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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6136 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F: ) e rappresentato processualmente, in Parte_1 CodiceFiscale_1
quanto sottoposto a interdizione legale ex art. 32 c.p., dal tutore nato a [...] il Controparte_1
10.05.1965 (C.F: ) e investito dell' con provvedimento del G.T. presso il CodiceFiscale_2 Pt_2
Tribunale di Avellino del 12.11.18, elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 87,
presso l'avv. Liguori Livio (C.F: ) che lo rappresenta e difende, unitamente e CodiceFiscale_3
disgiuntamente all'avv. Diana Sarro (C.F: sin virtù di procura alle liti depositata in CodiceFiscale_4
sede di iscrizione a ruolo telematica della causa di appello.
APPELLANTE
E
(quale successore universale ex lege di Controparte_2 Controparte_3
con sede in Roma Via G. Grezar n. 14 (P.I. - in persona del procuratore
[...] P.IVA_1 CP_4
- elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, via Porzio n. 4 presso l'avv. Giovanna
[...]
NE (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in CodiceFiscale_5
sede di costituzione telematica.
pagina 1 di 12 APPELLATA
E
(C.F. , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 P.IVA_2 CP_6
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ) presso i cui uffici domicilia ope legis in P.IVA_3
Napoli alla Via Armando Diaz n 11.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'ordinanza impugnata,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale e
nel merito, accertare e dichiarare che le pretese avanzate dall' nei confronti del sig. sono CP_7 Parte_1
nulle e prive di ogni effetto giuridico per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, dell'intimazione di pagamento n.
01220199001729129000 e di tutti gli atti presupposti, ivi incluse le cartelle di pagamento elencate in atti, per
nullità insanabile della notifica e/o omessa notifica. Dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti della
procedura esecutiva. Ordinare la restituzione di ogni somma eventualmente già accantonata o sottratta al
trattamento pensionistico del sig. . Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di Pt_1
giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
PER : “L'avv. NE chiede che la causa sia riservata a Controparte_8
sentenza con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato il 24.11.2020 , agendo a mezzo del tutore Parte_1
perché assoggettato alla pena accessoria dell'interdizione legale ex art. 32 c.p. in seguito a Controparte_1
condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, ha chiesto che il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'opposizione spiegata nella procedura esecutiva n. 1030/2019 avverso atto di pignoramento dei crediti presso terzi (ex art. 543 c.p.c.) notificato in data 08.07.2019 per i crediti di cui alla contestata notifica di n. 21 cartelle esattoriali e della successiva intimazione di pagamento per l'importo complessivo di € 110.390,38, voglia:
“accertare e dichiarare che le pretese avanzate dalla nei confronti del sig. , così come CP_7 Parte_1
indicate in premessa, sono nulle e prive di ogni effetto giuridico per tutti i motivi esposti e dedotti in ricorso e,
pagina 2 di 12 per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullamento degli atti impugnati, come descritti in narrativa anche
perché affette da prescrizione con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione”.
A fondamento dell'opposizione, proposta a seguito della sospensione della procedura esecutiva disposta dal G.E. con ordinanza del 22.09.20, l'istante ha fatto valere: a) l'irritualità della procedura stante la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mani dell'interdetto, anziché del tutore, con conseguente possibilità per quest'ultimo di far valere il vizio impugnando il successivo atto di pignoramento e adducendone l'invalidità per mancanza di tale atto prodromico come pure per mancanza dell'avviso previsto dall'art. 50 co. 2
DPR n. 602/1973; b) la nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento, incidente sulla validità di quest'ultima; c) la prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle cartelle emesse per infrazioni al Codice della Strada, stante il decorso di più di cinque anni,
senza alcun atto interruttivo, tra la data della presunta notifica delle cartelle indicata nell'intimazione di pagamento e la notifica di quest'ultima; d) l'assenza nell'intimazione di pagamento, primo atto ricevuto dall'istante in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento, delle modalità di liquidazione dei crediti per recupero di spese di giustizia e di mantenimento in carcere nonché la prescrizione di tali crediti per decorso del termine decennale tra la presunta data di notifica delle cartelle esattoriali indicata nell'intimazione di pagamento e la notifica di quest'ultima; e) la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione dei crediti per canoni di locazione dovuti al . Controparte_9
In seguito alla notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e del decreto di fissazione di udienza si sono costituite l' ed il chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_5
dell'opposizione.
La causa è stata quindi decisa con ordinanza depositata in data 01.04.2021 e comunicata in pari data la quale ha rigettato l'opposizione sulla scorta della seguente motivazione:
“La presente opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sempre
ammessa allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e
quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adduca l'omessa notifica di atti
prodromici necessari o ancora si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Infatti, quanto
ai motivi di merito, la giurisprudenza è ormai concorde nell'affermare che nel giudizio di opposizione alla
esecuzione è possibile dedurre unicamente fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo
pagina 3 di 12 esecutivo, come il pagamento o la prescrizione, salvo il caso della mancata notifica dell'atto presupposto,
parimenti deducibile (Cass. sez. VI, 17 aprile 2015, n. 7829).
Assorbe ogni questione la presenza in atti di rituale notifica del 21.5.2019, con sottoscrizione per
ricevimento di , presso la casa circondariale ove era detenuto, della intimazione di pagamento Parte_1
riferibile a tutte le cartelle di cui è lite. Il che, per un verso comporta l'irretrattabilità e la definitività della
pretesa; per altro verso neutralizza vizi di notifica delle cartelle che dovevano esser fatti valere comunque con
la impugnazione della intimazione, all'esito della sua notifica. A nulla rileva che al momento della notifica,
avvenuta il 21.5.2019, l' fosse detenuto, legalmente interdetto, e che fosse stato nominato un tutore. Pt_1
L'interdizione legale è la pena accessoria prevista dalla legge nei confronti di chi sia stato condannato alla
pena dell'ergastolo e di chi ha subito una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
In tale secondo caso, l'interdizione opera per il periodo di espiazione della pena (art. 32 c.p.c.).
L'interdizione legale comporta la perdita della capacità di agire per quanto attiene agli atti di natura
patrimoniale; il soggetto rimane però libero di compiere gli atti che hanno carattere personale o familiare.
A fondamento dell'interdizione legale non vi è, come nel caso dell'interdizione giudiziale (artt. 414 ss.
c.c.), la necessità di intervenire in favore di un soggetto che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente
che lo renda incapace di provvedere personalmente ai propri interessi, ma la commissione di un reato
particolarmente grave che, secondo l'ordinamento, giustifica una limitazione, sul piano strettamente
patrimoniale, del soggetto agente.
Poiché l'interdizione legale riguarda unicamente gli atti di natura patrimoniale e non si estende agli atti
aventi carattere personale o familiare, l'interdetto legale può compiere atti personalissimi come contrarre
matrimonio o riconoscere il figlio naturale. Per poter validamente disporre dei propri beni patrimoniali,
dunque, il condannato nei cui confronti opera l'interdizione legale deve essere rappresentato da un tutore (art.
424 c.c.) che operi in sua vece ed in sua rappresentanza. Non si applica, invece, al condannato cui sia stata
inflitta la pena accessoria dell'interdizione legale, la previsione di cui all'art. 166 c.p.p., che prevede che le
notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguano presso il tutore (Cass. 2012, n. 37673).
Dunque, l'interdetto legale può proporre querela (cfr. Cass. pen 3^ n. 13165/2002), può ricevere le notifiche
(cfr. Cass pen 5^, n. 37673/12,) può rilasciare la procura al difensore.
La pretesa è definitiva, non essendo stata proposta tempestiva opposizione alla intimazione;
ed i vizi delle
pagina 4 di 12 cartelle, come quelli di decadenza dalla pretesa impositiva, restano integralmente assorbiti. Nessun vizio degli
atti successivi della espropriazione è stato sollevato. Nessuna prescrizione è decorsa a far data dalla rituale
notifica della intimazione. L'opposizione va, dunque, rigettata.
Spese compensate per la particolarità della questione e la qualità delle parti coinvolte, alla luce della
disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018”.
Con atto notificato il 03.05.2021 (lunedì) ed iscritto a ruolo l'11.05.2021 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale ordinanza chiedendo che questa Corte, in riforma della stessa, voglia:
“dichiarare che le pretese avanzate dalla e dal nei confronti del sig. CP_7 Controparte_5 Pt_1
sono nulle e prive di ogni effetto giuridico, per tutti i motivi esposti e dedotti in premessa, nonché per
[...]
essere le stesse affette da nullità e/o annullabilità per via dell'intervenuta prescrizione così come eccepito e
dedotto nel presente atto di appello;
con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Si è costituita soltanto l' resistendo al gravame di cui ha chiesto il Controparte_2
rigetto con vittoria delle spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il 18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
Con il proposto gravame lamenta: “Erronea applicazione della legge. Violazione dell'art. Parte_1
pagina 5 di 12 ricevimento di , presso la casa circondariale ove era detenuto, della intimazione di pagamento Parte_1
riferibile a tutte le cartelle di cui è lite. Il che, per un verso comporta l'irretrattabilità e la definitività della
pretesa; per altro verso neutralizza vizi di notifica delle cartelle che dovevano esser fatti valere comunque con
la impugnazione della intimazione, all'esito della sua notifica”.
L'errore in cui è incorso il Tribunale di Avellino, prosegue l'appellante, è ben evidenziato dall'ordinanza del 02.09.2020, n. 18256, della Corte di Cassazione da cui sarebbe dato evincere che, a fronte della notifica di un'intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. con tre diverse finalità:
a) in funzione recuperatoria di precedente forma di tutela qualora alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento e faccia valere il decorso del termine prescrizionale tra la data di maturazione del credito e l'intimazione per l'assenza. in tale intervallo, di atti interruttivi;
b) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (opposizione non soggetta a termine di decadenza); c) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, anche in tal caso senza termini di decadenza.
Conclude l'appellante affermando che, tanto in sede di opposizione quanto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva eccepito la prescrizione ed aveva allegato i dati relativi al tempo intercorso tra la maturazione dei crediti e l'intimazione di pagamento, sul presupposto dell'omessa/nulla notifica delle cartelle.
Aveva inoltre allegato il decorso del termine prescrizionale anche tra la “pretesa” notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione per cui l'azione non poteva che qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svincolata, quindi, da ogni termine di impugnazione.
Il Tribunale di Avellino, ritenendo ogni questione assorbita dalla rituale notifica dell'intimazione di pagamento, era dunque giunto ad una conclusione errata. Secondo la sentenza della Cassazione a S.U. n.
23397/2016 la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in quel caso la cartella di pagamento, preclude infatti al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio per il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti pagina 6 di 12 all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Tanto con la conseguenza che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. In accoglimento dell'appello viene pertanto chiesto a questa
Corte di riformare l'ordinanza impugnata dichiarando la prescrizione del credito richiesto dall' sia CP_7
perché, non essendo stati notificati gli atti presupposti (ossia le cartelle esattoriali), detti crediti si sono estinti sia perché, anche a voler considerare le date di notifica delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento, la prescrizione risulta ugualmente maturata.
§§§§§§
L'appello, in parte fondato, deve essere accolto per quanto di ragione. A tal proposito giova in primo luogo evidenziare che la disciplina dell'intimazione di pagamento si rinviene nell'art. 50 del D.P.R. 29.09.1973
n. 602, il cui secondo comma così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, questa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'art. 26, di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni”. L'intimazione ad adempiere, qualora sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella, è dunque un presupposto necessario dell'esecuzione forzata la cui mancanza comporta la nullità del pignoramento eventualmente eseguito.
