Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14241 del 2022, proposto da
Associazione di Promozione Sociale “I Fiati”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e Francesco Carlo Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Culturale “L’Amoroso”, Associazione “Strumenti e Figure”, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale di riunione n. 6/2022 del 12-13.7.2022 con il quale la Commissione Consultiva per la Musica nel valutare i progetti triennali 2022-2024 ed i programmi annuali 2022 in relazione ai settori “programmazione di attività concertistiche e corali” ha negato alla ricorrente il contributo richiesto relativo al settore dei “Complessi strumentali prime istanze ex art. 21 commi 1 e 2 del DM 25.10.2021 rep. 377/2021” attribuendole, senza esplicitare la motivazione, il punteggio complessivo di “9” (pubblicato in data 5.8.2022);
- del provvedimento del Direttore Generale del settore “Spettacolo” del Ministero della Cultura di approvazione dei predetti verbali;
- dei provvedimenti ministeriali di approvazione dei predetti verbali e di liquidazione del contributo relativo al settore dei “Complessi strumentali prime istanze triennali”;
- del bando indetto dal Ministero della Cultura con DM 25.10.2021 rep. 377/2021 nella misura in cui dovesse ritenersi che faculta la Commissione all'attribuzione di un punteggio pur in assenza di adeguatamente predeterminati chiari e coerenti criteri sulla base dei quali effettuare in concreto la successiva valutazione;
- di ogni atto presupposto o conseguenziale anche non conosciuto nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere la rivalutazione del punteggio in misura pari o superiore a 10 e la conseguente liquidazione del contributo relativo al settore dei “Complessi strumentali prime istanze”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2022 e depositato il 24 novembre 2022, l’Associazione di Promozione Sociale “I Fiati” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a un motivo.
1.1. Con tale mezzo (rubricato “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DM Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017 e s.m.i - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 commi 1 e 2 del DM 25 ottobre 2021 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea considerazione dei presupposti – Difetto di motivazione anche in violazione all’art. 3 L. 241/90 ”), parte ricorrente lamenta l’irragionevolezza del punteggio attribuito dalla Commissione (con particolare riguardo ai fenomeni “qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”, “integrazione con strutture e attività del sistema culturale” e “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”), nonché la mancata esplicitazione dei motivi sottesi alla valutazione.
2. Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza il 25 novembre 2022.
3. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente, in quanto depositata dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, ossia del 19 novembre 2024 (Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 966), nonché del deposito documentale effettuato da parte resistente in data 27 novembre 2024.
2. Ciò posto, ritiene il Collegio che non vi sia necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.
3. L’unico motivo di gravame non è fondato.
3.1. Gli indicatori per la valutazione della qualità artistica del settore Complessi strumentali, ex art. 21 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., sono contenuti nella tabella 15 dell’all. B al suddetto D.M. (riportata alle pagine da 5 a 7 della memoria di parte resistente del 25 ottobre 2023) e sono suddivisi in due assi (denominati “progetto” e “soggetto”) e in sei obiettivi strategici (di cui due riferiti al progetto e quattro al soggetto), ai quali corrispondono otto obiettivi operativi a loro volta abbinati a specifici fenomeni (in numero di dieci), ai quali il D.D.G. del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 7 di parte resistente, p. 7) assegna un punteggio massimo.
3.1.1. Nello specifico, alla “qualità della direzione artistica” è assegnato il massimo di 4 punti, alla “qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”, di 4 punti, alla “qualità artistica del progetto” di 6, alla “innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale”, di 6, agli “interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole”, di 6, alla “continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”, di 2, alla “partecipazione a festival”, di 2, alla “strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, diretta streaming degli spettacoli ecc.)”, di 2, alla “integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, di 2 e, infine, allo “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”, di 1.
3.1.2. Parte ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 9, ottenendo 1,5 punti per il primo fenomeno, 1 punto per i fenomeni dal secondo all’ottavo, 0,5 per il nono e 1 per il decimo.
3.2. La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di FUS ha affermato che il rispetto della logica comparativa che presiede le valutazioni in subiecta materia viene assicurato suddividendo gli istanti in cluster omogenei quanto a dimensioni e valutando i singoli fenomeni concorrenti alla valutazione della qualità artistica per confronto basandosi su quanto esposto dai singoli organismi nella scheda «Qualità artistica» e nella documentazione allegata che viene esaminata dai singoli componenti della Commissione, ritenendo che, « essendovi specificazione di “criteri” e subcriteri” che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono la “qualità artistica”, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito » (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, n. 11227 del 27 dicembre 2023, nn. 3161 – da cui sono trascritti i passaggi appena citati – e 3162 del 5 aprile 2024, n. 3831 del 26 aprile 2024 e n. 5920 del 3 luglio 2024. Cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 10010, secondo cui « la valutazione della “qualità artistica” implica certamente esercizio di discrezionalità tecnica. Tuttavia, il meccanismo normativo impedisce che la discrezionalità possa trasmodare in arbitrio e rimanere incontrollata, in relazione alle ragioni del punteggio attribuito, attraverso la fissazione di parametri di valutazione, indicati nell’Allegato B del D.M., per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo attribuibile »).
3.3. Alla luce delle univoche indicazioni provenienti dalla giurisprudenza appena richiamata (dalla quale si ricava che l’assegnazione di un voto per ogni fenomeno costituisce adeguata esternazione della motivazione alla base delle decisioni della Commissione), va ulteriormente evidenziato che le valutazioni contenute nei provvedimenti gravati sono espressione di ampia discrezionalità, sub specie di discrezionalità tecnica, la quale, com’è noto, è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti o laddove sia carente di istruttoria e di motivazione (in questi termini, in tema di FUS, cfr. la già richiamata Cons. Stato, 3831/2024).
3.4. Ebbene, in ordine alle doglianze relative ai fenomeni “qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”, “integrazione con strutture e attività del sistema culturale” e “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”, parte ricorrente si è limitata a riportare ampi passaggi della propria domanda, dai quali a suo avviso emergerebbe l’erronea attribuzione dei punteggi contestati, ma non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi che dovrebbero rendere illogica o irrazionale la scelta dell’amministrazione (limitandosi in sostanza a criticarla nel merito), anche in relazione al voto conseguito dagli altri candidati, nei confronti dei quali non sono stati proposti confronti comparativi, atti a far emergere l’eventuale irragionevolezza della valutazione discrezionale effettuata dall’amministrazione (dovendosi a tale proposito rammentare che la Commissione è chiamata ad effettuare una valutazione a carattere comparativo, concernente la totalità dei candidati e che tiene conto delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di riferimento, sicché la comparazione assume rilievo anche con riguardo alla verifica dell’idoneità dei criteri ad illustrare l’iter logico-giuridico sotteso alla valutazione finale: cfr., in questo senso, la già richiamata Cons. Stato, 10010/2024).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, tenuto conto del fatto che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato nel paragrafo 3.2 si è consolidato dopo l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO