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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Soatto e Giacomo Olivati con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. e P.I. e all'Elenco delle SPV al n. 355040), per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1
propria mandataria e procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA Controparte_2
, numero di R.E.A. MI-1217580), giusta procura speciale in autentica del Notaio P.IVA_2 [...]
Notaio in Pordenone in data 02.11.2018 al Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., registrata in Per_1
Pordenone il 02.11.2018 al n. 14928 serie 1T, in questa sede rappresentata da Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in forza di procura speciale in autentica del Notaio Dott.
[...] P.IVA_3 Per_2
del 09.05.2019 (rep. 140483, racc. 35371) registrata in Milano 2 il 20.05.2019 al n. 25329
[...]
serie 1T in persona del procuratore speciale dott.ssa nata a [...] il CP_4
06.09.1988 (c.f. su procura conferita dal Dott. nella sua C.F._2 Persona_3
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della in forza dei Controparte_3
poteri attribuitigli con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.05.2021, con sottoscrizione autenticata il 24.05.2021 dal dott. notaio in Milano rep. n. Persona_2
144391 e racc. n. 37236, registrata a Milano DP II il 27.05.2021, al n. 54297, serie 1T rappresentata e pagina 1 di 7 difesa dall'avv. Vincenzo Fedele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) alla
Piazza del Popolo n. 5;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/04/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 21.04.2023, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 215/2023 (RG Parte_1
131/2023), emesso il giorno 03/06.03.2023 dal Tribunale di Rovigo, ad istanza della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto allo stesso ed a , in solido tra loro, il pagamento della Parte_2
somma di €. 94.999,31 oltre interessi e spese di procedura.
deduceva a sostegno della spiegata opposizione le seguenti ragioni: Parte_1
i. il difetto di jus postulandi in capo al difensore che ha richiesto il provvedimento monitorio impugnato, in quanto nominato e incaricato da soggetto sprovvisto del necessario potere;
ii. omissione del controllo d'ufficio circa la presenza di clausole vessatorie iii. inammissibilità della domanda monitoria atteso che la ha Parte_3
presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L.F. in data 28.1.2013, ed è stata ammessa alla relativa procedura in data 19.7.2013, il concordato è stato poi approvato dai creditori e quindi omologato dal Tribunale in data 24.3.2014 (v. doc. 5), successivamente eseguito e chiuso con provvedimento del 5.5.2022 (v. doc. 6);
iv. l'accesso alla procedura di concordato comporta a favore del debitore, a seguito della relativa omologazione, il c.d. effetto esdebitatorio, ossia la liberazione dai debiti per la parte che, in esito alla procedura, non risulti soddisfatta/coperta dalla liquidazione del patrimonio messo a disposizione dei creditori concorsuali;
v. il socio di società di persone, per contro, in quanto illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, è obbligato in proprio, e non può quindi considerarsi alla stregua di un qualsiasi terzo che, senza esservi altrimenti obbligato, garantisca l'adempimento del debito sociale;
vi. la nullità delle fideiussioni azionate ex adverso; pagina 2 di 7 vii. decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;
viii. sul quantum, difetta la prova della consistenza ed ammontare del credito azionato, non potendo riconoscersi valore probatorio nella presente sede alla certificazione ex art. 50 TUB prodotta ex adverso ; inoltre, non è stato scomputato dal quantum ingiunto gli importi incassati secondo il piano di riparto concordatario (v. doc. 8) pari ad € 7.743,57 e sono stati addebitati oneri illegittimi al correntista;
L'opponente concludeva, quindi, nei seguenti sensi: “… in via preliminare - respingersi l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
in principalità - revocare/annullare/dichiarare nullo/inefficace, per tutti i motivi di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo Trib. Rovigo n. 215/2023 Ing., 131/2023 RG, emesso in data 3-6.3.2023- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. a e/o a Parte_1 Controparte_1
e/o a terzi quale suoi asseriti mandatari;
in subordine - in denegato Controparte_3
e non creduto caso di rigetto della domanda principale ut supra formulata, determinarsi, in forza di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, la minor somma eventualmente dovuta dal
Sig. per i titoli azionati con il ricorso monitorio;
in ogni caso - detrarsi, da Parte_1
quanto dovesse eventualmente essere riconosciuto come dovuto alla controparte, gli importi che questa ha ricevuto dal debitore principale e/o abbia a ricevere aliunde;
- condannarsi la controparte alla rifusione delle spese processuali. Con riserva di ulteriormente dedurre, allegare e provare…”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la in questa Controparte_1 Controparte_2
sede rappresentata dalla contestando integralmente quanto dedotto Controparte_3
ed eccepito dalla parte opponente perché infondato, in punto di fatto e diritto, concludendo nei seguenti sensi: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte dell'opponente nei confronti della - in via preliminare, disporre il Controparte_5
mutamento del rito;
-sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto
pagina 3 di 7 ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di €. Parte_1
94.999,31, oltre interessi contrattuali per come pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
…”.
