Art. 20.
Il disposto dell'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici puo' essere corrisposta una particolare indennita' le cui modalita' di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennita' non puo' comunque essere superiore a quella che sara' stabilita in applicazione dell' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Il disposto dell'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici puo' essere corrisposta una particolare indennita' le cui modalita' di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennita' non puo' comunque essere superiore a quella che sara' stabilita in applicazione dell' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .