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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzei Parte_1 C.F._1
OB
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio CP_1 C.F._2
Plantamura
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 6/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 17/04/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campo Nell'Elba
(LI) il 26/5/2007 e di essere dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore PE
.
Con provvedimento in data 20/4/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24/9/2024 (successivamente rinviata all'udienza del 9/10/2024 e poi del 6/11/2024 per consentire alle parti le necessarie integrazioni richieste dal Giudice), disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
In particolare, osserva il Collegio che le parti hanno dato atto che il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno di mantenimento, come previsto in questa sede, non potrà escludere - in quanto condizione accessoria alla separazione e non al divorzio – la possibilità di richiedere modifiche e quindi eventuale previsione di assegno divorzile in presenza dei requisiti di legge e che la volontà dei signori
2 e deve intendersi come volta ad una dazione unitaria e Pt_1 CP_1 capitalizzata dell'assegno di mantenimento avuto riguardo al patrimonio e redditi di entrambi. Non riscontrandosi, dunque, nel caso di specie (e alla luce delle precisazioni rese in corso di causa), rinuncia ad ulteriori pretese da parte di un solo soggetto, con definitivo esonero per il futuro del coniuge onerato dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole a fronte di un unico versamento una tantum, la clausola, come formulata, va considerata valida e dunque può essere in questa sede omologata.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo Nell'Elba (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Campo Nell'Elba (LI) il 26/5/2024 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 3 – parte 2 – serie A – Anno 2007)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E DISPONE CHE
PE a) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà di , posta in Campo nell'Elba Via Parte_1
Roma 91, che rimarrà a questa assegnata. Il padre avrà diritto di vedere quando vuole la figlia e trattenersi con la medesima con la massima libertà e tenerla con sé PE un fine settimana alternato e almeno un giorno infra-settimana, nel quale dormirà a casa del padre. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dai genitori in pari misura con la minore, così come i medesimi potranno portare con sé la figlia in occasioni di viaggi.
b) I genitori hanno deciso che il padre adempia all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia minore nel seguente modo:
- tramite l'attribuzione alla medesima, e previe autorizzazioni di legge, di un terreno edificabile posto in Campo nell'Elba (Livorno) Località
Borandasco/Bovalico distinto nel Catasto dei Terreni di detto Comune nel Foglio l7 con le particelle numeri: 1591 - 1592- 1593 e 1594 della superficie catastale complessiva di mq.
1.910. Il trasferimento con i benefici fiscali di legge come sopra detto, verrà effettuato da entro l2 mesi dalla sentenza di separazione, CP_1 prorogabile per accordo tra i coniugi. I coniugi danno altresì atto che tale trasferimento si è reso necessario al fine di comporre il conflitto familiare.
3 - verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di CP_1
€.1.000,00 rivalutabile sulla base degli indici Istat quale concorso al mantenimento PE ordinario della figlia . Il padre si farà carico del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive che verranno sostenute per la figlia, richiamandosi a quelle elencate nel protocollo C.N.F; in particolare si conviene che tali spese vengano concordate e rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro esibizione del documento attestante la spesa. Verranno suddivise anche le spese per l'acquisto di motorini o auto e quelle relative ai bolli e assicurazioni.
c) si obbliga a trasferire alla moglie la somma di €.200.000,00 al CP_1 momento della sentenza di separazione su un conto corrente alla medesima intestato che la si obbliga a destinare alle opere di costruzione e tecniche Pt_1 per la realizzazione di una abitazione che verrà costruita sul terreno posto in
Campo nell'Elba Loc. Borandasco/Biovalico sopra indicato che il padre si è già obbligato a trasferire alla figlia. È interesse dei coniugi far sì che la figlia diventi titolare esclusiva della abitazione sopra indicata, senza alcun onere a suo carico.
d) riconosce alla moglie una somma quale concorso al proprio CP_1 mantenimento una tantum nel cui ammontare si è tenuto conto anche della differenza reddituale tra i coniugi e del fatto che abbia Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali al fine di agevolare il coniuge nella professione di architetto, somma che consensualmente i coniugi indicano in
€.180.000,00 e che si obbliga a corrispondere nel conto corrente che la CP_1 moglie gli indicherà successivamente alla sentenza di separazione.
e) I coniugi precisano che tutte le sopra indicate pattuizioni di contenuto economico, sono da ritenersi legittime ex art. 1322 c.c. ed assolvono una funzione solutoria, escludendo i coniugi una volontà donativa e sono state necessarie al fine di risolvere la crisi familiare;
f) Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Mazzei Parte_1 C.F._1
OB
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio CP_1 C.F._2
Plantamura
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 6/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 17/04/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campo Nell'Elba
(LI) il 26/5/2007 e di essere dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore PE
.
