipendenti sia verso i dipendenti degli appaltatori, principio tanto più valido quando si discute – come nella fattispecie in esame – di violazione delle norme sull'igiene del lavoro nello stabilimento del committente.
In quest'ottica, il controllo dell'ambiente di lavoro imponeva al committente (proprietario e custode dello stabilimento) di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e tali misure
4 comprendevano, secondo l'esemplificazione operata dalla Suprema Corte: il fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, il predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e il cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
Giova soggiungere che tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n.
8372 del 2014)” (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).
E tali generali principi – come pure evidenziato in Cass. n. 29157/2024 cit. – “devono essere affermati anche con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 626/1994, poiché promanano dalla generale norma dell'art. 2087 c.c., norma di “chiusura” in materia di responsabilità per gli infortuni e le malattie professionali, proprio per il suo importante ruolo di integrazione della protezione del lavoratore e di tutela della salute sul luogo di lavoro (v. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022, Sez. L, Sentenza n. 3291 del
19/02/2016, Sez. L, Sentenza n. 20142 del 23/09/2010, Sez. L, Sentenza n. 12138 del
19/08/2003)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente ricondotto l'insorgenza della patologia polmonare (nonchè l'aggravamento della nefropatia) all'azione delle sostanze nocive impiegate nel processo di fabbricazione della carta all'interno dello stabilimento dell' CP_2
e tanto basta per sostenere che l'iniziativa processuale sia stata correttamente assunta nei confronti del committente, quale unico soggetto preposto all'adozione delle misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori.
Sulla scorta di quanto argomentato, non occorre dunque integrare il contraddittorio nei confronti della (formale) datrice di lavoro, né, tanto meno, disporne la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
5 2.3. Passando, quindi, all'esame della fondatezza nel merito della domanda attorea, giova rammentare che, in tema di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., non si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, risultando gli oneri di allegazione e prova articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n.
8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (per tale ricostruzione cfr. Cass. n. 21682/2023).
2.4. Nella fattispecie, la prolungata esposizione del lavoratore a sostanze potenzialmente nocive (della cui natura appresso si dirà) può dirsi compiutamente dimostrata alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
Più in dettaglio, il teste , escusso all'udienza del 15.3.2023, ha riferito, in Testimone_1 estrema sintesi, di aver lavorato presso lo stabilimento dell' dal 1991 al 1999, CP_2 svolgendo le medesime mansioni del ricorrente (ovvero pulizia industriale, carico, scarico e movimentazione di materiali e attività di manutenzione nei reparti e sugli impianti).
Dopo aver affermato che né lui, né gli altri lavoratori “sapevano il tipo di sostanze, polveri ed agenti chimici con cui venivano in contatto” (compreso l'amianto friabile presente nello stabilimento), il teste ha dichiarato che i contenitori movimentati dai dipendenti della
Cooperativa e distribuiti presso i vari reparti “spesso…erano lesionati”.
Il teste ha pure descritto l'attività di pulizia industriale, consistente nella rimozione di “tutti i residui della produzione e della lavorazione, sia sotto forma di polveri che sedimentavano al suolo, sia di scarti di altro tipo, ivi comprese le scoibentazioni residuate dalle tubazioni in
6 amianto”, aggiungendo che gli scarti, “raccolti a mani nude e senza mascherine di alcun tipo, venivano trasportati con dei motori agricoli o nel Parco Paglia o dietro il Reparto talco, dove si scaricavano in un piazzale formando un altro cumulo, il quale periodicamente veniva rimosso e messo in un cassone su di un camion e portato via per lo smaltimento”.
Dopo aver confermato l'espletamento di attività di manutenzione anche da parte di il Pt_1 teste ha, infine, riferito che il ricorrente si occupava della pulizia industriale nel Settore
Produzioni Semilavorati, al cui interno si provvedeva alla trasformazione della paglia vegetale in prodotto semilavorato (cellulosa) ed ove gli addetti alla “dovevano raccogliere la Pt_2 sporcizia, composta da reflui delle varie lavorazioni e riportare l'ambiente in condizioni tali da permettere agli operai di continuare il loro lavoro senza essere intralciati dai rifiuti della produzione”, con la precisazione che le operazioni di pulizia avvenivano con gli impianti in funzione, mentre gli operai dell' continuavano a svolgere le loro mansioni (si legga, a CP_2 tal fine, il capitolo 17 del ricorso, integralmente confermato dal testimone).
Il teste ha parimenti confermato la presenza di nel reparto in cui si Tes_1 Pt_1 produceva il cloro per l'elettrolisi, dichiarando che “la pulizia di tutti i reflui dell'Ipoclorito era effettuata dalla Cooperativa Azzurra e quindi anche dal sig. ”. Pt_1
Da ultimo, ha soggiunto che il ricorrente - sempre sprovvisto di appositi dispositivi di protezione - effettuava la pulizia dei reflui anche laddove si produceva idrossido di sodio, nel reparto in cui si stampava la carta, nel reparto targhe, presso l'Impianto Grumback
PA (ove venivano inalate polveri di paglia), nel laboratorio chimico (sprovvisto di impianto di aerazione) e nel Magazzino Stivaggio Amianto, occupandosi anche dello spurgo dei silos e dell'asportazione dei fanghi dal depuratore sito nel Parco Paglia.
Il teste (qualificatosi come dipendente dell' “dall'ottobre del 1978 Testimone_2 CP_2 fino a giugno del 2009”), ha, dal canto suo, confermato la diffusa presenza di amianto all'interno dello stabilimento nonché l'impiego di prodotti chimici utilizzati nel ciclo di lavorazione della carta (cfr. capitoli 41-42-44-45, confermati dal teste, avendo egli lavorato nel Reparto “provvedendo alle relative preparazioni”). Pt_3
2.5. Orbene, le deposizioni innanzi riassunte corroborano la prospettazione attorea circa l'esistenza di un ambiente di lavoro potenzialmente foriero di pregiudizio per la salute, avuto riguardo alla continuativa e prolungata esposizione a sostanze tossiche, quali, in particolare,
l'amianto (si legga, sul punto, la deposizione del teste ). Tes_1
Le allegazioni svolte dal ricorrente in ordine alle patologie asseritamente derivategli dalle condizioni di lavoro innanzi descritte, unitamente alla copiosa documentazione sanitaria versata in atti (docc. 3 a - 35), hanno, quindi, indotto il Tribunale a disporre una C.T.U.
7 medico-legale, affidata al dott. onde accertare la riconducibilità eziologica Persona_1 di dette infermità alla nocività dell'ambiente di lavoro.
2.6. Nel primo elaborato a sua firma, depositato in data 18.4.2024, il predetto ausiliario – in coerenza con i quesiti inizialmente formulati (cfr. ordinanza del 13.9.2023) ed all'esito di un'accurata disamina della documentazione in atti – concludeva nei seguenti termini: “
1. In base alla esposizione lavorativa alle polveri di amianto, secondo le modalità descritte nel ricorso, e sulla scorta della Letteratura Medico-Scientifica esaminata, possiamo affermare che non sussiste nesso di causalità con le patologie denunciate e che pertanto non sono derivati, a carico del Sig. postumi permanenti invalidanti”. Parte_1
Più in dettaglio, con particolare riferimento alla patologia renale e replicando anche ai rilievi critici delle parti, il C.T.U. riferiva quanto segue: “…essa era “pre-esistente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente, a partire dal 1 luglio 1991, presso lo stabilimento di
Foggia dell' ; infatti, dall'esame della documentazione Controparte_1 sanitaria in atti ed acquisita emerge chiaramente che il 6 novembre 1990 il Sig. fu Pt_1 ricoverato presso la Divisione di Nefrologia dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo ove fu posta diagnosi di: “Insufficienza renale cronica (da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica); ipertensione arteriosa di grado medio-severo”. Non si trattava quindi di uno
“screzio” renale, come sostiene erroneamente il Ctp della parte attrice, bensì di una insufficienza renale cronica che ebbe inizio ben prima del 6 novembre 1990, epoca in cui fu diagnosticata presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo allorquando si trovava in uno stadio già avanzato. Orbene, se è vero che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente presso
l' ebbe inizio il 1 luglio 1991, non si vede come possa essere ammesso il rapporto CP_2 causale con una patologia già presente in stadio avanzato in data 6 novembre 1990”.
Quanto alla patologia polmonare, l'ausiliario svolgeva, invece, le seguenti considerazioni medico-legali: “Passando ora alla questione della patologia polmonare, da un punto di vista generale e metodologico non è sufficiente affermare che le lesioni polmonari sono compatibili con l'esposizione ad amianto, ma occorre dimostrarlo, con il “criterio del più probabile che non”. La bibliografia fornita dal Ctp dell'attore, di eminente estrazione radiologica, non viene accompagnata da nessun lavoro che argomenti gli aspetti clinici ed esposizionali: in altre parole, accanto a questi quadri (aspecifici e solo compatibili) ne mancano altri certi e rilevanti (placche pleuriche, BAL positivo per corpuscoli di asbesto). Inoltre il paziente presentava bronchiectasie (nessuna menzione ne fa il consulente di parte attrice), patologia ben più rilevante, evolutiva e non certo correlata all'esposizione a fibre di amianto. Non è un problema di bibliografia recente ma di dimostrazione del nesso causale: le interpretazioni
8 radiologiche non sono sufficienti per una diagnosi clinica, a maggior ragione non sono sufficienti in un caso di presunta asbestosi. Oltretutto, proprio nella pubblicazione citata dal
Dott. (https://www.msdmanuals.com/it/professionale/malattie- Persona_2 polmonari/malattie polmonari-ambientali-e-occupazionali/asbestosi) è riportato chiaramente che: “… Le adenopatie ilari e mediastiniche e le opacità nodulari non sono elementi caratteristici e suggeriscono una diagnosi diversa …”, mentre appunto l'esame Tac del torace effettuato dal Sig. il 23 gennaio 2019 dimostrò la presenza di “… multipli Pt_1 micronoduli a distribuzione centro lobulare … alcuni linfonodi con diametro assiale massimo di circa 15 mm in sede pre-tracheale, nella loggia del , nello finestra aorto-polmonare CP_7
e nella loggia sollocarenale …”. È del tutto evidente, quindi, che proprio la pubblicazione scientifica citata dal Ctp smentisce ciò che lo stesso ha affermato;
inoltre, per quanto concerne il lavoro di utilizzato dal Dott. occorre precisare che Parte_4 Persona_2 si tratta di uno studio nel quale gli stessi Autori si pongono l'interrogativo circa un
“possibile” rapporto causale tra la esposizione all'asbesto e l'ostruzione delle piccole vie aeree (evenienza del tutto estranea al criterio civilistico del più probabile che non) e concludono che: “… sono necessarie ulteriori indagini a lungo termine al fine di esplorare il deficit del flusso aereo nel tempo nei pazienti con esposizione professionale o ambientale all'amianto e con asbestosi …” (cfr. pagg. 18 e ss. della relazione).
Sulla scorta di quanto innanzi argomentato, il C.T.U. rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
2.7. Occorre, a questo punto, evidenziare che – come rimarcato dalla parte ricorrente sin dalle note depositate in data 1.2.2024 – l'eziologia delle patologie denunciate (anche in termini di aggravamento, con particolare riferimento alla malattia renale) è stata ricondotta non solo (e non tanto) alla prolungata esposizione all'amianto, ma anche a tutti gli altri agenti chimici dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo.
Il riferimento è, in particolare, all'ipoclorito e alla formaldeide.
Quanto al primo, il teste ha, come detto, confermato che era addetto anche Tes_1 Pt_1 alla pulizia dei reflui dell'ipoclorito (cfr. capitolo 15 del ricorso).
Quanto alla seconda, parte ricorrente ha puntualmente allegato – anche mediante rinvio al parere medico-legale espresso dal dott. (doc. 19) – che, tra i principali Persona_3 agenti chimici cui si può restare esposti durante il processo di produzione della carta, v'è, appunto, la formaldeide, come emerso dallo studio epidemiologico condotto sul gruppo lavorativo del Poligrafico da ricercatori dell'Università di Bari (“Mortalità tra i lavoratori
9 Pa impiegati nei lavori della cellulosa e della carta in Puglia. e Giorn It Medicina CP_8
Lavoro 2003 suppl 25:3”).
Orbene, a fronte di tale circostanziata deduzione – ossia l'impiego della formaldeide nel ciclo di lavorazione – l' nulla ha specificamente obiettato, essendosi limitato l' a CP_2 CP_1 denunciare l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, senza, tuttavia, contestare (ex art. 115 c.p.c.) il fatto principale sul quale poggia la prospettazione attorea, vale a dire l'utilizzo di formaldeide nel ciclo di produzione e lavorazione della carta.
2.8. In un simile contesto, è stato demandato al C.T.U. il compito di rispondere al seguente quesito integrativo: “Dica il C.T.U., tenuto conto delle mansioni prestate dal ricorrente, quali descritte dai testimoni escussi in corso di causa, se sussista o meno nesso di causalità tra
l'esposizione di a formaldeide e ipoclorito di sodio e l'insorgenza (o Parte_1
l'aggravamento) delle patologie denunciate, fermi restando gli ulteriori quesiti già formulati con ordinanza istruttoria pronunciata in data 13.9.2023” (cfr. ordinanza del 15.6.2024).
Ottemperando all'incarico, l'ausiliario ha, in primo luogo, ribadito l'insorgenza della nefropatia in epoca antecedente all'inizio dell'attività lavorativa espletata da presso lo Pt_1 stabilimento di Foggia dell' CP_2
Ha, invece, riferito – con riguardo alla patologia polmonare – che “numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali quelle citate dal Ctp dell'attore nelle “controdeduzioni” del 6 febbraio 2024, evidenziano la sussistenza di un rapporto causale diretto tra la esposizione a sostanze tossiche quali formaldeide ed ipoclorito di sodio e la insorgenza di patologie dell'apparato respiratorio quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva e le correlate bronchiectasie”, concludendo nel senso che “…la insufficienza respiratoria di grado moderato dalla quale è affetto il Sig. potrebbe essere ammessa al risarcimento, Parte_1 in base alle Tabelle della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, mediante
l'attribuzione di un coefficiente di danno biologico permanente in misura del 15 (quindici)
%” (cfr. relazione depositata in data 31.10.2024).