Un altro aspetto giuridico fondamentale riguarda, poi, la natura impugnabile dell'intimazione. L'art. 19
del D. lgs. n. 546/1992 sul processo tributario elenca, infatti, gli atti autonomamente impugnabili includendovi espressamente la cartella di pagamento e l'avviso di mora, oggi non più in uso. L'intimazione di pagamento, pur non essendo espressamente menzionata nell'elenco, è stata tuttavia ricondotta all'avviso di mora per funzione e contenuto. La Cassazione ha infatti chiarito che, al di là del diverso nome, l'atto di intimazione ex art. 50 DPR
602/1973 può essere assimilato all'avviso di mora la cui impugnabilità dinanzi al giudice è prevista dall'art. 19
D. lgs. n. 546 del 1992 (cfr. da ultimo cass. n. 6436/2025).
Ciò significa che chi riceve un'intimazione di pagamento può - ed in certi casi deve - attivarsi per contestarne la legittimità o il merito al fine di evitare che gli sia preclusa la possibilità di far valere eventuali vizi e cause estintive pregresse.
Quanto poi all'ambito di applicazione ed alla tipologia di debiti, l'obbligo di notificazione pagina 7 di 12 dell'intimazione di pagamento concerne tutte le somme la cui riscossione è affidata all' Controparte_10
tramite la procedura del ruolo esattoriale (cartelle di pagamento). In particolare, l'obbligo vige per i tributi erariali (Irpef, Iva, etc.), per i contributi previdenziali ma anche per altre entrate patrimoniali o sanzioni amministrative come le multe stradali che, se non pagate, vengono iscritte a ruolo e notificate con cartella esattoriale.
Per quel che concerne i debiti di natura tributaria (imposte erariali e locali), l'intimazione rientra tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario ed il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni al pari di quanto è
previsto per la cartella. Per i debiti non tributari la giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario. Al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva, infatti, lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico (cfr. così Cass. S.U.
n. 11293/2021).
In questi casi “ordinari”, l'azione tipica per contestare l'intimazione è dunque configurabile come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (quando si contesta il diritto stesso di procedere all'esecuzione)
oppure come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (se si fanno valere vizi formali dell'atto). In
caso di riscossione tramite ruolo di somme dovute alla Amministrazione su base privatistica,
l'intimazione di pagamento notificata all'obbligato ha infatti funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480
c.p.c., preannunciando l'azione esecutiva cd. esattoriale (cfr. cass. 6833/2021).
Il debitore, qualora alla notifica della cartella non segua - entro un anno - l'avvio dell'azione esecutiva,
può dunque sempre opporsi all'intimazione di pagamento, prima che venga effettuato il pignoramento, per far accertare che non vi sono i presupposti per procedere (ad es. perché il debito è prescritto o perché manca la notifica della cartella) trattandosi di opposizione pre-esecutiva ex art. 615 co. 1 c.p.c. Questa è definita
“opposizione anticipata all'esecuzione” e non vi è un termine fisso di legge per proporla ma va fatta, comunque,
prima che l'esecuzione sia avviata altrimenti si dovrà eventualmente proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. entro gli attuali termini di legge (prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione).
Per i debiti tributari l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non è invece solo una facoltà ma un vero e proprio onere per il contribuente. La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con sentenza n. 6436
pagina 8 di 12 dell'11.03.2025, ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di
cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs.
n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di
far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
In altre parole, secondo la Suprema Corte, se il contribuente intende eccepire qualcosa rispetto a quel debito (come la prescrizione maturata nel frattempo o la mancata notifica della cartella, deve farlo impugnando tempestivamente l'intimazione poiché, se non lo fa, il debito diviene definitivo e non potrà più sollevare quelle eccezioni in sede successiva (ad esempio durante un'opposizione al pignoramento).
Questa conclusione rappresenta una logica conseguenza del sistema di decadenze dall'impugnazione previsto dall'art. 19 del processo tributario. In particolare la Cassazione richiama l'art. 19, comma 3, ultima parte D. lgs. n. 546/92 secondo cui la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (come la cartella di pagamento) consente di impugnarlo unitamente all'atto successivo notificato ma se l'atto successivo non viene impugnato nei termini la pretesa si consolida definitivamente.