Con ordinanza del 16.4.2024, emessa a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 17.1.2024, il
Giudice disponeva il mutamento del rito in favore di quello vigente anteriormente alla cd. Riforma
Cartabia e rigettava sia l'istanza di estensione del contraddittorio a sia la Controparte_5
richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti “a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente”.
Espletata senza esito la mediazione obbligatoria e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note conclusive.
*****
L'eccezione preliminare di esdebitazione è fondata e ciò rende superflua la disamina dei restanti motivi di doglianza nei confronti del decreto ingiuntivo.
Si osserva che il socio di s.n.c. che, al contempo, ha dato fideiussione per una parte dei debiti sociali cumula in sé due diversi titoli di responsabilità. Che tale cumulo sia valido e ammissibile lo ha chiarito in termini definitivi la Cassazione, osservando che “nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale (nei casi, naturalmente, e con riguardo ai soci per i quali tale regime sia previsto), possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l'interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite (sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione) del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c.; e sarebbe sufficiente accertare
l'esistenza in concreto di uno qualsiasi di tali interessi per affermare la validità della fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone” (da ultimo Cass.
12.12.2007 n. 26012; Cass. 26.2.2014 n. 4528;: Cass. 22.3.2018 n. 7139).
Pertanto, la validità della fideiussione del socio di società personale, mentre consente al creditore di avvalersi di un duplice titolo, e dei profili disciplinari di volta in volta più convenienti, non toglie che, ragionando degli effetti del concordato preventivo sul socio-fideiussore, una scelta radicale tra pagina 4 di 7 le due discipline debba essere operate, poiché esse sono reciprocamente incompatibili: specificamente, trattando il socio-fideiussore come ogni altro socio illimitatamente responsabile, gli si concede la remissione del debito;
trattandolo come ogni altro fideiussore, gli si nega quel medesimo effetto esdebitatorio.
Sul punto, la Cassazione ha fatto definitivamente chiarezza con la nota Cass. sez. un. 24.8.1989 n.
3749, che ha ritenuto il titolo di socio illimitatamente responsabile assorbente di ogni altra possibile fonte di responsabilità per i debiti sociali e ristretto conseguentemente la portata dell'art. 184 co. 1
c.c. ai soli coobbligati e fideiussori diversi dai soci (i.e. illimitatamente responsabili). Vedi la conclusione al par. 5 di motivazione: “il concordato preventivo della società (che, occorre ricordare, è pur sempre una procedura concorsuale, parallela e sostitutiva della procedura fallimentare con i connotati prima rilevati) si estende, salvo patto contrario stipulato dal socio in sede concordataria e con tutti i creditori, ai soci illimitatamente responsabili, la cui fonte di responsabilità individuata nella loro qualità di soci assorbe e rende irrilevante, come nella ipotesi del fallimento, ogni altra diversa fonte di responsabilità per lo stesso debito, purché si tratti di debito sociale. Nella sua portata totalizzante, il secondo comma dell'art. 184 (che costituisce la regola, quanto alla posizione dei debitori - società e soci - , della efficacia del concordato, laddove il primo comma indica la regola circa la posizione dei creditori rispetto al concordato) riduce lo spazio riservato alla seconda parte di detto primo comma ai coobbligati, al fideiussore del debitore
(cioè della società e dei soci illimitatamente responsabili) e agli obbligati in via di regresso, che siano estranei alla compagine sociale, e induce a considerare, essi soltanto, terzi rispetto alla società, in quanto, non potendo ovviamente il loro fallimento essere prodotto dal fallimento della società, non possono neppure giovarsi della estensione dei benefici del concordato. In altri termini, perché possa trovare applicazione il primo comma dell'art. 184, occorre che colui nei cui confronti il creditore conserva i suoi diritti sia un soggetto al quale il fallimento della società non potrebbe estendersi, poiché il socio, che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto fallito;
e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire una procedura concorsuale all'altra”.