Con provvedimento in data 20/4/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24/9/2024 (successivamente rinviata all'udienza del 9/10/2024 e poi del 6/11/2024 per consentire alle parti le necessarie integrazioni richieste dal Giudice), disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 6/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
In particolare, osserva il Collegio che le parti hanno dato atto che il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno di mantenimento, come previsto in questa sede, non potrà escludere - in quanto condizione accessoria alla separazione e non al divorzio – la possibilità di richiedere modifiche e quindi eventuale previsione di assegno divorzile in presenza dei requisiti di legge e che la volontà dei signori
2 e deve intendersi come volta ad una dazione unitaria e Pt_1 CP_1 capitalizzata dell'assegno di mantenimento avuto riguardo al patrimonio e redditi di entrambi. Non riscontrandosi, dunque, nel caso di specie (e alla luce delle precisazioni rese in corso di causa), rinuncia ad ulteriori pretese da parte di un solo soggetto, con definitivo esonero per il futuro del coniuge onerato dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole a fronte di un unico versamento una tantum, la clausola, come formulata, va considerata valida e dunque può essere in questa sede omologata.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo Nell'Elba (LI) di CP_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Campo Nell'Elba (LI) il 26/5/2024 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 3 – parte 2 – serie A – Anno 2007)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E DISPONE CHE
PE a) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà di , posta in Campo nell'Elba Via Parte_1
Roma 91, che rimarrà a questa assegnata. Il padre avrà diritto di vedere quando vuole la figlia e trattenersi con la medesima con la massima libertà e tenerla con sé PE un fine settimana alternato e almeno un giorno infra-settimana, nel quale dormirà a casa del padre. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dai genitori in pari misura con la minore, così come i medesimi potranno portare con sé la figlia in occasioni di viaggi.
b) I genitori hanno deciso che il padre adempia all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia minore nel seguente modo:
- tramite l'attribuzione alla medesima, e previe autorizzazioni di legge, di un terreno edificabile posto in Campo nell'Elba (Livorno) Località
Borandasco/Bovalico distinto nel Catasto dei Terreni di detto Comune nel Foglio l7 con le particelle numeri: 1591 - 1592- 1593 e 1594 della superficie catastale complessiva di mq.
1.910. Il trasferimento con i benefici fiscali di legge come sopra detto, verrà effettuato da entro l2 mesi dalla sentenza di separazione, CP_1 prorogabile per accordo tra i coniugi. I coniugi danno altresì atto che tale trasferimento si è reso necessario al fine di comporre il conflitto familiare.
3 - verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di CP_1
€.1.000,00 rivalutabile sulla base degli indici Istat quale concorso al mantenimento PE ordinario della figlia . Il padre si farà carico del 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive che verranno sostenute per la figlia, richiamandosi a quelle elencate nel protocollo C.N.F; in particolare si conviene che tali spese vengano concordate e rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro esibizione del documento attestante la spesa. Verranno suddivise anche le spese per l'acquisto di motorini o auto e quelle relative ai bolli e assicurazioni.
c) si obbliga a trasferire alla moglie la somma di €.200.000,00 al CP_1 momento della sentenza di separazione su un conto corrente alla medesima intestato che la si obbliga a destinare alle opere di costruzione e tecniche Pt_1 per la realizzazione di una abitazione che verrà costruita sul terreno posto in
Campo nell'Elba Loc. Borandasco/Biovalico sopra indicato che il padre si è già obbligato a trasferire alla figlia. È interesse dei coniugi far sì che la figlia diventi titolare esclusiva della abitazione sopra indicata, senza alcun onere a suo carico.
d) riconosce alla moglie una somma quale concorso al proprio CP_1 mantenimento una tantum nel cui ammontare si è tenuto conto anche della differenza reddituale tra i coniugi e del fatto che abbia Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali al fine di agevolare il coniuge nella professione di architetto, somma che consensualmente i coniugi indicano in
€.180.000,00 e che si obbliga a corrispondere nel conto corrente che la CP_1 moglie gli indicherà successivamente alla sentenza di separazione.
e) I coniugi precisano che tutte le sopra indicate pattuizioni di contenuto economico, sono da ritenersi legittime ex art. 1322 c.c. ed assolvono una funzione solutoria, escludendo i coniugi una volontà donativa e sono state necessarie al fine di risolvere la crisi familiare;
f) Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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