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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI –
PROCEDIMENTO UNITARIO N. 51-1/2024
Il Tribunale di Torino in persona dei Sigg.ri Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente. dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice Rel.
all'esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025, ascoltato il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
proposto dalla (C.F. , in persona del legale RT_1 P.IVA_1 rappresentante, , con sede legale in Alba (CN) Piazza Cristo Re n. 12 e RT_2 sede effettiva in Torino.
* * *
1. Lo svolgimento del procedimento In data 16/2/2024, la depositato presso il Tribunale di Torino ricorso per CP_1 la concessione del termine previsto dall'art. 44 CCII con contestuale richiesta di conferma delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII. Con decreto del 23/2/2024, il Tribunale di Torino ha concesso il termine previsto dall'art. 44, comma 1 CCII sino al 16/4/2024 (poi prorogato, su istanza della Società, sino al 15/6/2024) per il deposito della proposta e del piano concordatari ovvero dell'accordo di ristrutturazione unitamente alla documentazione di legge, nominando Commissario Giudiziale l'avv. Alessandra Giovetti. Con provvedimento in pari data, il Tribunale ha altresì confermato le misure protettive del patrimonio invocate dalla Società, per la durata di quattro mesi decorrenti dal 16/2/2024. Con informativa del 6/3/2024, il Commissario Giudiziale ha comunicato al Tribunale che la Società ha effettuato, entro il termine assegnato, il versamento della somma in acconto sulle spese di giustizia (€ 30.000,00) sul conto corrente della Procedura.
1 In data 7/3/2024, la ai sensi dell'art. 91 CCII ha chiesto al Tribunale di RT_1
“prendere atto del pagamento integrale e forzato da parte della delle RT_1 retribuzioni dei dipendenti in forza per il mese di gennaio 2024“ e di “autorizzare il pagamento integrale delle retribuzioni dei lavoratori in forza per il periodo dal 1.2.2024 al 15.2.2024”, allegando l'Attestazione redatta da un professionista indipendente il quale ha attestato “che le prestazioni indicate – ed il relativo pagamento, anche in ratifica - sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”. Visto anche il parere reso dal Commissario Giudiziale, con provvedimento del
20/3/2024 il Tribunale di Torino ha concesso l'autorizzazione richiesta;
Giusta autorizzazione del Tribunale e previe le pubblicità stabilite e provvedimento autorizzativo, la Società ha dato corso alla cessione del ramo d'azienda situato in Torino, via Verdi, avente ad oggetto l'attività di ristorazione e costituito da beni strumentali, contratto di locazione e licenza di esercizio, per il corrispettivo di €
21.000,00 oltre oneri di vendita (atto a rogito Notaio di Torino in Persona_1 data 11/6/2024). In data 14/6/2024 la ha depositato domanda ex art. 40 CCII con richiesta RT_1 di ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale indiretta ex artt. 84 e ss. della crisi, corredata, tra il resto, dal piano concordatario, dalla relazione ex art. 87 c. 3 CCII del professionista indipendente, dall' offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda e del magazzino e dalle proposte di transazione fiscale e contributiva. Con lo stesso atto la Società ha domandato la proroga della durata della misure protettive fino al massimo previsto dall'art. 8 CCII. Lo stesso giorno la ha inviato la proposta di transazione fiscale e contributiva RT_1 agli Enti interessati ex art. 88 CCI. In data 9/7/2024 il Commissario Giudiziale ha reso il parere richiesto dall'art. 47 CCII, rilevando alcuni aspetti critici del piano concordatario ed esprimendosi favorevolmente rispetto alla proroga delle misure protettive richiesta dalla Società. Con provvedimento del giorno successivo, Il Tribunale condividendo i rilevi critici del Commissario Giudiziale, ha concesso termine alla Società sino al 25/7/2024 per il deposito di memoria e documenti integrativi del piano e ha fissato udienza il 29/7/2024 innanzi al Giudice delegato. Con distinto provvedimento in pari data, il Tribunale, visto l'art. 55, comma 4, CCII, ha prorogato la durata delle misure protettive per il termine massimo previsto dall'art. 8 CCII. In ottemperanza al provvedimento del Tribunale del 10/7/2024, il 25/7/2024 la
[...] ha depositato una memoria integrativa e di chiarimenti. Pt_1
All'esito dell'udienza del 29/7/2024, il Commissario Giudiziale ha depositato un'integrazione al parere ex art. 47 CCII, con il quale ha dato atto che le criticità evidenziate nel primo parere apparivano emendate. Con decreto del 2/8/2024 il Tribunale ha ammesso la alla procedura di RT_1 concordato preventivo, stabilendo che i creditori esprimessero il voto sulla proposta di concordato dal 15 gennaio al 16 febbraio 2025. Nelle more, a seguito di procedimenti competitivi per offerte concorrenti, sono stati stipulati i seguenti contratti:
2 1. in data 11/6/2024 il contratto di cessione del ramo di azienda situato in Torino, via Verdi, avente ad oggetto l'attività di ristorazione e costituito da beni strumentali, contratto di locazione e licenza di esercizio, per il corrispettivo di € 21.000 oltre oneri di vendita, di cui € 11.265,07 versati sul conto corrente della procedura ed il restante pagato mediante accollo di debiti maturati verso il proprietario dell'immobile;
2. in data 31/10/2024 il contratto di cessione del ramo di azienda a favore della per il corrispettivo di € 700.000 oltre oneri di vendita, con Controparte_2 pagamento del prezzo mediante assegni circolari (€ 530.811,70) e accollo liberatorio dei debiti della nei confronti dei dipendenti trasferiti (€ RT_1
169.188,30);
3. in data 31/10/2024 il contratto di cessione del magazzino per il corrispettivo di
€ 78.642,58. Il Commissario Giudiziale ha depositato e comunicato alla Società ed ai creditori le relazioni ex art. 105 CCII in data 28/11/2024, ex art. 107 CCII in data 30/12/2024 ed ex art. 107, comma 4, CCII in data 8/1/2025.
§2. Le operazioni di voto e il procedimento di omologa In data 18/2/2025 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione prevista dall'art. 110, commi 1 e 2, CCII sull'esito delle operazioni di voto svoltesi nel periodo stabilito dal Tribunale (15/1-16/2/2025). Il Commissario, in particolare, ha premesso che l'ammontare totale dei crediti ammessi al voto è stato pari ad € 2.279.435,44, suddiviso nelle seguenti:
Classe 2 (professionisti – priv. art. 2751 bis n. 2 c.c.), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 128.524,53;
Classe 3 (artigiani – priv. art. 2751 bis n. 5 c.c.), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 2.696,20; RT
Classe 4 (banche, quota garantita da – privilegio 2777 ult. co c.c.), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 1.078.666,29;
Classe 5 (Enti previdenziali), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 75.121,25;
Classe 6 (Erario), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 161.541,70;
Classe 7 (Enti locali), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 51.299,68;
Classe 8 (fornitori chirografari), con crediti complessivamente ammessi al voto per € 514.290,72; RT
Classe 9 (banche chirografarie, quota non garantita da , con crediti complessivamente ammessi al voto per € 267.295,07. Ha, inoltre, dato atto che, all'esito delle operazioni, risultano conseguiti i seguenti risultati:
- hanno votato favorevolmente creditori per complessivi € 1.600.259,79;
- hanno espresso voto contrario creditori per complessivi € 266.142,20;
- non hanno esercitato il voto creditori per totali euro 413.033,45.
- hanno approvato il concordato le classi n. 2, 3, 4 e 9, mentre non lo hanno approvato le classi n. 5, 6, 7 e 8. Ha, dunque, rilevato che non è stata raggiunta l'approvazione con unanimità di voto delle classi, come previsto dall'art. 109, comma 5, CCII.
