Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1957, n. 43
Versione
26 marzo 1957
Art. 1. Articolo unico.

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all' art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 .
L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .

Entrata in vigore il 26 marzo 1957