Il dott. ha, quindi, convincentemente replicato alle osservazioni critiche delle Per_1 parti, rimarcando, quanto alla patologia renale, che “la insufficienza renale era già presente in
“stadio avanzato” nel 1990, ben prima dell'inizio della attività lavorativa del ricorrente presso l' e che la successiva necessità di dialisi e di trapianto renale non rappresentano CP_2 altro che la naturale evoluzione peggiorativa di nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica”.
D'altro canto, la formaldeide e l'ipoclorito non integrano fattori di rischio idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di una nefropatia.
10 Sul punto, il C.T.U. ha ricordato che “dal sito del Ministero della Salute si rileva chiaramente che la formaldeide è causa di irritazione oculare, cutanea, delle vie aeree e delle mucose, inoltre è stata inquadrata dallo IARC tra i “cancerogeni certi”; nessuna correlazione viene evidenziata tra esposizione a formaldeide ed insufficienza renale da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica. Infatti, anche il Dott. citando uno studio Persona_2 epidemiologico condotto nello stabilimento dell' di Foggia, si riporta alla esposizione a CP_2 sostanze “cancerogene” per il rene;
il Sig. , però, non era affetto da neoplasia, per Pt_1 cui l'argomento risulta del tutto estraneo al caso in trattazione”.
Per quanto attiene all'ipoclorito di sodio, invece, “dalla scheda tecnica del prodotto estratta dal sito https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display...emerge che tale composto ha un effetto corrosivo per gli occhi, per la cute, per il tratto respiratorio e per il tratto digestivo;
nessuna dannosità è segnalata a livello renale”, laddove anche “dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità … emerge che il composto, se misto ad ammoniaca, scatena una reazione tossica sprigionando clorammine che risultano tossiche per vie respiratorie, occhi, cute, mucose;
nessuna dannosità è descritta a livello renale”.
Da ultimo, l'ausiliario – ulteriormente replicando ai rilievi critici dei consulenti tecnici delle parti e fornendo i chiarimenti di cui all'ordinanza del 30.1.2025 – ha recisamente escluso qualsivoglia ruolo concausale della insufficienza renale cronica sofferta da sulla Pt_1 funzione polmonare, osservando che “la Bibliografia citata nella relazione dell'8 gennaio
2025, a firma del Dott. consulente tecnico della parte convenuta, afferisce la Per_4 insufficienza renale acuta, ovvero una condizione clinica del tutto diversa che si verifica in tempi brevissimi in casi di shock, traumi, sepsi, ecc.” ed evidenziando che “la fisiologica evoluzione di una insufficienza renale cronica da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica (presente già il 24 novembre 1990) è appunto quella di una insufficienza renale terminale e dello stadio dialitico” (così, nell'elaborato depositato in data 8.3.2025).
Il C.T.U. ha, poi, ribadito che “In ogni caso, pur volendo prendere in considerazione un eventuale incidenza negativa della insufficienza renale cronica sofferta dallo sulla CP_9 funzione polmonare, nel caso di specie non possiamo non tenere presente che sia la formaldeide che l'ipoclorito di sodio causano danneggiamenti diretti a livello polmonare, come d'altronde risulta dalle pubblicazioni del Ministero della Salute e dalla scheda tecnica del prodotto citate nella ns. relazione di “Supplemento di perizia” del 31 ottobre 2024” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo innanzi citato).
Il rilievo è condivisibile, giacchè, valorizzando l'autonoma efficacia lesiva della formaldeide e dell'ipoclorito ed escludendo, al contempo, fattori alternativi nella causazione dell'evento
11 dannoso, s'appalesa conforme al principio secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 38123/2021).
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quel che concerne la nefropatia, posto che - come acclarato dal C.T.U. con argomentazioni congrue, scientificamente ineccepibili e saldamente ancorate al dato clinico del ricorrente – la preesistenza di una condizione ampiamente compromessa (integrata dalla grave e risalente insufficienza renale cronica) ha costituito causa di per sé sufficiente alla produzione dell'evento lesivo, dovendosi escludere che l'attività lavorativa abbia anche solo concorso ad aggravare o ad accelerare il processo morboso.
2.9. Accertata, nei suesposti termini, la sussistenza di un valido nesso eziologico tra l'esposizione a rischio ambientale e l'insorgenza della patologia polmonare, gravava sulla parte resistente l'onere di provare l'adozione delle cautele necessarie ad evitare il danno.
Sennonchè, detto onere è rimasto completamente inevaso, non essendo emerso alcunchè dall'espletata istruttoria orale.
Difatti, il teste (dipendente dell' dal 1991 al 2000, dapprima come Testimone_3 CP_2 impiegato e poi come Responsabile del Settore Semilavorati) ha riferito: “Posso dire che
l'Istituto forniva a noi dipendenti DPI, ma non saprei precisare se facesse altrettanto con addetti alle pulizie esterne. Preciso che in alcune occasioni ho visto tali addetti indossare
DPI, ma non saprei essere preciso su periodo e continuità nell'indossare tali dispositivi” (cfr. verbale del 15.3.2023).
Il teste , anch'egli dipendente dell' ha dichiarato, con riferimento agli Testimone_4 CP_2 addetti alle pulizie: “…non ricordo di averli mai visti con le mascherine” (cfr. verbale del
17.5.2023).
Com'è evidente, i testi addotti dall' non sono stati in grado di riferire se gli operai delle CP_1 imprese appaltatrici del servizio di pulizia e manutenzione (e, dunque, anche l'odierno ricorrente) fossero provvisti o meno di dispositivi di protezione individuale (segnatamente, mascherine) durante l'espletamento delle loro mansioni.
12 In difetto di prova liberatoria sul punto, si configura dunque la responsabilità datoriale di cui all'art. 2087 c.c.
2.10. Fermo quanto precede e passando alla valutazione del danno, devono, ancora una volta, richiamarsi le argomentate conclusioni del C.T.U., il quale ha correttamente utilizzato le
Tabelle della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che individuano, per la insufficienza respiratoria moderata stadio 2, un grado di menomazione compreso tra l'11 % ed il 25 %.
Il danno biologico è stato, quindi, valutato dall'ausiliario in misura pari al 15%, tenuto conto delle complessive condizioni di salute del lavoratore, laddove non pertinente s'appalesa il riferimento operato dal C.T. di parte ricorrente ai codici tabellari previsti in materia di invalidità civile, come pure evidenziato nella relazione integrativa depositata in data
31.10.2024.
L'esatto grado di menomazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva e delle correlate bronchiectasie secondo le Tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al D.M. 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, è, invece, pari all'8% (si legga, in tal senso, la relazione depositata dal C.T.U. in data 8.3.2025).