3 Con ricorso del 24/2/2025 la Società ha domandato al Tribunale di “omologare il concordato preventivo della ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII”. RT_1
Con decreto del 13/3/2025 il Tribunale ha fissato udienza per la comparizione della Società ricorrente e del Commissario giudiziale, disponendo la comunicazione del decreto anche ai creditori dissenzienti e al P.M.. Con note depositate 18, il 26 e il 24/3/2025 la Società ed il Commissario hanno dato atto di aver effettuato le notifiche prescritte nel decreto di fissazione dell'udienza di omologa. In data 11/4/2025 il Commissario giudiziale ha depositato il parere previsto dall'art. 48, comma 2, CCII, concludendo per la sussistenza dei presupposti di legge per l'omologa del concordato proposto dalla Società. In data 15/4/2025 la Società ha depositato una memoria illustrativa con la quale, oltre ad insistere per l'omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, ha chiesto al Tribunale di “disporre, ai sensi dell'art. 118 CCII, nel provvedimento di omologazione, le determinazioni sulle somme accantonate e previste per il RT soddisfacimento della classe 4 (credito garantito da , individuando un termine massimo per tale accantonamento o un'alternativa subordinata e residuale, RT conseguentemente alle iniziative delle Banche e di indicando eventuali ripartizioni a favore delle altre classi” e di “disciplinare, ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, il pagamento di tutte le classi entro 30 gg dall'omologa come da piano e proposta concordataria”. All'udienza del 17/4/2025 la Società ha insistito nella domanda, rilevando altresì come non siano state proposte opposizioni all'omologa, mentre il Commissario e il PM intervenuto hanno ribadito il proprio parere favorevole all'omologa. In merito alla questione dell'accantonamento del fondo rischi per la classe n. 4 (crediti garantiti da RT
, la Società, il Commissario ed il P.M. hanno si sono espressi in senso favorevole rispetto alla proposta del Tribunale di trattare il credito come credito condizionale, con conseguente accantonamento della somma relativa su libretto di deposito vincolato all'ordine del giudice, da rimettere nella disponibilità del Commissario giudiziale al fine dell'eventuale pagamento al creditore condizionale, ove l'escussione si verifichi, o dell'eventuale supplemento di riparto, in caso di non escussione o di escussione parziale RT della garanzia, con incarico al Commissario giudiziale dei compiti di pagamento di o di predisposizione ed esecuzione dell'eventuale riparto suppletivo. Al termine dell'udienza il Tribunale si è riservato di provvedere.
§3. Sintesi del contenuto del piano concordatario La Società ha proposto un piano di concordato in continuità indiretta che prevedeva, in sintesi, la realizzazione di un flusso attivo complessivo di € 945.000,00, così ottenuto:
• € 700.000 dalla cessione del ramo di azienda, come da offerta irrevocabile d'acquisto ricevuta;
• € 70.000 dalla cessione del magazzino, come da offerta irrevocabile d'acquisto ricevuta;
• € 55.000 quale credito iva da utilizzare in compensazione che maturerà a seguito dell'emissione delle fatture dei professionisti in prededuzione e al privilegio da utilizzarsi in compensazione con il pagamento delle ritenute (1040) su competenze dei medesimi;
4 • € 120.000 quale eccedenza di cassa quantificata in via prudenziale fino al al 31/10/2024 (data entro la quale è prevista la cessione del ramo di azienda). La proposta prevede che l'attivo sia ripartito secondo la seguente regola distributiva:
• fino a capienza del valore di liquidazione, pari ad € 264.336,94 sulla base delle cause legittime di prelazione;
• per l'ammontare eccedente quello di liquidazione pari ad € 680.663,06 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 87 comma 6 CCII (cd. Relative Priority Rule). La proposta di pagamento formulata ai creditori è riassunta nel prospetto contenuto a pag. 30 del ricorso, qui di seguito riportato, nel quale sono altresì indicati la suddivisione in classi, la previsione delle transazioni fiscale e contributiva, ed il raffronto delle ipotesi di soddisfazione dei creditori nello scenario concordatario e in quello liquidatorio:
Si osserva che, nelle more del procedimento, l'attività liquidatoria prevista nel piano è stata integralmente eseguita, consentendo il conseguimento dell'attivo previsto.
