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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2021 promossa da:
(CF.: ) difeso dall'Avv. MASTROROSA GIACOMO e Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Via Bernardino Castelli 11 Varese presso il difensore
ATTORE/I contro
(CF.: ) difesa dall'Avv. GIANCRISTOFARO ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA GAETANO DONIZETTI, 11 21100 VARESE
CONVENUTO/I
, non costituitasi. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Varese, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare il decreto ingiuntivo n. 26/2021, del Tribunale di Varese, notificato all'opponente il 07 gennaio 2021;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 5 Previ gli accertamenti opportuni, dichiarare che nulla è dovuto dal alla società Parte_1
in relazione al contratto di appalto e alle fatture di cui alla narrativa dell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione.
Per l'effetto, revocare il citato decreto ingiuntivo e condannare, la a versare al Controparte_1 la somma di € 22.928,38, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_1 ripetizione di quanto corrisposto dall'opponente all'opposta in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“- In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di
[...]
Controparte_3
C.F./P.IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 00198 Roma, via Po, 20, quale compagnia assicurativa di e, per l'effetto, disporre ex art. 269 c.p.c. il differimento Controparte_1 dell'udienza fissata per il giorno 15 giugno 2021 allo scopo di consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
- In via ulteriormente preliminare: previo esame del fascicolo del procedimento monitorio di cui al n.
26/2021 D.I., n. 2709/2020 R.G, che qui si riproduce integralmente, concedere la provvisoria esecutorietà al predetto decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Varese, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione;
- Nel merito: rigettare le domande, tutte, avanzate dall'attore opponente Parte_1 nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa nonché, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, in caso di revoca del predetto titolo, condannare comunque l'opponente, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 17.704,24 oltre interessi dalla
[...] Controparte_1
domanda al saldo, o di quella diversa somma che risulterà dovuta ad esito del giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
- In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, articolare mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
azionava la fattura n.146/2018 rimasta parzialmente impagata ed otteneva da codesto CP_1
pagina 2 di 5 Tribunale il decreto ingiuntivo n.:26/2021 per l'importo residuo di €17.704,24 oltre interessi dalla domanda al saldo, notificava quindi il provvedimento all'opponente in data 7.1.2021.
La somma azionata riguardava opere extra capitolato, come pacificamente ammesso anche dall'opposta, non ricomprese nel contratto d'appalto stipulato con il in data Parte_1
12.4.2018 (doc.1 dell'opposta) avente ad oggetto lavori di impermeabilizzazione del giardino condominiale pensile in via Sanvito Silvestri 82 in Varese ed al relativo computo metrico (Doc. 3 dell'opposta).
Costituendosi il eccepiva di nulla dovere all'opposta in ragione vizi e difetti Parte_1
delle opere che di fatto non garantivano la tenuta delle impermeabilizzazione del giardino condominiale pensile e continuavano a causare infiltrazioni nei box sottostanti.
Oggetto del presente giudizio è la sola opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto azionando la sopra menzionata fattura 146/2018.
L'opponente allegava alla citazione in opposizione una relazione tecnica di parte redatta dall'Ing.
[...]
che identificava alcune lacune progettuali e la realizzazione di opere in difformità rispetto Per_1 all'appalto ed al capitolato ma come si legge nella sua relazione “alla fine evidentemente accettati dallo stesso Direttore dei Lavori”.
Ed ancora nella stessa relazione si legge: “il sottoscritto ritiene che la causa determinante dei vizi e difetti lamentati siano il mancato recepimento nel computo metrico di appalto del completo elenco delle opere come previste e progettate in sede di progettazione preliminare e come allegate alla CILA di progetto e la mancata consegna alle imprese di una progettazione esecutiva di dettaglio.
Inoltre si rilevano in opera difformità sostanziali con quanto appaltato e si rilevano elementi di errata esecuzione di quanto non previsto nel progetto e nel contratto originari ma deciso in corso d'opera.”.
Nelle more del giudizio l'opponente dava corso ad un accertamento tecnico preventivo conclusosi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La relazione finale del CTU in quel giudizio veniva prodotta nella presente controversia che subiva diversi rinvii proprio per poter acquisire tale documento ritenuto potenzialmente utile ai fini della presente decisione.
Nella prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto.
Successivamente veniva dato ingresso alle prove testimoniali.
Acquisita la relazione nel procedimento di ATP, ritenuta matura la causa per la decisione, veniva concesso un rinvio per la precisazione delle conclusioni e successivamente la procedura veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione non può essere accolta.
pagina 3 di 5 Dalla stessa relazione prodotta da parte opponente si desume che siano intercorse notevoli difformità, di fatto accettate dal DL, rispetto a quanto inizialmente progettato ed in particolare risulta che la posa delle membrane che avrebbero dovuto garantire l'impermeabilità, e quindi che non si producessero infiltrazioni nei box, sia stata eseguita in modo difforme rispetto a quanto previsto con l'assenso della
DL che, ove non avesse concordato con le modalità di realizzazione dell'impermeabilizzazione, avrebbe dovuto sicuramente intervenire per riportare i lavori al loro originario progetto.
La difformità della posa rispetto al progettato deve quindi ritenersi la causa principale delle infiltrazioni stesse.
Ulteriormente si sottolinea come la DL abbia certificato in data 17 settembre 2019 “che i lavori sopra specificati sono stati ultimati completamente in data odierna nel rispetto della progettazione esecutiva e della direzione lavori nel corso della loro esecuzione.”
Ne consegue che affermare in sede di opposizione che alcune delle opere da realizzare non siano state eseguite contrasta in modo assoluto con la dichiarazione della DL.
Né in altro modo sono state specificate quali opere, ricomprese nella fattura azionata, non siano state eseguite né quali siano i vizi rilevabili relativamente a dette opere extra capitolato.
Nella relazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo viene addossata a una CP_1
percentuale di responsabilità per la mancata eliminazione delle infiltrazioni pari al 40% ma non è dato comprendere se tale responsabilità gravi solo sulle opere previste nel capitolato o se sia riferibile anche a opere che esulavano dagli interventi ivi previsti.
In mancanza di una analitica esposizione dei difetti relativi alle opere extra capitolato o in mancanza di un elenco dettagliato delle opere che non sarebbero state eseguite ma esposte in fattura o di rilievi precisi circa la loro non esecuzione a regola d'arte, anche l'indizione di una consulenza d'ufficio nel presente procedimento avrebbe rivestito natura meramente esplorativa in sostituzione delle dovute e mancanti allegazioni di parte opponente.
A ciò si aggiunga che la maggior parte dell'importo della fattura azionata è stato per tempo corrisposto alla senza alcuna obiezione né contestazione. CP_1
E' ben vero che l'opposto riveste nel giudizio di opposizione, la figura dell'attore sostanziale, tuttavia a fronte di una contestazione relativa alla mancata o non corretta esecuzione di opere, per altro che esulano dal capitolato, spetta all'opponente indicare con precisione quali di esse non siano state realizzate o realizzate in modo non conforme allo stato dell'arte, tali allegazioni nella presente causa non sono presenti e non sono emerse neppure dalle testimonianze assunte.
Le molte difformità di realizzazione evidenziate sia dalla consulenza di parte prodotta dall'opponente, sia nella relazione frutto del procedimento di ATP sono, con molta probabilità, la causa del perdurare delle infiltrazioni ma nulla dicono in merito alla fondatezza della presente opposizione, non chiarendo se le opere pagina 4 di 5 extra capitolato abbiano avuto un peso determinante nella quantificazione della percentuale di responsabilità addossata alla convenuta opposta in sede di ATP, ne consegue che non sarà possibile accogliere l'opposizione odierna.
Da ultimo si evidenzia che seppur parte convenuta abbia richiesto la chimata della propria assicurazione in causa, nessuna domanda di manleva sia stata promossa da nei confronti della compagnia che CP_1
non si è costituita nel presente giudizio.
Il decreto n.26/2021 emesso da codesto Tribunale andrà pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione confermando il decreto opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2
DM. 55/2014.
