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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N° 737/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 737/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI;
Parte_1
ATTORE E
e , con avv. Anna BERRA;
CP_1 Controparte_2
CONVENUTI All'udienza del 22.05.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Antonella Parte_1
MUZIO in sostituzione degli avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI e per i convenuti e l'avv. Almerinda CP_1 Controparte_2
SCASSERRA in sostituzione dell'avv. Anna BERRA. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, anche di rango istruttorio, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
In particolare e più nello specifico l'Avv. MUZIO impugna e contesta le avverse eccezioni ,deduzioni, difese ed istanze riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive in data 17.04.2025. Più precisamente la difesa del Dott. evidenzia che controparte continua T_ ostinatamente a ripetere che non si ravviserebbe una condotta negligente da parte degli Avv.ti e in quanto gli stessi avrebbero ritualmente e CP_1 CP_2 sollecitamente richiesto al Giudice l'ordine di esibizione della documentazione attestante il lavoro straordinario svolto dal in possesso dell'Ente T_
. Senonchè – e su questo controparte non ha minimamente ribattuto Parte_2
– come più volte ribadito nelle proprie note difensive dalla difesa del , T_ per poter ottenere l'accoglimento di detta richiesta ex art. 210 c.p.c. sarebbe stato necessario fornire al Giudice – come pacificamente ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità – elementi apprezzabili anche indiziari i quali avrebbero dato impulso e legittimazione ad una diversa determinazione del Giudice. Difettando tale imprescindibile requisito è risultata conseguenzialmente corretta la decisione adottata dal Tribunale che ha rigettato la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. la quale, in mancanza di detti indizi, avrebbe avuto l'unica finalità di colmare le lacune probatorie dell'allora parte ricorrente. Seguendo il corretto iter processuale, invece, sarebbe stata indubbiamente accolta la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. con la conseguenza che, una volta provato il lavoro straordinario effettivamente svolto dal , la domanda di T_ riconoscimento dello svolgimento di detto lavoro straordinario sarebbe stata, in
1 termini probabilistici, accolta dal Tribunale. L'aver trascurato, di contro, il corretto iter processuale per ottenere i tabulati di presenza che, a dire della stessa difesa e , erano di decisiva rilevanza, costituisce una CP_1 CP_2 condotta superficiale e negligente che legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte del Dott. . Del resto che controparte non abbia eseguito il T_ mandato professionale con la dovuta accortezza lo si ravvisa dalle stesse argomentazioni esposte in tutti gli scritti difensivi laddove viene riferito che il giudizio per cui si discute veniva promosso “al fine di tentare una conciliazione con il datore” (?) oppure “veniva strumentalmente proposta la causa avente ad oggetto le differenze economiche per lavoro straordinario” (?). Ci si domanda quindi quali possibilità di successo potessero rinvenirsi in una causa che sin dall'inizio veniva proposta “al buio”, non in quanto fondata in re ipsa ma funzionale a non si sa cosa. Infine se è vero, come sostiene controparte, che il Dott. svolgeva in solitaria il ruolo di Dirigente medico nell'ambulatorio T_ delle terapie palliative, e che l'unica prova era costituita dai registri di presenza, gli Avv.ti e avrebbero dovuto, prima di intraprendere il giudizio, CP_1 CP_2 rivolgere all' la richiesta scritta finalizzata all'ottenimento di Parte_3 detti registri. Ma niente di ciò è stato fatto né è stato documentato nel corso del giudizio;
da qui la grave omissione dei doveri professionali. Alla stregua di quanto sopra si richiama la sentenza n. 3824/2024 della Corte di Cassazione la quale stabilisce che l'inadempimento del professionista dovrà essere analizzato sulla base del rispetto di quelli che sono i doveri inerenti la professione i quali, contrariamente al passato, andranno valutati anche sotto il profilo del “merito” con riferimento alla diligenza nella valutazione degli interessi del cliente, la scelta dei mezzi di difesa e la conoscenza della legge. Ed incomberà sul professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta diligente. Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate.
Sempre in particolare e sempre più nello specifico, l'avv. SCASSERRA, con precipuo riferimento alle note conclusive depositate dal collegio difensivo attoreo, osserva sinteticamente quanto segue. A pag. 11 delle note da ultimo prodotte, Controparte ha sostenuto che emergerebbe “con assoluta chiarezza la condotta negligente e approssimativa tenuta dagli Avv.ti e i CP_1 CP_2 quali non hanno adempiuto ai propri doveri professionali con la dovuta diligenza compromettendo le possibilità di successo del giudizio relativo al riconoscimento delle ore di straordinario prestate che – qualora invece il Giudice avesse accolto la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. – sarebbero state senza alcun dubbio debitamente comprovate e avrebbero condotto ad un risultato processuale favorevole”. Premesso che “approssimazione” e
“superficialità” sono espressioni ricorrenti in diverse parti dell'atto avversario, delle quali si chiede espressamente la cancellazione ai sensi dell'art. 89, co. 2,
c.p.c. in quanto sconvenienti e offensive, si rileva che, nell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa, parte attrice aveva sempre ricondotto la presunta responsabilità dei professionisti alla mancata articolazione della prova orale
“giacché solo attraverso le deposizioni dei testi poteva dimostrarsi inequivocabilmente l'effettivo svolgimento delle ore straordinarie prestate dal Dott. ”. Di contro, nelle note conclusive, per la prima volta e quindi T_ tardivamente, l'attore - conscio degli esiti sfavorevoli dell'istruttoria svolta nel presente giudizio - ha creduto di poter modificare il fatto costitutivo, sostenendo che la prova testimoniale sarebbe stata necessaria, non più e non già per dimostrare l'entità del lavoro straordinario svolto dal , ma per sostenere T_ l'istanza ex art. 210 c.p.c. che invece – a suo dire – sarebbe stata rigettata dal
2 giudice del lavoro perché ritenuta “meramente esplorativa”. Trattasi di vera e propria mistificazione della realtà, atteso che, dalla piana lettura della sentenza n. 410/2012, si ricava che il Tribunale – confondendo i “registri ufficiali” controfirmati dall'amministrazione datoriale (costituenti oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.) con gli “estratti dei fogli presenza” – lungi dall'aver ritenuto la richiesta “meramente esplorativa” (come oggi vuole sostenere Controparte) – ne ha erroneamente reputato la non utilità ai fini del decidere, testualmente affermando: “né sarebbe utile, quindi, l'ordine di esibizione atteso che anche gli altri fogli avrebbero le stesse caratteristiche” (v. pag. 2 della sentenza). Dunque, Controparte, se a differenza del Tribunale di Campobasso, oggi mostra di avere ben chiaro che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato in ricorso effettivamente riguardava “i registri ufficiali relativi alle presenze in servizio del Dott. per l'intero periodo dal 1.2.06 al 31.10.09” (v. pag. 5 T_ note conclusive avversarie) ha però contraddittoriamente affermato l'irrilevanza della questione relativa al mancato appello della sentenza n. 410/2012, che invece è assai dirimente, atteso che, nel successivo grado di giudizio (volontariamente e scientemente non proposto dal ) sarebbe T_ stato molto agevole far comprendere l'errore in cui era incorso il primo giudice, laddove aveva confuso i fogli presenza prodotti in estratto con i registri ufficiali che, l'azienda non aveva rilasciato, a seguito della richiesta avanzata nella preventiva fase stragiudiziale. In ogni caso, com'è noto, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità del professionista, la mera violazione del dovere di diligenza nell'espletamento della prestazione professionale, si evidenzia ancora una volta che, nel caso in esame, è mancata del tutto la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il presunto errore professionale e l'evento dannoso, poiché i testimoni indicati dal , T_ quand'anche citati, mai avrebbero potuto confermare l'effettivo orario osservato dal , né può dirsi – come vorrebbe adesso sostenere l'attore, T_ che sarebbe potuto essere sufficiente il fatto che uno dei testi escussi nel presente giudizio ha dichiarato di poter “presumere” che l'odierno attore
“avesse la possibilità di svolgere attività di lavoro straordinario”. Infine, si rileva che in nessuna contraddizione è incorsa l'Avv. , la quale con il CP_1 proprio difensore ha riconosciuto la parziale coincidenza dei nominativi dei diciotto testimoni inseriti nel separato procedimento avente ad oggetto i contratti a termine con i quattro indicati nella e-mail prodotta dal nel T_ presente giudizio;
così come va precisato che alcun dubbio di sorta può nutrirsi circa l'attendibilità della deposizione della SI.ra , la quale non Testimone_1 lavora alle dipendenze dell'Avv. , me ne è stata soltanto praticante nel CP_1 periodo oggetto di causa ed attualmente esercita la professione di avvocato presso il foro di Cassino. Pertanto, s'insiste affinché Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente domande svolte nei confronti degli avv.ti CP_1
e perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese anche ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. per i danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
3 Segue processo verbale d'udienza del 22.05.2025 – proc. n° 737/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 22.05.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 737/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI;
Parte_1
ATTORE
E
e , con avv. Anna BERRA;
CP_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
4 “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) gli accadimenti fattuali, affermati dai convenuti sin dalla propria Comparsa
di costituzione e risposta (ivi pagg. 3 e 6) e, di poi, nella propria 2^ Memoria
ex art. 183, 6° co., c.p.c. (ivi fondo pag. 1, pag. 2 nonché pag. 3) oltre che nella propria 3^ Memoria ex art. 183 cit. (ivi pag. 3) e secondo cui,
rispettivamente:
a) l'attore “Dott , nel novembre 2009, si rivolse allo studio T_
dell'avvocato (…) in quanto intenzionato a proporre una causa di
“mobbing” (…) riferendo di avere diversi testimoni in grado di
5 confermare (…)”;
b) risultava la “assenza di colleghi di reparto e quindi di testimoni diretti”
dei giorni di eventuale presenza dell'attore sul posto di lavoro e dei relativi orari ipoteticamente osservati;
c) “il dott. lavorava in solitaria, pertanto nessun diretto collega T_
avrebbe potuto testimoniare in merito”;
d) “nelle varie sessioni d'incontro in studio, il cliente effettivamente ha
riferito oralmente ai legali tali quattro nominativi”;
e) “il dott. lavorava solo e, dunque, senza diretti colleghi che T_
potessero confermare la sua effettiva presenza in tutti giorni ed orari
indicati in ricorso”;
f) “il ) all'esito del colloquio in studio con gli avvocati aveva Parte_1
dovuto onestamente ammettere di non avere alcun testimone diretto del
suo concreto orario di lavoro”,
non risultano essere stati contestati da parte attrice la quale, non avendo provveduto a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo – da individuarsi, quanto alle evocate allegazioni di cui alla richiamata Comparsa
di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
14.09.2022, quanto alle altrettanto evocate allegazioni di cui alla 2^
Memoria ex art. 183 ri-cit., nella 3^ Memoria ex art. 183 ri-cit. e, quanto alle nuovamente altrettanto evocate allegazioni di cui alla 3^ Memoria ex art. 183 ri-cit., nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 08.03.2023 – né
in ulteriore prosieguo di giudizio, soffre delle conseguenze per sé
pregiudizievoli di chi all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) da quanto precede deriva che, quand'anche fosse risultata dimostrata la negligente e/o gravemente colpevole condotta omissiva (ovvero
6 l'inadempimento) del professionista avvocato e pur volendo ritenere:
a) da un lato che i convenuti avessero effettivamente ricevuto la e-mail del
17.11.2009 (cfr. all. n° 4 all'atto introduttivo ed all. n° 8 alla 2^ Memoria
ex art. 183 ri-cit.) assertivamente promanante dall'attore siccome contenente i sopra richiamati quattro nominativi dei testi da indicare e chiedere in ammissione a sostenuto proficuo suffragio dell'azione proposta [si rileva che pur volendo ritenere come per veritiero l'invio della detta e-mail – tant'è vero che la stessa difesa di parte attrice individua il predetto all. n° 8 come “Report di invio (n.d.r.: e non già di ricezione) mail” – non vi è, tuttavia e comunque, prova della sua avvenuta ricezione];
b) da un altro lato che detti testi fossero realmente relativi (ovvero da indicare e chiedere in ammissione) anche al giudizio instaurato per l'ottenimento delle differenze retributive in ordine all'affermato lavoro straordinario (n.d.r.: era già stato indiscussamente incardinato distinto giudizio volto all'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine),
non potrà per vero affermarsi, nemmeno in forza di criteri probabilistici – e ciò necessariamente altresì alla luce degli autorevoli insegnamenti rinvenibili in Cass. civ. Sez. VI, 25.01.2022, n° 2072 e, ex multis, di già in
Cass. civ., Sez. III, 26.04.2010, n° 9917 (risalente ma giammai disapplicata), di cui hanno fatto buon governo i convenuti (v. ancora
Comparsa di costituzione e risposta, ivi pagg. 8 e 9) ed a cui il sottoscritto giudicante si allinea, condividendoli, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto – il buon esito della lite incardinata (id
est il favorevole conseguimento del risultato azionato) sì da potersi di
7 poi in ipotesi fruttuosamente azionare il danno corrispondentemente subìto;
C) ad ogni modo dalle risultanze delle pur ammesse ed espletate prove testimoniali (ovvero all'esito dell'istruttoria svoltasi, valutata come ultimata in forza di inimpugnato provvedimento reso dal G.I. già titolare il
14.03.2024 ed in cui al contempo veniva ritenuta la causa matura per la decisione) è rimasto in sostanza univocamente confermato che, all'opposto di quanto sostenuto da parte attrice circa le cause della pronuncia sfavorevole resa nei suoi confronti – e sottesa all'azione promossa (sentenza emessa dal Giudice Unico del Lavoro presso l'intestato Tribunale il
12.06.2010 e con n° 410/2012) – siccome assertivamente da imputarsi alla precisata condotta omissiva dei professionisti convenuti, con più che buona probabilità si sarebbe comunque giunti, invece, a tale pronuncia sfavorevole posto che i testi di parte convenuta, sigg.ri CP_3 Parte_4
escussi nell'ambito del presente giudizio (v. verbale d'udienza del
11.101.2024) e coincidenti con due dei quattro di cui alla ridetta e-mail del
17.11.2009 (cfr. ancora all. n° 4 all'atto introduttivo), hanno riferito:
- da un canto di non essere “a conoscenza in maniera diretta, precisa e
puntuale dell'eventuale attività di lavoro straordinario svolta dal dott.
” oltre che di versare nell'impossibilità di conoscere “se, quando T_
e quanto svolgeva attività straordinaria” (teste sig. ; CP_3
- da un altro canto di non “sapere se il dott. svolgeva attività di T_
lavoro straordinario” (teste sig. ). Parte_4
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione
8 c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr . Antonio Giovenale BARULLI,
9 definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di T_
, contro e disattesa ogni diversa
[...] CP_1 Controparte_2
istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attore alla refusione, in favore Parte_1
dei convenuti e delle spese e dei CP_1 Controparte_2
compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 3.446,80 di cui Euro 0,00
per spese, Euro 850,50 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 541,80 per la fase istruttoria ed Euro 1.425,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M.
55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 22.05.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
10
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 737/2022 R.G.A.C.
TRA
con avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI;
Parte_1
ATTORE E
e , con avv. Anna BERRA;
CP_1 Controparte_2
CONVENUTI All'udienza del 22.05.2025, innanzi al G.O.T. dr. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attore l'avv. Antonella Parte_1
MUZIO in sostituzione degli avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI e per i convenuti e l'avv. Almerinda CP_1 Controparte_2
SCASSERRA in sostituzione dell'avv. Anna BERRA. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni.Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza, anche di rango istruttorio, apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
In particolare e più nello specifico l'Avv. MUZIO impugna e contesta le avverse eccezioni ,deduzioni, difese ed istanze riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive in data 17.04.2025. Più precisamente la difesa del Dott. evidenzia che controparte continua T_ ostinatamente a ripetere che non si ravviserebbe una condotta negligente da parte degli Avv.ti e in quanto gli stessi avrebbero ritualmente e CP_1 CP_2 sollecitamente richiesto al Giudice l'ordine di esibizione della documentazione attestante il lavoro straordinario svolto dal in possesso dell'Ente T_
. Senonchè – e su questo controparte non ha minimamente ribattuto Parte_2
– come più volte ribadito nelle proprie note difensive dalla difesa del , T_ per poter ottenere l'accoglimento di detta richiesta ex art. 210 c.p.c. sarebbe stato necessario fornire al Giudice – come pacificamente ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità – elementi apprezzabili anche indiziari i quali avrebbero dato impulso e legittimazione ad una diversa determinazione del Giudice. Difettando tale imprescindibile requisito è risultata conseguenzialmente corretta la decisione adottata dal Tribunale che ha rigettato la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. la quale, in mancanza di detti indizi, avrebbe avuto l'unica finalità di colmare le lacune probatorie dell'allora parte ricorrente. Seguendo il corretto iter processuale, invece, sarebbe stata indubbiamente accolta la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. con la conseguenza che, una volta provato il lavoro straordinario effettivamente svolto dal , la domanda di T_ riconoscimento dello svolgimento di detto lavoro straordinario sarebbe stata, in
1 termini probabilistici, accolta dal Tribunale. L'aver trascurato, di contro, il corretto iter processuale per ottenere i tabulati di presenza che, a dire della stessa difesa e , erano di decisiva rilevanza, costituisce una CP_1 CP_2 condotta superficiale e negligente che legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte del Dott. . Del resto che controparte non abbia eseguito il T_ mandato professionale con la dovuta accortezza lo si ravvisa dalle stesse argomentazioni esposte in tutti gli scritti difensivi laddove viene riferito che il giudizio per cui si discute veniva promosso “al fine di tentare una conciliazione con il datore” (?) oppure “veniva strumentalmente proposta la causa avente ad oggetto le differenze economiche per lavoro straordinario” (?). Ci si domanda quindi quali possibilità di successo potessero rinvenirsi in una causa che sin dall'inizio veniva proposta “al buio”, non in quanto fondata in re ipsa ma funzionale a non si sa cosa. Infine se è vero, come sostiene controparte, che il Dott. svolgeva in solitaria il ruolo di Dirigente medico nell'ambulatorio T_ delle terapie palliative, e che l'unica prova era costituita dai registri di presenza, gli Avv.ti e avrebbero dovuto, prima di intraprendere il giudizio, CP_1 CP_2 rivolgere all' la richiesta scritta finalizzata all'ottenimento di Parte_3 detti registri. Ma niente di ciò è stato fatto né è stato documentato nel corso del giudizio;
da qui la grave omissione dei doveri professionali. Alla stregua di quanto sopra si richiama la sentenza n. 3824/2024 della Corte di Cassazione la quale stabilisce che l'inadempimento del professionista dovrà essere analizzato sulla base del rispetto di quelli che sono i doveri inerenti la professione i quali, contrariamente al passato, andranno valutati anche sotto il profilo del “merito” con riferimento alla diligenza nella valutazione degli interessi del cliente, la scelta dei mezzi di difesa e la conoscenza della legge. Ed incomberà sul professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta diligente. Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate.