Se dunque l'intimazione si riferisce ad importi che il contribuente ritiene non dovuti (perché prescritti,
perché la cartella non gli era stata mai notificata o altro) è necessario proporre ricorso entro 60 giorni innanzi al giudice tributario per far valere tali ragioni. Diversamente, trascorsi i 60 gg. senza ricorso, l'intimazione non impugnata “convalida” la pretesa tributaria dell'Ente per cui, se successivamente parte un pignoramento, il giudice ordinario non potrà considerare questioni come la prescrizione maturata in precedenza dovendo considerare quel debito definitivo ed incontestabile, salvo ad esaminare vizi formali del pignoramento stesso.
Per i debiti non tributari, come ad esempio per le sanzioni amministrative, il discorso è invece diverso perché, se una cartella non è stata notificata o il debito da essa portato è prescritto, il destinatario può sollevare la questione in sede di opposizione all'esecuzione tanto contro l'intimazione di pagamento quanto contro il pignoramento senza incorrere in decadenze di sorta e con il solo limite previsto dall'art. 615 co. 2 c.p.c.
Il giudice di primo grado ha dunque errato sostenendo che la rituale notifica dell'intimazione di pagamento a mani dell' presso la Casa Circondariale comporta la definitività della pretesa, neutralizza i Pt_1
vizi di notifica delle cartelle e non consente di rilevare nessuna prescrizione se non quella eventualmente maturata dopo la notifica dell'intimazione stessa.
pagina 9 di 12 Ciò premesso, occorre passare a rilevare come le cartelle di cui alla intimazione di pagamento notificata il
21.05.19 si possano dividere in tre gruppi.
Un primo gruppo, per l'importo complessivo di € 47.987,30, è costituito da cartelle di pagamento emesse dal a fronte di infrazioni al Codice della Strada e identificate dai seguenti numeri: Controparte_11
1) n. 01220050008225948000 asseritamente notificata il 12.12.2006;
2) n. 01220060000314156000 asseritamente notificata il 12.12.2006;
3) n. 01220060002991950000 asseritamente notificata il 12.12.2006;
4) n. 01220060010736325000 asseritamente notificata il 31.03.2007;
5) n. 01220070005007710000 asseritamente notificata il 02.04.2008;
6) n. 01220070005007811000 asseritamente notificata il 02.04.2008;
7) n. 01220140008491338000 asseritamente notificata il 18.12.2014;
8) n. 0122017000408328100 asseritamente notificata il 18.09.2017;
Per tutte tali cartelle è carente la prova dell'avvenuta notifica e, per le prime cinque, è senz'altro maturata anche la prescrizione essendo decorsi più di cinque anni tra la data della presunta notifica e quella di ricezione dell'intimazione di pagamento senza l'evidenza di atti interruttivi intercorsi in detto arco temporale.
Il secondo gruppo comprende invece un'unica cartella, emessa per canoni di locazione relativi all'anno
1999 dovuti al e identificata dal numero , rispetto alla quale, pur a Controparte_9 PartitaIVA_4
voler dare per buona la notifica nella data indicata del 12.02.2003, sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 3 c.c. in assenza di prova di atti interruttivi antecedenti alla notifica in data
21.05.19 dell'intimazione di pagamento.
