Art. 1. Articolo unico.
Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all' art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 .
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .
Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all' art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 .
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .