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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3222/2021 R.G. a cui è riunita la causa n. 3223/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3222/2021 R.G., alla quale è riunita la causa n. 3223/2021
R.G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montefiori Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, corso Matteotti n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE nel giudizio n. 3222/2021 RG
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montefiori presso CP_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, corso Matteotti n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE nel giudizio n. 3223/2021 RG
E
( ), in persona del presidente del Controparte_2 P.IVA_1 consiglio di amministrazione, , rappresentata e difesa dall'avv. Florinda Melandri Controparte_3
e dall' avv. Gianfranco Fiorentini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, via A.
Volta n. 1, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA nei giudizi riuniti nn. 3222/2021 R.G. e 3223/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito in via principale: Accertarsi le circostanze dedotte in atti ed in CP_1 particolare pagina 1 di 14 l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto dichiarare nullo per mancanza dei presupposti idonei all'emissione e/o revocare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 819/2021 - Ruolo n. 2210/2021, emesso a richiesta della dal Tribunale di Ravenna il 16.09.2021 e Controparte_2 notificato il 4.10.2021 e, in ogni caso respingersi, in tutto o in parte, ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento della nei confronti del SI. , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_2 CP_1 diritto. In via riconvenzionale, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta opposta relativamente al contratto d'appalto intercorso con i SIg.ri e oggetto CP_1 Parte_1 di causa o in subordine la responsabilità extracontrattuale, accertare e quantificare i lamentati vizi e difetti dell'opera nonché il deprezzamento del valore dell'immobile e, per l'effetto, disporsi la riduzione del prezzo in un importo non minore di €. 15.443,58 (già pro quota al 30% per il SI. ), CP_1 oltre a quanto emergerà dagli atti, o nel diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o comunque ritenuto equo e di giustizia, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in esubero da parte del SI. nei confronti della società opposta, con CP_1 riconoscimento all'opponente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme già versate da calcolarsi dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere che i lavori eseguiti direttamente e personalmente dalla committenza e addebitati erroneamente all'opponente nella contabilità di cantiere relativa al contratto d'appalto de quo e disporsi l'ulteriore riduzione del prezzo o comunque Voglia riconoscere per la causale l'ulteriore importo di €. 4.043,58 (pro quota per il SI. . CP_1
- Accertata altresì la responsabilità per ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannare la ditta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno causato al SI. per CP_1 un importo pari ad €. 4.600,00 per la penale concordata, come contrattualmente previsto o nella diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere al SI. a titolo di risarcimento del danno per il disagio e lo stress subito e per i costi sostenuti per CP_1 tutte le causali esposte in atti per il tardivo trasferimento, l'ulteriore importo di €. 5.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistere, in tutto o in parte, un credito dell'ingiungente nei confronti del SI. per i CP_1 titoli portati nel decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni e conclusioni tutte sopra esposte, disporsi la compensazione dei reciproci crediti e condannare la società opposta in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle somme residue in favore del SI. , oltre CP_1 agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via subordinata: salvo gravame, stabilire il minor importo dovuto dalla parte opponente nei confronti della parte opposta”; per “nel merito in via principale: Accertarsi le circostanze dedotte in narrativa ed in Parte_1 particolare l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto dichiarare nullo per mancanza dei presupposti idonei all'emissione e/o revocare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 846/21 - Ruolo n. 2212/21, emesso a richiesta della dal Tribunale di Ravenna il Controparte_2 16.09.2021 e notificato il 4.10.2021 e in ogni caso respingersi, in tutto o in parte, ogni pretesa di pagamento della nei confronti della SI.ra , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_2 Pt_1 diritto. In via riconvenzionale, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta opposta relativamente al contratto d'appalto intercorso con la SI.ra (e il SI. oggetto di causa Pt_1 CP_1
o in subordine la responsabilità extracontrattuale, accertare e quantificare i lamentati vizi e difetti e il deprezzamento del valore dell'immobile e, per l'effetto, disporsi la riduzione del prezzo in un importo non minore di €. 36.035,04 (già pro quota al 70% per la SI.ra ), oltre a quanto emergerà Pt_1 dagli atti, o nel diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o comunque ritenuto equo e di giustizia, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in pagina 2 di 14 esubero da parte della SI.ra nei confronti della società opposta, con riconoscimento alla Pt_1 opponente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme già versate da calcolarsi dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere che i lavori eseguiti direttamente e personalmente dalla committenza e erroneamente addebitati all'opponente nella contabilità di cantiere e disporsi pertanto un ulteriore riduzione del prezzo o comunque Voglia riconoscersi per la causale addotta alla opponente l'ulteriore importo di €. 9.435,04 (pro quota per la SI.ra ). Parte_1
- Accertata altresì la responsabilità per ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannare la ditta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno causato alla SI.ra per un importo pari ad €. 4.600,00 per la penale concordata, come contrattualmente previsto Pt_1
o nella diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno per il disagio e lo stress subito e Pt_1 per i costi sostenuti per tutte le causali esposte in atti per il tardivo trasferimento, l'ulteriore importo di €. 5.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistere, in tutto o in parte, un credito nei confronti della SI.ra , per i titoli portati nel decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, disporsi la compensazione dei reciproci crediti e condannare la società opposta in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle somme residue in favore della SI.ra
, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Pt_1
In via subordinata: Salvo gravame, stabilire il minor importo dovuto dalla parte opponente nei confronti della parte opposta”; per entrambi gli opponenti: “Con condanna della ditta opposta, in persona del legale rappresentante, a restituire quanto sarà riconosciuto come indebitamente versato dai committenti sino ad oggi e in seguito all'emissione dei provvedimenti di concessione della provvisoria esecutorietà, oltre interessi e rivalutazione e con condanna della società opposta ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie ritenute ammissibili e rilevanti a sostegno delle ragioni attoree tempestivamente proposte nei termini concessi ed erroneamente non ammesse. Prova per interrogatorio formale ex artt. 230 e ss. c.p.c. Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante pro-tempore della società sui seguenti capitoli: Controparte_2 A. “Vero che i lavori relativi alla demolizione e alla fedele ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza iniziavano il 15.11.2019 a seguito di prova di calcestruzzo dei pali di fondazione ossia 34 giorni lavorativi dopo la data dell'1.10.2019 prevista come inizio dei lavori nel contratto d'appalto sottoscritto tra le parti”. B. “Vero che dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2021 i SIg.ri e , CP_1 Pt_1 personalmente e tramite il direttore dei lavori Arch. , lamentavano nei confronti Controparte_4 della ritardi e disorganizzazione in cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione del CP_2 fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza”. C. “Vero che a partire dal mese di ottobre 2019 il SI. , su richiesta della ditta CP_1 CP_2 eseguiva personalmente lavori ed opere ricomprese nel contratto d'appalto per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza e, in particolare, smontava i vecchi infissi nella casa da demolire e li trasportava presso la sede di un'associazione del terzo settore, per smaltirli, noleggiando un autocarro a due assi;
inoltre doveva dividere i materiali ferrosi, le grondaie ed accatastare i “filaroli” in legno del tetto e altri lavori (dica il teste quali)”. D. “Vero che nel mese di novembre 2019, il SI. , verificata la presenza di un accumulo di CP_1 acqua nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 a Faenza, aspirava con l'utilizzo di una pompa l'acqua piovana che si era accumulata all'interno degli scavi per l'esecuzione delle opere in c.a.v. delle fondamenta, assisteva la sua ditta sia per la pulizia delle tavole da cemento per armatura con pagina 3 di 14 pulizia giornaliera del cantiere sia per il posizionamento dell'armatura delle travi, dello smontaggio delle cravatte, dell'armatura delle colonne e riparava la gru della sua ditta”. E. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta a Faenza durante lo scarico delle travi del tetto, a causa della rottura di un tubo idraulico, smontava i tubi e si recava presso la ditta Carmi di Castel Bolognese per recuperare altri elementi idraulici idonei alla sostituzione del pezzo rotto”. F. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta a Faenza riparava la sega circolare, sostituiva le relative cinghie, acquistava i travicelli mancanti del tetto occorrenti per terminare la copertura ed il relativo impregnante di protezione antitarlo, acquistando il tutto con denaro proprio”. G. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza, realizzava i tappi in legno per il fissaggio dello sporto del tetto trattati con antitarlo e viti passanti su indicazione dell'Ing. puliva il cantiere dai ritagli di lana di roccia Per_1 disseminati in tutto il perimetro e li portava in discarica, puliva il marciapiede dalle macerie della demolizione degli architravi errati nel posizionamento alla quota di progetto per permettere i lavori in corso ivi compreso il passaggio delle tubazioni idrauliche”. H. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza smontava il ponteggio interno utilizzato dagli intonacatori per proseguire i lavori della ditta idraulica, eseguiva su commissione viaggi per il ritiro di materiali edili in un magazzino sito a Silla per i lavori da eseguire sul tetto, puliva gli scarti di polistirolo caduti sul marciapiede, puliva le tavelle dalla sabbia e dal cemento con utilizzo di spazzola di saggina ad acido Kernet”. I. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza, acquistava con denaro proprio il legno per il supporto degli infissi, effettuava le tassellature di fissaggio di elementi lignei, acquistava un telo cerato per la copertura del tetto scoperchiato più volte dal vento, rimuoveva, dopo la gettata del tetto, i listelli guide in legno e bagnava tre volte al giorno la gettata, puliva le banchine e le soglie sporche di intonaco cementizio non protette durante le fasi di intonacatura, verniciava le parti a vista del cemento utilizzato per fissare i colmi del tetto allo scopo di allineare il colore dei coppi, a causa di infiltrazioni d'acqua, sempre su richiesta della ditta appaltatrice essendo in quel momento assenti i dipendenti, procedeva ad aspirare l'acqua piovana e chiudeva con cemento osmotico lo spigolo tra lo zoccolo e la gettata con prodotto acquistato dai SIg.ri e ”. CP_1 Pt_1 L. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta CP_1 n. 3 a Faenza aiutava a scavare e posizionare la rete con la stesura della ghiaia per le realizzazione del corsello, assisteva i dipendenti della sua ditta per il posizionamento di piastrelle, per la preparazione del taglio della carta antiumidità e la guaina d'assetto, portava tutte le piastrelle ai piani, spaccava i supporti della piastrelle, raccoglieva le biette, puliva gli scarti delle lavorazioni interne trasportandoli nella zona macerie, ritirava dalla ditta Samorè il materiale per il corsello e per le fognature, puliva il fango del marciapiede prima dell'esecuzione della gettata, smontava le spondine di contenimento della gettata in c.a.v. del marciapiede, puliva i chiusini della fossa imhoff dal cemento, sgomberava i bancali di legno dal giardino lasciati in giacenza dalla ditta appaltatrice e sistemava la terra ivi presente”. M. “Vero che dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2021 lei si accordava con i committenti che le opere espletate da parte del SI. e i materiali acquistati dallo stesso sarebbero state CP_1 detratte dal computo finale dei lavori ma che, al momento della redazione del computo finale le voci predette venivano invece ivi inserite, nonché nelle fatture emesse”. N. “Vero che le opere relative al cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 a Faenza venivano lasciate dalla ditta appaltatrice incomplete il 2.12.2020 con abbandono del cantiere”. Controparte_2
pagina 4 di 14 O. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la Direzione lavori tracciava unitamente ad un muratore della ditta le finestre al primo piano, come Controparte_2 evidenziate nei disegni architettonici consegnati anche alla ditta, ma l'esecuzione veniva errata in quanto la quota dei bancali veniva realizzata calcolando la quota da terra del grezzo invece che dell'opera finita e che l'errore emergeva a seguito del montaggio dei controtelai delle finestre e la ditta doveva portare il bancale nella giusta posizione alzando gli architravi delle finestre”. P. “Vero che dal mese di novembre 2019 durante le lavorazioni del manto di copertura del cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza la guaina non veniva sormontata sulla gronda ma tagliata a filo del pannello OSB e, dopo la verifica della direzione lavori, i ripristini venivano male eseguiti e provocavano ritardi nei lavori”. Q. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la ditta appaltatrice errava il calcolo della pendenza della corte esterna rendendo necessario Controparte_2 colmare la differenza con maggiori gettate di materiale”. R. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta con la linea vita posata sul coperto che veniva calcolata con Controparte_2 l'accesso da un lucernaio che rimaneva irrealizzato e per risolvere la problematica occorreva modificare l'elaborato certificato della linea vita già consegnato, con inserimento degli opportuni dispositivi e, in particolare, degli “antipendolo” e che per eseguire tali operazioni occorreva montare una impalcatura”. S. “Vero che nel mese di dicembre 2020 le colonne faccia vista e le travi in legno del loggiato e del porticato del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza erano lasciate sporche di vernice, mentre nella finestra della facciata veniva lasciato un foro e la terra di risulta degli scavi avvenuti in cantiere non era stata portata in discarica”. T. “Vero che nel mese di settembre 2020 l'Arch. contestava alla parte delle CP_4 Controparte_2 opere rimaste incomplete e di quelle realizzate erroneamente, tra le quali la messa in sicurezza dell'affaccio del corridoio al piano I prospiciente la scala, il ripristino della copertura con la realizzazione del comignolo, degli sfiati, delle lattonerie e la posa dei coppi, la realizzazione dei cavedi interni, la posa dei portali in legno per gli scuri e la preparazione per il cappotto esterno, la realizzazione del cappotto esterno, evidenziando nella missiva che avrebbe concesso una proroga fino al 30.10.2020 e che in caso di consegna successiva alla predetta data si sarebbero applicate le penali previste dal contratto dal giorno dell'effettivo ritardo (antecedente al 30.10.2020)”. U. “Vero che nel mese di marzo 2021 l'Arch. comunicava alla che i lavori CP_4 Controparte_2 oggetto di contestazione da parte della committenza descritti nell'incontro avvenuto presso il proprio ufficio il 9.03.2021 che dovevano essere ripristinati oltre alla necessità di eliminare la terra di risulta per procedere con il rilievo strumentale per il posizionamento della recinzione dichiarando al contempo che i pagamenti sarebbero rimasti sospesi fino al completamento delle predette lavorazioni ma le stesse opere rimanevano incompiute”. Prova per testi ex artt. 244 e ss c.p.c. Si chiede venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel mese di maggio 2018, i SIg.ri e si confrontavano con Parte_1 CP_1 l'Arch. per la scelta della ditta edile alla quale affidare l'esecuzione dei lavori Controparte_4 relativi alla progettazione, alla demolizione ed alla fedele ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza e che la scelta, su indicazione della predetta professionista, ricadeva sulla ditta . CP_2
2. “Vero che i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza iniziavano il 15.11.2019, ossia 34 giorni lavorativi dopo la data di inizio dell'1.10.2019 prevista nel contratto d'appalto”.
3. “Vero che a partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2021 i SIg.ri e CP_1
, anche tramite il direttore dei lavori Arch. , lamentavano ritardi e la Pt_1 Controparte_4
pagina 5 di 14 disorganizzazione del cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza”.
4. “Vero che dal mese di ottobre 2019 il SI. , su richiesta della ditta eseguiva CP_1 CP_2 personalmente lavori e opere ricomprese nel contratto d'appalto per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sito di Via Canovetta e, in particolare, smontava gli infissi da demolire e li trasportava presso la sede di un'associazione del terzo settore per smaltirli, noleggiando un autocarro a due assi, divideva i materiali ferrosi, le grondaie ed accatastava i “filaroli” in legno del tetto, aspirava con l'utilizzo di una pompa all'uopo recuperata l'acqua piovana che si era accumulata all'interno degli scavi per l'esecuzione delle opere in c.a.v. delle fondamenta, assisteva la ditta sia per la Controparte_2 pulizia delle tavole da cemento per armatura con pulizia giornaliera del cantiere sia per il posizionamento dell'armatura delle travi, dello smontaggio delle cravatte, dell'armatura delle colonne e riparava la gru della appaltatrice”.
5. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 durante lo scarico delle travi del tetto, dopo la rottura di un tubo idraulico lo smontava e si recava presso la ditta Carmi di Castelbolognese per recuperare altri elementi idraulici idonei alla sostituzione del pezzo rotto, riparava la sega circolare, sostituiva le relative cinghie, acquistava i travicelli mancanti del tetto occorrenti per terminare la copertura e l'impregnante di protezione antitarlo, acquistando il tutto con denaro proprio”.
6. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1
Canovetta n. 3 realizzava i tappi in legno per il fissaggio dello sporto del tetto trattati con antitarlo e viti passanti su indicazione dell'Ing. puliva il cantiere dai ritagli di lana di roccia disseminati Per_1 nel perimetro e li portava in discarica, puliva il marciapiede dalle macerie derivanti dalla demolizione degli architravi sbagliati nel posizionamento alla quota di progetto e li accatastava nella zona macerie smontava il ponteggio interno utilizzato dagli intonacatori, eseguiva su commissione viaggi per il ritiro di materiali edili in un magazzino sito a Silla per i lavori da eseguire sul tetto, puliva gli scarti di polistirolo caduti sul marciapiede, le tavelle dalla sabbia e dal cemento con utilizzo di spazzola di saggina ad acido Kernet”.
7. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza acquistava, con denaro proprio, il legno per il supporto degli infissi, effettuava tassellature di fissaggio di elementi lignei, acquistava un telo cerato per la copertura del tetto scoperchiato dal vento, rimuoveva, dopo la gettata del tetto, i listelli guide in legno e bagnava tre volte al giorno la gettata, puliva le banchine e le soglie sporche di intonaco cementizio non protette durante le fasi di intonacatura, verniciava le parti a vista del cemento utilizzato per fissare i colmi del tetto allo scopo di allineare il colore dei coppi, a causa di infiltrazioni d'acqua, aspirava l'acqua piovana e chiudeva con cemento osmotico lo spigolo tra lo zoccolo e la gettata con materiale osmotico da lui acquistato”.
8. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta, aiutava a scavare e posizionare la rete con la stesura della ghiaia per le realizzazione del corsello, assisteva i dipendenti della appaltatrice per la posa delle piastrelle, preparava il taglio della carta antiumidità e la guaina d'assetto, portava le piastrelle ai piani, ne spaccare i supporti, raccoglieva le biette, puliva gli scarti delle lavorazioni interne trasportandoli nella zona macerie, ritirava dalla ditta Samorè il materiale per il corsello e per le fognature”.
9. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta CP_1 n. 3, puliva il fango del marciapiede prima dell'esecuzione della gettata, smontava le spondine di contenimento della gettata in c.a.v. del marciapiede, puliva tutti i chiusini della fossa imhoff dal cemento, sgomberava i bancali di legno dal giardino lasciati in giacenza dalla ditta appaltatrice e sistemava la terra ivi presente”.
10. “Vero che dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di gennaio 2021 il SI. , Controparte_3 titolare della si accordava con i SIg.ri e sul fatto che le Controparte_2 CP_1 Parte_1
pagina 6 di 14 opere espletate da parte del SI. e i materiali acquistati dallo stesso sarebbero state CP_1 detratte dal computo finale dei lavori e che, tali lavori venivano invece addebitati ai committenti nelle fatture emesse”.
11. “Vero che il 2.12.2020 il cantiere di Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta appaltatrice con le opere incomplete (dica il teste quali)”. Controparte_2
12. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la Direzione lavori tracciava unitamente al muratore della ditta appaltatrice le finestre al primo Controparte_2 piano come evidenziate nei disegni architettonici consegnati anche alla ditta ma l'esecuzione veniva errata in quanto la quota dei bancali veniva realizzata calcolando la quota da terra del grezzo invece che dell'opera finita e che l'errore emergeva a seguito del montaggio dei controtelai delle finestre”.
13. “Vero che a partire nel mese di novembre 2019 durante le lavorazioni del manto di copertura del cantiere del fabbricato di Via Canovetta la guaina non veniva sormontata sulla gronda ma tagliata a filo del pannello OSB”.
14. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la ditta appaltatrice errava la pendenza della corte esterna rendendo necessario colmare la Controparte_2 differenza con maggiori gettate di materiale”.
15. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 veniva lasciato dalla ditta con la linea vita posata sul coperto che veniva calcolata con Controparte_2 l'accesso da un lucernaio che rimaneva irrealizzato e occorreva così modificare l'elaborato certificato della linea vita già consegnato, con inserimento dei dispositivi indicati nell'elaborato grafico e degli
“antipendolo”, con montaggio altresì di una nuova impalcatura”.
16. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta con le colonne faccia vista e le travi in legno presenti nel Controparte_2 loggiato e nel porticato sporche, con un foro al bancale della finestra della facciata, che veniva ripristinato dalla committenza e con la terra di risulta degli scavi avvenuti in cantiere da portare in discarica”.
17. “Vero che nel mese di settembre 2020 l'Arch. comunicava alla ditta che CP_4 Controparte_2 parte delle opere erano rimaste incomplete, altre erano state realizzate non a regola d'arte, tra le quali la messa in sicurezza dell'affaccio del corridoio al piano primo prospiciente la scala, il ripristino della copertura con la realizzazione del comignolo, degli sfiati, delle lattonerie e la posa dei coppi, la realizzazione dei cavedi interni, la posa dei portali in legno per gli scuri e la reparazione per il cappotto esterno, la realizzazione del predetto”.
18. “Vero che nel mese di marzo 2021 l'Arch. indicava alla ditta i lavori CP_4 Controparte_2 oggetto di contestazione da parte della committenza, descritti nell'incontro del 9.03.2021 avvenuto presso il proprio ufficio, che dovevano essere ripristinati oltre alla necessità di eliminare la terra di risulta per procedere con il rilievo strumentale per il posizionamento della recinzione dichiarando al contempo che i pagamenti sarebbero rimasti sospesi fino al completamento delle predette lavorazioni, che rimanevano in effetti non effettuate”.
19. “Vero che a partire i SIg.ri e a tutt'oggi non si sono trasferiti CP_1 Parte_1 nell'immobile di Via Canovetta n. 3 a Faenza”. Si indicano in qualità di testimoni su tutti capitoli l'Ing. con studio a Faenza in Via CP_5 Cavina n. 12, direttore dei lavori per la parte strutturale, il Geom. con studio a Testimone_1 Faenza in Via Ravegnana n. 345, coordinatore per la progettazione ed il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, il Geom. , in qualità di consulente, l'elettricista Parte_2 Tes_2
di Faenza, l'idraulico di Faenza, l'imbianchino di Faenza,
[...] Tes_3 Controparte_6
della ditta Nuove Energie”; Testimone_4 per : “nel merito, in via principale - Rigettare la Controparte_2 domanda attorea, anche in via riconvenzionale, perché infondata e non provata e, per l'effetto,
pagina 7 di 14 confermare in ogni sua parte i decreti ingiuntivi opposti n. 819/2021 RG 2210/2021 (notificato al sig.
) e n. 846/2021-2212/2021R.G. (notificato alla signora ); Parte_3 Parte_1
- Vista la riunione delle cause disposta dal Giudice per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, atteso che gli attori opponenti avevano, entrambi, sottoscritto in data 30.09.2019 il contratto di appalto con , pur risultando committenti di prestazioni diverse CP_2 nell'ambito dello stesso contratto, fatturate in modo distinto a ciascuno, chiedono che il Giudice condanni i signori e in solido tra loro, a pagare le somme dovute alla Parte_1 CP_1 società convenuta opposta come indicato nei due decreti ingiuntivi opposti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta l'esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite da con riferimento al contratto di appalto Controparte_2 sottoscritto in data 30.09.2019, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e, per Controparte_2 l'effetto, condannare, in solido tra loro, la signora e il sig. al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di denaro risultante provata e dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, maturati e maturandi sulla somma rivalutata dalla data di scadenza dell'obbligazione al saldo effettivo. In via istruttoria si reiterano le richieste formulate nella III memoria ex art. 183, VI comma cpc, insistendo nell'ammissione alla prova contraria dell'Arch. con studio in Faenza in Controparte_4 caso di ammissione della prova orale sui capitoli formulati da parte opponente. Con vittoria delle spese e compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atti di citazione ritualmente notificati e hanno convenuto in Parte_1 CP_1 giudizio (di seguito ”), proponendo Controparte_2 CP_2 opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 846/2021 del 16/9/2021 – emesso nei confronti di Parte_1 nel procedimento n. 2212/2021 – e n. 819/2021 del 15/9/2021 – emesso nei confronti di
[...] CP_1 nel procedimento n. 2210/2021 RG -, con cui l'intestato Tribunale ingiunse, rispettivamente, a
[...] di pagare in favore di la somma di € 38127,97, oltre interessi e spese ed Parte_1 CP_2
a di pagare in favore della medesima parte ricorrente la somma di € CP_1 CP_2
16446,20, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo dovuto per i lavori edili realizzati dall'odierna opposta.
A fondamento delle opposizioni proposte, riunite con provvedimento dell'11/5/2022, gli opponenti hanno dedotto che essi deducenti stipularono un contratto di appalto con la in data 30/9/2019, CP_2 per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione del loro fabbricato;
che il prezzo dei lavori fu stabilito nella somma di €. 168.977,90, da corrispondere secondo gli avanzamenti dei lavori indicati nel contratto d'appalto ed il 20% solo dopo il collaudo delle opere completate ed a regola d'arte; che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro l'1.10.2019 e terminare entro il 30.06.2020 e per ogni giorno di ritardo nella realizzazione degli stessi fu fissata una penale di €. 50,00 al giorno;
che i lavori iniziarono solo il 15.11.2019; che fu costretto ad eseguire personalmente diversi lavori ricompresi CP_1 nell'appalto, poiché gli operai della società appaltatrice si rifiutavano o non erano in grado di svolgere, con l'accordo che di queste opere svolte in economia si tenesse conto nel computo finale;
che, invece, i pagina 8 di 14 lavori svolti da non furono scomputati dal prezzo dell'appalto e furono illegittimamente CP_1 addebitati nelle fatture emesse dall'appaltatrice, che contenevano altresì importi maggiorati;
che, precisamente, l'importo dei soli lavori in economia fosse pari ad €. 13.478,62 e pertanto dovesse essere scorporato dalle somme richieste ad essi opponenti nella misura, rispettivamente, del 70% per Parte_1
(€. 9.435,04) e del 30 % residuo per;
che, inoltre, essi committenti in ragione del
[...] CP_1 ritardo con cui procedettero i lavori oggetto dell'appalto subirono un enorme stress per oltre un anno e le conseguenze economiche pregiudizievoli conseguenti al tardivo trasferimento, quantificabili in euro
5.000,00 per ciascuno di essi opponenti;
che, del resto, alla data del 2.12.2020 i lavori non erano stati completati, con un ritardo di 31 giorni rispetto alla data prorogata di fine lavori e di 154 giorni rispetto alla data di consegna contrattualmente prevista;
che, infine, diverse opere non furono realizzate correttamente;
che, in particolare, la “linea vita” risultasse del tutto errata, con conseguente necessità di esborsi per almeno €. 20.000,00; che i costi per il ripristino o per l'effettuazione delle opere viziate o non completate, compresa la “linea vita”, ammontassero, presumibilmente, all'importo di €.38.000,00; che, infine, essi esponenti avessero subito un danno per il deprezzamento del fabbricato causato dalla cattiva esecuzione di svariate lavorazioni imputabile all'appaltatrice, quantificabile in €. 51.478,62; che inutili si rivelarono i tentativi di bonario componimento della lite.
Tanto premesso nelle rispettive citazioni introduttive dei giudizi qui riuniti, gli opponenti hanno chiesto: revocarsi i decreti ingiuntivi opposti;
accertarsi la responsabilità della società opposta per i vizi e difetti dell'opera e per il deprezzamento del valore dell'immobile; per l'effetto disporsi la riduzione del prezzo, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione degli importi versati in esubero da parte degli opponenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertarsi i lavori eseguiti direttamente dalla committenza e disporsi pertanto un ulteriore proporzionale riduzione del prezzo;
condannarsi l'opposta al risarcimento del danno causato ad essi opponenti per il ritardo nella consegna dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per il disagio e lo stress subito, nonché per i costi sostenuti;
in subordine compensarsi i reciproci crediti fino alla concorrenza;
con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Con comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, il 21/4/2022 nei giudizi qui riuniti,
ha contestato le allegazioni degli opponenti, deducendo che i lavori fossero stati eseguiti a CP_2 regola d'arte; che, del resto, gli opponenti avessero già corrisposto, rispettivamente, la somma di euro
124.916,69 (il sig. e la somma di euro 98.174,33 (la sig.ra ), senza muovere CP_1 Pt_1 contestazioni ai lavori effettuati;
che lo stesso direttore dei lavori avesse attestato l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nei tempi contrattualmente previsti;
che dal prezzo dell'appalto fossero già state scomputate le somme relative alle opere effettuate da;
che, in particolare, quanto alla CP_1
pagina 9 di 14 “linea vita” essa fosse stata posata sulla base del progetto originale che prevedeva, appunto, che l'accesso sarebbe avvenuto da un lucernario che i committenti decisero, solo in corso d'opera, di non realizzare;
che, in definitiva, essa esponente avesse emesso fatture verso per euro Parte_1
123.641,18, oltre iva al 10%, per un totale di € 136.005,30 e verso per euro 128.362,89, Parte_3 oltre iva al 10%, per un totale di € 141.362,89; che l'importo complessivamente fatturato ai committenti ammontasse, pertanto, ad € 252.152,90, oltre iva al 10%, per un totale di € 277.368,19, corrispondente all'importo quantificato dal direttore dei lavori.
Pertanto ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e CP_2 rigettarsi le opposizioni proposte, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposto e vittoria delle spese di lite.
Riunito il giudizio n. 3223/2021 RG a quello n. 3222/2021 R.G., assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU, acquisita documentazione varia, alla prima udienza celebrata dinanzi allo scrivente giudice monocratico - divenuto assegnatario del procedimento in virtù di decreto presidenziale n. 17/2025 di riequilibrio e redistribuzione dei carichi di lavoro – le parti hanno precisato le conclusioni e le cause riunite sono state trattenute in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2. Nel caso di specie in data 30/9/2019 , nella veste di appaltatore e e CP_2 CP_1 Parte_1
nella veste di committenti, stipularono un contratto d'appalto (cfr. doc. 2 opponenti) per
[...]
l'effettuazione di lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso abitativo sito in Faenza.
Nelle cause qui riunite, l'appaltatrice ha chiesto il pagamento del residuo prezzo dovuto dai CP_2 committenti nella misura, precisamente, di euro 16.446,20, oltre interessi, nei confronti di CP_1
e di euro 38.127,97, oltre interessi, nei confronti di e dunque, complessivamente, Parte_1
pagina 10 di 14 della somma pari ad euro 54574,17, imputata, con l'emissione di separate fatture, rispettivamente al
70% circa a ed al residuo 30% circa a . Parte_1 CP_1
Gli opponenti nel presente giudizio di opposizione hanno dedotto, in sintesi, a) che alcune opere non fossero state eseguite a regola d'arte, b) che, erroneamente, alcuni lavori fossero stati ricompresi nel prezzo dell'appalto pur essendo stati eseguiti dallo stesso , c) che vi fosse stato un ritardo CP_1 nell'ultimazione dei lavori e che, conseguentemente, dovesse operare la clausola penale contrattualmente prevista per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dell'opera, d) che l'opposta avesse illegittimamente frazionato il credito nei confronti di essi committenti, essendo unico il contratto di appalto da essi stipulato.
