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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 739/2023 promossa da: di Parte_1 Parte_2
Avv. Silvio Rizzetto
contro
:
Controparte_1
Avv. Alex De Anna
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2022, (d'ora in poi, Parte_3 Pt_2 Parte_2 anche solo convenne davanti al Tribunale di Ferrara (d'ora in poi, anche Parte_1 Controparte_1
solo proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 252/2022 CP_1
emesso a favore di quest'ultima dal medesimo ufficio e notificato via PEC il 29.3.2022 alla prima cui ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 15.637,03.
L'opponente espose che: Parte_1
- aveva allegato a fondamento della propria domanda le fatture elettroniche, rimaste CP_1
insolute, nn. 1357 del 31.7.2019, 1562 del 31.8.2019 e 1760 del 30.9.2019, aventi ad oggetto la fornitura di materiale ittico concordata da al tempo legale rappresentante sia di Parte_4
sia di la cui carica di amministratore di era stata revocata Parte_1 CP_1 Parte_1
successivamente nel marzo 2020;
pagina 1 di 7 - il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente irregolarmente e illegittimamente Parte_1
in data 29.3.2022, essendo detta società al tempo priva di legale rappresentante pro tempore,
Controparte_ nonché di amministratore provvisorio, ed essendone l'ingiungente
- in data 24.5.2022, nelle more dei termini per l'opposizione e successivamente alla scadenza degli stessi, i soci accomandanti superstiti di “a seguito della definitività delle sentenze di Parte_1 rigetto all'opposizione di esclusione dei soci riottosi (tra i quali lo stesso sig. già Parte_4 socio accomandatario della società opponente” avevano deliberato la nomina di un nuovo socio accomandatario con conseguente modifica dello statuto e della ragione sociale e revoca della causa di scioglimento;
- in data 23.6.2022 aveva notificato l'atto di precetto per la complessiva somma di € CP_1
20.927,07 e solo a seguito di tale notifica era venuta a conoscenza del procedimento Parte_1
monitorio.
In diritto, l'opponente sostenne che aveva notificato il decreto ingiuntivo ad una società CP_1
priva di amministratore e legale rappresentante, senza tuttavia richiedere la nomina di un curatore speciale, rendendo così nulla la notifica per violazione dell'art. 145 c.p.c.
L'opponente, poi, sostenne che il contratto era annullabile per contrasto con l'art. 1395 c.c., in quanto inquadrabile nella fattispecie dei contratti che il rappresentante conclude con sé stesso e contestò la violazione dell'art. 634 comma 2 c.p.c., in quanto non aveva prodotto copia autentica delle CP_1
scritture contabili, nonché degli artt. 633 e seguenti c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Concluse, pertanto, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, e nel merito, la revoca e/o annullamento del medesimo. si costituì eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione in Controparte_1
quanto tardiva a fronte della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, contestò
l'opposizione di cui chiese il rigetto.
L'adito Tribunale con sentenza n. 165/2023 rigettò l'opposizione, ritenendola inammissibile in quanto tardiva, dichiarò definitivo il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Il Tribunale ritenne che “la notifica eseguita a mezzo pec presso l'indirizzo (attivo) della società, presente nel Registro delle Imprese non presenta alcun vizio, ha raggiunto lo scopo della conoscenza legale dell'atto notificato ed è dunque regolare.
pagina 2 di 7 L'opponente non ha inoltre dimostrato che è causa della manca tempestiva nomina di un amministrare, i soci non abbiano avuto materialmente accesso alla casella di posta elettronica della società per fatto ai medesimi non imputabile.
Al pari, la società non può sostenere di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e di non aver materialmente potuto preparare la difesa in tempo utile in mancanza di un amministratore (per caso fortuito o forza maggiore) posto che, la tardiva nomina di un amministratore è fatto imputabile esclusivamente ai soci, i quali avrebbero potuto, in ogni caso, domandare in via d'urgenza la nomina di un curatore speciale onde proporre tempestiva opposizione.” di ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1 Parte_2
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i motivi che si vanno ad indicare.
I) Per errata applicazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto la notifica a mezzo PEC al domicilio digitale della persona giuridica deve avvenire mediante consegna all'organo deputato alla ricezione e, nel caso di specie, la società destinataria dell'atto era priva dell'amministratore legale rappresentante, organo con potere di ricevere gli atti. Tale circostanza, quindi, impedì
“una tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio e lo spiegamento di una tempestiva opposizione. Solamente con la notifica del precetto, avvenuta in data 23/06/2022, la è CP_3
venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo con i relativi riferimenti e ha potuto estrarre copia del fascicolo telematico e promuovere l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c […] I soci accomandanti non avrebbero potuto sapere della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC poiché a) non avevano accesso alla posta elettronica certificata della società stante il divieto di immistione;
b) non erano legali rappresentanti né persone incaricate a ricevere le notificazioni.