Sempre in particolare e sempre più nello specifico, l'avv. SCASSERRA, con precipuo riferimento alle note conclusive depositate dal collegio difensivo attoreo, osserva sinteticamente quanto segue. A pag. 11 delle note da ultimo prodotte, Controparte ha sostenuto che emergerebbe “con assoluta chiarezza la condotta negligente e approssimativa tenuta dagli Avv.ti e i CP_1 CP_2 quali non hanno adempiuto ai propri doveri professionali con la dovuta diligenza compromettendo le possibilità di successo del giudizio relativo al riconoscimento delle ore di straordinario prestate che – qualora invece il Giudice avesse accolto la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. – sarebbero state senza alcun dubbio debitamente comprovate e avrebbero condotto ad un risultato processuale favorevole”. Premesso che “approssimazione” e
“superficialità” sono espressioni ricorrenti in diverse parti dell'atto avversario, delle quali si chiede espressamente la cancellazione ai sensi dell'art. 89, co. 2,
c.p.c. in quanto sconvenienti e offensive, si rileva che, nell'atto di citazione e nei successivi scritti di causa, parte attrice aveva sempre ricondotto la presunta responsabilità dei professionisti alla mancata articolazione della prova orale
“giacché solo attraverso le deposizioni dei testi poteva dimostrarsi inequivocabilmente l'effettivo svolgimento delle ore straordinarie prestate dal Dott. ”. Di contro, nelle note conclusive, per la prima volta e quindi T_ tardivamente, l'attore - conscio degli esiti sfavorevoli dell'istruttoria svolta nel presente giudizio - ha creduto di poter modificare il fatto costitutivo, sostenendo che la prova testimoniale sarebbe stata necessaria, non più e non già per dimostrare l'entità del lavoro straordinario svolto dal , ma per sostenere T_ l'istanza ex art. 210 c.p.c. che invece – a suo dire – sarebbe stata rigettata dal
2 giudice del lavoro perché ritenuta “meramente esplorativa”. Trattasi di vera e propria mistificazione della realtà, atteso che, dalla piana lettura della sentenza n. 410/2012, si ricava che il Tribunale – confondendo i “registri ufficiali” controfirmati dall'amministrazione datoriale (costituenti oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.) con gli “estratti dei fogli presenza” – lungi dall'aver ritenuto la richiesta “meramente esplorativa” (come oggi vuole sostenere Controparte) – ne ha erroneamente reputato la non utilità ai fini del decidere, testualmente affermando: “né sarebbe utile, quindi, l'ordine di esibizione atteso che anche gli altri fogli avrebbero le stesse caratteristiche” (v. pag. 2 della sentenza). Dunque, Controparte, se a differenza del Tribunale di Campobasso, oggi mostra di avere ben chiaro che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato in ricorso effettivamente riguardava “i registri ufficiali relativi alle presenze in servizio del Dott. per l'intero periodo dal 1.2.06 al 31.10.09” (v. pag. 5 T_ note conclusive avversarie) ha però contraddittoriamente affermato l'irrilevanza della questione relativa al mancato appello della sentenza n. 410/2012, che invece è assai dirimente, atteso che, nel successivo grado di giudizio (volontariamente e scientemente non proposto dal ) sarebbe T_ stato molto agevole far comprendere l'errore in cui era incorso il primo giudice, laddove aveva confuso i fogli presenza prodotti in estratto con i registri ufficiali che, l'azienda non aveva rilasciato, a seguito della richiesta avanzata nella preventiva fase stragiudiziale. In ogni caso, com'è noto, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità del professionista, la mera violazione del dovere di diligenza nell'espletamento della prestazione professionale, si evidenzia ancora una volta che, nel caso in esame, è mancata del tutto la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il presunto errore professionale e l'evento dannoso, poiché i testimoni indicati dal , T_ quand'anche citati, mai avrebbero potuto confermare l'effettivo orario osservato dal , né può dirsi – come vorrebbe adesso sostenere l'attore, T_ che sarebbe potuto essere sufficiente il fatto che uno dei testi escussi nel presente giudizio ha dichiarato di poter “presumere” che l'odierno attore
“avesse la possibilità di svolgere attività di lavoro straordinario”. Infine, si rileva che in nessuna contraddizione è incorsa l'Avv. , la quale con il CP_1 proprio difensore ha riconosciuto la parziale coincidenza dei nominativi dei diciotto testimoni inseriti nel separato procedimento avente ad oggetto i contratti a termine con i quattro indicati nella e-mail prodotta dal nel T_ presente giudizio;
così come va precisato che alcun dubbio di sorta può nutrirsi circa l'attendibilità della deposizione della SI.ra , la quale non Testimone_1 lavora alle dipendenze dell'Avv. , me ne è stata soltanto praticante nel CP_1 periodo oggetto di causa ed attualmente esercita la professione di avvocato presso il foro di Cassino. Pertanto, s'insiste affinché Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente domande svolte nei confronti degli avv.ti CP_1
e perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese anche ai CP_2 sensi dell'art. 96 c.p.c. per i danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
3 Segue processo verbale d'udienza del 22.05.2025 – proc. n° 737/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 22.05.2025, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 737/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
con avv.ti Paola CAMPILII e Aldo MORETTI;
Parte_1
ATTORE
E
e , con avv. Anna BERRA;
CP_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
4 “svolgimento del processo” e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati negli atti difensivi di parte.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda si è rivelata infondata sia in fatto sia, conseguentemente, in diritto e, pertanto, non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente in relazione ad ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata,
nell'ordine vi è che:
A) gli accadimenti fattuali, affermati dai convenuti sin dalla propria Comparsa
di costituzione e risposta (ivi pagg. 3 e 6) e, di poi, nella propria 2^ Memoria
ex art. 183, 6° co., c.p.c. (ivi fondo pag. 1, pag. 2 nonché pag. 3) oltre che nella propria 3^ Memoria ex art. 183 cit. (ivi pag. 3) e secondo cui,
rispettivamente:
a) l'attore “Dott , nel novembre 2009, si rivolse allo studio T_
dell'avvocato (…) in quanto intenzionato a proporre una causa di
“mobbing” (…) riferendo di avere diversi testimoni in grado di
5 confermare (…)”;
b) risultava la “assenza di colleghi di reparto e quindi di testimoni diretti”
dei giorni di eventuale presenza dell'attore sul posto di lavoro e dei relativi orari ipoteticamente osservati;
c) “il dott. lavorava in solitaria, pertanto nessun diretto collega T_
avrebbe potuto testimoniare in merito”;
d) “nelle varie sessioni d'incontro in studio, il cliente effettivamente ha
riferito oralmente ai legali tali quattro nominativi”;
e) “il dott. lavorava solo e, dunque, senza diretti colleghi che T_
potessero confermare la sua effettiva presenza in tutti giorni ed orari
indicati in ricorso”;
f) “il ) all'esito del colloquio in studio con gli avvocati aveva Parte_1
dovuto onestamente ammettere di non avere alcun testimone diretto del
suo concreto orario di lavoro”,
non risultano essere stati contestati da parte attrice la quale, non avendo provveduto a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo – da individuarsi, quanto alle evocate allegazioni di cui alla richiamata Comparsa
di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
14.09.2022, quanto alle altrettanto evocate allegazioni di cui alla 2^
Memoria ex art. 183 ri-cit., nella 3^ Memoria ex art. 183 ri-cit. e, quanto alle nuovamente altrettanto evocate allegazioni di cui alla 3^ Memoria ex art. 183 ri-cit., nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 08.03.2023 – né
in ulteriore prosieguo di giudizio, soffre delle conseguenze per sé
pregiudizievoli di chi all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c.;
B) da quanto precede deriva che, quand'anche fosse risultata dimostrata la negligente e/o gravemente colpevole condotta omissiva (ovvero
6 l'inadempimento) del professionista avvocato e pur volendo ritenere:
a) da un lato che i convenuti avessero effettivamente ricevuto la e-mail del
17.11.2009 (cfr. all. n° 4 all'atto introduttivo ed all. n° 8 alla 2^ Memoria
ex art. 183 ri-cit.) assertivamente promanante dall'attore siccome contenente i sopra richiamati quattro nominativi dei testi da indicare e chiedere in ammissione a sostenuto proficuo suffragio dell'azione proposta [si rileva che pur volendo ritenere come per veritiero l'invio della detta e-mail – tant'è vero che la stessa difesa di parte attrice individua il predetto all. n° 8 come “Report di invio (n.d.r.: e non già di ricezione) mail” – non vi è, tuttavia e comunque, prova della sua avvenuta ricezione];
b) da un altro lato che detti testi fossero realmente relativi (ovvero da indicare e chiedere in ammissione) anche al giudizio instaurato per l'ottenimento delle differenze retributive in ordine all'affermato lavoro straordinario (n.d.r.: era già stato indiscussamente incardinato distinto giudizio volto all'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine),
non potrà per vero affermarsi, nemmeno in forza di criteri probabilistici – e ciò necessariamente altresì alla luce degli autorevoli insegnamenti rinvenibili in Cass. civ. Sez. VI, 25.01.2022, n° 2072 e, ex multis, di già in
Cass. civ., Sez. III, 26.04.2010, n° 9917 (risalente ma giammai disapplicata), di cui hanno fatto buon governo i convenuti (v. ancora
Comparsa di costituzione e risposta, ivi pagg. 8 e 9) ed a cui il sottoscritto giudicante si allinea, condividendoli, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto – il buon esito della lite incardinata (id
est il favorevole conseguimento del risultato azionato) sì da potersi di
7 poi in ipotesi fruttuosamente azionare il danno corrispondentemente subìto;
C) ad ogni modo dalle risultanze delle pur ammesse ed espletate prove testimoniali (ovvero all'esito dell'istruttoria svoltasi, valutata come ultimata in forza di inimpugnato provvedimento reso dal G.I. già titolare il
14.03.2024 ed in cui al contempo veniva ritenuta la causa matura per la decisione) è rimasto in sostanza univocamente confermato che, all'opposto di quanto sostenuto da parte attrice circa le cause della pronuncia sfavorevole resa nei suoi confronti – e sottesa all'azione promossa (sentenza emessa dal Giudice Unico del Lavoro presso l'intestato Tribunale il
12.06.2010 e con n° 410/2012) – siccome assertivamente da imputarsi alla precisata condotta omissiva dei professionisti convenuti, con più che buona probabilità si sarebbe comunque giunti, invece, a tale pronuncia sfavorevole posto che i testi di parte convenuta, sigg.ri CP_3 Parte_4
escussi nell'ambito del presente giudizio (v. verbale d'udienza del
11.101.2024) e coincidenti con due dei quattro di cui alla ridetta e-mail del
17.11.2009 (cfr. ancora all. n° 4 all'atto introduttivo), hanno riferito:
- da un canto di non essere “a conoscenza in maniera diretta, precisa e
puntuale dell'eventuale attività di lavoro straordinario svolta dal dott.
” oltre che di versare nell'impossibilità di conoscere “se, quando T_
e quanto svolgeva attività straordinaria” (teste sig. ; CP_3
- da un altro canto di non “sapere se il dott. svolgeva attività di T_
lavoro straordinario” (teste sig. ). Parte_4
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione
8 c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va rigettata.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico dell'attore ed in favore dei convenuti, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dr . Antonio Giovenale BARULLI,
9 definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di T_
, contro e disattesa ogni diversa
[...] CP_1 Controparte_2
istanza, deduzione, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attore alla refusione, in favore Parte_1
dei convenuti e delle spese e dei CP_1 Controparte_2
compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 3.446,80 di cui Euro 0,00
per spese, Euro 850,50 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 541,80 per la fase istruttoria ed Euro 1.425,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M.
55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 22.05.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
dr. Antonio Giovenale BARULLI
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