Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 8679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con i proc. dom. avv.ti P.IVA_1
Rosario Pesca e Davide D'Alessandro, delega in atti
-attrice-
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore dott. , Controparte_2
con il proc. dom. avv.to Claudia Vuolo e Lucia Fiorillo, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice, dopo aver premesso di essere una struttura che opera in regime di accreditamento con l'ASL di Salerno, deduceva che, in virtù dell'art. 1, comma 796 lett.
O) L. n. 296/2006 (legge finanziaria), a decorrere dall'anno 2007 sulle remunerazioni pagina 1 di 16
Esponeva che l'ASL aveva concepito un automatismo tecnico contabile per cui tutte le strutture accreditate avrebbero dovuto inserire nella distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate una sottrazione dal lordo (al netto dei ticket) dell'importo percentuale di sconto, consentendo, però, alle stesse di aggiungere in calce una nota attraverso la quale il laboratorio, non prestando acquiescenza allo sconto operato, riservava ogni diritto e azione di rivendica sulla somma decurtata e non percepita.
Lamentava che parte convenuta aveva però richiesto tale decurtazione tariffaria anche per gli anni 2010-2011-2012 ed instava quindi a che fosse accertato l'obbligo dell'ASL di pagamento in suo favore delle somme ancora dovute a saldo delle remunerazioni per le prestazioni erogate in quegli anni, pari ad €. 21.159,37 per il 2010, ad €. 19.824,50 per il 2011, e ad € 20.455,95 per il 2012.
A sostegno della propria domanda esponeva che il parametro patrimoniale dello stesso sconto, cioè il nomenclatore tariffario all'epoca vigente (DM 12.9.2006), che aveva ratificato in toto le tariffe del previgente nomenclatore (DM 22.7.1996), era stato annullato con sentenze della giustizia amministrativa passate in giudicato (il primo, del 1996, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1839/2001, e, il secondo, con varie sentenze del TAR Lazio nn. 12623-12977-12978/2007 e 2721-3735/2008, poi confermate dal Consiglio di Stato con sent. n. 3734 del 2010).
A seguito poi della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 94/2009, che aveva confermato la legittimità costituzionale della sopracitata norma sullo sconto tariffe, la
Corte di Cassazione, con pronuncia n. 10582/2018, aveva affermato il principio di diritto per il quale la norma sullo sconto delle tariffe di cui alla L. n.296/06 aveva un limite temporale di validità ed efficacia e non poteva trovare applicazione per gli anni dal 2010 in poi essendo la sua efficacia limitata al periodo di vigenza triennale 2007-
2009.
Concludeva, quindi, a che l'ASL di fosse condannata al pagamento in suo CP_1
pagina 2 di 16 favore di complessivi € 61.439,82 rilevando che l'effettività delle prestazioni rese e comunicate non era stata contestata e che in ogni caso l'applicazione di uno sconto illegittimo aveva recato alla convenuta un ingiustificato arricchimento.
Costituitasi, l' eccepiva il difetto di giurisdizione dell'AGO Controparte_1
richiamando la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte (n. 14428/2017) con cui era stato statuito che la controversia inerente il tetto di spesa deliberato per una determinata annualità investe la valenza dei budget assegnati ed involge un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione regionale conserva anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria.
Eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 2948 lett. 4 c.c. e sosteneva che non era stata fornita la prova della erogazione delle prestazioni nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali fissati dalla normativa statuale, nonché l'esistenza di un valido rapporto di accreditamento.
Affermava poi la legittima applicazione dell'art. 1 comma 796 lett. O) L. 296/2006 anche per il triennio 2010-2012, in quanto norma non ancorata ad un certo dato temporale deducendo altresì che la scelta amministrativa regionale, attuata con i decreti del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario per l'anno 2010 (decreto n. 35/2010) 2011 (decreto n. 24/2011 e n. 63/2011) e
2012 (decreto n. 7/2012), si era tradotta nell'applicazione dello sconto anche per gli anni successivi in applicazione diretta di una norma nazionale ancora vigente in attesa di ridefinizione/revisione del tariffario regionale, avvenuta solo con decreto n.
32/2013 che aveva, con effetto dal 12.2.2013, così statuito: “le tariffe di prestazione specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 3 DM 18.10.2012 hanno assorbito il valore dello sconto finora vigente ai sensi dell'art. 1 comma 796 lettera O) L. 296/2006”.
Infine, negava la debenza della somma richiesta in quanto non dovuta a causa del superamento del limite di spesa fissato dall'Amministrazione per gli anni in questione, e contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 o 2043 c.c. e la debenza di interessi moratori ex d. lgs.n.213/2012.
pagina 3 di 16 La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, era discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 14.4.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda è fondata e va accolta.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO.
Ai sensi degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, assume rilevanza non tanto la prospettazione compiuta dalle parti quanto il petitum sostanziale, che deve essere identificato soprattutto in funzione della causa petendi, id est l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi costituiscono manifestazione (cfr., ex plurimis, Cassazione S. U. n. 15323/2010; S. U. ord. n. 20350/2018).
Le controversie concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” tra le CP_1
e le case di cura o altre strutture private che l'art 133, comma 1, lett. c) Controparte_3
d.lgs. n. 104/2010 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contraddistinte da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra l'ente concedente e il concessionario del servizio, vale a dire quelle nelle quali la contrapposizione tra le parti è riconducibile al binomio obbligo/pretesa, senza che assuma alcuna rilevanza il potere di intervento riservato alla Pubblica
Amministrazione per la salvaguardia di interessi generali.
Di contro, qualora la controversia esuli da tali limiti e coinvolga la verifica dell'azione autoritativa esercitata dalla Pubblica Amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto insorto il concessionario del servizio si configura il binomio “potere-interesse”, restando attratto, di conseguenza, nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cassazione
S.U. n. 22661/2006; S.U. n. 22646/2016; S.U. n. 26200/2019).
Ed invero, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente pagina 4 di 16 ad effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza alcun accertamento in ordine azione autoritativa della Pubblica Amministrazione, giacchè nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dalle strutture accreditate viene effettuato nell' ambito di specifici accordi contrattuali, sicché il giudice ordinario può direttamente verificare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (cfr., ex ceteris, Cassazione S. n. 10149/2012; ord. n.
2291/2014).
In tale prospettiva, le domande proposte da una struttura accreditata con un'
[...]
per ottenere tutte le prestazioni medio tempore erogate in luogo del Controparte_1
Servizio Sanitario Nazionale nonché il recupero dello sconto del 20% trattenuto sul tetto di spesa contrattualizzata devono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum debeatur elementi di discrezionalità amministrativa implicanti una valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati, ma soltanto parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione (cfr. Cassazione S.U. n. 15202/2016; n. 22233/2016).
Peraltro, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, la domanda spiegata da un centro accreditato per conseguire la condanna dell' al pagamento Controparte_1
del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese in favore degli assistiti dal
[...]
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di Controparte_4
una controversia il cui petitum sostanziale concerne unicamente la verifica dell'esatto adempimento di un'obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità d azione autoritativa della Pubblica Amministrazione sul rapporto concessorio.
Tale conclusione non viene meno qualora l' eccepisca il difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata pagina 5 di 16 comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'Ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento, con efficacia di giudicato, circa l' illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'avversa eccezione atteso che, in tale ipotesi, il petitum sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, sicché la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cassazione Sez. Un. n. 28053/2018, n.
35953/2021).
Ugualmente infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr.
Cassazione n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cassazione n. 26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'ASL deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata
(ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da pagina 6 di 16 esigenze di rendiconto, sicchè trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione, nel 2018, della domanda introduttiva del presente giudizio.
Entrando allora nel merito della controversia, il Tribunale condivide gli orientamenti della giurisprudenza di merito da tempo consolidatisi sulla controversia in oggetto.
La norma invocata, ossia l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, dispone che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.
Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.
Tale disposizione espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cassazione n. 297/2021, n. 27366/2020, n. 22317/2020, n.
3676/2020, n. 10582/2018; Consiglio di Stato n. 439/2017).
Tale conclusione è, peraltro, coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato pagina 7 di 16 della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
Come, pertanto, sostenuto dall'attrice, con riferimento al triennio 2010-2012 non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo.