Quindi la società, a causa dell'irregolarità e/o nullità della notifica non era a conoscenza del decreto ingiuntivo promosso e non poteva, stante anche la mancanza dell'organo amministrativo, spiegare la relativa opposizione ordinaria”.
II) Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non avesse provato l'impossibilità dei soci superstiti di accedere alla casella di posta elettronica certificata. Il Giudice avrebbe dovuto considerare che, nelle more della nomina del nuovo socio accomandatario, i soci accomandanti non avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo notificato il 29.3.2022, ben due mesi prima. Infatti, i soci accomandanti superstiti non sono organi con potere di ricevere gli atti e non avrebbero potuto accedere alla casella PEC senza violare il divieto di immistione, assumendo pagina 3 di 7 conseguentemente l'illimitata responsabilità per le eventuali obbligazioni assunte dalla società durante la gestione del precedente amministratore ( , né potevano sapere che nel Parte_4
frattempo era stato notificato un decreto ingiuntivo.
La circostanza, “provata per tabulas, avrebbe potuto essere confermata attraverso l'attività istruttoria. Parte opponente aveva chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. VI con note di trattazione scritta depositate il 14/11/2022. Il Giudice, invece, ha omesso tale concessione…”.
III) La sentenza è errata laddove ritiene che la mancanza di amministratore della società non costituisca causa di forza maggiore o caso fortuito ai fini dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., mentre nella fattispecie il socio accomandatario fu nominato solo in data 19.5.2022 e solamente con la notifica del precetto venne a conoscenza del decreto ingiuntivo. Inoltre, il “dovere di nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. incombeva sulla Controparte_1 per una valida notifica a una società priva di legale rappresentante”.
IV) La sentenza è errata, perché viola l'art. 650 c.p.c., in quanto, per quanto già detto, il caso di specie soddisfa tutte le condizioni richieste dalla norma:
a) mancata conoscenza del provvedimento monitorio per nullità della notifica;
b) mancata conoscenza del provvedimento monitorio per forza maggiore a causa della mancanza dell'amministratore (così come pubblicizzata e riconosciuta);
c) anche a voler dar conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/1976, è legittima l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
La Corte ritiene che i motivi, che consentono l'esame congiunto per la stretta connessione, siano infondati.
Ancor prima della questione della proponibilità o meno dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., si rileva che l'appellante disattese il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione a decorrere dalla nomina del nuovo socio accomandatario e, quindi, dalla conoscenza o, comunque, dalla conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, della notifica del decreto ingiuntivo, ciò che esclude l'ambito di applicazione dell'opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c.
Infatti, con ordinanza n. 7560/2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte
pagina 4 di 7 dell'ingiunto” e, in senso conforme, con la recente ordinanza n. 28600/2024 ha affermato che è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente “dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità”.
Anche ammettendo, per ipotesi, che i soci accomandanti non avessero avuto modo di accedere alla casella PEC della società e che quindi non fossero venuti a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in tempo utile, è a far data dal 24.5.2022, ovvero dalla delibera di nomina del nuovo socio accomandatario, che iniziò a decorrere il termine per la proposizione di opposizione tardiva. È da tale momento, infatti, che il nuovo socio accomandatario ebbe accesso alla casella PEC e quindi da tale momento il decreto ingiuntivo entrò nella sua sfera di conoscibilità.
L'atto di citazione in opposizione, tuttavia, fu notificato solo l'11.7.2022 – 48 giorni dopo – e quindi oltre il termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c.
A nulla rileva, poi, venendo anche all'esame dei motivi di appello, la circostanza esposta da
[...]
per cui essa sarebbe venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di Pt_1
precetto, ovvero in data 23.6.2022, dato che tale circostanza, in sé, non giustifica la proposizione tardiva dell'opposizione non integrando alcuna delle ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c.
Peraltro, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nemmeno indicò alcuna Parte_1
motivazione o giustificazione – né essa emerge da atti e documenti – del fatto che, nominato il
24.5.2022, il nuovo socio accomandatario avrebbe avuto notizia del decreto ingiuntivo, alla società notificato via PEC il 29.3.2022, solo con la successiva notifica del precetto.
In tal modo, l'opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima Parte_1
incombente. Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente citata anche dal giudice di primo grado, nell'ambito dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è necessario che “all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. Ordinanza n. 15175/2022) e “… non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. Ordinanza n. 20850/2018).
pagina 5 di 7 Si osserva, ancora, che non risulta provata un'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo che avrebbe impedito alla società opponente la conoscenza di quest'ultimo.
Peraltro, dal decreto emesso ex art. 78 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Ferrara in data 17.4.2021
(doc. 6 allegato al ricorso monitorio), si desume come la prima della proposizione del Parte_1
ricorso monitorio di cui è causa fosse stata convenuta in altri due giudizi civili: in una causa introdotta con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. con termine per la costituzione in data 24.4.2021, e in una causa introdotta con atto di citazione e con udienza fissata per il 22.7.2021. In relazione a tali procedimenti, i soci accomandanti e chiesero al Presidente del Tribunale di Ferrara di CP_4 Parte_5
nominare, al fine di consentire la costituzione in giudizio della società, un curatore speciale ad processum ex art. 78 c.p.c. che il giudice nominò nella persona dell'avv. Lorenzo Bramante.
La notifica di tali atti introduttivi, quindi, era andata a buon fine pur se la società – come nella presente causa – era priva di rappresentante legale, essendo stato revocato da tale incarico nel Parte_4
marzo del 2020. Furono, infatti, i soci accomandanti stessi a richiedere la nomina del curatore speciale al fine di consentire la costituzione della società nei due giudizi.
Il contesto era dunque il medesimo del caso in decisione, talché la sola circostanza che all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo fosse priva del socio accomandatario non è idonea a provare Parte_1
l'irregolarità della notifica, né integra il caso fortuito o la forza maggiore.
Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che la notifica del decreto ingiuntivo deve essere considerata valida, essendo l'indirizzo PEC di una società risultante dal Registro delle imprese del tutto assimilabile alla sede legale e risultando, nel caso in esame, che tale impresa era attiva al momento della notificazione (come da visura CCIAA, doc. 5 allegato al ricorso monitorio).
Il fatto che i soci accomandanti non avessero accesso alla posta elettronica certificata della società a causa del divieto di immistione, peraltro, è una circostanza nuova allegata per la prima volta in questo grado d'appello.
Ogni altra doglianza è assorbita.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello proposto da di . contro la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ferrara n. 165/2023 e la condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 739/2023 promossa da: di Parte_1 Parte_2
Avv. Silvio Rizzetto
contro
:
Controparte_1
Avv. Alex De Anna
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2022, (d'ora in poi, Parte_3 Pt_2 Parte_2 anche solo convenne davanti al Tribunale di Ferrara (d'ora in poi, anche Parte_1 Controparte_1
solo proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 252/2022 CP_1
emesso a favore di quest'ultima dal medesimo ufficio e notificato via PEC il 29.3.2022 alla prima cui ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 15.637,03.
L'opponente espose che: Parte_1
- aveva allegato a fondamento della propria domanda le fatture elettroniche, rimaste CP_1
insolute, nn. 1357 del 31.7.2019, 1562 del 31.8.2019 e 1760 del 30.9.2019, aventi ad oggetto la fornitura di materiale ittico concordata da al tempo legale rappresentante sia di Parte_4
sia di la cui carica di amministratore di era stata revocata Parte_1 CP_1 Parte_1
successivamente nel marzo 2020;
pagina 1 di 7 - il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente irregolarmente e illegittimamente Parte_1
in data 29.3.2022, essendo detta società al tempo priva di legale rappresentante pro tempore,
Controparte_ nonché di amministratore provvisorio, ed essendone l'ingiungente
- in data 24.5.2022, nelle more dei termini per l'opposizione e successivamente alla scadenza degli stessi, i soci accomandanti superstiti di “a seguito della definitività delle sentenze di Parte_1 rigetto all'opposizione di esclusione dei soci riottosi (tra i quali lo stesso sig. già Parte_4 socio accomandatario della società opponente” avevano deliberato la nomina di un nuovo socio accomandatario con conseguente modifica dello statuto e della ragione sociale e revoca della causa di scioglimento;
- in data 23.6.2022 aveva notificato l'atto di precetto per la complessiva somma di € CP_1
20.927,07 e solo a seguito di tale notifica era venuta a conoscenza del procedimento Parte_1
monitorio.
In diritto, l'opponente sostenne che aveva notificato il decreto ingiuntivo ad una società CP_1
priva di amministratore e legale rappresentante, senza tuttavia richiedere la nomina di un curatore speciale, rendendo così nulla la notifica per violazione dell'art. 145 c.p.c.