Il terzo gruppo di cartelle risulta infine emesso dall'Amministrazione Finanziaria di , di CP_12
Avellino e di , dalla Corte di Appello di Napoli, dal Tribunale di Avellino, dalla CP_13 Controparte_14
e dalla Casa Circondariale con le seguenti causali: “Registro multe ammende
[...] CP_9
sanz. Amm.ve, sanz. Pen.”, “Registri Recuperi spese giustizia”, Cassa depositi e prestiti – cassa ammende”,
“recupero multe e ammende”, “spese processuali”. Si tratta, in particolare, delle seguenti cartelle:
10) n. 01220000022042205000 asseritamente notificata il 22.01.2001;
11) n. 01220010046021931000 asseritamente notificata il 24.01.2002;
12) n. 01220010063437490000 asseritamente notificata il 29.01.2002;
pagina 10 di 12 13) n. 01220020012896122000 asseritamente notificata il 22.01.2003;
14) n. 01220030014595068000 asseritamente notificata il 02.12.2003;
15) n. 01220040002184306000 asseritamente notificata il 03.12.2004;
16) n.01220060004202869000 asseritamente notificata il 12.12.2006;
17) n. 01220070006851837000 asseritamente notificata il 02.04.2008;
18) n. 01220090012762050000 asseritamente notificata il 23.06.2010;
19) n. 01220110003084554000 asseritamente notificata il 31.03.2012;
20) n. 01220140008491439000 asseritamente notificata il 18.12.2014;
21) n. 01220150008782247000 asseritamente notificata il 13.10.2015;
Per quanto concerne tali cartelle, pur a voler dare per buona la data di notifica indicata dall' CP_10
, deve ritenersi comunque maturato il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946
[...]
c.c. relativamente a quelle individuate dai numeri da 10) a 17) non essendovi evidenza di atti interruttivi anteriori all'intimazione di pagamento notificata il 21.05.2019.
Per le cartelle sopra individuate dai numeri 18), 19) e 21), relative a crediti per spese processuali maturate negli anni 2005 e 2006, non vi è poi prova della loro notifica nelle date indicate onde anche tali pretese devono ritenersi prescritte.
Diversamente è a dirsi per la cartella sopra individuata con il n. 20, relativa a spese di mantenimento presso la Casa Circondariale di Avellino, in quanto il , costituendosi in primo grado, ha Controparte_5
prodotto il prospetto di calcolo di tali spese datato 12.06.2013, notificato in data 01.07.2013 a mani proprie del detenuto e, nuovamente, in data 01.03.2014 con successivo invio all'Agente per la Riscossione avvenuto il
15.05.2014.
Quanto poi alla ritualità di tali notifiche, di quella dell'intimazione di pagamento e del pignoramento,
effettuate a mani del detenuto condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale ex art. 32 c.p.c. anziché
del suo tutore, il richiamo dell'appellante alla sentenza della Cassazione Sez. III, n. 7403 del 23.03.2017 è
superato dalla successiva pronunzia a Sezioni Unite n. 24157 dell'08.08.2023 la quale, enunciato il principio per cui lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, considerandolo tardivo sul presupposto della validità della notifica pagina 11 di 12 della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006,
eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale. In riforma dell'ordinanza impugnata va dunque dichiarato che ha diritto di procedere all'esecuzione Controparte_2
forzata nei confronti di relativamente alla sola cartella di pagamento n. 01220140008491439000 Parte_1
essendo prescritte le altre pretese creditorie.
Considerato il mutamento di indirizzo della Cassazione relativamente alla validità della notifica effettuata a mani del condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale ex art. 32 c.p., si ravvisano le condizioni di legge per dichiarare anche le spese di appello interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto avverso l'ordinanza rep. n. 784/2021 dell'01.04.2021, resa dal Tribunale di Avellino a definizione del giudizio sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. n.
4615/2020 R.G., e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accerta e dichiara che
[...]
ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di per la sola Controparte_2 Parte_1
cartella di pagamento n. 01220140008491439000 essendo prescritte le altre pretese creditorie di cui in motivazione.
2) Dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_15
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615 c.p.c. Motivazione errata. Erronea motivazione sull'interdizione legale. Inesatta valutazione della
normativa riguardante l'interdizione e la capacità processuale da parte del giudice”.
Deduce in particolare l'appellante che il giudice prime cure, pur avendo correttamente qualificato l'azione proposta “come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sempre ammessa allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo
legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adduca l'omessa notifica di atti prodromici necessari o ancora si adducano
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo…come il pagamento o la prescrizione, salvo il caso della
mancata notifica dell'atto presupposto, parimenti deducibile” è giunto ad una conclusione errata affermando che: “Assorbe ogni questione la presenza in atti di rituale notifica del 21.5.2019, con sottoscrizione per