La pretesa creditoria di parte attrice è, in particolare, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni 2010, 2011 e 2012, le notule-distinte per gli anni 2010-2013 riepilogative con relative fatture (cfr. doc. 1- 2 attrice) da cui emergono la quantità e qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del nel periodo di tempo ivi CP_5
indicato e nella branca di appartenenza, nonché i relativi esiti valutativi di riscontro della ASL, depositati, peraltro, anche da quest'ultima (doc. 6-10) e dai quali si evince l'esatta corrispondenza dell'importo oggetto della domanda all'importo trattenuto a titolo di sconto.
Avverso la correttezza di tale calcolo, peraltro, la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul piano prettamente contabile.
Deve, inoltre, escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti in relazione al triennio oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
In particolare, l'art. 4, co. 1, dei contratti in esame, nel quale è espressamente richiamato lo sconto previsto dalla l. n. 296/2006, è volto a disciplinare il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, stabilendosi nello stesso che il limite di spesa invalicabile per gli anni
2010-2011-2012 è determinato al netto di detto sconto.
Ora, tale clausola non rileva sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sotto il diverso profilo della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca. In questa prospettiva, quindi, il richiamo allo sconto tariffario di cui alla l. n. 296/2006, sul presupposto – rivelatosi erroneo alla luce di quanto sopra detto - che lo stesso fosse operante per legge anche per gli anni successivi al 2009, ha soltanto lo scopo di pagina 8 di 16 precisare che gli importi indicati quali limiti massimi di spesa sono al netto dello sconto medesimo, così come del ticket, con la conseguenza che da tale previsione non può affatto desumersi il recepimento a livello pattizio dello sconto ai fini della determinazione del corrispettivo.
Il successivo art. 5 dei contratti intercorsi tra le parti, disciplinante più specificamente i
“criteri di remunerazione delle prestazioni”, fa invece specifico riferimento, al co. 1, alle
“tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”. Il co. 2 della medesima disposizione statuisce, inoltre, che “l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Tale disposizione, quindi, stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati avviene sulla base delle tariffe regionali “al netto degli sconti di legge”. Ciò significa che lo sconto è applicabile se previsto dalla legge. In caso contrario, lo sconto non può trovare applicazione, mancando una norma che ne preveda l'operatività. Poiché, nel caso di specie, come già rilevato, deve escludersi l'applicabilità dello sconto tariffario di cui alla l. n. 296/2006 anche alle annualità successive al 2009, il richiamo agli “sconti di legge”, riferito al triennio 2010-2012, è tamquam non esset, perché le parti si sono limitate a concordare, in ordine alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, l'applicazione di uno sconto solo se previsto dalla legge.
In altri termini, sulla base del tenore letterale della clausola, deve ritenersi che le parti, le quali evidentemente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, non hanno “contrattualizzato” tale componente, affermando che dovesse continuare ad applicarsi anche nel caso di una sua futura riduzione o eliminazione, ma si sono solo limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare alcun pagina 9 di 16 aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso.
In sostanza, il riferimento allo sconto tariffario (tanto nell'art. 4 quanto nel co. 2 dell'art. 5) viene effettuato dalle parti al solo fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento, e non anche alle remunerazioni delle singole prestazioni. Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che anche le altre disposizioni dell'art. 4 richiamano lo sconto di cui alla l. n. 296/2006 al solo fine di determinare il limite di spesa per le prestazioni che l'ASL può acquistare dalle strutture accreditate nell'anno oggetto del contratto.
Dunque, sulla base del tenore letterale delle richiamate clausole, può ritenersi che le parti, probabilmente, al momento della stipula del contratto, consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma non lo hanno “contrattualizzato”, posto che, anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso. D'altra parte, può aggiungersi che se si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava comunque applicato lo sconto in questione, indipendentemente dalla vigenza e dalla operatività di tale norma (cioè la l. n. 296/06), non avrebbe avuto alcun senso prevedere che, anche nel caso in cui tale sconto fosse stato eliminato o ridotto
(evidentemente per norme sopravvenute nella vigenza del contratto), sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, atteso che le pattuizioni contrattuali, in ogni caso, non avrebbero risentito delle modifiche normative.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della richiamata normativa – da ritenersi non più in vigore per le annualità successive al 2009 – né in virtù delle previsioni contrattuali (in tal senso, anche Corte Appello Napoli sentenze n. 272/18, n. 673/18, n.
2862/18, n. 257/19, n. 905/19).
Né alcuna derivazione applicativa dello sconto tariffe potrebbe ravvisarsi nelle pagina 10 di 16 disposizioni dei decreti commissariali regionali indicati dall'ASL, atteso che la funzione di questi era esclusivamente quella di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate. L'impugnazione, in sede amministrativa, di tali decreti commissariali non determina una situazione di pregiudizialità rispetto al thema decidendum del presente giudizio, in quanto nei giudizi amministrativi l'oggetto verte sulla legittimità di tali provvedimenti adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroarea specialistica e delle relative branche di appartenenza, e dunque sulla legittimità dell'applicazione dello sconto sull'intero finanziamento della branca, ma non anche dello sconto sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini.
Nel caso di specie rilevano, invece, solo i contratti, che vedono la partecipazione comparativa delle parti, e le clausole ivi contenute, che regolamentano il rapporto per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, dettando i criteri e le modalità per la remunerazione delle stesse;
ed è proprio dall'analisi delle clausole contrattuali che può correttamente evincersi l'infondatezza della tesi secondo cui lo sconto tariffario sarebbe stato contrattualizzato prescindendo dalla legge che lo aveva introdotto e disciplinato (legge erroneamente ritenuta applicabile dalle parti).
Non a caso, le già richiamate pronunce di Cass. S.U. n. 22233/16 e n. 15202/16, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie vertenti sulla scontistica praticata dall'ASL, hanno sottolineato che, nell'ambito di tale contenzioso, non sono ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere stata, nel caso di specie, erroneamente estesa l'operatività dello sconto tariffario oltre il 2009), sicchè la pagina 11 di 16 pretesa azionata è astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Infine, non può neppure condividersi l'eccezione dell'ASL convenuta secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potrebbero essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa.
In proposito, occorre premettere che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell'ASL (Cass. n. 26234/19, n. 23324/18, n. 5095/18,
n. 3403/18, n. 17437/16, nonché Cass. S.U. n. 15516/18).
Tale distribuzione del carico probatorio è concretamente in linea con il principio di vicinanza della prova nella fattispecie in esame, atteso che nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni nella branca della laboratoristica-patologia clinica non vi è l'assegnazione di un tetto di spesa individuale (o c.d. di struttura). In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile, ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento.
Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese verranno ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini cioè di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario. Ne discende che la singola struttura non ha alcuna possibilità di conoscere l'evento estintivo, ossia il momento nel quale il tetto di spesa della macroarea di appartenenza sarà raggiunto, se non opportunamente edotta dall'ASL (l'unica avente accesso al dato aggregato) nelle modalità contrattualmente regolamentate.
pagina 12 di 16 I passaggi di tale complesso iter procedimentale risultano, infatti, dettagliatamente disciplinati dalle disposizioni del contratto di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92
(sottoscritto da ciascuna struttura con l'ASL di appartenenza), che, peraltro, in caso di superamento del tetto, espressamente (art. 5) richiama la disciplina introdotta dalla
Deliberazione regionale n. 1268/08 all'allegato “C”, in tema di determinazione della R.T.U. (regressione tariffaria unica).
Nel caso di specie, a prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza della prova offerta dall'ASL in ordine a tale questione, il superamento dei tetti di spesa appare essere un falso problema.
Invero, se anche tale superamento fosse effettivamente configurabile, ciò non pregiudicherebbe il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, atteso che tali somme rientrano, fino a prova contraria, nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, le quali risultano viziate nella parte in cui hanno richiamato uno sconto non più applicabile per legge. Non si tratta, cioè, nel caso di specie, di remunerare prestazioni extra budget (alle quali si riferisce la giurisprudenza che ritiene invalicabili i tetti di spesa: cfr., ex multis, Cassazione n.
27608/19), bensì di garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall'ASL convenuta, la quale ha indebitamente inserito, negli accordi contrattuali intercorsi con la sanitaria attrice, la previsione di uno sconto Parte_3
tariffario fondato su una norma non più applicabile, che aveva cessato, cioè, di produrre effetti già prima della conclusione dei predetti accordi contrattuali.
Non può, quindi, l'ASL convenuta beneficiare, invocando il tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge ad essa imputabile, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di budget un inconveniente di fatto (momentaneo, come si dirà in prosieguo) conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla medesima Amministrazione, sulla quale soltanto, quindi, grava l'onere di rielaborare tutta la programmazione pagina 13 di 16 finanziaria della macroarea, quindi della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
Tale conclusione non esclude, ovviamente, il diritto dell'ASL convenuta - una volta operata, con l'eliminazione dello sconto, la riprogrammazione finanziaria della macroarea nel periodo in esame - di ottenere la ripetizione, dalla struttura privata, delle somme a questa indebitamente versate in ragione dell'eventuale superamento del tetto di spesa che dovesse emergere. In altri termini, ipotizzando che il budget fissato per gli anni di riferimento sia stato esaurito, e che l'applicazione degli sconti tariffari abbia comunque consentito di ottenere un maggior volume di prestazioni sanitarie da parte delle strutture accreditate (nel senso che l'applicazione dello sconto,
a budget invariato, consente di spendere interamente quest'ultimo tramite l'erogazione, però, di un numero maggiore di prestazioni da parte delle medesime strutture), lo sforamento del “budget” sarebbe riconducibile alla remunerazione delle ulteriori prestazioni che la struttura privata ha potuto erogare proprio in ragione della maggiore capienza del budget conseguente all'applicazione dello sconto. Se, cioè, lo sconto non fosse stato ab origine applicato, la struttura privata, nel rispetto del medesimo tetto di spesa, avrebbe potuto erogare un minor quantitativo di prestazioni remunerate, perché il tetto di spesa si sarebbe esaurito prima rispetto a quanto poi effettivamente avvenuto (secondo la prospettazione dell'ASL).
E', quindi, verosimile che la struttura privata, in ragione dell'applicazione indebita dello sconto al periodo oggetto di causa, sia stata, da un lato, privata della parte di remunerazione rimasta assorbita nello sconto, ma, dall'altro, abbia potuto erogare ulteriori prestazioni che, se lo sconto non fosse stato applicato, sarebbero risultate extra budget.
Compete, allora, eventualmente all'ASL, se ne ricorrono le condizioni, agire per il recupero delle prestazioni che dovessero risultare essere state eseguite extra budget, e quindi non meritevoli di remunerazione, all'esito della disapplicazione dello sconto pagina 14 di 16 tariffario. Sotto tale profilo, un'eventuale, specifica e documentata, istanza di compensazione non è stata neppure avanzata, nel presente giudizio, dall'ASL convenuta.
L'eventuale sforamento del tetto di spesa, quindi, non va, per il momento, ad incidere sulla pretesa creditoria della società attrice, perché opera su un piano diverso: una cosa è ripristinare l'integralità della remunerazione delle prestazioni sanitarie illegittimamente decurtate per l'applicazione di una scontistica tariffaria non più operante ex lege, altra cosa è accertare, una volta eliminata la predetta scontistica, la sussistenza di prestazioni extra budget altrettanto indebitamente (già) remunerate dall'ASL.
Non si pone, quindi, un problema di superamento del tetto di spesa, che resta di per sé inalterato: si tratta solo, dapprima, di ricalcolare la giusta remunerazione per ciascuna prestazione sanitaria resa dall'attrice, eliminando la decurtazione dello sconto, e, quindi, accertare in quale data è eventualmente avvenuto lo sforamento del budget, con conseguente non remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità di recupero per l'ASL delle somme da questa indebitamente versate.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'ASL di Salerno va condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 61.439,82.
Per quanto attiene agli accessori sulla sorte capitale, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della pagina 15 di 16 struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cassazione n. 25924/19; n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006). Parte_4
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione alle annualità 2010-2011-2012, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla somma predetta vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi in ragione della serialità della lite e dell'assenza di ogni incombente istruttorio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna l'ASL di Salerno al pagamento in favore del Parte_1
di € 61.439,82, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5
[...]
d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.; condanna L'ASL di Salerno alla refusione in favore degli avv.ti Rosario Pesca e
Davide D'Alessandro, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in €
7.052,00 per compensi professionali, € 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 26.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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