Deve allora premettersi che in tema di abusivo frazionamento dei crediti, il riscontrato abuso dello strumento processuale non può comportare l'inammissibilità delle domande giudiziali, in quanto è illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione;
sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi come la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (cfr., in tali termini condivisibili, Corte appello Napoli sez. I, 05/09/2022, n.3686).
Nel caso di specie deve ritenersi, effettivamente, non giustificato il frazionamento dei crediti da parte dell'appaltatrice, nei confronti dei committenti, in presenza di una obbligazione di questi di tipo solidale, perché appunto obbligati per la medesima prestazione sulla base dello stesso contratto di appalto (cfr. Cass. sent. n. 104/1981) e non avendo le parti – neppure – allegato ragioni per superare la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. Tale ingiustificato frazionamento, dunque, implica che il processo instaurato dall'impresa appaltatrice nei confronti dei committenti debba essere considerato unico sin dall'inizio, a prescindere dall'intervenuta riunione, ai fini della liquidazione delle spese di lite del processo.
Ciò premesso, deve osservarsi che dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio (cfr. relazione depositata il 30/6/2024 e successiva integrazione del 9/1/2021), i cui risultati devono condividersi in ragione dell'ampia documentazione fotografica a supporto dei rilievi del CTU, dell'assenza di vizi logici nella relazione del Consulente e delle risposte fornite ai CTP, si evince che l'opera realizzata dalla presenti “difetti, in quanto sono evidenti percolamenti di vernice, ammaloramenti parziali CP_2 nelle banchine e soglie (sfregi e graffi), crepe di rivestimenti e piastrelle oltre a mancanze nel corso della mera edificazione” (cfr., nel dettaglio, elencazione dei vizi a pag 50 della ctu depositata il
30/6/2024), derivanti da difformità nelle modalità esecutive rispetto al progetto architettonico. In particolare, giusta quanto si desume dagli accertamenti del CTU, non v'è corrispondenza tra la pagina 11 di 14 realizzazione della linea vita ed il progetto in variante, alcune opere (cfr. pag. 50 cit) non sono state eseguite a regola d'arte e alcune opere sono state svolte direttamente dal sig. e pertanto i CP_1 prezzi relativi a tali opere non sono esigibili dai committenti.
Sul punto val la pena osservare che non può ritenersi dirimente, ai fini di escludere la responsabilità della ditta appaltatrice in relazione alla erronea collocazione della linea vita, la circostanza dedotta dall'opposta per cui “l'impresa ha realizzato la linea vita antecedentemente alle varianti edilizie e sismiche richieste dai committenti in corso d'opera, quindi NON può sussistere alcun inadempimento da parte di che ha eseguito il lavoro così come era stato concordato e commissionato dagli CP_2 opponenti in origine”, poiché a fronte della inutilizzabilità della “linea vita” così come installata dall'impresa appaltatrice sarebbe stato onere di questa provare la non imputabilità di tale inadempimento, non ravvisabile nella circostanza in sé della esecuzione del dispositivo anticaduta prima delle varianti edilizie e sismiche intervenute in corso d'opera.
Considerati, allora, i costi necessari per eliminare i vizi e difformità (in particolare per realizzare il dispositivo anticaduta), nonché il valore riferibile alle “opere svolte dal sig. per rimediare CP_1 alle mancanze contrattuali della ditta affidataria ” (cfr., nel dettaglio, allegato 13 alla CTU), la CP_2 somma da scomputare al prezzo contrattuale dell'appalto – già comprensiva della rivalutazione della cifra imputabile alla linea vita come da integrazione del CTU depositata il 9/1/2025 - è pari ad euro
22738.72, comprensiva d'iva al 10% (19053,67-9176,43+10794,33=20671,57+10%=22738,72; cfr. prospetto riepilogativo a pag. 69 della ctu depositata in data 30/6/2024 e pag. 11 dell'integrazione depositata il 9/1/2025).
Pertanto, tenuto conto del fatto che l'appaltatrice ha chiesto ai committenti la somma CP_2 complessiva pari ad euro 54574,17 - imputata, con l'emissione di separate fatture, rispettivamente al
70% circa a ed al residuo 30% circa a - e che a tale somma deve essere Parte_1 CP_1 decurtato l'importo di euro 22738.72, già comprensivo d'iva al 10%, i committenti devono essere condannati, in solido - ai sensi dell'art. 1294 c.c. -, a pagare in favore dell'impresa appaltatrice l'importo complessivo di euro 31835,45, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Non possono essere detratte ulteriori somme dal prezzo spettante all'appaltatrice, neppure a titolo di compensazione per i danni vantati dagli opponenti, segnatamente considerando che, in relazione alla contestazione degli opponenti relativa al ritardo nell'esecuzione dei lavori, va condivisa la valutazione del CTU relativa all'assenza dei presupposti di operatività della penale per il ritardo - tenuto conto, in particolare, delle diverse varianti attuate nella realizzazione del progetto edilizio e della complessità dell'iter burocratico e dunque, quale ragione più liquida del decidere, della non imputabilità del ritardo pagina 12 di 14 nell'esecuzione dei lavori all'opposta – e, in relazione agli ulteriori danni vantati dagli opponenti, non v'è (precisa allegazione e) prova degli elementi costitutivi di tali danni.
3. Non può essere accolta l'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dagli opponenti, sulla base degli “incarichi professionali per conto della società svolti dal CTU. Controparte_2
Il CTU infatti all'udienza dell'11/12/2024 ha chiarito che ha “svolto in 2 cantieri uno nell'anno 2021 e l'altro 2022 il ruolo di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei quali la società convenuta era l'affidataria del cantiere come opere edili. Preciso che gli incarichi mi sono stati affidati dalla committenza e sono stato retribuito dalla committenza” e non sussistono evidenze di segno contrario. Inoltre non si ravvisano nella relazione del CTU profili di insufficienza, incoerenza, illogicità o lacunosità che possano giustificare, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., una rinnovazione della
CTU. In particolare, quanto alle doglianze degli opponenti relative all'erronea “quantificazione dei costi che i SIg.ri e dovranno affrontare per l'eliminazione dei suddetti vizi e per il CP_1 Pt_1 completamento dei lavori” ed alla circostanze per cui “nella relazione dell'Ing. non vengono Per_2 inoltre considerati alcuni dei costi e dell'attività che ha dovuto sostenere il SI. nel cantiere della CP_1 propria futura abitazione affinché venissero rispettati gli impegni contrattuali assunti da CP_2
(cfr. comparsa conclusionale degli opponenti, pag. 13 e ss.), trattasi di profili già oggetto di
[...] contraddittorio tra CTP e CTU, le cui risposte ai CTP in questa sede si richiamano, anche tenuto conto:
a) della genericità dell'allegazione secondo cui “l'importo richiamato dal CTU risulta insufficiente ai ripristini necessari”; b) della condivisibilità dell'affermazione del CTU per cui, quanto ai “costi e attività” sostenute in proprio dal sig. non possano essere scomputate dal prezzo dell'appalto le CP_1 lavorazioni che “non risultano in nessuna voce di Computo Metrico”, perché appunto non addebitate ai committenti;
c) dell'assenza di documentazione comprovante “i costi di pulizia e trasporto a discarica del materiale di risulta” che gli opponenti hanno dedotto essere a carico di d) dell'assenza CP_2 di evidenze relative al mancato riconoscimento in favore degli opponenti della voce 27 dell'analisi estimativa del CTU;
e) del carattere generico delle allegazioni relative agli ulteriori errori di estimo imputati al CTU.
I mezzi di prova di cui le parti hanno chiesto l'assunzione in sede di precisazione delle conclusioni non sono, poi, rilevanti in relazione alle rationes decidendi sottese al presente giudizio, segnatamente considerando che essi ripercorrono, anche in termini generici, profili fattuali di natura tecnica già oggetto d'indagine da parte del CTU e pertanto non possono essere ammessi.
4. Nei giudizi riuniti le spese, tenuto conto dell'esito finale del procedimento e della prevalente soccombenza degli opponenti, nonché del carattere unitario dei giudizi riuniti in ragione dell'ingiustificato frazionamento del credito da parte dell'impresa appaltatrice, vanno compensate per pagina 13 di 14 1/3, con condanna degli opponenti delle cause riunite al pagamento dei restanti 2/3 del compenso unico
(per l'intervenuto ingiustificato frazionamento del credito) spettante all'opposta, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi, senza aumento per la pluralità degli opponenti non comportando tale pluralità l'esame di questioni di fatto o diritto particolareggiate per ciascun opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sulle opposizioni riunite avverso i decreti ingiuntivi nn. 846/2021 del 16/9/2021 – emesso nei confronti di nel Parte_1 procedimento n. 2212/2021 – e 819/2021 del 15/9/2021 – emesso nei confronti di nel CP_1 procedimento n. 2210/2021 RG -, ogni diversa istanza e domanda disattese, così provvede:
1. in accoglimento parziale delle proposte opposizioni revoca i decreti ingiuntivi opposti;
2. condanna e , in solido, al pagamento della somma di euro 31835,45 in Parte_1 CP_1 favore di società oltre interessi legali dalla notifica del decreto CP_2 Controparte_2 ingiuntivo;
3. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di dei restanti 2/3 di tali spese del giudizio Controparte_2 Controparte_2 unitario, che liquida in € 7616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta
; nulla per spese di CTP perché non rinvenute in atti. CP_2
Ravenna, 21/10/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3222/2021 R.G., alla quale è riunita la causa n. 3223/2021
R.G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Montefiori Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, corso Matteotti n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE nel giudizio n. 3222/2021 RG
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montefiori presso CP_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, corso Matteotti n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE nel giudizio n. 3223/2021 RG
E
( ), in persona del presidente del Controparte_2 P.IVA_1 consiglio di amministrazione, , rappresentata e difesa dall'avv. Florinda Melandri Controparte_3
e dall' avv. Gianfranco Fiorentini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza, via A.
Volta n. 1, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA nei giudizi riuniti nn. 3222/2021 R.G. e 3223/2021 R.G.
