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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2023 0000 6757 20 000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 la Signora Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0782023000675720000, notificata in data 11.11.24, emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione di Parma, a seguito di avviso di accertamento n. 816010200451/2008 anno 2003 notificato il
10.11.2008, per l'IRPEF dell'anno 2003, dell'importo totale di € 18.320,13.
Lal ricorrente ritiene la cartella di pagamento illegittima per i seguenti motivi: omessa notifica dell'avviso di accertamento per non aver mai ricevuto tale notifica;
decadenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate alla riscossione dell'IRPEF; decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nell'iscrizione a ruolo;
decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal diritto di riscuotere le imposte ex art. 25 del dpr 602/73; nullità della cartella di pagamento per la violazione dell'art. 32 del dpr 600 del 1973; prescrizione dell'IRPEF; applicazione dell'art. 20 del D.lgs. 472/1997 prescrizione delle sanzioni per essere la prescrizione quinquennale;
illecito il cumulo delle sanzioni ed interessi che superano sin dalla contestazione l'importo dell'imposta che si assume evasa dal contribuente;
difetto di motivazione della cartella;
carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, dpr 602/73.
Il ricorrente chiede di dichiarare nullo o annullare, siccome illegittimo, l'impugnato provvedimento. Con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone si costituisce sostenendo l'inammissibilità del ricorso per mancata riassunzione a termini di legge, del giudizio di appello dopo l'ordinanza emessa dalla Corte di
Cassazione in data 23/03/2022 e depositata il 09/05/2022, consentendo l'iscrizione a ruolo degli interi importi accertati con l'emissione della cartella oggi impugnata. In ogni caso contesta tutte le eccezioni rilevandone l'infondatezza.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13.11.2025 la causa viene tratta in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la contribuente aveva impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone
l'avviso di accertamento n. 816010200451-08 relativo a Irpef dovuta per l'anno 2003, notificato il 10.11.2008;
a seguito del giudizio di primo grado che aveva accolto il ricorso, l'Ufficio proponeva appello che si concludeva il 1.8.2019 con la conferma della decisione di primo grado dall'allora Commissione regionale della Calabria;
l'Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso alla Corte di Cassazione (n. RG 21900/2020).
Il giudizio di legittimità, contumace la contribuente, si concludeva con l'accoglimento del ricorso, con ordinanza del 23.3.22 depositata il 9.5.22, prodotta in atti, che cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione regionale, in diversa composizione per un nuovo giudizio in osservanza dei principi di diritto enunciati nella stessa ordinanza.
Senonché la ricorrente non ha riassunto, nel termine perentorio fissato dall'art. 63 del d.lgs.546/92, la causa davanti alla commissione regionale della Calabria e di conseguenza l'intero processo si è estinto ai sensi del 2° comma dell'art. 63, rendendo definitivo l'atto impugnato.
A seguito dell'estinzione dell'intero processo, l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo l'importo accertato con la cartella di pagamento oggetto dell'attuale ricorso. Si aggiunge altresì che i termini di prescrizione e decadenza decorrono dalla data di scadenza del termine utile per la omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio individuato dalla Cassazione, cioè quando l'atto impositivo è divenuto definitivo: da quel momento l'Ufficio poteva pertanto riprendere la procedura di riscossione per recuperare il proprio credito.
Dalla descrizione dei fatti si ricava, inoltre, che quando la ricorrente dichiara nel ricorso in esame che: “la ricorrente non ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF dell'anno 2003 così come previsto dall'art. 42 del DPR n. 600 del 1973.” non dice, invece, che dovrebbe esserle stato notificato, dal momento che è certo che l'ha impugnato avanti la Commissione Tributaria di Crotone.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non poteva neppure essere proposto per divieto del ne bis in idem dal momento che la pretesa creditoria oggetto del presente ricorso è la stessa che ha formato oggetto del ricorso avanti la Commissione Tributaria di Crotone.
