CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 SPESE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 SPESE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato il 28.12.22, all'ADER Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione in epigrafe indicata, avente ad oggetto crediti iscritti al ruolo per omesso pagamento TARI anni 2018-19 dovuta al Comune di Cerignola, nonché contravvenzioni del Comune di Cerignola, Comune Trinitapoli, Roma Capitale e Prefettura di Foggia per un totale di euro 59.366,93.
Il ricorrente faceva presente che il ricorso era limitato al ruolo emesso dal Comune di Cerignola per crediti tributari. Del resto, solo relativamente a tale rulo sussiste la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 546/1992, dovendo per i residui crediti e ruoliil ricorrente proporre impugnazione innanzi all'A.G.
O., avente giurisdizione.
Il ricorrente eccepiva che solo con la notifica di detta cartella esattoriale aveva appreso per la prima volta dell'esistenza del presunto credito contestato, in quanto gli atti fiscali presupposti non erano stati mai notificati.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della cartella di pagamento opposta posto che elettronica: notifica.acc. Email_3 indirizzo diverso da quello riportato nei seguenti registri ufficiali a cui il CAD obbliga a far riferimento;
-2) la violazione dall'art. 12, co.
4 - D.P.R. n.
602/73, per la mancanza della sottoscrizione sul ruolo;
-3) l'illegittimità della cartella opposta, essendo priva di motivazione in ordine al calcolo degli interessi operato;
4) omessa allegazione degli atti presupposti, nono notificati.
Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo, posto che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era di competenza dell'Ente impositore.
In relazione alle eccezioni relative alla legittimità formale della cartella esattoriale ed all'inesistenza della notifica, ne rilevava l'infondatezza.
Non si costituiva il Comune di Cerignola chiamato in causa dall'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via totalmente assorbente rispetto alel altre questioni sottese alla decisione, va detto che è fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti fiscali presupposti rispetto alla cartella esattoriale impugnata.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di atti di competenza dell'Ente impositore, il Comune di Cerignola.
Quest'ultimo, benché chiamato in causa con regolare notifica pec allegata alle controdeduzioni non si è costituito.
Dunque, non risulta offerta alcuna prova della notifica deglia vvisi di accertamento Tari in forza dei quali è stata effettuata l'iscrizione al ruolo dei crediti reelativi.
Orbene, la mancata prova in ordine all'avvenuta notifica di tutti gli atti prodromici posti a fondamento cartella impugnata determina l'illegittimità della cartella e del ruolo, limitamente ai crediti per TARI anni 2018-19, sanzioni ed interessi.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese della controversia in considerazione del comportamento dell'Ente impositore, che non costituendosi, non ha contestato il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2023 depositato il 18/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 SPESE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 SPESE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043.2022.0014094370.000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato il 28.12.22, all'ADER Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione in epigrafe indicata, avente ad oggetto crediti iscritti al ruolo per omesso pagamento TARI anni 2018-19 dovuta al Comune di Cerignola, nonché contravvenzioni del Comune di Cerignola, Comune Trinitapoli, Roma Capitale e Prefettura di Foggia per un totale di euro 59.366,93.
Il ricorrente faceva presente che il ricorso era limitato al ruolo emesso dal Comune di Cerignola per crediti tributari. Del resto, solo relativamente a tale rulo sussiste la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 546/1992, dovendo per i residui crediti e ruoliil ricorrente proporre impugnazione innanzi all'A.G.
O., avente giurisdizione.
Il ricorrente eccepiva che solo con la notifica di detta cartella esattoriale aveva appreso per la prima volta dell'esistenza del presunto credito contestato, in quanto gli atti fiscali presupposti non erano stati mai notificati.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso: 1) inesistenza giuridica della cartella di pagamento opposta posto che elettronica: notifica.acc. Email_3 indirizzo diverso da quello riportato nei seguenti registri ufficiali a cui il CAD obbliga a far riferimento;
-2) la violazione dall'art. 12, co.
4 - D.P.R. n.
602/73, per la mancanza della sottoscrizione sul ruolo;
-3) l'illegittimità della cartella opposta, essendo priva di motivazione in ordine al calcolo degli interessi operato;
4) omessa allegazione degli atti presupposti, nono notificati.
Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva relativamente all'omessa notifica degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo, posto che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era di competenza dell'Ente impositore.
In relazione alle eccezioni relative alla legittimità formale della cartella esattoriale ed all'inesistenza della notifica, ne rilevava l'infondatezza.
Non si costituiva il Comune di Cerignola chiamato in causa dall'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via totalmente assorbente rispetto alel altre questioni sottese alla decisione, va detto che è fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti fiscali presupposti rispetto alla cartella esattoriale impugnata.
L'Agenzia delle Entrate -Riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di atti di competenza dell'Ente impositore, il Comune di Cerignola.
Quest'ultimo, benché chiamato in causa con regolare notifica pec allegata alle controdeduzioni non si è costituito.
Dunque, non risulta offerta alcuna prova della notifica deglia vvisi di accertamento Tari in forza dei quali è stata effettuata l'iscrizione al ruolo dei crediti reelativi.
Orbene, la mancata prova in ordine all'avvenuta notifica di tutti gli atti prodromici posti a fondamento cartella impugnata determina l'illegittimità della cartella e del ruolo, limitamente ai crediti per TARI anni 2018-19, sanzioni ed interessi.
Sussistono gravi ragioni per compensare le spese della controversia in considerazione del comportamento dell'Ente impositore, che non costituendosi, non ha contestato il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.