Da ultimo, è stato demandato all'ausiliario l'ulteriore compito di accertare l'epoca di presumibile consolidamento dei postumi, e ciò alla luce dell'insegnamento di legittimità secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza” (Cass. civ. Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121; conf.
Cass. n. 10303/2012).
Sul punto, il dott. ha precisato che “il 4 aprile 2013 il ricorrente fu sottoposto ad Per_1 esame Tac del torace che evidenziò, per la prima volta, una condizione di “Broncopatia cronica di tipo bronchiectasica”, mentre gli accertamenti strumentali e le visite Specialistiche effettuate in precedenza non avevano evidenziato la presenza di bronchiectasie”.
Pertanto, l'epoca di stabilizzazione della patologia polmonare “può essere fatta risalire orientativamente al 4 aprile 2013”. (cfr. elaborato depositato in data 8.3.2025).
2.11. Tanto detto e venendo alla liquidazione del danno biologico permanente patito da occorre procedere facendo ricorso ai parametri tabellari elaborati Parte_1 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (sull'efficacia para-normativa di tali
13 Tabelle, in quanto espressione del criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c., cfr., Cass. n. 8532/2020; più di recente, Cass. n. 13701/2024).
In applicazione delle suddette Tabelle, considerato che il danno biologico permanente è valutabile in misura del 15% e che, come riferito dal C.T.U., i postumi si sono consolidati nell'aprile del 2013, quando il ricorrente aveva 54 anni, va riconosciuto un risarcimento pari ad euro 35.407,00.
Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 30293/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale per danno biologico erogabile dall' pari ad euro CP_3
6.702,13 (si veda il prospetto fornito dall' ed allegato alle note depositate da parte CP_1 ricorrente in data 22.9.2025).
Si richiama, a tal fine, l'ormai consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_3 assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del
1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata CP_3 liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. Lav.
n. 13819/2017; in senso conforme, Cass. Sez. Lav. n. 9112/2019; più di recente, Cass. Sez.
Lav. n. 33639/2022, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell non costituisce CP_3
"condicio iuris" per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”).
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di danno biologico ammonterebbe ad euro
28.704,87.
A detta somma deve, tuttavia, aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza (o danno morale), avuto riguardo alla prolungata esposizione del lavoratore a fattori di rischio particolarmente nocivi, alla totale assenza di misure di sicurezza poste a
14 presidio dell'integrità psico-fisica del lavoratore e tenuto conto, altresì, della non lieve entità del danno biologico, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva (v., a quest'ultimo proposito, Cass. civ.
n. 19922/2023, secondo cui “…un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”).
Sulla scorta delle Tabelle milanesi, il suddetto incremento è pari ad euro 10.976,00, sicchè il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad euro 39.680,87, importo già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Null'altro può riconoscersi al ricorrente, non ravvisandosi i presupposti per operare una personalizzazione in aumento, stante l'assenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso di specie, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. n. 21939/2017; più di recente, Cass. n. 26670/2025).
Nei limiti innanzi esposti, il ricorso va, pertanto, accolto
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, CP_2 dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2206/2021 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di euro 39.680,87, oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
15 b) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, CP_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Marina Notarangelo e Angelo Muscillo;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_10
all'esito dell'udienza del 02/10/2025
[...]
Il Giudice
IV UT
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, all'esito dell'udienza del 02/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2206 - 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Marina Notarangelo e Angelo Muscillo
PARTE RICORRENTE
E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia P.IVA_1
OD e CA HE
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: risarcimento danno non patrimoniale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2021, – premesso di aver prestato, Parte_1 dall'1.7.1991 fino al 7.5.1999, in qualità di socio lavoratore della Società Cooperativa
Azzurra a r.l. (poi estinta ed assorbita dalla Cooperativa Nuova San Michele), attività lavorativa presso l' (d'ora innanzi, anche solo Controparte_1
, con la qualifica di “Operatore Generico di Produzione”, in virtù di apposito CP_2 contratto di appalto di manodopera per la pulizia industriale, la manutenzione e la movimentazione dei materiali – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che esso istante, al pari degli altri dipendenti della Cooperativa (la c.d. “ ”, così chiamata Pt_2 all'interno dell' , era soggetto al potere organizzativo del Responsabile dei Servizi CP_2 Generali dell' ; che, ogni mattina, il predetto referente dava disposizioni al responsabile CP_1 della Cooperativa, il quale, a sua volta, le riferiva ai lavoratori;
che egli ignorava, così come gli altri dipendenti, il tipo di sostanze, polveri, agenti chimici e biologici con cui entrava quotidianamente in contatto durante l'attività lavorativa, né, d'altro canto, era consapevole della presenza di amianto friabile in tutto lo stabilimento, posto che il Responsabile dei
Servizi Generali si limitava ad impartire direttive attinenti esclusivamente ai lavori da svolgere nel corso della giornata;
che tutti gli ambienti di lavoro erano insalubri e maleodoranti, operando i lavoratori (sia dell' che della Cooperativa) in locali in cui si CP_2 disperdevano continuamente polveri di amianto e di altre sostanze chimiche, tossiche e cancerogene, utilizzate nel processo di trasformazione della cellulosa semilavorata in prodotto finito e che sedimentavano al suolo o nell'aria, senza che fossero predisposti idonei sistemi di sicurezza.
Tanto premesso in fatto e descritte le mansioni disbrigate (segnatamente, movimentazione dei materiali di approvvigionamento, pulizia industriale mediante asportazione dei reflui delle lavorazioni, manutenzione degli impianti), deduceva il ricorrente di essere rimasto esposto, nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso lo stabilimento dell' di Foggia, CP_2 all'azione di plurime sostanze nocive impiegate nel ciclo di lavorazione della carta (in particolare, amianto, ipoclorito di sodio e formaldeide), lamentando di aver riportato gravi danni all'apparato respiratorio e renale (tanto da essere stato costretto a sottoporsi, in data
12.4.2005, ad un trapianto di rene).
Aggiungeva di aver denunciato all' la broncopneumopatia cronico-ostruttiva CP_3 successivamente diagnosticatagli, ma di non aver coltivato la relativa pratica amministrativa dopo il rigetto frapposto dall'Istituto.
Allegava, quindi, l'inadempimento dell' dovendo la BPCO enfisematosa e CP_2
l'aggravamento dell'insufficienza renale ascriversi a fatto e colpa del predetto , il quale CP_1 aveva omesso di adottare le misure specifiche suggerite dalla tecnica e dirette a salvaguardare la salubrità dell'ambiente di lavoro, con conseguente violazione anche della regola generale di chiusura dettata dall'art. 2087 c.c.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare
e dichiarare che la malattia BPCO II dt. e l'aggravarsi dell'insufficienza renale che ha CP_4 condotto il sig. al trapianto di rene, sono state causate e/o concausate dalle Pt_1 specifiche attività da esso svolte in favore del committente di Foggia dal 1991 sino al CP_2
1999 come su descritte e che hanno comportato la continua e prolungata esposizione della sua persona, senza alcun mezzo idoneo di protezione, all'amianto, alla candeggina, alla
2 formaldeide ed alle altre sostanze tossiche, nocive e cancerogene così come elencate ed individuate nel presente ricorso;
B) quindi, ritenere e dichiarare l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile
[...] dell'insorgenza della BPCO II dt. e dell'aggravarsi dell'insufficienza renale che ha CP_4 condotto il lavoratore al trapianto del rene, per non avere predisposto tutte le misure atte a tutelare la persona del lavoratore e ciò in violazione delle norme indicate nel presente ricorso;
C) per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore a voler versare, al sig. , a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Pt_1 differenziali e complementari anche ex art 2059 cod.civ., non indennizzati e/o non indennizzabili dall' , quella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e CP_3 rivalutazione dal 2005 sino all'effettivo soddisfo;
D) condannare l' in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo che venisse integrato il CP_2 contraddittorio nei confronti della Cooperativa Nuova San Michele ovvero di essere autorizzato a chiamare in causa la predetta società.