Nel medesimo senso vedi in seguito Cass.
1.3.1999 n. 1688: “l'art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima didivenire tali, prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello
pagina 5 di 7 stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali”.
In epoca più recente, il principio viene ribadito, per escludere dall'effetto remissorio il fideiussore che abbia perduto la qualità di socio illimitatamente responsabile alla data dell'omologazione del concordato (Cass. 29.12.2011 n. 29863).
Ne deriva che la posizione del fideiussore socio al momento dell'apertura della procedura non sia ricompresa nell'ambito di applicabilità dell'art. 184, primo comma, secondo periodo LF, e che pertanto anche la garanzia personale da questo prestata in favore della società in concordato debba ritenersi colpita dall'effetto esdebitatorio quale automatica conseguenza del concordato omologato.
Poiché, nel caso di specie, risulta che: 1) la società è stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal Tribunale;
2) l'opponente, al momento dell'apertura della procedura, era socio illimitatamente responsabile;
3) il piano concordatario è stato integralmente eseguito, come da decreto di chiusura emanato giudice delegato in data 5.5.2022 (v. doc. 6), deve concludersi nel senso che il credito azionato in via monitoria risultava già colpito dalla falcidia concorsuale.
In definitiva, l'effetto remissorio del concordato omologato si estende all'intero credito fatto valere dalla creditrice, odierna convenuta, in ragione dell'integrale esecuzione del piano concordatario.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori medi, salvo la fase istruttoria, liquidata ai minimi in ragione dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 11.250,00 per il compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e pagina 6 di 7 IVA.
Rovigo, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Soatto e Giacomo Olivati con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. e P.I. e all'Elenco delle SPV al n. 355040), per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1
propria mandataria e procuratrice speciale, (C.F. e P.IVA Controparte_2
, numero di R.E.A. MI-1217580), giusta procura speciale in autentica del Notaio P.IVA_2 [...]
Notaio in Pordenone in data 02.11.2018 al Rep. n. 53366 e n. 39537 Fasc., registrata in Per_1
Pordenone il 02.11.2018 al n. 14928 serie 1T, in questa sede rappresentata da Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in forza di procura speciale in autentica del Notaio Dott.
[...] P.IVA_3 Per_2
del 09.05.2019 (rep. 140483, racc. 35371) registrata in Milano 2 il 20.05.2019 al n. 25329
[...]
serie 1T in persona del procuratore speciale dott.ssa nata a [...] il CP_4
06.09.1988 (c.f. su procura conferita dal Dott. nella sua C.F._2 Persona_3
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della in forza dei Controparte_3
poteri attribuitigli con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.05.2021, con sottoscrizione autenticata il 24.05.2021 dal dott. notaio in Milano rep. n. Persona_2
144391 e racc. n. 37236, registrata a Milano DP II il 27.05.2021, al n. 54297, serie 1T rappresentata e pagina 1 di 7 difesa dall'avv. Vincenzo Fedele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) alla
Piazza del Popolo n. 5;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/04/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 21.04.2023, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 215/2023 (RG Parte_1
131/2023), emesso il giorno 03/06.03.2023 dal Tribunale di Rovigo, ad istanza della Controparte_1
con il quale veniva ingiunto allo stesso ed a , in solido tra loro, il pagamento della Parte_2
somma di €. 94.999,31 oltre interessi e spese di procedura.