Varese, 16 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Elena Andrea Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2021 promossa da:
(CF.: ) difeso dall'Avv. MASTROROSA GIACOMO e Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Via Bernardino Castelli 11 Varese presso il difensore
ATTORE/I contro
(CF.: ) difesa dall'Avv. GIANCRISTOFARO ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA GAETANO DONIZETTI, 11 21100 VARESE
CONVENUTO/I
, non costituitasi. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Varese, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Revocare il decreto ingiuntivo n. 26/2021, del Tribunale di Varese, notificato all'opponente il 07 gennaio 2021;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 1 di 5 Previ gli accertamenti opportuni, dichiarare che nulla è dovuto dal alla società Parte_1
in relazione al contratto di appalto e alle fatture di cui alla narrativa dell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione.
Per l'effetto, revocare il citato decreto ingiuntivo e condannare, la a versare al Controparte_1 la somma di € 22.928,38, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_1 ripetizione di quanto corrisposto dall'opponente all'opposta in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“- In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa di
[...]
Controparte_3
C.F./P.IVA , in persona del suo
[...] P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 00198 Roma, via Po, 20, quale compagnia assicurativa di e, per l'effetto, disporre ex art. 269 c.p.c. il differimento Controparte_1 dell'udienza fissata per il giorno 15 giugno 2021 allo scopo di consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
- In via ulteriormente preliminare: previo esame del fascicolo del procedimento monitorio di cui al n.
26/2021 D.I., n. 2709/2020 R.G, che qui si riproduce integralmente, concedere la provvisoria esecutorietà al predetto decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Varese, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta e facile soluzione;
- Nel merito: rigettare le domande, tutte, avanzate dall'attore opponente Parte_1 nell'atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio precisate in narrativa nonché, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, in caso di revoca del predetto titolo, condannare comunque l'opponente, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 17.704,24 oltre interessi dalla
[...] Controparte_1
domanda al saldo, o di quella diversa somma che risulterà dovuta ad esito del giudizio;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
- In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, articolare mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.
Con osservanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
azionava la fattura n.146/2018 rimasta parzialmente impagata ed otteneva da codesto CP_1
pagina 2 di 5 Tribunale il decreto ingiuntivo n.:26/2021 per l'importo residuo di €17.704,24 oltre interessi dalla domanda al saldo, notificava quindi il provvedimento all'opponente in data 7.1.2021.
La somma azionata riguardava opere extra capitolato, come pacificamente ammesso anche dall'opposta, non ricomprese nel contratto d'appalto stipulato con il in data Parte_1
12.4.2018 (doc.1 dell'opposta) avente ad oggetto lavori di impermeabilizzazione del giardino condominiale pensile in via Sanvito Silvestri 82 in Varese ed al relativo computo metrico (Doc. 3 dell'opposta).
Costituendosi il eccepiva di nulla dovere all'opposta in ragione vizi e difetti Parte_1
delle opere che di fatto non garantivano la tenuta delle impermeabilizzazione del giardino condominiale pensile e continuavano a causare infiltrazioni nei box sottostanti.
Oggetto del presente giudizio è la sola opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto azionando la sopra menzionata fattura 146/2018.
L'opponente allegava alla citazione in opposizione una relazione tecnica di parte redatta dall'Ing.
[...]
che identificava alcune lacune progettuali e la realizzazione di opere in difformità rispetto Per_1 all'appalto ed al capitolato ma come si legge nella sua relazione “alla fine evidentemente accettati dallo stesso Direttore dei Lavori”.
Ed ancora nella stessa relazione si legge: “il sottoscritto ritiene che la causa determinante dei vizi e difetti lamentati siano il mancato recepimento nel computo metrico di appalto del completo elenco delle opere come previste e progettate in sede di progettazione preliminare e come allegate alla CILA di progetto e la mancata consegna alle imprese di una progettazione esecutiva di dettaglio.
Inoltre si rilevano in opera difformità sostanziali con quanto appaltato e si rilevano elementi di errata esecuzione di quanto non previsto nel progetto e nel contratto originari ma deciso in corso d'opera.”.
Nelle more del giudizio l'opponente dava corso ad un accertamento tecnico preventivo conclusosi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La relazione finale del CTU in quel giudizio veniva prodotta nella presente controversia che subiva diversi rinvii proprio per poter acquisire tale documento ritenuto potenzialmente utile ai fini della presente decisione.
Nella prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto.
Successivamente veniva dato ingresso alle prove testimoniali.
Acquisita la relazione nel procedimento di ATP, ritenuta matura la causa per la decisione, veniva concesso un rinvio per la precisazione delle conclusioni e successivamente la procedura veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione non può essere accolta.
pagina 3 di 5 Dalla stessa relazione prodotta da parte opponente si desume che siano intercorse notevoli difformità, di fatto accettate dal DL, rispetto a quanto inizialmente progettato ed in particolare risulta che la posa delle membrane che avrebbero dovuto garantire l'impermeabilità, e quindi che non si producessero infiltrazioni nei box, sia stata eseguita in modo difforme rispetto a quanto previsto con l'assenso della
DL che, ove non avesse concordato con le modalità di realizzazione dell'impermeabilizzazione, avrebbe dovuto sicuramente intervenire per riportare i lavori al loro originario progetto.
La difformità della posa rispetto al progettato deve quindi ritenersi la causa principale delle infiltrazioni stesse.
Ulteriormente si sottolinea come la DL abbia certificato in data 17 settembre 2019 “che i lavori sopra specificati sono stati ultimati completamente in data odierna nel rispetto della progettazione esecutiva e della direzione lavori nel corso della loro esecuzione.”
Ne consegue che affermare in sede di opposizione che alcune delle opere da realizzare non siano state eseguite contrasta in modo assoluto con la dichiarazione della DL.
Né in altro modo sono state specificate quali opere, ricomprese nella fattura azionata, non siano state eseguite né quali siano i vizi rilevabili relativamente a dette opere extra capitolato.
Nella relazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo viene addossata a una CP_1
percentuale di responsabilità per la mancata eliminazione delle infiltrazioni pari al 40% ma non è dato comprendere se tale responsabilità gravi solo sulle opere previste nel capitolato o se sia riferibile anche a opere che esulavano dagli interventi ivi previsti.
In mancanza di una analitica esposizione dei difetti relativi alle opere extra capitolato o in mancanza di un elenco dettagliato delle opere che non sarebbero state eseguite ma esposte in fattura o di rilievi precisi circa la loro non esecuzione a regola d'arte, anche l'indizione di una consulenza d'ufficio nel presente procedimento avrebbe rivestito natura meramente esplorativa in sostituzione delle dovute e mancanti allegazioni di parte opponente.
A ciò si aggiunga che la maggior parte dell'importo della fattura azionata è stato per tempo corrisposto alla senza alcuna obiezione né contestazione. CP_1
E' ben vero che l'opposto riveste nel giudizio di opposizione, la figura dell'attore sostanziale, tuttavia a fronte di una contestazione relativa alla mancata o non corretta esecuzione di opere, per altro che esulano dal capitolato, spetta all'opponente indicare con precisione quali di esse non siano state realizzate o realizzate in modo non conforme allo stato dell'arte, tali allegazioni nella presente causa non sono presenti e non sono emerse neppure dalle testimonianze assunte.
Le molte difformità di realizzazione evidenziate sia dalla consulenza di parte prodotta dall'opponente, sia nella relazione frutto del procedimento di ATP sono, con molta probabilità, la causa del perdurare delle infiltrazioni ma nulla dicono in merito alla fondatezza della presente opposizione, non chiarendo se le opere pagina 4 di 5 extra capitolato abbiano avuto un peso determinante nella quantificazione della percentuale di responsabilità addossata alla convenuta opposta in sede di ATP, ne consegue che non sarà possibile accogliere l'opposizione odierna.
Da ultimo si evidenzia che seppur parte convenuta abbia richiesto la chimata della propria assicurazione in causa, nessuna domanda di manleva sia stata promossa da nei confronti della compagnia che CP_1
non si è costituita nel presente giudizio.
Il decreto n.26/2021 emesso da codesto Tribunale andrà pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione confermando il decreto opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, €1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, €1.701,00 per la fase decisionale, CPA e IVA oltre al rimborso spese generali 15 % ex art.2
DM. 55/2014.
Varese, 16 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Elena Andrea Pucci
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