Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 276/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 01/07/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a nato a [...] il [...] (C.F. – Parte_1
, rappresentato e difeso, in forza di procura su foglio separato C.F._1 materialmente congiunta alla busta telematica contenente il ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti. Salvatore Buscemi (c.f. ) ed C.F._2 Enrico Nicolò Buscemi (c.f. , con domicilio digitale presso C.F._3 gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...] P.IVA_1 ed Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC P.IVA_2 istituzionale Email_3
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 cpc;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 15/03/2021, il sig. ha agito in Parte_1 giudizio contro gli Assessorati in epigrafe indicati, esponendo:
- di essere un dipendente regionale a tempo indeterminato, con il profilo professionale di “istruttore direttivo”, cat. C1 di cui al CCRL per il quadriennio giuridico 2002/2005 e a quello per il triennio giuridico 2016/2018 [doc. 1 e 2 ric.];
- di essere in possesso del diploma di laurea in architettura sebbene l'accesso al suddetto profilo richieda soltanto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
e delle Acque Controparte_1 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di prestare servizio presso la Diga Gibbesi in agro di Sommatino [pag. 2 ricorso];
1
- che il dirigente del suddetto servizio III° <ha conferito a dipendenti regionali appartenenti al servizio stesso specifici incarichi di responsabile degli impianti ciascuna diga regionale>> [pag. 4 ricorso];
- che, all'interno della nota prot. 26454 del 01/06/2011, è racchiuso l'elenco delle principali competenze ed attività connesse ai predetti incarichi: <la pianificazione della gestione del personale presente in diga quale: guardiani ed operai genere e esterno di ditte specializzate la programmazione esecuzione delle misure i controlli cui al foglio condizioni per l manutenzione partecipazione alla redazione dei bollettini mensili rielaborazione dati tabelle grafici necessari relazione asseverazione da parte dell responsabile degli elaborati sintesi bilancio idrico serbatoio erogazioni evaporazioni perdite etc. collaborazione con il dirigente organizzativa merito manutenzioni ordinarie straordinarie responsabilit lavori ordinaria rappresentare gestore caso assenza servizio o operativa occasione visite vigilanza tecnico le dighe normativa sulla sicurezza salute sul lavoro nella opere annesse corretto esercizio impianti anche nel rispetto verifica corretta erogazione alle utenze quantitativi assentiti dal regolazione acque ric>- che le successive note prot. 24055 del 28/05/2015 e prot. 14176 del 01/04/2019 hanno incrementato le incombenze correlate agli incarichi in esame, aggiungendovi: misura ubicata presso la diga, data in consegna a noi con nota firmata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento;
- Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal personale interno;
- Responsabili delle autovetture di servizio assegnate agli impianti di competenza;
ciò comporta una responsabilità sull'utilizzo dell'autovettura da parte di tutto il personale in servizio h24 presso gli impianti e la rendicontazione mensile dei km percorsi e dei consumi di carburante;
- incaricati della gestione e della successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti;
- incaricati della gestione totale delle presenze sul sistema Arki-web di tutto il personale presente in diga ovvero verifica della reale effettuazione dei turni preventivi, verifica delle indennità dei turnisti, caricamento sul sistema di tutte le richieste di congedi, permessi, timbrature omesse, riposi turnisti, etc .del personale turnista in servizio presso l'impianto di competenza;
- alcuni preposti eseguono in piena autonomia i rilievi topografici degli impianti di loro competenza, mentre altri collaborano con la squadra dei topografi del Servizio 3°; - rappresentano il Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) e da questi vengono
2 contattati anche oltre l'orario di lavoro;
- rappresentano il Dipartimento e curano il procedimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro; - si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco;- incaricati con nota prot.n.2889 del 25.01.2011, a firma congiunta del dirigente del Servizio 3° e del dirigente dell'Area Affari Generali, della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti>> [docc. 5 e 6 ric.];
- che, in particolare, la nota 24055 del 28/05/2015 ha precisato che <<- i responsabili impianto vengono contattati a qualsiasi ora del giorno e della notte per i più svariati motivi relativi all'impianto ed al personale in gestione;
spesso sono costretti in caso di emergenza (piene, furti, incendi, ecc.) a permanere o a recarsi fuori orario o in giorni festivi presso gli impianti;
- alcuni responsabili impianto, a causa della carenza di personale, sono stati incaricati di gestire più impianti, con notevole aggravio di lavoro;
- in diversi impianti è presente, oltre al personale di guardiania del Dipartimento, anche personale dei Consorzi di bonifica;
e ciò comporta una doppia gestione in funzione della diversa tipologia contrattuale…>>;
- di aver ricevuto, con la citata nota prot. 26454 del 01/06/2011, l'incarico di Responsabile dell'impianto-diga Gibbesi di Sommatino e dal 09/01/20174, con nota prot. 3274, quello di Responsabile della Diga Olivo [doc. 7 ric.];
- che, stando all'allegato A del CCRL 2002/2005, la cat. C si qualifica per i seguenti caratteri: < approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale>>; alla luce di ciò, i profili professionali propri di tale categoria sono così esemplificati:
<<- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati>>.