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito in via principale: Accertarsi le circostanze dedotte in atti ed in CP_1 particolare pagina 1 di 14 l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto dichiarare nullo per mancanza dei presupposti idonei all'emissione e/o revocare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 819/2021 - Ruolo n. 2210/2021, emesso a richiesta della dal Tribunale di Ravenna il 16.09.2021 e Controparte_2 notificato il 4.10.2021 e, in ogni caso respingersi, in tutto o in parte, ogni e qualsivoglia pretesa di pagamento della nei confronti del SI. , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_2 CP_1 diritto. In via riconvenzionale, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta opposta relativamente al contratto d'appalto intercorso con i SIg.ri e oggetto CP_1 Parte_1 di causa o in subordine la responsabilità extracontrattuale, accertare e quantificare i lamentati vizi e difetti dell'opera nonché il deprezzamento del valore dell'immobile e, per l'effetto, disporsi la riduzione del prezzo in un importo non minore di €. 15.443,58 (già pro quota al 30% per il SI. ), CP_1 oltre a quanto emergerà dagli atti, o nel diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o comunque ritenuto equo e di giustizia, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in esubero da parte del SI. nei confronti della società opposta, con CP_1 riconoscimento all'opponente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme già versate da calcolarsi dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere che i lavori eseguiti direttamente e personalmente dalla committenza e addebitati erroneamente all'opponente nella contabilità di cantiere relativa al contratto d'appalto de quo e disporsi l'ulteriore riduzione del prezzo o comunque Voglia riconoscere per la causale l'ulteriore importo di €. 4.043,58 (pro quota per il SI. . CP_1
- Accertata altresì la responsabilità per ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannare la ditta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno causato al SI. per CP_1 un importo pari ad €. 4.600,00 per la penale concordata, come contrattualmente previsto o nella diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere al SI. a titolo di risarcimento del danno per il disagio e lo stress subito e per i costi sostenuti per CP_1 tutte le causali esposte in atti per il tardivo trasferimento, l'ulteriore importo di €. 5.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistere, in tutto o in parte, un credito dell'ingiungente nei confronti del SI. per i CP_1 titoli portati nel decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni e conclusioni tutte sopra esposte, disporsi la compensazione dei reciproci crediti e condannare la società opposta in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle somme residue in favore del SI. , oltre CP_1 agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. In via subordinata: salvo gravame, stabilire il minor importo dovuto dalla parte opponente nei confronti della parte opposta”; per “nel merito in via principale: Accertarsi le circostanze dedotte in narrativa ed in Parte_1 particolare l'insussistenza del credito azionato e per l'effetto dichiarare nullo per mancanza dei presupposti idonei all'emissione e/o revocare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 846/21 - Ruolo n. 2212/21, emesso a richiesta della dal Tribunale di Ravenna il Controparte_2 16.09.2021 e notificato il 4.10.2021 e in ogni caso respingersi, in tutto o in parte, ogni pretesa di pagamento della nei confronti della SI.ra , in quanto infondata in fatto ed in Controparte_2 Pt_1 diritto. In via riconvenzionale, - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta opposta relativamente al contratto d'appalto intercorso con la SI.ra (e il SI. oggetto di causa Pt_1 CP_1
o in subordine la responsabilità extracontrattuale, accertare e quantificare i lamentati vizi e difetti e il deprezzamento del valore dell'immobile e, per l'effetto, disporsi la riduzione del prezzo in un importo non minore di €. 36.035,04 (già pro quota al 70% per la SI.ra ), oltre a quanto emergerà Pt_1 dagli atti, o nel diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'espletanda istruttoria o comunque ritenuto equo e di giustizia, con conseguente condanna alla restituzione degli importi versati in pagina 2 di 14 esubero da parte della SI.ra nei confronti della società opposta, con riconoscimento alla Pt_1 opponente degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme già versate da calcolarsi dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere che i lavori eseguiti direttamente e personalmente dalla committenza e erroneamente addebitati all'opponente nella contabilità di cantiere e disporsi pertanto un ulteriore riduzione del prezzo o comunque Voglia riconoscersi per la causale addotta alla opponente l'ulteriore importo di €. 9.435,04 (pro quota per la SI.ra ). Parte_1
- Accertata altresì la responsabilità per ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannare la ditta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno causato alla SI.ra per un importo pari ad €. 4.600,00 per la penale concordata, come contrattualmente previsto Pt_1
o nella diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Voglia altresì riconoscere alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno per il disagio e lo stress subito e Pt_1 per i costi sostenuti per tutte le causali esposte in atti per il tardivo trasferimento, l'ulteriore importo di €. 5.000,00 o la diversa somma che dovesse risultare equa e di giustizia. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistere, in tutto o in parte, un credito nei confronti della SI.ra , per i titoli portati nel decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, disporsi la compensazione dei reciproci crediti e condannare la società opposta in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle somme residue in favore della SI.ra
, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Pt_1
In via subordinata: Salvo gravame, stabilire il minor importo dovuto dalla parte opponente nei confronti della parte opposta”; per entrambi gli opponenti: “Con condanna della ditta opposta, in persona del legale rappresentante, a restituire quanto sarà riconosciuto come indebitamente versato dai committenti sino ad oggi e in seguito all'emissione dei provvedimenti di concessione della provvisoria esecutorietà, oltre interessi e rivalutazione e con condanna della società opposta ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie ritenute ammissibili e rilevanti a sostegno delle ragioni attoree tempestivamente proposte nei termini concessi ed erroneamente non ammesse. Prova per interrogatorio formale ex artt. 230 e ss. c.p.c. Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante pro-tempore della società sui seguenti capitoli: Controparte_2 A. “Vero che i lavori relativi alla demolizione e alla fedele ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza iniziavano il 15.11.2019 a seguito di prova di calcestruzzo dei pali di fondazione ossia 34 giorni lavorativi dopo la data dell'1.10.2019 prevista come inizio dei lavori nel contratto d'appalto sottoscritto tra le parti”. B. “Vero che dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2021 i SIg.ri e , CP_1 Pt_1 personalmente e tramite il direttore dei lavori Arch. , lamentavano nei confronti Controparte_4 della ritardi e disorganizzazione in cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione del CP_2 fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza”. C. “Vero che a partire dal mese di ottobre 2019 il SI. , su richiesta della ditta CP_1 CP_2 eseguiva personalmente lavori ed opere ricomprese nel contratto d'appalto per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza e, in particolare, smontava i vecchi infissi nella casa da demolire e li trasportava presso la sede di un'associazione del terzo settore, per smaltirli, noleggiando un autocarro a due assi;
inoltre doveva dividere i materiali ferrosi, le grondaie ed accatastare i “filaroli” in legno del tetto e altri lavori (dica il teste quali)”. D. “Vero che nel mese di novembre 2019, il SI. , verificata la presenza di un accumulo di CP_1 acqua nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 a Faenza, aspirava con l'utilizzo di una pompa l'acqua piovana che si era accumulata all'interno degli scavi per l'esecuzione delle opere in c.a.v. delle fondamenta, assisteva la sua ditta sia per la pulizia delle tavole da cemento per armatura con pagina 3 di 14 pulizia giornaliera del cantiere sia per il posizionamento dell'armatura delle travi, dello smontaggio delle cravatte, dell'armatura delle colonne e riparava la gru della sua ditta”. E. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta a Faenza durante lo scarico delle travi del tetto, a causa della rottura di un tubo idraulico, smontava i tubi e si recava presso la ditta Carmi di Castel Bolognese per recuperare altri elementi idraulici idonei alla sostituzione del pezzo rotto”. F. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta a Faenza riparava la sega circolare, sostituiva le relative cinghie, acquistava i travicelli mancanti del tetto occorrenti per terminare la copertura ed il relativo impregnante di protezione antitarlo, acquistando il tutto con denaro proprio”. G. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza, realizzava i tappi in legno per il fissaggio dello sporto del tetto trattati con antitarlo e viti passanti su indicazione dell'Ing. puliva il cantiere dai ritagli di lana di roccia Per_1 disseminati in tutto il perimetro e li portava in discarica, puliva il marciapiede dalle macerie della demolizione degli architravi errati nel posizionamento alla quota di progetto per permettere i lavori in corso ivi compreso il passaggio delle tubazioni idrauliche”. H. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza smontava il ponteggio interno utilizzato dagli intonacatori per proseguire i lavori della ditta idraulica, eseguiva su commissione viaggi per il ritiro di materiali edili in un magazzino sito a Silla per i lavori da eseguire sul tetto, puliva gli scarti di polistirolo caduti sul marciapiede, puliva le tavelle dalla sabbia e dal cemento con utilizzo di spazzola di saggina ad acido Kernet”. I. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza, acquistava con denaro proprio il legno per il supporto degli infissi, effettuava le tassellature di fissaggio di elementi lignei, acquistava un telo cerato per la copertura del tetto scoperchiato più volte dal vento, rimuoveva, dopo la gettata del tetto, i listelli guide in legno e bagnava tre volte al giorno la gettata, puliva le banchine e le soglie sporche di intonaco cementizio non protette durante le fasi di intonacatura, verniciava le parti a vista del cemento utilizzato per fissare i colmi del tetto allo scopo di allineare il colore dei coppi, a causa di infiltrazioni d'acqua, sempre su richiesta della ditta appaltatrice essendo in quel momento assenti i dipendenti, procedeva ad aspirare l'acqua piovana e chiudeva con cemento osmotico lo spigolo tra lo zoccolo e la gettata con prodotto acquistato dai SIg.ri e ”. CP_1 Pt_1 L. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta CP_1 n. 3 a Faenza aiutava a scavare e posizionare la rete con la stesura della ghiaia per le realizzazione del corsello, assisteva i dipendenti della sua ditta per il posizionamento di piastrelle, per la preparazione del taglio della carta antiumidità e la guaina d'assetto, portava tutte le piastrelle ai piani, spaccava i supporti della piastrelle, raccoglieva le biette, puliva gli scarti delle lavorazioni interne trasportandoli nella zona macerie, ritirava dalla ditta Samorè il materiale per il corsello e per le fognature, puliva il fango del marciapiede prima dell'esecuzione della gettata, smontava le spondine di contenimento della gettata in c.a.v. del marciapiede, puliva i chiusini della fossa imhoff dal cemento, sgomberava i bancali di legno dal giardino lasciati in giacenza dalla ditta appaltatrice e sistemava la terra ivi presente”. M. “Vero che dal mese di ottobre 2019 al mese di gennaio 2021 lei si accordava con i committenti che le opere espletate da parte del SI. e i materiali acquistati dallo stesso sarebbero state CP_1 detratte dal computo finale dei lavori ma che, al momento della redazione del computo finale le voci predette venivano invece ivi inserite, nonché nelle fatture emesse”. N. “Vero che le opere relative al cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 a Faenza venivano lasciate dalla ditta appaltatrice incomplete il 2.12.2020 con abbandono del cantiere”. Controparte_2