Il ricorso è pertanto inammissibile, rimanendo assorbite tutte le eccezioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Parma dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00. Parma, 13/11/2025 Il
Presidente dott. Antonella Ioffredi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2023 0000 6757 20 000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 la Signora Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 0782023000675720000, notificata in data 11.11.24, emessa da Agenzia delle Entrate
Riscossione di Parma, a seguito di avviso di accertamento n. 816010200451/2008 anno 2003 notificato il
10.11.2008, per l'IRPEF dell'anno 2003, dell'importo totale di € 18.320,13.
Lal ricorrente ritiene la cartella di pagamento illegittima per i seguenti motivi: omessa notifica dell'avviso di accertamento per non aver mai ricevuto tale notifica;
decadenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate alla riscossione dell'IRPEF; decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nell'iscrizione a ruolo;
decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal diritto di riscuotere le imposte ex art. 25 del dpr 602/73; nullità della cartella di pagamento per la violazione dell'art. 32 del dpr 600 del 1973; prescrizione dell'IRPEF; applicazione dell'art. 20 del D.lgs. 472/1997 prescrizione delle sanzioni per essere la prescrizione quinquennale;
illecito il cumulo delle sanzioni ed interessi che superano sin dalla contestazione l'importo dell'imposta che si assume evasa dal contribuente;
difetto di motivazione della cartella;
carenza di motivazione della cartella di pagamento illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, dpr 602/73.
Il ricorrente chiede di dichiarare nullo o annullare, siccome illegittimo, l'impugnato provvedimento. Con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone si costituisce sostenendo l'inammissibilità del ricorso per mancata riassunzione a termini di legge, del giudizio di appello dopo l'ordinanza emessa dalla Corte di
Cassazione in data 23/03/2022 e depositata il 09/05/2022, consentendo l'iscrizione a ruolo degli interi importi accertati con l'emissione della cartella oggi impugnata. In ogni caso contesta tutte le eccezioni rilevandone l'infondatezza.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13.11.2025 la causa viene tratta in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la contribuente aveva impugnato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone
l'avviso di accertamento n. 816010200451-08 relativo a Irpef dovuta per l'anno 2003, notificato il 10.11.2008;
a seguito del giudizio di primo grado che aveva accolto il ricorso, l'Ufficio proponeva appello che si concludeva il 1.8.2019 con la conferma della decisione di primo grado dall'allora Commissione regionale della Calabria;
l'Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso alla Corte di Cassazione (n. RG 21900/2020).
Il giudizio di legittimità, contumace la contribuente, si concludeva con l'accoglimento del ricorso, con ordinanza del 23.3.22 depositata il 9.5.22, prodotta in atti, che cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Commissione regionale, in diversa composizione per un nuovo giudizio in osservanza dei principi di diritto enunciati nella stessa ordinanza.
Senonché la ricorrente non ha riassunto, nel termine perentorio fissato dall'art. 63 del d.lgs.546/92, la causa davanti alla commissione regionale della Calabria e di conseguenza l'intero processo si è estinto ai sensi del 2° comma dell'art. 63, rendendo definitivo l'atto impugnato.
A seguito dell'estinzione dell'intero processo, l'Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo l'importo accertato con la cartella di pagamento oggetto dell'attuale ricorso. Si aggiunge altresì che i termini di prescrizione e decadenza decorrono dalla data di scadenza del termine utile per la omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio individuato dalla Cassazione, cioè quando l'atto impositivo è divenuto definitivo: da quel momento l'Ufficio poteva pertanto riprendere la procedura di riscossione per recuperare il proprio credito.
Dalla descrizione dei fatti si ricava, inoltre, che quando la ricorrente dichiara nel ricorso in esame che: “la ricorrente non ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF dell'anno 2003 così come previsto dall'art. 42 del DPR n. 600 del 1973.” non dice, invece, che dovrebbe esserle stato notificato, dal momento che è certo che l'ha impugnato avanti la Commissione Tributaria di Crotone.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non poteva neppure essere proposto per divieto del ne bis in idem dal momento che la pretesa creditoria oggetto del presente ricorso è la stessa che ha formato oggetto del ricorso avanti la Commissione Tributaria di Crotone.
Il ricorso è pertanto inammissibile, rimanendo assorbite tutte le eccezioni proposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Parma dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00. Parma, 13/11/2025 Il
Presidente dott. Antonella Ioffredi