deduceva a sostegno della spiegata opposizione le seguenti ragioni: Parte_1
i. il difetto di jus postulandi in capo al difensore che ha richiesto il provvedimento monitorio impugnato, in quanto nominato e incaricato da soggetto sprovvisto del necessario potere;
ii. omissione del controllo d'ufficio circa la presenza di clausole vessatorie iii. inammissibilità della domanda monitoria atteso che la ha Parte_3
presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L.F. in data 28.1.2013, ed è stata ammessa alla relativa procedura in data 19.7.2013, il concordato è stato poi approvato dai creditori e quindi omologato dal Tribunale in data 24.3.2014 (v. doc. 5), successivamente eseguito e chiuso con provvedimento del 5.5.2022 (v. doc. 6);
iv. l'accesso alla procedura di concordato comporta a favore del debitore, a seguito della relativa omologazione, il c.d. effetto esdebitatorio, ossia la liberazione dai debiti per la parte che, in esito alla procedura, non risulti soddisfatta/coperta dalla liquidazione del patrimonio messo a disposizione dei creditori concorsuali;
v. il socio di società di persone, per contro, in quanto illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, è obbligato in proprio, e non può quindi considerarsi alla stregua di un qualsiasi terzo che, senza esservi altrimenti obbligato, garantisca l'adempimento del debito sociale;
vi. la nullità delle fideiussioni azionate ex adverso; pagina 2 di 7 vii. decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.;
viii. sul quantum, difetta la prova della consistenza ed ammontare del credito azionato, non potendo riconoscersi valore probatorio nella presente sede alla certificazione ex art. 50 TUB prodotta ex adverso ; inoltre, non è stato scomputato dal quantum ingiunto gli importi incassati secondo il piano di riparto concordatario (v. doc. 8) pari ad € 7.743,57 e sono stati addebitati oneri illegittimi al correntista;
L'opponente concludeva, quindi, nei seguenti sensi: “… in via preliminare - respingersi l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
in principalità - revocare/annullare/dichiarare nullo/inefficace, per tutti i motivi di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo Trib. Rovigo n. 215/2023 Ing., 131/2023 RG, emesso in data 3-6.3.2023- per l'effetto accertare e dichiarare che nulla deve il Sig. a e/o a Parte_1 Controparte_1
e/o a terzi quale suoi asseriti mandatari;
in subordine - in denegato Controparte_3
e non creduto caso di rigetto della domanda principale ut supra formulata, determinarsi, in forza di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, la minor somma eventualmente dovuta dal
Sig. per i titoli azionati con il ricorso monitorio;
in ogni caso - detrarsi, da Parte_1
quanto dovesse eventualmente essere riconosciuto come dovuto alla controparte, gli importi che questa ha ricevuto dal debitore principale e/o abbia a ricevere aliunde;
- condannarsi la controparte alla rifusione delle spese processuali. Con riserva di ulteriormente dedurre, allegare e provare…”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la in questa Controparte_1 Controparte_2
sede rappresentata dalla contestando integralmente quanto dedotto Controparte_3
ed eccepito dalla parte opponente perché infondato, in punto di fatto e diritto, concludendo nei seguenti sensi: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte dell'opponente nei confronti della - in via preliminare, disporre il Controparte_5
mutamento del rito;
-sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto
pagina 3 di 7 ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di €. Parte_1
94.999,31, oltre interessi contrattuali per come pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
…”.
Con ordinanza del 16.4.2024, emessa a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 17.1.2024, il
Giudice disponeva il mutamento del rito in favore di quello vigente anteriormente alla cd. Riforma
Cartabia e rigettava sia l'istanza di estensione del contraddittorio a sia la Controparte_5
richiesta di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, non sussistendone i presupposti “a fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente”.
Espletata senza esito la mediazione obbligatoria e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine per il deposito di note conclusive.
*****
L'eccezione preliminare di esdebitazione è fondata e ciò rende superflua la disamina dei restanti motivi di doglianza nei confronti del decreto ingiuntivo.
Si osserva che il socio di s.n.c. che, al contempo, ha dato fideiussione per una parte dei debiti sociali cumula in sé due diversi titoli di responsabilità. Che tale cumulo sia valido e ammissibile lo ha chiarito in termini definitivi la Cassazione, osservando che “nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale (nei casi, naturalmente, e con riguardo ai soci per i quali tale regime sia previsto), possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l'interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite (sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione) del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c.; e sarebbe sufficiente accertare
l'esistenza in concreto di uno qualsiasi di tali interessi per affermare la validità della fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone” (da ultimo Cass.
12.12.2007 n. 26012; Cass. 26.2.2014 n. 4528;: Cass. 22.3.2018 n. 7139).