pagina 4 di 14 O. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la Direzione lavori tracciava unitamente ad un muratore della ditta le finestre al primo piano, come Controparte_2 evidenziate nei disegni architettonici consegnati anche alla ditta, ma l'esecuzione veniva errata in quanto la quota dei bancali veniva realizzata calcolando la quota da terra del grezzo invece che dell'opera finita e che l'errore emergeva a seguito del montaggio dei controtelai delle finestre e la ditta doveva portare il bancale nella giusta posizione alzando gli architravi delle finestre”. P. “Vero che dal mese di novembre 2019 durante le lavorazioni del manto di copertura del cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza la guaina non veniva sormontata sulla gronda ma tagliata a filo del pannello OSB e, dopo la verifica della direzione lavori, i ripristini venivano male eseguiti e provocavano ritardi nei lavori”. Q. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la ditta appaltatrice errava il calcolo della pendenza della corte esterna rendendo necessario Controparte_2 colmare la differenza con maggiori gettate di materiale”. R. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta con la linea vita posata sul coperto che veniva calcolata con Controparte_2 l'accesso da un lucernaio che rimaneva irrealizzato e per risolvere la problematica occorreva modificare l'elaborato certificato della linea vita già consegnato, con inserimento degli opportuni dispositivi e, in particolare, degli “antipendolo” e che per eseguire tali operazioni occorreva montare una impalcatura”. S. “Vero che nel mese di dicembre 2020 le colonne faccia vista e le travi in legno del loggiato e del porticato del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza erano lasciate sporche di vernice, mentre nella finestra della facciata veniva lasciato un foro e la terra di risulta degli scavi avvenuti in cantiere non era stata portata in discarica”. T. “Vero che nel mese di settembre 2020 l'Arch. contestava alla parte delle CP_4 Controparte_2 opere rimaste incomplete e di quelle realizzate erroneamente, tra le quali la messa in sicurezza dell'affaccio del corridoio al piano I prospiciente la scala, il ripristino della copertura con la realizzazione del comignolo, degli sfiati, delle lattonerie e la posa dei coppi, la realizzazione dei cavedi interni, la posa dei portali in legno per gli scuri e la preparazione per il cappotto esterno, la realizzazione del cappotto esterno, evidenziando nella missiva che avrebbe concesso una proroga fino al 30.10.2020 e che in caso di consegna successiva alla predetta data si sarebbero applicate le penali previste dal contratto dal giorno dell'effettivo ritardo (antecedente al 30.10.2020)”. U. “Vero che nel mese di marzo 2021 l'Arch. comunicava alla che i lavori CP_4 Controparte_2 oggetto di contestazione da parte della committenza descritti nell'incontro avvenuto presso il proprio ufficio il 9.03.2021 che dovevano essere ripristinati oltre alla necessità di eliminare la terra di risulta per procedere con il rilievo strumentale per il posizionamento della recinzione dichiarando al contempo che i pagamenti sarebbero rimasti sospesi fino al completamento delle predette lavorazioni ma le stesse opere rimanevano incompiute”. Prova per testi ex artt. 244 e ss c.p.c. Si chiede venga ammessa prova per testi sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel mese di maggio 2018, i SIg.ri e si confrontavano con Parte_1 CP_1 l'Arch. per la scelta della ditta edile alla quale affidare l'esecuzione dei lavori Controparte_4 relativi alla progettazione, alla demolizione ed alla fedele ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza e che la scelta, su indicazione della predetta professionista, ricadeva sulla ditta . CP_2
2. “Vero che i lavori relativi alla demolizione e alla ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza iniziavano il 15.11.2019, ossia 34 giorni lavorativi dopo la data di inizio dell'1.10.2019 prevista nel contratto d'appalto”.
3. “Vero che a partire dal mese di novembre 2019 e fino al mese di maggio 2021 i SIg.ri e CP_1
, anche tramite il direttore dei lavori Arch. , lamentavano ritardi e la Pt_1 Controparte_4
pagina 5 di 14 disorganizzazione del cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza”.
4. “Vero che dal mese di ottobre 2019 il SI. , su richiesta della ditta eseguiva CP_1 CP_2 personalmente lavori e opere ricomprese nel contratto d'appalto per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sito di Via Canovetta e, in particolare, smontava gli infissi da demolire e li trasportava presso la sede di un'associazione del terzo settore per smaltirli, noleggiando un autocarro a due assi, divideva i materiali ferrosi, le grondaie ed accatastava i “filaroli” in legno del tetto, aspirava con l'utilizzo di una pompa all'uopo recuperata l'acqua piovana che si era accumulata all'interno degli scavi per l'esecuzione delle opere in c.a.v. delle fondamenta, assisteva la ditta sia per la Controparte_2 pulizia delle tavole da cemento per armatura con pulizia giornaliera del cantiere sia per il posizionamento dell'armatura delle travi, dello smontaggio delle cravatte, dell'armatura delle colonne e riparava la gru della appaltatrice”.
5. “Vero che nel mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 durante lo scarico delle travi del tetto, dopo la rottura di un tubo idraulico lo smontava e si recava presso la ditta Carmi di Castelbolognese per recuperare altri elementi idraulici idonei alla sostituzione del pezzo rotto, riparava la sega circolare, sostituiva le relative cinghie, acquistava i travicelli mancanti del tetto occorrenti per terminare la copertura e l'impregnante di protezione antitarlo, acquistando il tutto con denaro proprio”.
6. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1
Canovetta n. 3 realizzava i tappi in legno per il fissaggio dello sporto del tetto trattati con antitarlo e viti passanti su indicazione dell'Ing. puliva il cantiere dai ritagli di lana di roccia disseminati Per_1 nel perimetro e li portava in discarica, puliva il marciapiede dalle macerie derivanti dalla demolizione degli architravi sbagliati nel posizionamento alla quota di progetto e li accatastava nella zona macerie smontava il ponteggio interno utilizzato dagli intonacatori, eseguiva su commissione viaggi per il ritiro di materiali edili in un magazzino sito a Silla per i lavori da eseguire sul tetto, puliva gli scarti di polistirolo caduti sul marciapiede, le tavelle dalla sabbia e dal cemento con utilizzo di spazzola di saggina ad acido Kernet”.
7. “Vero che dal mese di novembre 2019 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta n. 3 a Faenza acquistava, con denaro proprio, il legno per il supporto degli infissi, effettuava tassellature di fissaggio di elementi lignei, acquistava un telo cerato per la copertura del tetto scoperchiato dal vento, rimuoveva, dopo la gettata del tetto, i listelli guide in legno e bagnava tre volte al giorno la gettata, puliva le banchine e le soglie sporche di intonaco cementizio non protette durante le fasi di intonacatura, verniciava le parti a vista del cemento utilizzato per fissare i colmi del tetto allo scopo di allineare il colore dei coppi, a causa di infiltrazioni d'acqua, aspirava l'acqua piovana e chiudeva con cemento osmotico lo spigolo tra lo zoccolo e la gettata con materiale osmotico da lui acquistato”.
8. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via CP_1 Canovetta, aiutava a scavare e posizionare la rete con la stesura della ghiaia per le realizzazione del corsello, assisteva i dipendenti della appaltatrice per la posa delle piastrelle, preparava il taglio della carta antiumidità e la guaina d'assetto, portava le piastrelle ai piani, ne spaccare i supporti, raccoglieva le biette, puliva gli scarti delle lavorazioni interne trasportandoli nella zona macerie, ritirava dalla ditta Samorè il materiale per il corsello e per le fognature”.
9. “Vero che nel mese di gennaio 2021 il SI. nel cantiere del fabbricato di Via Canovetta CP_1 n. 3, puliva il fango del marciapiede prima dell'esecuzione della gettata, smontava le spondine di contenimento della gettata in c.a.v. del marciapiede, puliva tutti i chiusini della fossa imhoff dal cemento, sgomberava i bancali di legno dal giardino lasciati in giacenza dalla ditta appaltatrice e sistemava la terra ivi presente”.
10. “Vero che dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di gennaio 2021 il SI. , Controparte_3 titolare della si accordava con i SIg.ri e sul fatto che le Controparte_2 CP_1 Parte_1
pagina 6 di 14 opere espletate da parte del SI. e i materiali acquistati dallo stesso sarebbero state CP_1 detratte dal computo finale dei lavori e che, tali lavori venivano invece addebitati ai committenti nelle fatture emesse”.
11. “Vero che il 2.12.2020 il cantiere di Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta appaltatrice con le opere incomplete (dica il teste quali)”. Controparte_2
12. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la Direzione lavori tracciava unitamente al muratore della ditta appaltatrice le finestre al primo Controparte_2 piano come evidenziate nei disegni architettonici consegnati anche alla ditta ma l'esecuzione veniva errata in quanto la quota dei bancali veniva realizzata calcolando la quota da terra del grezzo invece che dell'opera finita e che l'errore emergeva a seguito del montaggio dei controtelai delle finestre”.
13. “Vero che a partire nel mese di novembre 2019 durante le lavorazioni del manto di copertura del cantiere del fabbricato di Via Canovetta la guaina non veniva sormontata sulla gronda ma tagliata a filo del pannello OSB”.
14. “Vero che durante le lavorazioni di cantiere a partire dal mese di novembre 2019 la ditta appaltatrice errava la pendenza della corte esterna rendendo necessario colmare la Controparte_2 differenza con maggiori gettate di materiale”.
15. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato di Via Canovetta n. 3 veniva lasciato dalla ditta con la linea vita posata sul coperto che veniva calcolata con Controparte_2 l'accesso da un lucernaio che rimaneva irrealizzato e occorreva così modificare l'elaborato certificato della linea vita già consegnato, con inserimento dei dispositivi indicati nell'elaborato grafico e degli
“antipendolo”, con montaggio altresì di una nuova impalcatura”.
