Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento in un precedente grado di giudizio, contraddicendo la dichiarazione di non averlo ricevuto. Inoltre, a seguito dell'estinzione del processo per mancata riassunzione, l'atto impositivo è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che, a seguito dell'estinzione del processo per mancata riassunzione, l'atto impositivo è divenuto definitivo e i termini di prescrizione e decadenza decorrono dalla data di scadenza del termine utile per la riassunzione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per violazione di norme procedurali

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per divieto del ne bis in idem, in quanto la pretesa creditoria è la stessa già oggetto di un precedente ricorso. Le eccezioni vengono assorbite.

  • Inammissibile
    Divieto del ne bis in idem

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile in applicazione del principio del ne bis in idem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma
    Numero : 54
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo