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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2758 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU OT Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. EL AT ON Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758/2025 promossa da:
(CF: ) n. 14/07/1989 in ROMANIA, con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI NI ER e LA TA ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Milano, C.so Venezia, 40
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 02/06/1987 IA CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 11.11.2025 nei seguenti termini:
“Il legale insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con assegnazione integrale dell'A.U. alla ricorrente;
chiede alla luce del comportamento del resistente, che ha sempre rispettato tutte le prescrizioni dell'ordine di protezione, la revoca del provvedimento non essendo più sussistenti presupposti.”
pagina 1 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno avuto una relazione iniziata nel 2018 e dalla Parte_1 CP_1 quale è nato il minore in data 28.02.2020; Per_1
- con ricorso depositato il giorno 16.04.2025, chiedeva in via cautelare Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione a causa delle condotte aggressive e vessatorie del compagno, allegate e documentate (anche con video) nel ricorso introduttivo;
- alla luce della documentazione allegata, il Tribunale in data 16.04.2025 emetteva l'ordine di protezione inaudita altera parte e fissava udienza per la conferma/modifica/revoca del provvedimento in data 29.04.2025.
Parte resistente non si costituiva né compariva all'udienza, nonostante la notifica del provvedimento effettuata a mezzo Carabinieri.
- Alla luce delle istanze anche nel merito svolte dalla ricorrente veniva quindi fissata la prima udienza di comparizione delle parti e venivano attivati i servizi sociali di per lo svolgimento di una approfondita Pt_2 indagine sul nucleo familiare e per verificare la possibilità di procedere con la ripresa degli incontri padre- figlio;
- L'atto introduttivo ed il decreto di fissazione venivano regolarmente notificati a a mani dello stesso, CP_1 ma il resistente non si costituiva né compariva alla prima udienza;
- Nel frattempo, in data 30.10.2025 il servizio sociale di depositava una relazione indicante tutti gli Pt_2 approfondimenti svolti sul nucleo;
- All'esito della udienza del 11.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce delle risultanze del servizio sociale, invitava parte ricorrente a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha documentato (anche con alcuni video sub docc. 2 e 3) una grave dipendenza da sostanze stupefacenti del compagno e l'assunzione da parte di di condotte inadeguate CP_1
e pregiudizievoli per il figlio.
Nonostante abbia cercato il confronto su tale problematica col compagno e con la famiglia dello Pt_1 stesso, il resistente ha assunto una condotta negatoria e volta a rifiutare qualsivoglia forma di aiuto.
La ricorrente, alla luce delle condotte sempre più aggressive del resistente, anche alla presenza del figlio, ha chiesto ed ottenuto nel presente procedimento l'emissione di un ordine di protezione contenente, tra le altre, la prescrizione del divieto di avvicinamento alla compagna ed al figlio.
pagina 2 di 7 In tale sede occorre osservare che pur avendo ricevuto il provvedimento e la convocazione per CP_1
l'udienza di revoca o conferma a mani per mezzo dei militari della Stazione Carabinieri di , non solo Pt_2 non si è costituito, ma neppure ha inteso partecipare personalmente al contraddittorio.
Tale disinteresse del resistente trova conferma anche nella relazione che il servizio sociale di ha Pt_2 depositato in data 30.10.2025.
Gli operatori del servizio sociale riportano sinteticamente quanto segue:
- Le assistenti sociali hanno svolto diversi colloqui col minore e con la madre, mentre sono riusciti ad incontrare il padre soltanto in un'occasione, nonostante i numerosi inviti;
- ha collaborato col servizio sociale aderendo a tutte le proposte: nei colloqui è emersa la Pt_1 capacità della madre di focalizzarsi sui bisogni di entrambi i figli (la ricorrente è infatti madre non soltanto di ma anche di avuta da precedente relazione); la signora ha riportato agli Per_1 Per_2 operatori la grande sofferenza del figlio nel non vedere il padre ormai da diversi mesi e anche della primogenita, la quale, sebbene non sia figlia naturale del resistente, è cresciuta con lo stesso dal 2018 considerandolo una figura paterna vicariante;
sul punto la ricorrente ha riportato come la figlia abbia avuto contatti telefonici con sino ad Aprile 2025, anche con alcune occasioni di incontri per CP_1 pranzi o merende, ma come il resistente da tale data abbia interrotto i contatti anche con Per_2
- Il minore è apparso agli operatori del servizio adeguato rispetto allo sviluppo psico-fisico ed a proprio agio con le operatrici;
durante la visita domiciliare è apparso sereno e ha condiviso con le assistenti sociali il dispiacere di non vedere il padre da diverso tempo;
- la madre è apparsa un genitore attento ed adeguato, nonché capace di supportare il figlio nel dolore connesso all'assenza del padre ed al suo sostanziale disinteresse rispetto alla frequentazione del figlio;
gli operatori osservano, in particolare, come la signora si sia posta comunque in un atteggiamento di apertura rispetto alla resistente al fine di garantire, quando vi saranno le condizioni, una sana relazione tra il padre e il figlio;
- rispetto alla figura paterna il servizio osserva di essere riuscito ad incontrare soltanto in data CP_1
17 luglio 2025, dopo numerose altre convocazioni che non avevano avuto esito;
in tale occasione il padre ha confermato la propria dipendenza da sostanza stupefacente (in particolare da cocaina), riportando però di avere risolto in autonomia il problema anche grazie al nuovo lavoro presso le
Ferrovie dello Stato che gli imporrebbero dei controlli periodici;
il resistente è stato convocato per un successivo incontro in data 6 agosto al quale non si è presentato, né ha più risposto ai successivi inviti e solleciti;
anche rispetto all'appuntamento presso il ha disertato l'appuntamento CP_2
e non si è più attivato per intraprendere in percorso di disintossicazione;
- Nell'unico colloquio effettuato con il resistente, ha ripercorso la relazione con la ricorrente, CP_1 la propria storia di tossicodipendenza, a suo dire risolta, e ha confermato di non vedere il figlio da pagina 3 di 7 gennaio 2025; rispetto al figlio, ha riferito, commuovendosi, di non vederlo da molti mesi e che avrebbe intrapreso tutti i percorsi necessari per ricostruire la relazione col minore;
come già anticipato all'esito di tale colloquio il padre si è sottratto a tutti i successivi appuntamenti e ha disertato la presa CP_ in carico al Durante il colloquio il padre ha riferito di lavorare presso le Ferrovie dello Stato.
Il Tribunale osserva che il padre, in linea con l'atteggiamento assunto anche nella fase cautelare e durante l'indagine dei servizi sociali, non si è costituito nel presente procedimento, né ha partecipato all'udienza, nonostante il ricevimento a mani proprie dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione.
Alla luce delle risultanze emerse nell'ambito dell'indagine socio-familiare il Collegio ritiene che ad oggi la cornice giuridica maggiormente tutelante per sia quella dell'affidamento esclusivo cd. rafforzato alla Per_1 madre.
è apparsa un genitore adeguato e competente, capace di fronteggiare l'emergenza della Pt_1 tossicodipendenza del compagno in maniera adeguata e, in ogni caso, anteponendo l'interesse del figlio alle proprie esigenze.
La signora, infatti, pur avendo cercato di aiutare il compagno nella fase iniziale della dipendenza, una volta resasi conto della mancanza di volontà di di essere aiutato, è stata in grado di allontanare il compagno CP_1
e di chiedere aiuto.
La madre, sia nella fase antecedente al giudizio che durante l'indagine dei servizi sociali, ha dimostrato, in ogni caso, di non aver assunto alcun atteggiamento ostativo rispetto alla possibilità di un riavvicinamento tra il padre e il minore, richiedendo solamente che il padre si faccia prendere in carico presso il servizio specialistico e sia aiutato nella ricostruzione della relazione col figlio.
Per quanto attiene al collocamento, il servizio sociale, anche in seguito al sopralluogo svoltosi presso l'abitazione familiare, ha confermato la piena idoneità dell'attuale collocamento di resso l'abitazione Per_1 della madre.
Il collocamento del minore presso la madre comporta l'assegnazione alla stessa della casa familiare e di tutto quanto l'arredi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite tra il padre il minore, il Tribunale osserva che, ad oggi, non vi sono le condizioni per organizzarle in maniera libera, sebbene la madre all'udienza del 11.11.2025 abbia riferito di avere consentito al padre di incontrare il figlio in due occasioni di festa, in luogo pubblico ed alla presenza propria e dei propri familiari: gli incontri potranno riprendere soltanto in spazio neutro, se e quando il padre si attiverà in tal senso, anche aderendo al percorso conoscitivo proposto dal servizio nonché alla presa in carico al Sert.
Il servizio sociale di potrà, all'esito di tali percorsi, calendarizzare le visite tra il padre e il figlio Pt_2 secondo i tempi e le modalità più confacenti al benessere di Per_1
Per quanto attiene alle richieste economiche avanzate da parte ricorrente il Tribunale osserva quanto segue. pagina 4 di 7 La ricorrente all'udienza del 11.11.2025 ha riferito “Io prima lavoravo con stipendio di 1.200,00 euro al mese e da luglio sono in Naspi che al momento ammonta a 940,00 euro. Ho fatto un corso di estetica e sto cercando lavoro in questo campo, sto infatti lavorando per imparare.”
ha documentato di farsi carico integralmente del mutuo relativo alla casa familiare, cointestato tra CP_3 le parti, e rispetto al quale paga integralmente la rata mensile pari ad euro 690,00.
La ricorrente non sta percependo l'AU perché il resistente non le ha fornito i documenti necessari per la richiesta. All'udienza del 11.11.2025 ha quindi chiesto l'assegnazione integrale dell'AU al fine di procedere in autonomia alla richiesta.
Per quanto attiene alla situazione patrimoniale del resistente, non si hanno informazioni certe, posto che al momento dell'atto introduttivo svolgeva, secondo la ricorrente, lavori saltuari, mentre agli assistenti sociali ed alla ex compagna, ha riferito di essere stato assunto presso le Ferrovie dello Stato.
All'udienza del 11.11.2025 ha riferito che negli ultimi mesi ha effettuato alcuni bonifici sul CP_3 CP_1 suo c/c a titolo di mantenimento del figlio, in particolare euro 500,00 in agosto, euro 400,00 in settembre ed euro 1.100,00 euro in ottobre.
Alla luce di tali informazioni e, in generale, in base alla capacità lavorativa del resistente, desumibile dalla sua età e dalle sue precedenti esperienze lavorative, nonché degli ultimi versamenti fatti all'ex compagna in favore del figlio, si ritiene opportuno porre la carico di l'assegno mensile per il contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio indicato in dispositivo, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
L'affidamento esclusivo cd. rafforzato alla madre e il collocamento prevalente del minore presso la stessa determina l'assegnazione integrale e diretta dell'assegno unico alla ricorrente.
Alla luce della natura del procedimento e della mancata costituzione del convenuto si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
2758/2025 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Affida il minore n. 28.02.2020 in via esclusiva alla madre con facoltà per la Persona_3 stessa di assumere in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale, nonché relativamente all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
2. Dispone che il minore sia collocato presso la madre;
3. Assegna la casa familiare sita in Seregno (MB), Via Montello 74 a Parte_1 con tutto quanto la arreda;
pagina 5 di 7 4. Dispone che il padre possa vedere il figlio solamente in Spazio Neutro, quando si attiverà CP_1 per intraprendere il percorso di riavvicinamento al minore;
dispone che il servizio sociale di Pt_2 avvii, quando il padre ne farà richiesta, un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché invii CP_1
CP_ presso il competente per i dovuti controlli ovvero per il percorso prescritto;
5. Dispone che il servizio sociale di mantenga il monitoraggio del nucleo per dodici mesi Pt_2 dall'emissione del presente provvedimento, per verificare il benessere del minore, attivando lo spazio neutro ed i sostegni per il padre quando ne farà richiesta;
6. Con decorrenza da aprile 2025, pone a carico di l'importo di euro 500,00, da CP_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Parte_1 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Sono comprese in tale Per_1 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat.
7. Pone altresì a carico di il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei CP_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pagina 6 di 7 pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
8. Dispone che l'Assegno Unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_4
. Parte_1
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Si comunichi al servizio sociale di Seregno.
Il Presidente
AU OT
Il Giudice est.
EL AT ON
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU OT Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. EL AT ON Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758/2025 promossa da:
(CF: ) n. 14/07/1989 in ROMANIA, con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NI NI ER e LA TA ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in
Milano, C.so Venezia, 40
RICORRENTE contro
(CF: ) n. 02/06/1987 IA CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 11.11.2025 nei seguenti termini:
“Il legale insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con assegnazione integrale dell'A.U. alla ricorrente;
chiede alla luce del comportamento del resistente, che ha sempre rispettato tutte le prescrizioni dell'ordine di protezione, la revoca del provvedimento non essendo più sussistenti presupposti.”
pagina 1 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno avuto una relazione iniziata nel 2018 e dalla Parte_1 CP_1 quale è nato il minore in data 28.02.2020; Per_1
- con ricorso depositato il giorno 16.04.2025, chiedeva in via cautelare Parte_1
l'emissione di un ordine di protezione a causa delle condotte aggressive e vessatorie del compagno, allegate e documentate (anche con video) nel ricorso introduttivo;
- alla luce della documentazione allegata, il Tribunale in data 16.04.2025 emetteva l'ordine di protezione inaudita altera parte e fissava udienza per la conferma/modifica/revoca del provvedimento in data 29.04.2025.
Parte resistente non si costituiva né compariva all'udienza, nonostante la notifica del provvedimento effettuata a mezzo Carabinieri.
- Alla luce delle istanze anche nel merito svolte dalla ricorrente veniva quindi fissata la prima udienza di comparizione delle parti e venivano attivati i servizi sociali di per lo svolgimento di una approfondita Pt_2 indagine sul nucleo familiare e per verificare la possibilità di procedere con la ripresa degli incontri padre- figlio;
- L'atto introduttivo ed il decreto di fissazione venivano regolarmente notificati a a mani dello stesso, CP_1 ma il resistente non si costituiva né compariva alla prima udienza;
- Nel frattempo, in data 30.10.2025 il servizio sociale di depositava una relazione indicante tutti gli Pt_2 approfondimenti svolti sul nucleo;
- All'esito della udienza del 11.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce delle risultanze del servizio sociale, invitava parte ricorrente a discutere oralmente e tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Parte ricorrente nell'atto introduttivo ha documentato (anche con alcuni video sub docc. 2 e 3) una grave dipendenza da sostanze stupefacenti del compagno e l'assunzione da parte di di condotte inadeguate CP_1
e pregiudizievoli per il figlio.
Nonostante abbia cercato il confronto su tale problematica col compagno e con la famiglia dello Pt_1 stesso, il resistente ha assunto una condotta negatoria e volta a rifiutare qualsivoglia forma di aiuto.
La ricorrente, alla luce delle condotte sempre più aggressive del resistente, anche alla presenza del figlio, ha chiesto ed ottenuto nel presente procedimento l'emissione di un ordine di protezione contenente, tra le altre, la prescrizione del divieto di avvicinamento alla compagna ed al figlio.
pagina 2 di 7 In tale sede occorre osservare che pur avendo ricevuto il provvedimento e la convocazione per CP_1
l'udienza di revoca o conferma a mani per mezzo dei militari della Stazione Carabinieri di , non solo Pt_2 non si è costituito, ma neppure ha inteso partecipare personalmente al contraddittorio.
Tale disinteresse del resistente trova conferma anche nella relazione che il servizio sociale di ha Pt_2 depositato in data 30.10.2025.
Gli operatori del servizio sociale riportano sinteticamente quanto segue:
- Le assistenti sociali hanno svolto diversi colloqui col minore e con la madre, mentre sono riusciti ad incontrare il padre soltanto in un'occasione, nonostante i numerosi inviti;
- ha collaborato col servizio sociale aderendo a tutte le proposte: nei colloqui è emersa la Pt_1 capacità della madre di focalizzarsi sui bisogni di entrambi i figli (la ricorrente è infatti madre non soltanto di ma anche di avuta da precedente relazione); la signora ha riportato agli Per_1 Per_2 operatori la grande sofferenza del figlio nel non vedere il padre ormai da diversi mesi e anche della primogenita, la quale, sebbene non sia figlia naturale del resistente, è cresciuta con lo stesso dal 2018 considerandolo una figura paterna vicariante;
sul punto la ricorrente ha riportato come la figlia abbia avuto contatti telefonici con sino ad Aprile 2025, anche con alcune occasioni di incontri per CP_1 pranzi o merende, ma come il resistente da tale data abbia interrotto i contatti anche con Per_2
- Il minore è apparso agli operatori del servizio adeguato rispetto allo sviluppo psico-fisico ed a proprio agio con le operatrici;
durante la visita domiciliare è apparso sereno e ha condiviso con le assistenti sociali il dispiacere di non vedere il padre da diverso tempo;
- la madre è apparsa un genitore attento ed adeguato, nonché capace di supportare il figlio nel dolore connesso all'assenza del padre ed al suo sostanziale disinteresse rispetto alla frequentazione del figlio;
gli operatori osservano, in particolare, come la signora si sia posta comunque in un atteggiamento di apertura rispetto alla resistente al fine di garantire, quando vi saranno le condizioni, una sana relazione tra il padre e il figlio;
- rispetto alla figura paterna il servizio osserva di essere riuscito ad incontrare soltanto in data CP_1
17 luglio 2025, dopo numerose altre convocazioni che non avevano avuto esito;
in tale occasione il padre ha confermato la propria dipendenza da sostanza stupefacente (in particolare da cocaina), riportando però di avere risolto in autonomia il problema anche grazie al nuovo lavoro presso le
Ferrovie dello Stato che gli imporrebbero dei controlli periodici;
il resistente è stato convocato per un successivo incontro in data 6 agosto al quale non si è presentato, né ha più risposto ai successivi inviti e solleciti;
anche rispetto all'appuntamento presso il ha disertato l'appuntamento CP_2
e non si è più attivato per intraprendere in percorso di disintossicazione;
- Nell'unico colloquio effettuato con il resistente, ha ripercorso la relazione con la ricorrente, CP_1 la propria storia di tossicodipendenza, a suo dire risolta, e ha confermato di non vedere il figlio da pagina 3 di 7 gennaio 2025; rispetto al figlio, ha riferito, commuovendosi, di non vederlo da molti mesi e che avrebbe intrapreso tutti i percorsi necessari per ricostruire la relazione col minore;
come già anticipato all'esito di tale colloquio il padre si è sottratto a tutti i successivi appuntamenti e ha disertato la presa CP_ in carico al Durante il colloquio il padre ha riferito di lavorare presso le Ferrovie dello Stato.
Il Tribunale osserva che il padre, in linea con l'atteggiamento assunto anche nella fase cautelare e durante l'indagine dei servizi sociali, non si è costituito nel presente procedimento, né ha partecipato all'udienza, nonostante il ricevimento a mani proprie dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione.
Alla luce delle risultanze emerse nell'ambito dell'indagine socio-familiare il Collegio ritiene che ad oggi la cornice giuridica maggiormente tutelante per sia quella dell'affidamento esclusivo cd. rafforzato alla Per_1 madre.
è apparsa un genitore adeguato e competente, capace di fronteggiare l'emergenza della Pt_1 tossicodipendenza del compagno in maniera adeguata e, in ogni caso, anteponendo l'interesse del figlio alle proprie esigenze.
La signora, infatti, pur avendo cercato di aiutare il compagno nella fase iniziale della dipendenza, una volta resasi conto della mancanza di volontà di di essere aiutato, è stata in grado di allontanare il compagno CP_1
e di chiedere aiuto.
La madre, sia nella fase antecedente al giudizio che durante l'indagine dei servizi sociali, ha dimostrato, in ogni caso, di non aver assunto alcun atteggiamento ostativo rispetto alla possibilità di un riavvicinamento tra il padre e il minore, richiedendo solamente che il padre si faccia prendere in carico presso il servizio specialistico e sia aiutato nella ricostruzione della relazione col figlio.
Per quanto attiene al collocamento, il servizio sociale, anche in seguito al sopralluogo svoltosi presso l'abitazione familiare, ha confermato la piena idoneità dell'attuale collocamento di resso l'abitazione Per_1 della madre.
Il collocamento del minore presso la madre comporta l'assegnazione alla stessa della casa familiare e di tutto quanto l'arredi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle visite tra il padre il minore, il Tribunale osserva che, ad oggi, non vi sono le condizioni per organizzarle in maniera libera, sebbene la madre all'udienza del 11.11.2025 abbia riferito di avere consentito al padre di incontrare il figlio in due occasioni di festa, in luogo pubblico ed alla presenza propria e dei propri familiari: gli incontri potranno riprendere soltanto in spazio neutro, se e quando il padre si attiverà in tal senso, anche aderendo al percorso conoscitivo proposto dal servizio nonché alla presa in carico al Sert.
Il servizio sociale di potrà, all'esito di tali percorsi, calendarizzare le visite tra il padre e il figlio Pt_2 secondo i tempi e le modalità più confacenti al benessere di Per_1
Per quanto attiene alle richieste economiche avanzate da parte ricorrente il Tribunale osserva quanto segue. pagina 4 di 7 La ricorrente all'udienza del 11.11.2025 ha riferito “Io prima lavoravo con stipendio di 1.200,00 euro al mese e da luglio sono in Naspi che al momento ammonta a 940,00 euro. Ho fatto un corso di estetica e sto cercando lavoro in questo campo, sto infatti lavorando per imparare.”
ha documentato di farsi carico integralmente del mutuo relativo alla casa familiare, cointestato tra CP_3 le parti, e rispetto al quale paga integralmente la rata mensile pari ad euro 690,00.
La ricorrente non sta percependo l'AU perché il resistente non le ha fornito i documenti necessari per la richiesta. All'udienza del 11.11.2025 ha quindi chiesto l'assegnazione integrale dell'AU al fine di procedere in autonomia alla richiesta.
Per quanto attiene alla situazione patrimoniale del resistente, non si hanno informazioni certe, posto che al momento dell'atto introduttivo svolgeva, secondo la ricorrente, lavori saltuari, mentre agli assistenti sociali ed alla ex compagna, ha riferito di essere stato assunto presso le Ferrovie dello Stato.
All'udienza del 11.11.2025 ha riferito che negli ultimi mesi ha effettuato alcuni bonifici sul CP_3 CP_1 suo c/c a titolo di mantenimento del figlio, in particolare euro 500,00 in agosto, euro 400,00 in settembre ed euro 1.100,00 euro in ottobre.
Alla luce di tali informazioni e, in generale, in base alla capacità lavorativa del resistente, desumibile dalla sua età e dalle sue precedenti esperienze lavorative, nonché degli ultimi versamenti fatti all'ex compagna in favore del figlio, si ritiene opportuno porre la carico di l'assegno mensile per il contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio indicato in dispositivo, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
L'affidamento esclusivo cd. rafforzato alla madre e il collocamento prevalente del minore presso la stessa determina l'assegnazione integrale e diretta dell'assegno unico alla ricorrente.
Alla luce della natura del procedimento e della mancata costituzione del convenuto si dichiarano irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile N.
2758/2025 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Affida il minore n. 28.02.2020 in via esclusiva alla madre con facoltà per la Persona_3 stessa di assumere in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale, nonché relativamente all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
2. Dispone che il minore sia collocato presso la madre;
3. Assegna la casa familiare sita in Seregno (MB), Via Montello 74 a Parte_1 con tutto quanto la arreda;
pagina 5 di 7 4. Dispone che il padre possa vedere il figlio solamente in Spazio Neutro, quando si attiverà CP_1 per intraprendere il percorso di riavvicinamento al minore;
dispone che il servizio sociale di Pt_2 avvii, quando il padre ne farà richiesta, un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché invii CP_1
CP_ presso il competente per i dovuti controlli ovvero per il percorso prescritto;
5. Dispone che il servizio sociale di mantenga il monitoraggio del nucleo per dodici mesi Pt_2 dall'emissione del presente provvedimento, per verificare il benessere del minore, attivando lo spazio neutro ed i sostegni per il padre quando ne farà richiesta;
6. Con decorrenza da aprile 2025, pone a carico di l'importo di euro 500,00, da CP_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 Parte_1 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio Sono comprese in tale Per_1 somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat.
7. Pone altresì a carico di il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei CP_1 figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pagina 6 di 7 pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
8. Dispone che l'Assegno Unico erogato dall' sia percepito integralmente e direttamente da CP_4
. Parte_1
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Si comunichi al servizio sociale di Seregno.
Il Presidente
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Il Giudice est.
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