Pertanto, la validità della fideiussione del socio di società personale, mentre consente al creditore di avvalersi di un duplice titolo, e dei profili disciplinari di volta in volta più convenienti, non toglie che, ragionando degli effetti del concordato preventivo sul socio-fideiussore, una scelta radicale tra pagina 4 di 7 le due discipline debba essere operate, poiché esse sono reciprocamente incompatibili: specificamente, trattando il socio-fideiussore come ogni altro socio illimitatamente responsabile, gli si concede la remissione del debito;
trattandolo come ogni altro fideiussore, gli si nega quel medesimo effetto esdebitatorio.
Sul punto, la Cassazione ha fatto definitivamente chiarezza con la nota Cass. sez. un. 24.8.1989 n.
3749, che ha ritenuto il titolo di socio illimitatamente responsabile assorbente di ogni altra possibile fonte di responsabilità per i debiti sociali e ristretto conseguentemente la portata dell'art. 184 co. 1
c.c. ai soli coobbligati e fideiussori diversi dai soci (i.e. illimitatamente responsabili). Vedi la conclusione al par. 5 di motivazione: “il concordato preventivo della società (che, occorre ricordare, è pur sempre una procedura concorsuale, parallela e sostitutiva della procedura fallimentare con i connotati prima rilevati) si estende, salvo patto contrario stipulato dal socio in sede concordataria e con tutti i creditori, ai soci illimitatamente responsabili, la cui fonte di responsabilità individuata nella loro qualità di soci assorbe e rende irrilevante, come nella ipotesi del fallimento, ogni altra diversa fonte di responsabilità per lo stesso debito, purché si tratti di debito sociale. Nella sua portata totalizzante, il secondo comma dell'art. 184 (che costituisce la regola, quanto alla posizione dei debitori - società e soci - , della efficacia del concordato, laddove il primo comma indica la regola circa la posizione dei creditori rispetto al concordato) riduce lo spazio riservato alla seconda parte di detto primo comma ai coobbligati, al fideiussore del debitore
(cioè della società e dei soci illimitatamente responsabili) e agli obbligati in via di regresso, che siano estranei alla compagine sociale, e induce a considerare, essi soltanto, terzi rispetto alla società, in quanto, non potendo ovviamente il loro fallimento essere prodotto dal fallimento della società, non possono neppure giovarsi della estensione dei benefici del concordato. In altri termini, perché possa trovare applicazione il primo comma dell'art. 184, occorre che colui nei cui confronti il creditore conserva i suoi diritti sia un soggetto al quale il fallimento della società non potrebbe estendersi, poiché il socio, che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto fallito;
e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire una procedura concorsuale all'altra”.
Nel medesimo senso vedi in seguito Cass.
1.3.1999 n. 1688: “l'art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima didivenire tali, prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello
pagina 5 di 7 stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali”.
In epoca più recente, il principio viene ribadito, per escludere dall'effetto remissorio il fideiussore che abbia perduto la qualità di socio illimitatamente responsabile alla data dell'omologazione del concordato (Cass. 29.12.2011 n. 29863).
Ne deriva che la posizione del fideiussore socio al momento dell'apertura della procedura non sia ricompresa nell'ambito di applicabilità dell'art. 184, primo comma, secondo periodo LF, e che pertanto anche la garanzia personale da questo prestata in favore della società in concordato debba ritenersi colpita dall'effetto esdebitatorio quale automatica conseguenza del concordato omologato.
Poiché, nel caso di specie, risulta che: 1) la società è stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal Tribunale;
2) l'opponente, al momento dell'apertura della procedura, era socio illimitatamente responsabile;
3) il piano concordatario è stato integralmente eseguito, come da decreto di chiusura emanato giudice delegato in data 5.5.2022 (v. doc. 6), deve concludersi nel senso che il credito azionato in via monitoria risultava già colpito dalla falcidia concorsuale.
In definitiva, l'effetto remissorio del concordato omologato si estende all'intero credito fatto valere dalla creditrice, odierna convenuta, in ragione dell'integrale esecuzione del piano concordatario.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a €260.000,00 a valori medi, salvo la fase istruttoria, liquidata ai minimi in ragione dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 11.250,00 per il compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e pagina 6 di 7 IVA.
Rovigo, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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