- che le funzioni di “responsabile di un impianto-diga” appaiono sottodimensionate rispetto alla categoria “C” considerando, in particolare, che le stesse implicano la pianificazione della gestione di tutto il personale addetto alle diga, la programmazione ed esecuzione delle misure e dei controlli di cui al FCEM, l'elaborazione dei dati, la redazione degli elaborati del bilancio idrico del serbatorio, le responsabilità legate all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, alla vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro [pag. 10 ricorso];
- che il corretto inquadramento contrattuale è da ravvisare nella categoria “D” che annovera, sempre secondo l'allegato A del CCRL 2002/2005, <i lavoratori che svolgono attivit caratterizzate da: elevate conoscenze pluri-specialistiche base teorica di acquisibile con la laurea breve o il diploma ed un grado esperienza pluriennale frequente necessit aggiornamento contenuto tipo tecnico gestionale direttivo responsabilit risultati relativi>3 ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale>> [pag. 10 ricorso]; alla posizione “D” sono associati i seguenti profili professionali <- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.; - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza>>.
- che l'incarico di responsabile di una diga sottintende un'elevata professionalità dato che, per espletarlo, occorrono <competenze non solo regolamentari tecniche ed amministrative bens anche ambientali e di protezione civile>>; di qui il diritto a vedersi riconosciuta anche <la pianificazione della gestione del personale presente in diga quale: guardiani ed operai genere e esterno di ditte specializzate la programmazione esecuzione delle misure i controlli cui al foglio condizioni per l manutenzione partecipazione alla redazione dei bollettini mensili rielaborazione dati tabelle grafici necessari relazione asseverazione da parte dell responsabile degli elaborati sintesi bilancio idrico serbatoio erogazioni evaporazioni perdite etc. collaborazione con il dirigente organizzativa merito manutenzioni ordinarie straordinarie responsabilit lavori ordinaria rappresentare gestore caso assenza servizio o operativa occasione visite vigilanza tecnico le dighe normativa sulla sicurezza salute sul lavoro nella opere annesse corretto esercizio impianti anche nel rispetto verifica corretta erogazione alle utenze quantitativi assentiti dal regolazione acque ric>> [pag. 12 ricorso]; ne è prova la nota dipartimentale n. 14176 del 01/04/2019 in cui il l'organo dirigenziale sottolinea che i <responsabili d del dipartimento stesso devono essere assoggettati in relazione alle responsabilit derivanti dall loro conferito alla disciplina dell c.c.r.l. correlativamente a quella degli articoli e seguenti precedente ccrl essendo le mansioni ineccepibilmente riscontrabili nelle motivazioni di attribuzione delle posizioni organizzative professionali>> [pag. 14 ricorso];
- che la stessa Amministrazione regionale, a più riprese, ha sollecitato <il riconoscimento formale della figura professionale del responsabile di impianto diga e adduttore>>; ciò in particolare, è avvenuto con la nota prot. n.24055 del 28/05/2015 e con la nota prot. 14176 del 01/04/2019 [per il cui contenuto si rinvia da pag. 15 a pag. 17 del ricorso];
- che gli spetta, inoltre, l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL poiché <i lavoratori che svolgono attivit caratterizzate da: elevate conoscenze pluri-specialistiche base teorica di acquisibile con la laurea breve o il diploma ed un grado esperienza pluriennale frequente necessit aggiornamento contenuto tipo tecnico gestionale direttivo responsabilit risultati relativi>> [pag. 17 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <a accertare ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto dall ed a tutt mansioni superiori di cui alla categoria d direttivo classificazione del personale regionale comparto ex ccrl oggi b per l lo stesso diritto percepire le relative differenze retributive tra trattamento economico fondamentale accessorio previsto>4 profilo professionale di funzionario direttivo categoria D e quanto invece percepito in relazione al profilo professionale di formale inquadramento di istruttore direttivo categoria C, e condannare pertanto, in solido, le intimate Amministrazioni al pagamento delle relative differenze retributive con le dovute maggiorazioni di legge;