16. “Vero che nel mese di dicembre 2020 il cantiere del fabbricato sito in Via Canovetta n. 3 a Faenza veniva lasciato dalla ditta con le colonne faccia vista e le travi in legno presenti nel Controparte_2 loggiato e nel porticato sporche, con un foro al bancale della finestra della facciata, che veniva ripristinato dalla committenza e con la terra di risulta degli scavi avvenuti in cantiere da portare in discarica”.
17. “Vero che nel mese di settembre 2020 l'Arch. comunicava alla ditta che CP_4 Controparte_2 parte delle opere erano rimaste incomplete, altre erano state realizzate non a regola d'arte, tra le quali la messa in sicurezza dell'affaccio del corridoio al piano primo prospiciente la scala, il ripristino della copertura con la realizzazione del comignolo, degli sfiati, delle lattonerie e la posa dei coppi, la realizzazione dei cavedi interni, la posa dei portali in legno per gli scuri e la reparazione per il cappotto esterno, la realizzazione del predetto”.
18. “Vero che nel mese di marzo 2021 l'Arch. indicava alla ditta i lavori CP_4 Controparte_2 oggetto di contestazione da parte della committenza, descritti nell'incontro del 9.03.2021 avvenuto presso il proprio ufficio, che dovevano essere ripristinati oltre alla necessità di eliminare la terra di risulta per procedere con il rilievo strumentale per il posizionamento della recinzione dichiarando al contempo che i pagamenti sarebbero rimasti sospesi fino al completamento delle predette lavorazioni, che rimanevano in effetti non effettuate”.
19. “Vero che a partire i SIg.ri e a tutt'oggi non si sono trasferiti CP_1 Parte_1 nell'immobile di Via Canovetta n. 3 a Faenza”. Si indicano in qualità di testimoni su tutti capitoli l'Ing. con studio a Faenza in Via CP_5 Cavina n. 12, direttore dei lavori per la parte strutturale, il Geom. con studio a Testimone_1 Faenza in Via Ravegnana n. 345, coordinatore per la progettazione ed il coordinamento per l'esecuzione dei lavori, il Geom. , in qualità di consulente, l'elettricista Parte_2 Tes_2
di Faenza, l'idraulico di Faenza, l'imbianchino di Faenza,
[...] Tes_3 Controparte_6
della ditta Nuove Energie”; Testimone_4 per : “nel merito, in via principale - Rigettare la Controparte_2 domanda attorea, anche in via riconvenzionale, perché infondata e non provata e, per l'effetto,
pagina 7 di 14 confermare in ogni sua parte i decreti ingiuntivi opposti n. 819/2021 RG 2210/2021 (notificato al sig.
) e n. 846/2021-2212/2021R.G. (notificato alla signora ); Parte_3 Parte_1
- Vista la riunione delle cause disposta dal Giudice per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, atteso che gli attori opponenti avevano, entrambi, sottoscritto in data 30.09.2019 il contratto di appalto con , pur risultando committenti di prestazioni diverse CP_2 nell'ambito dello stesso contratto, fatturate in modo distinto a ciascuno, chiedono che il Giudice condanni i signori e in solido tra loro, a pagare le somme dovute alla Parte_1 CP_1 società convenuta opposta come indicato nei due decreti ingiuntivi opposti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta l'esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite da con riferimento al contratto di appalto Controparte_2 sottoscritto in data 30.09.2019, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e, per Controparte_2 l'effetto, condannare, in solido tra loro, la signora e il sig. al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di denaro risultante provata e dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, maturati e maturandi sulla somma rivalutata dalla data di scadenza dell'obbligazione al saldo effettivo. In via istruttoria si reiterano le richieste formulate nella III memoria ex art. 183, VI comma cpc, insistendo nell'ammissione alla prova contraria dell'Arch. con studio in Faenza in Controparte_4 caso di ammissione della prova orale sui capitoli formulati da parte opponente. Con vittoria delle spese e compensi di causa ex D.M. 55/2014”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atti di citazione ritualmente notificati e hanno convenuto in Parte_1 CP_1 giudizio (di seguito ”), proponendo Controparte_2 CP_2 opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 846/2021 del 16/9/2021 – emesso nei confronti di Parte_1 nel procedimento n. 2212/2021 – e n. 819/2021 del 15/9/2021 – emesso nei confronti di
[...] CP_1 nel procedimento n. 2210/2021 RG -, con cui l'intestato Tribunale ingiunse, rispettivamente, a
[...] di pagare in favore di la somma di € 38127,97, oltre interessi e spese ed Parte_1 CP_2
a di pagare in favore della medesima parte ricorrente la somma di € CP_1 CP_2
16446,20, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo dovuto per i lavori edili realizzati dall'odierna opposta.
A fondamento delle opposizioni proposte, riunite con provvedimento dell'11/5/2022, gli opponenti hanno dedotto che essi deducenti stipularono un contratto di appalto con la in data 30/9/2019, CP_2 per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione del loro fabbricato;
che il prezzo dei lavori fu stabilito nella somma di €. 168.977,90, da corrispondere secondo gli avanzamenti dei lavori indicati nel contratto d'appalto ed il 20% solo dopo il collaudo delle opere completate ed a regola d'arte; che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro l'1.10.2019 e terminare entro il 30.06.2020 e per ogni giorno di ritardo nella realizzazione degli stessi fu fissata una penale di €. 50,00 al giorno;
che i lavori iniziarono solo il 15.11.2019; che fu costretto ad eseguire personalmente diversi lavori ricompresi CP_1 nell'appalto, poiché gli operai della società appaltatrice si rifiutavano o non erano in grado di svolgere, con l'accordo che di queste opere svolte in economia si tenesse conto nel computo finale;
che, invece, i pagina 8 di 14 lavori svolti da non furono scomputati dal prezzo dell'appalto e furono illegittimamente CP_1 addebitati nelle fatture emesse dall'appaltatrice, che contenevano altresì importi maggiorati;
che, precisamente, l'importo dei soli lavori in economia fosse pari ad €. 13.478,62 e pertanto dovesse essere scorporato dalle somme richieste ad essi opponenti nella misura, rispettivamente, del 70% per Parte_1
(€. 9.435,04) e del 30 % residuo per;
che, inoltre, essi committenti in ragione del
[...] CP_1 ritardo con cui procedettero i lavori oggetto dell'appalto subirono un enorme stress per oltre un anno e le conseguenze economiche pregiudizievoli conseguenti al tardivo trasferimento, quantificabili in euro
5.000,00 per ciascuno di essi opponenti;
che, del resto, alla data del 2.12.2020 i lavori non erano stati completati, con un ritardo di 31 giorni rispetto alla data prorogata di fine lavori e di 154 giorni rispetto alla data di consegna contrattualmente prevista;
che, infine, diverse opere non furono realizzate correttamente;
che, in particolare, la “linea vita” risultasse del tutto errata, con conseguente necessità di esborsi per almeno €. 20.000,00; che i costi per il ripristino o per l'effettuazione delle opere viziate o non completate, compresa la “linea vita”, ammontassero, presumibilmente, all'importo di €.38.000,00; che, infine, essi esponenti avessero subito un danno per il deprezzamento del fabbricato causato dalla cattiva esecuzione di svariate lavorazioni imputabile all'appaltatrice, quantificabile in €. 51.478,62; che inutili si rivelarono i tentativi di bonario componimento della lite.
Tanto premesso nelle rispettive citazioni introduttive dei giudizi qui riuniti, gli opponenti hanno chiesto: revocarsi i decreti ingiuntivi opposti;
accertarsi la responsabilità della società opposta per i vizi e difetti dell'opera e per il deprezzamento del valore dell'immobile; per l'effetto disporsi la riduzione del prezzo, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione degli importi versati in esubero da parte degli opponenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertarsi i lavori eseguiti direttamente dalla committenza e disporsi pertanto un ulteriore proporzionale riduzione del prezzo;
condannarsi l'opposta al risarcimento del danno causato ad essi opponenti per il ritardo nella consegna dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per il disagio e lo stress subito, nonché per i costi sostenuti;
in subordine compensarsi i reciproci crediti fino alla concorrenza;
con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Con comparse di costituzione e risposta depositate, rispettivamente, il 21/4/2022 nei giudizi qui riuniti,
ha contestato le allegazioni degli opponenti, deducendo che i lavori fossero stati eseguiti a CP_2 regola d'arte; che, del resto, gli opponenti avessero già corrisposto, rispettivamente, la somma di euro
124.916,69 (il sig. e la somma di euro 98.174,33 (la sig.ra ), senza muovere CP_1 Pt_1 contestazioni ai lavori effettuati;
che lo stesso direttore dei lavori avesse attestato l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e nei tempi contrattualmente previsti;
che dal prezzo dell'appalto fossero già state scomputate le somme relative alle opere effettuate da;
che, in particolare, quanto alla CP_1
pagina 9 di 14 “linea vita” essa fosse stata posata sulla base del progetto originale che prevedeva, appunto, che l'accesso sarebbe avvenuto da un lucernario che i committenti decisero, solo in corso d'opera, di non realizzare;
che, in definitiva, essa esponente avesse emesso fatture verso per euro Parte_1
123.641,18, oltre iva al 10%, per un totale di € 136.005,30 e verso per euro 128.362,89, Parte_3 oltre iva al 10%, per un totale di € 141.362,89; che l'importo complessivamente fatturato ai committenti ammontasse, pertanto, ad € 252.152,90, oltre iva al 10%, per un totale di € 277.368,19, corrispondente all'importo quantificato dal direttore dei lavori.
Pertanto ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti e CP_2 rigettarsi le opposizioni proposte, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposto e vittoria delle spese di lite.
Riunito il giudizio n. 3223/2021 RG a quello n. 3222/2021 R.G., assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU, acquisita documentazione varia, alla prima udienza celebrata dinanzi allo scrivente giudice monocratico - divenuto assegnatario del procedimento in virtù di decreto presidenziale n. 17/2025 di riequilibrio e redistribuzione dei carichi di lavoro – le parti hanno precisato le conclusioni e le cause riunite sono state trattenute in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
2. Nel caso di specie in data 30/9/2019 , nella veste di appaltatore e e CP_2 CP_1 Parte_1
nella veste di committenti, stipularono un contratto d'appalto (cfr. doc. 2 opponenti) per
[...]
l'effettuazione di lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso abitativo sito in Faenza.