L'opponente, poi, sostenne che il contratto era annullabile per contrasto con l'art. 1395 c.c., in quanto inquadrabile nella fattispecie dei contratti che il rappresentante conclude con sé stesso e contestò la violazione dell'art. 634 comma 2 c.p.c., in quanto non aveva prodotto copia autentica delle CP_1
scritture contabili, nonché degli artt. 633 e seguenti c.p.c., poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Concluse, pertanto, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, e nel merito, la revoca e/o annullamento del medesimo. si costituì eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione in Controparte_1
quanto tardiva a fronte della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, contestò
l'opposizione di cui chiese il rigetto.
L'adito Tribunale con sentenza n. 165/2023 rigettò l'opposizione, ritenendola inammissibile in quanto tardiva, dichiarò definitivo il decreto ingiuntivo e condannò l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
Il Tribunale ritenne che “la notifica eseguita a mezzo pec presso l'indirizzo (attivo) della società, presente nel Registro delle Imprese non presenta alcun vizio, ha raggiunto lo scopo della conoscenza legale dell'atto notificato ed è dunque regolare.
pagina 2 di 7 L'opponente non ha inoltre dimostrato che è causa della manca tempestiva nomina di un amministrare, i soci non abbiano avuto materialmente accesso alla casella di posta elettronica della società per fatto ai medesimi non imputabile.
Al pari, la società non può sostenere di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e di non aver materialmente potuto preparare la difesa in tempo utile in mancanza di un amministratore (per caso fortuito o forza maggiore) posto che, la tardiva nomina di un amministratore è fatto imputabile esclusivamente ai soci, i quali avrebbero potuto, in ogni caso, domandare in via d'urgenza la nomina di un curatore speciale onde proporre tempestiva opposizione.” di ha proposto appello alla sentenza affidandolo a quattro motivi. Parte_1 Parte_2
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i motivi che si vanno ad indicare.
I) Per errata applicazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto la notifica a mezzo PEC al domicilio digitale della persona giuridica deve avvenire mediante consegna all'organo deputato alla ricezione e, nel caso di specie, la società destinataria dell'atto era priva dell'amministratore legale rappresentante, organo con potere di ricevere gli atti. Tale circostanza, quindi, impedì
“una tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio e lo spiegamento di una tempestiva opposizione. Solamente con la notifica del precetto, avvenuta in data 23/06/2022, la è CP_3
venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo con i relativi riferimenti e ha potuto estrarre copia del fascicolo telematico e promuovere l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c […] I soci accomandanti non avrebbero potuto sapere della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC poiché a) non avevano accesso alla posta elettronica certificata della società stante il divieto di immistione;
b) non erano legali rappresentanti né persone incaricate a ricevere le notificazioni.
Quindi la società, a causa dell'irregolarità e/o nullità della notifica non era a conoscenza del decreto ingiuntivo promosso e non poteva, stante anche la mancanza dell'organo amministrativo, spiegare la relativa opposizione ordinaria”.
II) Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non avesse provato l'impossibilità dei soci superstiti di accedere alla casella di posta elettronica certificata. Il Giudice avrebbe dovuto considerare che, nelle more della nomina del nuovo socio accomandatario, i soci accomandanti non avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo notificato il 29.3.2022, ben due mesi prima. Infatti, i soci accomandanti superstiti non sono organi con potere di ricevere gli atti e non avrebbero potuto accedere alla casella PEC senza violare il divieto di immistione, assumendo pagina 3 di 7 conseguentemente l'illimitata responsabilità per le eventuali obbligazioni assunte dalla società durante la gestione del precedente amministratore ( , né potevano sapere che nel Parte_4
frattempo era stato notificato un decreto ingiuntivo.
La circostanza, “provata per tabulas, avrebbe potuto essere confermata attraverso l'attività istruttoria. Parte opponente aveva chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. VI con note di trattazione scritta depositate il 14/11/2022. Il Giudice, invece, ha omesso tale concessione…”.
III) La sentenza è errata laddove ritiene che la mancanza di amministratore della società non costituisca causa di forza maggiore o caso fortuito ai fini dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., mentre nella fattispecie il socio accomandatario fu nominato solo in data 19.5.2022 e solamente con la notifica del precetto venne a conoscenza del decreto ingiuntivo. Inoltre, il “dovere di nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. incombeva sulla Controparte_1 per una valida notifica a una società priva di legale rappresentante”.
IV) La sentenza è errata, perché viola l'art. 650 c.p.c., in quanto, per quanto già detto, il caso di specie soddisfa tutte le condizioni richieste dalla norma:
a) mancata conoscenza del provvedimento monitorio per nullità della notifica;
b) mancata conoscenza del provvedimento monitorio per forza maggiore a causa della mancanza dell'amministratore (così come pubblicizzata e riconosciuta);
c) anche a voler dar conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/1976, è legittima l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
La Corte ritiene che i motivi, che consentono l'esame congiunto per la stretta connessione, siano infondati.
Ancor prima della questione della proponibilità o meno dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., si rileva che l'appellante disattese il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione a decorrere dalla nomina del nuovo socio accomandatario e, quindi, dalla conoscenza o, comunque, dalla conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, della notifica del decreto ingiuntivo, ciò che esclude l'ambito di applicazione dell'opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c.
Infatti, con ordinanza n. 7560/2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte
pagina 4 di 7 dell'ingiunto” e, in senso conforme, con la recente ordinanza n. 28600/2024 ha affermato che è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente “dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità”.
Anche ammettendo, per ipotesi, che i soci accomandanti non avessero avuto modo di accedere alla casella PEC della società e che quindi non fossero venuti a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo in tempo utile, è a far data dal 24.5.2022, ovvero dalla delibera di nomina del nuovo socio accomandatario, che iniziò a decorrere il termine per la proposizione di opposizione tardiva. È da tale momento, infatti, che il nuovo socio accomandatario ebbe accesso alla casella PEC e quindi da tale momento il decreto ingiuntivo entrò nella sua sfera di conoscibilità.
L'atto di citazione in opposizione, tuttavia, fu notificato solo l'11.7.2022 – 48 giorni dopo – e quindi oltre il termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c.
A nulla rileva, poi, venendo anche all'esame dei motivi di appello, la circostanza esposta da
[...]
per cui essa sarebbe venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di Pt_1
precetto, ovvero in data 23.6.2022, dato che tale circostanza, in sé, non giustifica la proposizione tardiva dell'opposizione non integrando alcuna delle ipotesi previste dall'art. 650 c.p.c.
Peraltro, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nemmeno indicò alcuna Parte_1
motivazione o giustificazione – né essa emerge da atti e documenti – del fatto che, nominato il
24.5.2022, il nuovo socio accomandatario avrebbe avuto notizia del decreto ingiuntivo, alla società notificato via PEC il 29.3.2022, solo con la successiva notifica del precetto.
In tal modo, l'opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima Parte_1
incombente. Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente citata anche dal giudice di primo grado, nell'ambito dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è necessario che “all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. Ordinanza n. 15175/2022) e “… non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Cass. Ordinanza n. 20850/2018).
pagina 5 di 7 Si osserva, ancora, che non risulta provata un'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo che avrebbe impedito alla società opponente la conoscenza di quest'ultimo.
Peraltro, dal decreto emesso ex art. 78 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Ferrara in data 17.4.2021
(doc. 6 allegato al ricorso monitorio), si desume come la prima della proposizione del Parte_1
ricorso monitorio di cui è causa fosse stata convenuta in altri due giudizi civili: in una causa introdotta con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. con termine per la costituzione in data 24.4.2021, e in una causa introdotta con atto di citazione e con udienza fissata per il 22.7.2021. In relazione a tali procedimenti, i soci accomandanti e chiesero al Presidente del Tribunale di Ferrara di CP_4 Parte_5
nominare, al fine di consentire la costituzione in giudizio della società, un curatore speciale ad processum ex art. 78 c.p.c. che il giudice nominò nella persona dell'avv. Lorenzo Bramante.
La notifica di tali atti introduttivi, quindi, era andata a buon fine pur se la società – come nella presente causa – era priva di rappresentante legale, essendo stato revocato da tale incarico nel Parte_4
marzo del 2020. Furono, infatti, i soci accomandanti stessi a richiedere la nomina del curatore speciale al fine di consentire la costituzione della società nei due giudizi.
Il contesto era dunque il medesimo del caso in decisione, talché la sola circostanza che all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo fosse priva del socio accomandatario non è idonea a provare Parte_1
l'irregolarità della notifica, né integra il caso fortuito o la forza maggiore.
Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che la notifica del decreto ingiuntivo deve essere considerata valida, essendo l'indirizzo PEC di una società risultante dal Registro delle imprese del tutto assimilabile alla sede legale e risultando, nel caso in esame, che tale impresa era attiva al momento della notificazione (come da visura CCIAA, doc. 5 allegato al ricorso monitorio).
Il fatto che i soci accomandanti non avessero accesso alla posta elettronica certificata della società a causa del divieto di immistione, peraltro, è una circostanza nuova allegata per la prima volta in questo grado d'appello.
Ogni altra doglianza è assorbita.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello proposto da di . contro la sentenza emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ferrara n. 165/2023 e la condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 8.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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