c) accertare, ritenere e dichiarare che gli incarichi di Responsabile Impianto Diga conferiti al ricorrente si concretano in una posizione organizzativa professionale ex art.27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19 e seguenti del CCRL 2016-2018, con conseguente diritto dello stesso a percepire con decorrenza dall'01.10.2009 la relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista e stabilita dalle suddette norme, oltre alla relativa retribuzione di risultato, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle rispettive somme con le maggiorazioni di Legge. d) accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente, con decorrenza dal 01-10-2009, ha diritto a percepire l'indennità di reperibilità prevista dal CCRL e per tutti giorni dell'anno e per h24, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione Regionale al relativo pagamento oltre accessori di Legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari>>. Fissata l'udienza di comparizione, si sono costituiti in giudizio gli Assessorati intimati e hanno censurato la ricostruzione avversaria, osservando:
- che l' è estraneo alla lite;
Controparte_2
- che entrambe le articolazioni evocate in giudizio sono prive di legittimazione passiva in relazione al servizio prestato anteriormente al 01/10/2010;
- che, in assenza di una formalizzazione della figura di “responsabile d'impianto” da parte della Commissione paritetica ex art. 16 CCRL, la nota prot. 26454 del 01/06/2011 non può aver conferito alcun incarico di “responsabile d'impianto”;
- che dall'esame delle attività tratteggiate dall'allegato A del CCRL 2002/2005, le attività assegnate al ricorrente sono ascrivili alla categoria “C”;
- che <le attivit assegnate al ricorrente certamente non sono caratterizzate da contenuti altamente specialistico- professionali considerato peraltro che nella nota prot. n. citata si fa espressamente riferimento ad un di collaborazione con l responsabile gestione della diga>> [pag. 5 comparsa convenuti];
- che la pretesa di controparte non è sorretta dall'adeguata dimostrazione della pienezza delle mansioni esercitate sotto il profilo quantitativo e qualitativo nonché dall'assunzione delle relative responsabilità [pag. 6 comparsa convenuti];
- che <le attivit assegnate al ricorrente certamente non sono caratterizzate da contenuti altamente specialistico- professionali considerato peraltro che nella nota prot. n. citata si fa espressamente riferimento ad un di collaborazione con l responsabile gestione della diga>> [pag. 7 comparsa convenuti];
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, <a accertare ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto dall ed a tutt mansioni superiori di cui alla categoria d direttivo classificazione del personale regionale comparto ex ccrl oggi b per l lo stesso diritto percepire le relative differenze retributive tra trattamento economico fondamentale accessorio previsto>“chance” del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte, Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cassazione 3 aprile 2018 n. 8141)>> [pag. 9 comparsa convenuti];
5 - che, peraltro, <ai sensi dell del c.c.r.l vigente l pu conferire tali posizioni sulla base di appositi criteri generali definiti dall medesima previo confronto con le organizzazioni sindacali al personale categoria d nel limite tale effettivamente in servizio presso ciascun dipartimento e solo caso necessit inquadrato c>> mentre il comma 5 dell'art. 27 CCRL 2002/2005 affida alla contrattazione integrativa la determinazione del numero massimo di posizioni organizzative attivabili dalla Regione;