Nelle cause qui riunite, l'appaltatrice ha chiesto il pagamento del residuo prezzo dovuto dai CP_2 committenti nella misura, precisamente, di euro 16.446,20, oltre interessi, nei confronti di CP_1
e di euro 38.127,97, oltre interessi, nei confronti di e dunque, complessivamente, Parte_1
pagina 10 di 14 della somma pari ad euro 54574,17, imputata, con l'emissione di separate fatture, rispettivamente al
70% circa a ed al residuo 30% circa a . Parte_1 CP_1
Gli opponenti nel presente giudizio di opposizione hanno dedotto, in sintesi, a) che alcune opere non fossero state eseguite a regola d'arte, b) che, erroneamente, alcuni lavori fossero stati ricompresi nel prezzo dell'appalto pur essendo stati eseguiti dallo stesso , c) che vi fosse stato un ritardo CP_1 nell'ultimazione dei lavori e che, conseguentemente, dovesse operare la clausola penale contrattualmente prevista per l'ipotesi di ritardo nell'ultimazione dell'opera, d) che l'opposta avesse illegittimamente frazionato il credito nei confronti di essi committenti, essendo unico il contratto di appalto da essi stipulato.
Deve allora premettersi che in tema di abusivo frazionamento dei crediti, il riscontrato abuso dello strumento processuale non può comportare l'inammissibilità delle domande giudiziali, in quanto è illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione;
sicché la eliminazione degli effetti distorsivi derivanti del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve conseguirsi mediante altri rimedi come la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'origine (cfr., in tali termini condivisibili, Corte appello Napoli sez. I, 05/09/2022, n.3686).
Nel caso di specie deve ritenersi, effettivamente, non giustificato il frazionamento dei crediti da parte dell'appaltatrice, nei confronti dei committenti, in presenza di una obbligazione di questi di tipo solidale, perché appunto obbligati per la medesima prestazione sulla base dello stesso contratto di appalto (cfr. Cass. sent. n. 104/1981) e non avendo le parti – neppure – allegato ragioni per superare la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. Tale ingiustificato frazionamento, dunque, implica che il processo instaurato dall'impresa appaltatrice nei confronti dei committenti debba essere considerato unico sin dall'inizio, a prescindere dall'intervenuta riunione, ai fini della liquidazione delle spese di lite del processo.
Ciò premesso, deve osservarsi che dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio (cfr. relazione depositata il 30/6/2024 e successiva integrazione del 9/1/2021), i cui risultati devono condividersi in ragione dell'ampia documentazione fotografica a supporto dei rilievi del CTU, dell'assenza di vizi logici nella relazione del Consulente e delle risposte fornite ai CTP, si evince che l'opera realizzata dalla presenti “difetti, in quanto sono evidenti percolamenti di vernice, ammaloramenti parziali CP_2 nelle banchine e soglie (sfregi e graffi), crepe di rivestimenti e piastrelle oltre a mancanze nel corso della mera edificazione” (cfr., nel dettaglio, elencazione dei vizi a pag 50 della ctu depositata il
30/6/2024), derivanti da difformità nelle modalità esecutive rispetto al progetto architettonico. In particolare, giusta quanto si desume dagli accertamenti del CTU, non v'è corrispondenza tra la pagina 11 di 14 realizzazione della linea vita ed il progetto in variante, alcune opere (cfr. pag. 50 cit) non sono state eseguite a regola d'arte e alcune opere sono state svolte direttamente dal sig. e pertanto i CP_1 prezzi relativi a tali opere non sono esigibili dai committenti.
Sul punto val la pena osservare che non può ritenersi dirimente, ai fini di escludere la responsabilità della ditta appaltatrice in relazione alla erronea collocazione della linea vita, la circostanza dedotta dall'opposta per cui “l'impresa ha realizzato la linea vita antecedentemente alle varianti edilizie e sismiche richieste dai committenti in corso d'opera, quindi NON può sussistere alcun inadempimento da parte di che ha eseguito il lavoro così come era stato concordato e commissionato dagli CP_2 opponenti in origine”, poiché a fronte della inutilizzabilità della “linea vita” così come installata dall'impresa appaltatrice sarebbe stato onere di questa provare la non imputabilità di tale inadempimento, non ravvisabile nella circostanza in sé della esecuzione del dispositivo anticaduta prima delle varianti edilizie e sismiche intervenute in corso d'opera.
Considerati, allora, i costi necessari per eliminare i vizi e difformità (in particolare per realizzare il dispositivo anticaduta), nonché il valore riferibile alle “opere svolte dal sig. per rimediare CP_1 alle mancanze contrattuali della ditta affidataria ” (cfr., nel dettaglio, allegato 13 alla CTU), la CP_2 somma da scomputare al prezzo contrattuale dell'appalto – già comprensiva della rivalutazione della cifra imputabile alla linea vita come da integrazione del CTU depositata il 9/1/2025 - è pari ad euro
22738.72, comprensiva d'iva al 10% (19053,67-9176,43+10794,33=20671,57+10%=22738,72; cfr. prospetto riepilogativo a pag. 69 della ctu depositata in data 30/6/2024 e pag. 11 dell'integrazione depositata il 9/1/2025).
Pertanto, tenuto conto del fatto che l'appaltatrice ha chiesto ai committenti la somma CP_2 complessiva pari ad euro 54574,17 - imputata, con l'emissione di separate fatture, rispettivamente al
70% circa a ed al residuo 30% circa a - e che a tale somma deve essere Parte_1 CP_1 decurtato l'importo di euro 22738.72, già comprensivo d'iva al 10%, i committenti devono essere condannati, in solido - ai sensi dell'art. 1294 c.c. -, a pagare in favore dell'impresa appaltatrice l'importo complessivo di euro 31835,45, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Non possono essere detratte ulteriori somme dal prezzo spettante all'appaltatrice, neppure a titolo di compensazione per i danni vantati dagli opponenti, segnatamente considerando che, in relazione alla contestazione degli opponenti relativa al ritardo nell'esecuzione dei lavori, va condivisa la valutazione del CTU relativa all'assenza dei presupposti di operatività della penale per il ritardo - tenuto conto, in particolare, delle diverse varianti attuate nella realizzazione del progetto edilizio e della complessità dell'iter burocratico e dunque, quale ragione più liquida del decidere, della non imputabilità del ritardo pagina 12 di 14 nell'esecuzione dei lavori all'opposta – e, in relazione agli ulteriori danni vantati dagli opponenti, non v'è (precisa allegazione e) prova degli elementi costitutivi di tali danni.
3. Non può essere accolta l'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dagli opponenti, sulla base degli “incarichi professionali per conto della società svolti dal CTU. Controparte_2
Il CTU infatti all'udienza dell'11/12/2024 ha chiarito che ha “svolto in 2 cantieri uno nell'anno 2021 e l'altro 2022 il ruolo di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei quali la società convenuta era l'affidataria del cantiere come opere edili. Preciso che gli incarichi mi sono stati affidati dalla committenza e sono stato retribuito dalla committenza” e non sussistono evidenze di segno contrario. Inoltre non si ravvisano nella relazione del CTU profili di insufficienza, incoerenza, illogicità o lacunosità che possano giustificare, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., una rinnovazione della
CTU. In particolare, quanto alle doglianze degli opponenti relative all'erronea “quantificazione dei costi che i SIg.ri e dovranno affrontare per l'eliminazione dei suddetti vizi e per il CP_1 Pt_1 completamento dei lavori” ed alla circostanze per cui “nella relazione dell'Ing. non vengono Per_2 inoltre considerati alcuni dei costi e dell'attività che ha dovuto sostenere il SI. nel cantiere della CP_1 propria futura abitazione affinché venissero rispettati gli impegni contrattuali assunti da CP_2
(cfr. comparsa conclusionale degli opponenti, pag. 13 e ss.), trattasi di profili già oggetto di
[...] contraddittorio tra CTP e CTU, le cui risposte ai CTP in questa sede si richiamano, anche tenuto conto:
a) della genericità dell'allegazione secondo cui “l'importo richiamato dal CTU risulta insufficiente ai ripristini necessari”; b) della condivisibilità dell'affermazione del CTU per cui, quanto ai “costi e attività” sostenute in proprio dal sig. non possano essere scomputate dal prezzo dell'appalto le CP_1 lavorazioni che “non risultano in nessuna voce di Computo Metrico”, perché appunto non addebitate ai committenti;
c) dell'assenza di documentazione comprovante “i costi di pulizia e trasporto a discarica del materiale di risulta” che gli opponenti hanno dedotto essere a carico di d) dell'assenza CP_2 di evidenze relative al mancato riconoscimento in favore degli opponenti della voce 27 dell'analisi estimativa del CTU;
e) del carattere generico delle allegazioni relative agli ulteriori errori di estimo imputati al CTU.
I mezzi di prova di cui le parti hanno chiesto l'assunzione in sede di precisazione delle conclusioni non sono, poi, rilevanti in relazione alle rationes decidendi sottese al presente giudizio, segnatamente considerando che essi ripercorrono, anche in termini generici, profili fattuali di natura tecnica già oggetto d'indagine da parte del CTU e pertanto non possono essere ammessi.
4. Nei giudizi riuniti le spese, tenuto conto dell'esito finale del procedimento e della prevalente soccombenza degli opponenti, nonché del carattere unitario dei giudizi riuniti in ragione dell'ingiustificato frazionamento del credito da parte dell'impresa appaltatrice, vanno compensate per pagina 13 di 14 1/3, con condanna degli opponenti delle cause riunite al pagamento dei restanti 2/3 del compenso unico
(per l'intervenuto ingiustificato frazionamento del credito) spettante all'opposta, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi, senza aumento per la pluralità degli opponenti non comportando tale pluralità l'esame di questioni di fatto o diritto particolareggiate per ciascun opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sulle opposizioni riunite avverso i decreti ingiuntivi nn. 846/2021 del 16/9/2021 – emesso nei confronti di nel Parte_1 procedimento n. 2212/2021 – e 819/2021 del 15/9/2021 – emesso nei confronti di nel CP_1 procedimento n. 2210/2021 RG -, ogni diversa istanza e domanda disattese, così provvede:
1. in accoglimento parziale delle proposte opposizioni revoca i decreti ingiuntivi opposti;
2. condanna e , in solido, al pagamento della somma di euro 31835,45 in Parte_1 CP_1 favore di società oltre interessi legali dalla notifica del decreto CP_2 Controparte_2 ingiuntivo;
3. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di dei restanti 2/3 di tali spese del giudizio Controparte_2 Controparte_2 unitario, che liquida in € 7616,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente per 2/3 a carico degli opponenti e per 1/3 a carico dell'opposta
; nulla per spese di CTP perché non rinvenute in atti. CP_2
Ravenna, 21/10/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
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