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. E' anzitutto pacifico – oltre che documentalmente provato (si veda il curriculum versato in atti, doc. 1, fascicolo di parte ricorrente) – che abbia rivestito la qualifica di Parte_1 socio lavoratore della (poi assorbita dalla Cooperativa Nuova San Controparte_5
Michele), prestando, in tale qualità e nel periodo dall'1.7.1991 sino al 7.5.1999, mansioni di operaio generico addetto alla manutenzione e alla pulizia industriale nei reparti e sugli impianti nonché adibito ad operazioni di carico, scarico, movimentazione e manipolazione di materiali vari all'interno dello stabilimento di Foggia dell' CP_2
E' pure incontroverso – alla stregua delle convergenti allegazioni delle parti – che detta attività lavorativa sia stata svolta dall'odierno istante in virtù di apposito contratto di appalto di manodopera intercorso tra l' (committente) e la CP_2 CP_5
3 Ciò posto, sostiene l' , anche attraverso il richiamo alle fonti normative all'epoca CP_1 vigenti (D.lgs. n. 277/1991 e D.lgs. n. 626/1994), che alcuna responsabilità potrebbe configurarsi a suo carico, non essendo il committente “il soggetto deputato alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro e, pertanto, non potendo lo stesso prendere le necessarie determinazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro” (pag. 3 della memoria).
Soggiunge che in qualità di socio lavoratore, ben avrebbe potuto (recte, dovuto) Pt_1
“intervenire nell'organizzazione dell'impresa anche in termini di gestione dei lavoratori e, dunque, anche alle attività inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro” (pag. 6 della memoria), sicchè, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche forma di responsabilità della parte committente, il risarcimento dovrebbe proporzionalmente ridursi in ragione della concorrente condotta colposa del lavoratore.
In siffatto contesto, la parte resistente ha invocato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti della Cooperativa appaltatrice ovvero, in via subordinata, la chiamata in causa della predetta società.
2.2. La prospettazione dell' non può essere condivisa. CP_2
Secondo quanto puntualizzato dalla Suprema Corte, “In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice” (Cass. Sez. Lav. n.
29157 del 12.11.2024; conf. Cass. Sez. Lav. n. 13514 del 20.5.2025: nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente , oggi Fintecna, non si sia ingerito CP_6 nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).
Come rimarcato nella motivazione della pronuncia dianzi citata, il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 5419/2019; Cass. n. 798/2017) è nel senso che il committente ha un debito di sicurezza sia verso i propri dipendenti sia verso i dipendenti degli appaltatori, principio tanto più valido quando si discute – come nella fattispecie in esame – di violazione delle norme sull'igiene del lavoro nello stabilimento del committente.
In quest'ottica, il controllo dell'ambiente di lavoro imponeva al committente (proprietario e custode dello stabilimento) di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e tali misure
4 comprendevano, secondo l'esemplificazione operata dalla Suprema Corte: il fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, il predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e il cooperare con l'appaltatore nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
Giova soggiungere che tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n.
8372 del 2014)” (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).
E tali generali principi – come pure evidenziato in Cass. n. 29157/2024 cit. – “devono essere affermati anche con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 626/1994, poiché promanano dalla generale norma dell'art. 2087 c.c., norma di “chiusura” in materia di responsabilità per gli infortuni e le malattie professionali, proprio per il suo importante ruolo di integrazione della protezione del lavoratore e di tutela della salute sul luogo di lavoro (v. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022, Sez. L, Sentenza n. 3291 del
19/02/2016, Sez. L, Sentenza n. 20142 del 23/09/2010, Sez. L, Sentenza n. 12138 del
19/08/2003)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente ricondotto l'insorgenza della patologia polmonare (nonchè l'aggravamento della nefropatia) all'azione delle sostanze nocive impiegate nel processo di fabbricazione della carta all'interno dello stabilimento dell' CP_2
e tanto basta per sostenere che l'iniziativa processuale sia stata correttamente assunta nei confronti del committente, quale unico soggetto preposto all'adozione delle misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori.
Sulla scorta di quanto argomentato, non occorre dunque integrare il contraddittorio nei confronti della (formale) datrice di lavoro, né, tanto meno, disporne la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
5 2.3. Passando, quindi, all'esame della fondatezza nel merito della domanda attorea, giova rammentare che, in tema di risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., non si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, risultando gli oneri di allegazione e prova articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili (Cass. n. 34968/2022; cfr. anche Cass. n. 10992/2020, n. 14064/2019, n.
8911/2019, n. 24742/2018); appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (per tale ricostruzione cfr. Cass. n. 21682/2023).
2.4. Nella fattispecie, la prolungata esposizione del lavoratore a sostanze potenzialmente nocive (della cui natura appresso si dirà) può dirsi compiutamente dimostrata alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria orale.
Più in dettaglio, il teste , escusso all'udienza del 15.3.2023, ha riferito, in Testimone_1 estrema sintesi, di aver lavorato presso lo stabilimento dell' dal 1991 al 1999, CP_2 svolgendo le medesime mansioni del ricorrente (ovvero pulizia industriale, carico, scarico e movimentazione di materiali e attività di manutenzione nei reparti e sugli impianti).
Dopo aver affermato che né lui, né gli altri lavoratori “sapevano il tipo di sostanze, polveri ed agenti chimici con cui venivano in contatto” (compreso l'amianto friabile presente nello stabilimento), il teste ha dichiarato che i contenitori movimentati dai dipendenti della
Cooperativa e distribuiti presso i vari reparti “spesso…erano lesionati”.
Il teste ha pure descritto l'attività di pulizia industriale, consistente nella rimozione di “tutti i residui della produzione e della lavorazione, sia sotto forma di polveri che sedimentavano al suolo, sia di scarti di altro tipo, ivi comprese le scoibentazioni residuate dalle tubazioni in
6 amianto”, aggiungendo che gli scarti, “raccolti a mani nude e senza mascherine di alcun tipo, venivano trasportati con dei motori agricoli o nel Parco Paglia o dietro il Reparto talco, dove si scaricavano in un piazzale formando un altro cumulo, il quale periodicamente veniva rimosso e messo in un cassone su di un camion e portato via per lo smaltimento”.
Dopo aver confermato l'espletamento di attività di manutenzione anche da parte di il Pt_1 teste ha, infine, riferito che il ricorrente si occupava della pulizia industriale nel Settore
Produzioni Semilavorati, al cui interno si provvedeva alla trasformazione della paglia vegetale in prodotto semilavorato (cellulosa) ed ove gli addetti alla “dovevano raccogliere la Pt_2 sporcizia, composta da reflui delle varie lavorazioni e riportare l'ambiente in condizioni tali da permettere agli operai di continuare il loro lavoro senza essere intralciati dai rifiuti della produzione”, con la precisazione che le operazioni di pulizia avvenivano con gli impianti in funzione, mentre gli operai dell' continuavano a svolgere le loro mansioni (si legga, a CP_2 tal fine, il capitolo 17 del ricorso, integralmente confermato dal testimone).
Il teste ha parimenti confermato la presenza di nel reparto in cui si Tes_1 Pt_1 produceva il cloro per l'elettrolisi, dichiarando che “la pulizia di tutti i reflui dell'Ipoclorito era effettuata dalla Cooperativa Azzurra e quindi anche dal sig. ”. Pt_1
Da ultimo, ha soggiunto che il ricorrente - sempre sprovvisto di appositi dispositivi di protezione - effettuava la pulizia dei reflui anche laddove si produceva idrossido di sodio, nel reparto in cui si stampava la carta, nel reparto targhe, presso l'Impianto Grumback
PA (ove venivano inalate polveri di paglia), nel laboratorio chimico (sprovvisto di impianto di aerazione) e nel Magazzino Stivaggio Amianto, occupandosi anche dello spurgo dei silos e dell'asportazione dei fanghi dal depuratore sito nel Parco Paglia.
Il teste (qualificatosi come dipendente dell' “dall'ottobre del 1978 Testimone_2 CP_2 fino a giugno del 2009”), ha, dal canto suo, confermato la diffusa presenza di amianto all'interno dello stabilimento nonché l'impiego di prodotti chimici utilizzati nel ciclo di lavorazione della carta (cfr. capitoli 41-42-44-45, confermati dal teste, avendo egli lavorato nel Reparto “provvedendo alle relative preparazioni”). Pt_3
2.5. Orbene, le deposizioni innanzi riassunte corroborano la prospettazione attorea circa l'esistenza di un ambiente di lavoro potenzialmente foriero di pregiudizio per la salute, avuto riguardo alla continuativa e prolungata esposizione a sostanze tossiche, quali, in particolare,
l'amianto (si legga, sul punto, la deposizione del teste ). Tes_1
Le allegazioni svolte dal ricorrente in ordine alle patologie asseritamente derivategli dalle condizioni di lavoro innanzi descritte, unitamente alla copiosa documentazione sanitaria versata in atti (docc. 3 a - 35), hanno, quindi, indotto il Tribunale a disporre una C.T.U.
7 medico-legale, affidata al dott. onde accertare la riconducibilità eziologica Persona_1 di dette infermità alla nocività dell'ambiente di lavoro.
2.6. Nel primo elaborato a sua firma, depositato in data 18.4.2024, il predetto ausiliario – in coerenza con i quesiti inizialmente formulati (cfr. ordinanza del 13.9.2023) ed all'esito di un'accurata disamina della documentazione in atti – concludeva nei seguenti termini: “
1. In base alla esposizione lavorativa alle polveri di amianto, secondo le modalità descritte nel ricorso, e sulla scorta della Letteratura Medico-Scientifica esaminata, possiamo affermare che non sussiste nesso di causalità con le patologie denunciate e che pertanto non sono derivati, a carico del Sig. postumi permanenti invalidanti”. Parte_1
Più in dettaglio, con particolare riferimento alla patologia renale e replicando anche ai rilievi critici delle parti, il C.T.U. riferiva quanto segue: “…essa era “pre-esistente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente, a partire dal 1 luglio 1991, presso lo stabilimento di
Foggia dell' ; infatti, dall'esame della documentazione Controparte_1 sanitaria in atti ed acquisita emerge chiaramente che il 6 novembre 1990 il Sig. fu Pt_1 ricoverato presso la Divisione di Nefrologia dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo ove fu posta diagnosi di: “Insufficienza renale cronica (da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica); ipertensione arteriosa di grado medio-severo”. Non si trattava quindi di uno
“screzio” renale, come sostiene erroneamente il Ctp della parte attrice, bensì di una insufficienza renale cronica che ebbe inizio ben prima del 6 novembre 1990, epoca in cui fu diagnosticata presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo allorquando si trovava in uno stadio già avanzato. Orbene, se è vero che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente presso
l' ebbe inizio il 1 luglio 1991, non si vede come possa essere ammesso il rapporto CP_2 causale con una patologia già presente in stadio avanzato in data 6 novembre 1990”.
Quanto alla patologia polmonare, l'ausiliario svolgeva, invece, le seguenti considerazioni medico-legali: “Passando ora alla questione della patologia polmonare, da un punto di vista generale e metodologico non è sufficiente affermare che le lesioni polmonari sono compatibili con l'esposizione ad amianto, ma occorre dimostrarlo, con il “criterio del più probabile che non”. La bibliografia fornita dal Ctp dell'attore, di eminente estrazione radiologica, non viene accompagnata da nessun lavoro che argomenti gli aspetti clinici ed esposizionali: in altre parole, accanto a questi quadri (aspecifici e solo compatibili) ne mancano altri certi e rilevanti (placche pleuriche, BAL positivo per corpuscoli di asbesto). Inoltre il paziente presentava bronchiectasie (nessuna menzione ne fa il consulente di parte attrice), patologia ben più rilevante, evolutiva e non certo correlata all'esposizione a fibre di amianto. Non è un problema di bibliografia recente ma di dimostrazione del nesso causale: le interpretazioni
8 radiologiche non sono sufficienti per una diagnosi clinica, a maggior ragione non sono sufficienti in un caso di presunta asbestosi. Oltretutto, proprio nella pubblicazione citata dal
Dott. (https://www.msdmanuals.com/it/professionale/malattie- Persona_2 polmonari/malattie polmonari-ambientali-e-occupazionali/asbestosi) è riportato chiaramente che: “… Le adenopatie ilari e mediastiniche e le opacità nodulari non sono elementi caratteristici e suggeriscono una diagnosi diversa …”, mentre appunto l'esame Tac del torace effettuato dal Sig. il 23 gennaio 2019 dimostrò la presenza di “… multipli Pt_1 micronoduli a distribuzione centro lobulare … alcuni linfonodi con diametro assiale massimo di circa 15 mm in sede pre-tracheale, nella loggia del , nello finestra aorto-polmonare CP_7
e nella loggia sollocarenale …”. È del tutto evidente, quindi, che proprio la pubblicazione scientifica citata dal Ctp smentisce ciò che lo stesso ha affermato;
inoltre, per quanto concerne il lavoro di utilizzato dal Dott. occorre precisare che Parte_4 Persona_2 si tratta di uno studio nel quale gli stessi Autori si pongono l'interrogativo circa un
“possibile” rapporto causale tra la esposizione all'asbesto e l'ostruzione delle piccole vie aeree (evenienza del tutto estranea al criterio civilistico del più probabile che non) e concludono che: “… sono necessarie ulteriori indagini a lungo termine al fine di esplorare il deficit del flusso aereo nel tempo nei pazienti con esposizione professionale o ambientale all'amianto e con asbestosi …” (cfr. pagg. 18 e ss. della relazione).
Sulla scorta di quanto innanzi argomentato, il C.T.U. rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
2.7. Occorre, a questo punto, evidenziare che – come rimarcato dalla parte ricorrente sin dalle note depositate in data 1.2.2024 – l'eziologia delle patologie denunciate (anche in termini di aggravamento, con particolare riferimento alla malattia renale) è stata ricondotta non solo (e non tanto) alla prolungata esposizione all'amianto, ma anche a tutti gli altri agenti chimici dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo.
Il riferimento è, in particolare, all'ipoclorito e alla formaldeide.
Quanto al primo, il teste ha, come detto, confermato che era addetto anche Tes_1 Pt_1 alla pulizia dei reflui dell'ipoclorito (cfr. capitolo 15 del ricorso).
Quanto alla seconda, parte ricorrente ha puntualmente allegato – anche mediante rinvio al parere medico-legale espresso dal dott. (doc. 19) – che, tra i principali Persona_3 agenti chimici cui si può restare esposti durante il processo di produzione della carta, v'è, appunto, la formaldeide, come emerso dallo studio epidemiologico condotto sul gruppo lavorativo del Poligrafico da ricercatori dell'Università di Bari (“Mortalità tra i lavoratori
9 Pa impiegati nei lavori della cellulosa e della carta in Puglia. e Giorn It Medicina CP_8
Lavoro 2003 suppl 25:3”).
Orbene, a fronte di tale circostanziata deduzione – ossia l'impiego della formaldeide nel ciclo di lavorazione – l' nulla ha specificamente obiettato, essendosi limitato l' a CP_2 CP_1 denunciare l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del lavoratore, senza, tuttavia, contestare (ex art. 115 c.p.c.) il fatto principale sul quale poggia la prospettazione attorea, vale a dire l'utilizzo di formaldeide nel ciclo di produzione e lavorazione della carta.
2.8. In un simile contesto, è stato demandato al C.T.U. il compito di rispondere al seguente quesito integrativo: “Dica il C.T.U., tenuto conto delle mansioni prestate dal ricorrente, quali descritte dai testimoni escussi in corso di causa, se sussista o meno nesso di causalità tra
l'esposizione di a formaldeide e ipoclorito di sodio e l'insorgenza (o Parte_1
l'aggravamento) delle patologie denunciate, fermi restando gli ulteriori quesiti già formulati con ordinanza istruttoria pronunciata in data 13.9.2023” (cfr. ordinanza del 15.6.2024).
Ottemperando all'incarico, l'ausiliario ha, in primo luogo, ribadito l'insorgenza della nefropatia in epoca antecedente all'inizio dell'attività lavorativa espletata da presso lo Pt_1 stabilimento di Foggia dell' CP_2
Ha, invece, riferito – con riguardo alla patologia polmonare – che “numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali quelle citate dal Ctp dell'attore nelle “controdeduzioni” del 6 febbraio 2024, evidenziano la sussistenza di un rapporto causale diretto tra la esposizione a sostanze tossiche quali formaldeide ed ipoclorito di sodio e la insorgenza di patologie dell'apparato respiratorio quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva e le correlate bronchiectasie”, concludendo nel senso che “…la insufficienza respiratoria di grado moderato dalla quale è affetto il Sig. potrebbe essere ammessa al risarcimento, Parte_1 in base alle Tabelle della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, mediante
l'attribuzione di un coefficiente di danno biologico permanente in misura del 15 (quindici)
%” (cfr. relazione depositata in data 31.10.2024).
Il dott. ha, quindi, convincentemente replicato alle osservazioni critiche delle Per_1 parti, rimarcando, quanto alla patologia renale, che “la insufficienza renale era già presente in
“stadio avanzato” nel 1990, ben prima dell'inizio della attività lavorativa del ricorrente presso l' e che la successiva necessità di dialisi e di trapianto renale non rappresentano CP_2 altro che la naturale evoluzione peggiorativa di nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica”.
D'altro canto, la formaldeide e l'ipoclorito non integrano fattori di rischio idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di una nefropatia.
10 Sul punto, il C.T.U. ha ricordato che “dal sito del Ministero della Salute si rileva chiaramente che la formaldeide è causa di irritazione oculare, cutanea, delle vie aeree e delle mucose, inoltre è stata inquadrata dallo IARC tra i “cancerogeni certi”; nessuna correlazione viene evidenziata tra esposizione a formaldeide ed insufficienza renale da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica. Infatti, anche il Dott. citando uno studio Persona_2 epidemiologico condotto nello stabilimento dell' di Foggia, si riporta alla esposizione a CP_2 sostanze “cancerogene” per il rene;
il Sig. , però, non era affetto da neoplasia, per Pt_1 cui l'argomento risulta del tutto estraneo al caso in trattazione”.
Per quanto attiene all'ipoclorito di sodio, invece, “dalla scheda tecnica del prodotto estratta dal sito https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display...emerge che tale composto ha un effetto corrosivo per gli occhi, per la cute, per il tratto respiratorio e per il tratto digestivo;
nessuna dannosità è segnalata a livello renale”, laddove anche “dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità … emerge che il composto, se misto ad ammoniaca, scatena una reazione tossica sprigionando clorammine che risultano tossiche per vie respiratorie, occhi, cute, mucose;
nessuna dannosità è descritta a livello renale”.
Da ultimo, l'ausiliario – ulteriormente replicando ai rilievi critici dei consulenti tecnici delle parti e fornendo i chiarimenti di cui all'ordinanza del 30.1.2025 – ha recisamente escluso qualsivoglia ruolo concausale della insufficienza renale cronica sofferta da sulla Pt_1 funzione polmonare, osservando che “la Bibliografia citata nella relazione dell'8 gennaio
2025, a firma del Dott. consulente tecnico della parte convenuta, afferisce la Per_4 insufficienza renale acuta, ovvero una condizione clinica del tutto diversa che si verifica in tempi brevissimi in casi di shock, traumi, sepsi, ecc.” ed evidenziando che “la fisiologica evoluzione di una insufficienza renale cronica da nefroangiosclerosi da glomerulonefrite cronica (presente già il 24 novembre 1990) è appunto quella di una insufficienza renale terminale e dello stadio dialitico” (così, nell'elaborato depositato in data 8.3.2025).
Il C.T.U. ha, poi, ribadito che “In ogni caso, pur volendo prendere in considerazione un eventuale incidenza negativa della insufficienza renale cronica sofferta dallo sulla CP_9 funzione polmonare, nel caso di specie non possiamo non tenere presente che sia la formaldeide che l'ipoclorito di sodio causano danneggiamenti diretti a livello polmonare, come d'altronde risulta dalle pubblicazioni del Ministero della Salute e dalla scheda tecnica del prodotto citate nella ns. relazione di “Supplemento di perizia” del 31 ottobre 2024” (cfr., in tal senso, l'elaborato integrativo innanzi citato).