- che l'indennità di reperibilità ex adverso rivendicata non può essere riconosciuta;
come chiarito dalla nota prot. n. 31600 del 13.08.2021, il
…<<dipartimento acqua e rifiuti ha comunicato di non avere mai provveduto al formale collocamento in reperibilit dei dipendenti che come l ricorrente svolgono le funzioni preposto impianto relazione agli impianti cui stata concessa ai ingegnere responsabile sostituto>> [doc. 5 convenuti];
- che, per mero scrupolo difensivo, le pretese creditorie anteriori al quinquennio calcolato a ritroso dal deposito del ricorso, devono ritenersi prescritte ai sensi dell'art. 2948 c. 4 cc. Le Amministrazioni hanno così concluso: <piaccia all tribunale adito respinta ogni contraria domanda istanza ed eccezione accertare e dichiarare l delle avverse pretese in caso decorso dei termini prescrizionali per i presunti crediti relativi ai periodi antecedenti al quinquennio dal deposito del ricorso con vittoria di spese compensi>>. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni offerte dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 01/07/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis cpc, il procuratore di parte ricorrente ha discusso la causa, richiamando gli atti difensivi già depositati ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sopra trascritte.
2. Prima di affrontare il merito, occorre vagliare le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
coglie nel segno. Controparte_2 L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica rappresenta l'articolazione amministrativa preposta alla gestione giuridica ed economica del personale regionale. La pretesa azionata, per contro, investe la concreta gestione e direzione del rapporto di lavoro. I poteri gestori vanno ricondotti alla struttura assessoriale che occupa la posizione di datore di lavoro che, in questa vicenda, è ricoperta unicamente dall' . Controparte_1 Soltanto quest'ultimo è identificabile come il soggetto passivo delle obbligazioni rivendicate in ricorso, avendo in particolare emanato la nota prot. 26454/2011 da cui scaturisce l'incarico posto a fondamento delle domande azionate. L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica opera come mero ente pagatore.
6 Alla luce di ciò, la legittimazione a contraddire va incardinata in capo all'Amministrazione che ha concretamente usufruito delle prestazioni espletate dal ricorrente, vale a dire il datore di lavorio rappresentato dall' Controparte_1 di Pubblica Utilità.
[...]
2.2. Persuade anche l'eccezione di prescrizione. Come chiarito dalla Suprema Corte, <la pianificazione della gestione del personale presente in diga quale: guardiani ed operai genere e esterno di ditte specializzate la programmazione esecuzione delle misure i controlli cui al foglio condizioni per l manutenzione partecipazione alla redazione dei bollettini mensili rielaborazione dati tabelle grafici necessari relazione asseverazione da parte dell responsabile degli elaborati sintesi bilancio idrico serbatoio erogazioni evaporazioni perdite etc. collaborazione con il dirigente organizzativa merito manutenzioni ordinarie straordinarie responsabilit lavori ordinaria rappresentare gestore caso assenza servizio o operativa occasione visite vigilanza tecnico le dighe normativa sulla sicurezza salute sul lavoro nella opere annesse corretto esercizio impianti anche nel rispetto verifica corretta erogazione alle utenze quantitativi assentiti dal regolazione acque ric>> [Cass., sez. un, 36197/2023]. Vanno dichiarati prescritti, pertanto, i crediti maturati anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso avvenuta in data 5/5/2021, il quale integra il primo atto interruttivo [cfr. PEC in formato EML attestante la data di notifica del ricorso prodotta sub doc. 7) in data 23/09/2024].
3. Volgendo lo sguardo al merito, è possibile richiamare il condivisibile percorso argomentativo sviluppato nei precedenti che si sono occupati di vicende identiche a quella odierna. Si tratta di pronunce a cui può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. cpc stante l'omogeneità della situazione processuale e delle questioni affrontate, recependole per la loro chiarezza espositiva come di seguito riportato [cfr. Trib. Gela n. 209/2023]: <<…il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass. n.18122/14); che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99). Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (Cass. n. 2164 del 5.2.2004; Cass. n. 3069 del 16.2.2005; Cass. n. 11037 del 12.5.2006; Cass. n. 1427 del 23.1.2008; Cass. n. 20272/2010; Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016 ecc. Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione
7 delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass. n. 4923 del 14/3/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n. 3547 del 23/2/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass. n. 4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza del 19 aprile 2011, n. 8993, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il ricorrente è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa. Con riguardo al pubblico impiego, poi, si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del D. Lgs n. 165/2001, l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà luogo ad alcun diritto all'inquadramento nella categoria corrispondente, ma solo alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte.
8 In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (Cfr.. Cass., Sez. L, n. 27887 del 30/12/2009). Ciò posto, in relazione al caso in esame, ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia provato di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato, con prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale. Il CCRL 2002-2005 “comparto non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, applicabile al caso di specie, all'allegato A, in relazione alle declaratorie professionali, stabilisce che appartengono alla “Categoria C” i lavoratori che “svolgono attività caratterizzate da: - approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Successivamente, qualifica come lavoratori appartenenti alla “Categoria D”, coloro che “svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”. Fra i profili professionali elencati a titolo esemplificati, per quanto qui di interesse, è indicato quello di
“geologo”. Ebbene, dal confronto tre i due livelli di inquadramento emerge chiaramente come i principali profili che distinguono la categoria D da quella inferiore C, sono rappresentati, oltre che dal possesso in capo al dipendente di elevate conoscenze pluri-specialistiche, dall'assegnazione di compiti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi, nonché, l'elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili e la necessità di intrattenere relazioni organizzative interne di natura negoziale e complesse ed esterne di tipo diretto>>.
9 3.1. Fotografati i superiori dettami esegetici, le mansioni allegate e poste in essere dal sig. , alla luce delle evidenze documentali in atti, appaiono Pt_1 sussumibili nel livello contrattuale domandato in giudizio. In tal senso, i compiti in concreto svolti emergono per tabulas dalle note dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prodotte dalla difesa attorea, rispettivamente: nota prot. 26454 del 01/06/2011 [doc. 4 ric.], nota prot. 24055 del 28/05/2015 [doc. 5 ric.], nota prot. 3274 del 29/01/2014 [doc. 7] e nota prot. 14176 del 01/04/2019 [doc. 6]. Segnatamente, con la nota del giugno 2011, al fine di formalizzare il ruolo “già in atto” [nel ricorso, la genesi fattuale dell'incarico è stata ancorata all'ottobre 2009 e tale dato non è stato specificamente contestato dall'Amministrazione], il sig.
è stato confermato nell'incarico di responsabile della diga Gibbesi e Pt_1 chiamato a svolgere le seguenti attività: <la pianificazione della gestione del personale presente in diga quale: guardiani ed operai genere e esterno di ditte specializzate la programmazione esecuzione delle misure i controlli cui al foglio condizioni per l manutenzione partecipazione alla redazione dei bollettini mensili rielaborazione dati tabelle grafici necessari relazione asseverazione da parte dell responsabile degli elaborati sintesi bilancio idrico serbatoio erogazioni evaporazioni perdite etc. collaborazione con il dirigente organizzativa merito manutenzioni ordinarie straordinarie responsabilit lavori ordinaria rappresentare gestore caso assenza servizio o operativa occasione visite vigilanza tecnico le dighe normativa sulla sicurezza salute sul lavoro nella opere annesse corretto esercizio impianti anche nel rispetto verifica corretta erogazione alle utenze quantitativi assentiti dal regolazione acque ric>>; oltre a ciò, l'incarico in esame avrebbe comportato anche <- la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria rappresentare il Gestore in caso di assenza del Dirigente del Servizio o dell'Unità Operativa in occasione delle visite di Vigilanza dell'Ufficio Tecnico per le Dighe;
- vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della Diga ed opere annesse, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti anche nel rispetto del Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della diga;
- la verifica della corretta erogazione alle utenze nel rispetto dei quantitativi assentiti dal Servizio Regolazione delle Acque>>. La superiore elencazione è strettamente correlata alle mansioni sottese al ruolo di responsabile dell'impianto-diga; non si ravvisano motivi che portino a dubitare che tali mansioni siano state compiutamente svolte anche dal ricorrente. Né, del resto, tale circostanza risulta essere mai stata contestata dall'Amministrazione convenuta. Le note n. 24055 del 28/05/2015 e n. 14176 del 01/04/2019 sono successivamente intervenute, completando l'individuazione delle mansioni svolte dai responsabili di impianti, addetti alle dighe regionali;
con le stesse, si è dato atto che i preposti alle dighe avevano, nel corso degli anni, svolto anche i seguenti compiti: “
- Incarico osservazioni idropluviometriche della stazione di misura ubicata presso la diga, data in consegna a noi con nota firmata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento;
- Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal personale interno;
- Responsabilità delle autovetture di servizio assegnate agli impianti di competenza;
ciò comporta una responsabilità sull'utilizzo dell'autovettura da parte di tutto il personale in servizio h24 presso gli impianti e la rendicontazione mensile dei km percorsi e dei consumi di carburante;
- Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti;
- Gestione totale delle presenze sul sistema Arki-web
10 di tutto il personale presente in diga ovvero verifica della reale effettuazione dei turni preventivi, verifica delle indennità dei turnisti, caricamento sul sistema di tutte le richieste di congedi, permessi, timbrature omesse, riposi turnisti, etc .del personale turnista in servizio presso l'impianto di competenza;
- alcuni preposti eseguono in piena autonomia i rilievi topografici degli impianti di loro competenza, mentre altri collaborano con la squadra dei topografi del Servizio 3°; - rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) e da questi vengono contattati anche oltre l'orario di lavoro;
- rappresentanza del Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro; - si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco; - incaricati con nota prot.n.2889 del 25.01.2011, a firma congiunta del dirigente del Servizio 3° e del dirigente dell'Area Affari Generali, della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti”. Ebbene, dall'esame dei compiti di fatto svolti dal lavoratore, mai contestati dall'Amministrazione convenuta, emerge che il ricorrente abbia costantemente posto in essere attività tecnica, gestionale o di direzione, con connessa responsabilità di risultati relativi a processi produttivi e amministrativi. Inoltre, appare evidente l'elevata complessità dei problemi affrontati dal ricorrente che hanno comportato allo stesso di dover scegliere quale soluzione adottare tra le molteplici possibilità che una funzione così complessa necessariamente richiede. Infine, il sig. è stato chiamato a intrattenere Pt_1 relazioni sia interne che esterne di tipo diretto, anche in rappresentanza del gestore della diga, in caso di assenza del dirigente preposto. Tenuto conto della circostanza che le mansioni connesse all'incarico di responsabile dell'impianto, come sopra individuate, non sono state oggetto di contestazione, essendo viceversa in discussione esclusivamente la loro riconducibilità o meno alla categoria di appartenenza del ricorrente, il raffronto comparativo tra la declaratoria della categoria “C” e quella della categoria “D” conduce a ritenere la sussumibilità delle mansioni svolte dal lavoratore nella categoria “D”. Giova ribadire che l'Amministrazione, in seno alla propria comparsa, ha evidenziato unicamente la riconducibilità delle mansioni espletate dal ricorrente alla declaratoria di categoria “C” ma <non ha inteso contestare neppure in via generica che il medesimo avesse svolto tutte le mansioni ascrivibili al profilo di responsabile impianto ivi comprese quelle analiticamente elencate nella nota del sopra richiamata n tanto meno stesse non fossero state espletate maniera continuativa e prevalente rispetto a della categoria negoziale formale appartenenza ovvero infine ricorrete fatto allegazione fornito dimostrazione delle relative circostanza>> [vedi CdA Caltanissetta n. 101/2024]. Come puntualizzato dai precedenti arresti giurisprudenziali che hanno composto vicende analoghe, <la pianificazione della gestione del personale presente in diga quale: guardiani ed operai genere e esterno di ditte specializzate la programmazione esecuzione delle misure i controlli cui al foglio condizioni per l manutenzione partecipazione alla redazione dei bollettini mensili rielaborazione dati tabelle grafici necessari relazione asseverazione da parte dell responsabile degli elaborati sintesi bilancio idrico serbatoio erogazioni evaporazioni perdite etc. collaborazione con il dirigente organizzativa merito manutenzioni ordinarie straordinarie responsabilit lavori ordinaria rappresentare gestore caso assenza servizio o operativa occasione visite vigilanza tecnico le dighe normativa sulla sicurezza salute sul lavoro nella opere annesse corretto esercizio impianti anche nel rispetto verifica corretta erogazione alle utenze quantitativi assentiti dal regolazione acque ric>11 manutenzione delle opere e degli impianti…. la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale presente in diga…. Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti…. si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco… incaricati della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti)”. Non pare, invero, seriamente dubitabile che l'insieme di tali mansioni presenti caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio dei sistemi delle dighe, finalizzati alla sicurezza degli impianti nel loro complesso ed al loro buon funzionamento, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche, ampiezza “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento dell'impianto; tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione di una diga nei suoi più diversi aspetti gestionali. Non mancano, inoltre, alle mansioni conferite ai preposti, anche compiti di rappresentanza [rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) … rappresentanza del Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro] anch'essi riferibili alla declaratoria contrattuale di cat. D [relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale]. (v. in tal senso sent n.351 e 356/2024, cit.). Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della previsione, tra i compiti assegni ai preposti, anche di mansioni astrattamente riferibili al livello inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte (cfr Cass. n. 2969/2021): e non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'impianto (e non solo, come asserito dall'appellante, quelle di consegnatario, custode e cassiere delle dotazioni dell'impianto- v. nota n.2889/2011), oltre che ad essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito>> [CdA Palermo n.
12 480/2025; nello stesso senso, ex multis CdA Palermo n. 474/2025; CdA Catania n. 569/2025, CdA Palermo n. 356/2024; Cda Palermo n. 351/2024]. Peraltro, <giova sottolineare come non serva alcun conferimento formale dell per giustificare la fondatezza della pretesa creditoria in esame. e infatti vale rammentare che nell del pubblico impiego privatizzato sebbene carenza di una determinazione incarico ovvero l stessa comporti attribuire automaticamente qualifica ricollegata alle funzioni sostanzialmente esercitate rapporto lavoro nel rispetto divieto espressamente sancito dall d.lgs. alla luce consolidato orientamento suprema corte allorch il dipendente dimostri concreto mansioni corrispondenti ad un livello superiore a quello contrattualmente riconosciuto ha diritto percepire trattamento economico previsto fatto rivestita stante materiale esecuzione degli atti tipicamente riconducibili figura professionale grado maggiore cass. civ. nn. comma n. effetto costituzionale sancisce al riconoscimento corrispondente superiori rese quanto mantenere da parte pubblica amministrazione oltre i limiti prefissati legge determina mera illegalit priva prestato tutela collegata ai sensi c.c. tramite detta disposizione cost. perch pu ravvisarsi nella violazione ristretta legalit quella illiceit si riscontra invece contrasto norme fondamentali generali con principi basilari pubblicistici stregua citata norma codicistica porta negazione ogni lavoratore giugno sez. u sentenza ci comprende fine ottenere dalla contrattazione collettiva esercitata nonostante o provare aver svolto le tipiche posizione lavorativa espletata fornendo gli elementi probatori attestanti prestata termini quantitativi qualitativi comportato impegno cui gi osservato richiesto riscontro specifico dal quale possa dedursi assunzione delle responsabilit connesse quel profilo professionale. conseguenza salvo previsti materia risultano pienamente applicabili sia prevede assegnato esclude nullit contratto periodo medesimo derivi causa conseguente salvezza retribuzione>> [cfr. Trib. Gela n. 209/2023]. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea relativa alle differenze retributive, dovendosi, dunque, riconoscere al ricorrente il trattamento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria D del CCRL, con decorrenza dal 5/5/2016, in virtù dell'incarico di “Responsabile di impianto-diga” ricoperto a far data dal 01/10/2009 con riguardo alle dighe . CP_3 In relazione al quantum debeatur, in conformità con la tipologia di domanda formulata, è possibile limitare il dispositivo ad una statuizione di condanna generica.
13 Sulle differenze spettanti andrà aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, stante l'esclusione del cumulo delle due voci, secondo il combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 16 co. 6 della l. n. 412/91 [cfr., in tal senso, Cass. sez. lav. n. 21703/09].
4. Diversamente, non possono trovare accoglimento le pretese riferite alla retribuzione di posizione e all'indennità di reperibilità.
4.1. Le posizioni organizzative non sono incarichi che conseguono di diritto in relazione alle attività espletate;
è rimessa, invero, alla discrezionale valutazione dell'Amministrazione decidere l'istituzione delle posizioni organizzative, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità finanziarie, Condizione imprescindibile perché sia configurabile il diritto a ricevere la retribuzione di posizione è, anzitutto, l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive. A tale riguardo, le decisioni dell'Amministrazione in ordine alla istituzione della posizione organizzativa non sono di tipo meramente ricognitivo ma esplicano una funzione costitutiva. L'istituzione delle posizioni organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell''ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio. Ciò comporta che prima della istituzione della stessa non può venire in considerazione un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario. Il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità può sorgere solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita [Cass. 8141/2018; Cass. 12556/2017; Cass. 11198/2015], mentre prima dell'istituzione delle posizioni organizzative - da effettuarsi all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva - non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte: Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198; Cassazione 3 aprile 2018 n. 8141). Solo ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione al dipendente potrebbe fondare il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa [cfr. sempre Cass. Cass. n. 8141/2018]. In aderenza ai principi esposti, in mancanza di evidenze che comprovino la sussistenza della posizione organizzativa rivendicata, la pretesa di parte ricorrente deve essere rigettata.
4.2. Parimenti, non può accogliersi la domanda relativa all'indennità di reperibilità, Ai sensi dell'articolo 44 del CCRL, è necessario che l'amministrazione istituisca un preciso obbligo di reperibilità “per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
14 articolazione dell'orario”; in tali situazioni, “il lavoratore dovrà raggiungere il posto assegnato entra 30 minuti " e “la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza”. Ora, le allegazioni contenute in ricorso, concernenti la reperibilità h 24 del ricorrente, non paiono riconducibili ad un preciso obbligo contrattuale per il lavoratore. Non solo. La difesa del sig. non ha puntualizzato né dimostrato l'esatto Pt_1 ammontare delle ore eccedenti il normale orario di lavoro nelle quali il ricorrente avrebbe operato in regime di reperibilità. Peraltro, con la nota prot. n. 31600 del 13/08/2021 [vedi doc. “nota Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 31600 del 13-08-2021.pdf”], il Dipartimento Acqua e Rifiuti ha comunicato di non avere mai provveduto al formale collocamento in reperibilità dei dipendenti che, come l'odierno ricorrente, hanno svolto le funzioni di preposto/responsabile di impianto.
5. Le spese di lite possono essere compensate per due terzi in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La frazione residua viene liquidata applicando i valori tariffari minimi (in ragione della serialità del contenzioso e della natura e complessità delle questioni affrontate) delle cause di lavoro di valore indeterminabile, come tali da ascrivere allo scaglione da € 26001 ad € 52000.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...] ; Controparte_2 ii) accerta e dichiara il diritto del sig. ad essere retribuito Parte_1 secondo il trattamento spettante ai dipendenti inquadrati nella categoria D del CCRL di categoria in virtù dell'incarico di “Responsabile di impianto-diga” ricoperto a far data dal 01/10/2009; iii) per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al pagamento delle differenze retributive tra la categoria C di formale inquadramento del ricorrente e la superiore categoria D del citato CCRL maturate con decorrenza dal mese di maggio 2016, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi dal sorgere dei crediti al soddisfo;
iv) respinge per il resto il ricorso;
v) compensa per due terzi le spese di lite;
vi) condanna l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a rifondere la frazione residua delle spese di lite a parte ricorrente, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 1543, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 01/07/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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