Il rilievo è condivisibile, giacchè, valorizzando l'autonoma efficacia lesiva della formaldeide e dell'ipoclorito ed escludendo, al contempo, fattori alternativi nella causazione dell'evento
11 dannoso, s'appalesa conforme al principio secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 38123/2021).
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quel che concerne la nefropatia, posto che - come acclarato dal C.T.U. con argomentazioni congrue, scientificamente ineccepibili e saldamente ancorate al dato clinico del ricorrente – la preesistenza di una condizione ampiamente compromessa (integrata dalla grave e risalente insufficienza renale cronica) ha costituito causa di per sé sufficiente alla produzione dell'evento lesivo, dovendosi escludere che l'attività lavorativa abbia anche solo concorso ad aggravare o ad accelerare il processo morboso.
2.9. Accertata, nei suesposti termini, la sussistenza di un valido nesso eziologico tra l'esposizione a rischio ambientale e l'insorgenza della patologia polmonare, gravava sulla parte resistente l'onere di provare l'adozione delle cautele necessarie ad evitare il danno.
Sennonchè, detto onere è rimasto completamente inevaso, non essendo emerso alcunchè dall'espletata istruttoria orale.
Difatti, il teste (dipendente dell' dal 1991 al 2000, dapprima come Testimone_3 CP_2 impiegato e poi come Responsabile del Settore Semilavorati) ha riferito: “Posso dire che
l'Istituto forniva a noi dipendenti DPI, ma non saprei precisare se facesse altrettanto con addetti alle pulizie esterne. Preciso che in alcune occasioni ho visto tali addetti indossare
DPI, ma non saprei essere preciso su periodo e continuità nell'indossare tali dispositivi” (cfr. verbale del 15.3.2023).
Il teste , anch'egli dipendente dell' ha dichiarato, con riferimento agli Testimone_4 CP_2 addetti alle pulizie: “…non ricordo di averli mai visti con le mascherine” (cfr. verbale del
17.5.2023).
Com'è evidente, i testi addotti dall' non sono stati in grado di riferire se gli operai delle CP_1 imprese appaltatrici del servizio di pulizia e manutenzione (e, dunque, anche l'odierno ricorrente) fossero provvisti o meno di dispositivi di protezione individuale (segnatamente, mascherine) durante l'espletamento delle loro mansioni.
12 In difetto di prova liberatoria sul punto, si configura dunque la responsabilità datoriale di cui all'art. 2087 c.c.
2.10. Fermo quanto precede e passando alla valutazione del danno, devono, ancora una volta, richiamarsi le argomentate conclusioni del C.T.U., il quale ha correttamente utilizzato le
Tabelle della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che individuano, per la insufficienza respiratoria moderata stadio 2, un grado di menomazione compreso tra l'11 % ed il 25 %.
Il danno biologico è stato, quindi, valutato dall'ausiliario in misura pari al 15%, tenuto conto delle complessive condizioni di salute del lavoratore, laddove non pertinente s'appalesa il riferimento operato dal C.T. di parte ricorrente ai codici tabellari previsti in materia di invalidità civile, come pure evidenziato nella relazione integrativa depositata in data
31.10.2024.
L'esatto grado di menomazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva e delle correlate bronchiectasie secondo le Tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al D.M. 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, è, invece, pari all'8% (si legga, in tal senso, la relazione depositata dal C.T.U. in data 8.3.2025).
Da ultimo, è stato demandato all'ausiliario l'ulteriore compito di accertare l'epoca di presumibile consolidamento dei postumi, e ciò alla luce dell'insegnamento di legittimità secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza” (Cass. civ. Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121; conf.
Cass. n. 10303/2012).
Sul punto, il dott. ha precisato che “il 4 aprile 2013 il ricorrente fu sottoposto ad Per_1 esame Tac del torace che evidenziò, per la prima volta, una condizione di “Broncopatia cronica di tipo bronchiectasica”, mentre gli accertamenti strumentali e le visite Specialistiche effettuate in precedenza non avevano evidenziato la presenza di bronchiectasie”.
Pertanto, l'epoca di stabilizzazione della patologia polmonare “può essere fatta risalire orientativamente al 4 aprile 2013”. (cfr. elaborato depositato in data 8.3.2025).
2.11. Tanto detto e venendo alla liquidazione del danno biologico permanente patito da occorre procedere facendo ricorso ai parametri tabellari elaborati Parte_1 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (sull'efficacia para-normativa di tali
13 Tabelle, in quanto espressione del criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c., cfr., Cass. n. 8532/2020; più di recente, Cass. n. 13701/2024).
In applicazione delle suddette Tabelle, considerato che il danno biologico permanente è valutabile in misura del 15% e che, come riferito dal C.T.U., i postumi si sono consolidati nell'aprile del 2013, quando il ricorrente aveva 54 anni, va riconosciuto un risarcimento pari ad euro 35.407,00.
Dalla somma innanzi quantificata, da intendersi al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 30293/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata), deve detrarsi il valore attualizzato dell'indennizzo in capitale per danno biologico erogabile dall' pari ad euro CP_3
6.702,13 (si veda il prospetto fornito dall' ed allegato alle note depositate da parte CP_1 ricorrente in data 22.9.2025).
Si richiama, a tal fine, l'ormai consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui “In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_3 assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del
1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata CP_3 liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass. Sez. Lav.
n. 13819/2017; in senso conforme, Cass. Sez. Lav. n. 9112/2019; più di recente, Cass. Sez.
Lav. n. 33639/2022, secondo cui “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell non costituisce CP_3
"condicio iuris" per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro”).
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di danno biologico ammonterebbe ad euro
28.704,87.
A detta somma deve, tuttavia, aggiungersi quella spettante a titolo di c.d. incremento per sofferenza (o danno morale), avuto riguardo alla prolungata esposizione del lavoratore a fattori di rischio particolarmente nocivi, alla totale assenza di misure di sicurezza poste a
14 presidio dell'integrità psico-fisica del lavoratore e tenuto conto, altresì, della non lieve entità del danno biologico, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva (v., a quest'ultimo proposito, Cass. civ.
n. 19922/2023, secondo cui “…un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”).
Sulla scorta delle Tabelle milanesi, il suddetto incremento è pari ad euro 10.976,00, sicchè il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad euro 39.680,87, importo già rivalutato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Null'altro può riconoscersi al ricorrente, non ravvisandosi i presupposti per operare una personalizzazione in aumento, stante l'assenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso di specie, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. n. 21939/2017; più di recente, Cass. n. 26670/2025).
Nei limiti innanzi esposti, il ricorso va, pertanto, accolto
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, CP_2 dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2206/2021 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di euro 39.680,87, oltre interessi legali Parte_1 dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
15 b) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, CP_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Marina Notarangelo e Angelo Muscillo;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_10
all'esito dell'udienza del 02/10/2025
[...]
Il Giudice
IV UT
16