§4. La sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore, il Tribunale è tenuto a verificare, in primo luogo, che sussistano i presupposti elencati all'art. 112, comma 1, CCII. Tale norma positivizza il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Tribunale, al momento dell'omologa, è chiamato innanzi tutto a reiterare il vaglio di ammissibilità già compiuto al momento dell'apertura della procedura, anche alla luce degli accertamenti effettuati dal Commissario Giudiziale ai sensi e per gli effetti degli artt. 105 e 106 CCII, “posto che il decreto reso ex art. 47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione” […]” (tra le tante, cfr. Trib. Milano, 11.5.2023 e Trib. Torino 2/8/2024 e 30/4/2025). Le verifiche prescritte dall'art. 112 CCII riguardano la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e l'ammissibilità della proposta, intesa come conformità della stessa al paradigma normativo e idoneità del piano a garantire il risanamento dell'impresa e la
5 realizzazione di flussi finanziari sufficienti a soddisfare i creditori nelle percentuali promesse. Il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti fin qui elencati, sui quali, per ragioni di economia processuale, ci si limita a richiamare integralmente il contenuto del decreto di apertura della procedura del 6/8/2024: successivamente a tale data non sono, infatti, emersi elementi di novità idonei ad incidere negativamente sul giudizio di ammissibilità del concordato preventivo proposto dalla Anzi, a ben vedere, le operazioni RT_1 liquidatorie compiute successivamente all'apertura della procedura hanno consentito alla Società di realizzare pressoché integralmente l'attivo previsto nel piano concordatario, il che costituisce conferma della fattibilità stesso. Non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 CCII, deve quindi passarsi all'esame dei presupposti indicati nell'art. 112, comma 2, lett. a)- d), onde verificarsi se possa procedersi all'omologazione c.d. forzosa del concordato proposto (c.d. cross class cram down) richiesta dalla Società. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore […] omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. Con riferimento al rispetto delle regole distributive richiamate alle lettere a), b) e c) dell'art. 112 CCII, si osserva che il piano concordatario della prevede che la RT_1 distribuzione dell'attivo avvenga nel rispetto del c.d. principio della priorità assoluta, salvo che per il valore eccedente quello di liquidazione, per il quale si prevede invece una ripartizione sulla base del c.d. principio della priorità relativa. Più nel dettaglio, lo sviluppo del Piano concordatario può riassumersi con la tabella che segue:
6 Da tale tabella si nota che il valore di liquidazione (quantificato in € 264.336,94) è destinato, secondo la c.d. absolute priority rule, al pagamento dei crediti prededucibili ed al “fondo rischi prededuzioni/privilegi”, mentre il valore eccedente quello di liquidazione (stimato in € 670.870,71) è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (n. 5, 6, 7 e 8) ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Inoltre, si prevede l'integrale pagamento del debito dei dipendenti (classe n.1 ) e nessuno dei creditori è destinatario di un importo maggiore rispetto a quello del proprio credito. L'individuazione e la quantificazione delle componenti imputabili al valore di liquidazione e, per differenza, di quella riferibile alla continuità, proposti dalla Società e dall'Attestatore appaiono corretti. A tale proposito, il Commissario Giudiziale, nel parere reso ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII e, prima ancora, nella relazione ex art. 105 CCII, ha osservato quanto segue:
“le valutazioni della Società e dell'Attestatore – ovviamente effettuate ex ante – appaiono corrette nella parte in cui hanno previsto che nell'alternativa liquidatoria concretamente praticabile un Curatore avrebbe potuto dar corso alla liquidazione atomistica dei beni, senza poter ragionevolmente effettuare l'esercizio provvisorio ex art. 213 CCII. Infatti, in ipotesi di accesso della Società a liquidazione giudiziale, non sarebbe esistita alcuna offerta irrevocabile per prezzi certi e garantiti (a differenza di quanto avvenuto invece in corso di concordato, grazie all'offerta presentata da
. Ne consegue che in un'ipotetica liquidazione giudiziale la possibilità Controparte_2 di effettuare un esercizio provvisorio (che, per definizione, può avvenire “purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori”) avrebbe dovuto essere verosimilmente esclusa, atteso che – anche tenuto conto della peculiare tipologia di attività esercitata (impresa di ristorazione con numerosi punti vendita dislocati in tutta la città di Torino e numerosi dipendenti) – il Curatore non avrebbe potuto assumere il rischio (non coperto da prezzi certi predeterminati e garantiti di un'eventuale cessione dell'azienda) di una gestione in perdita e, quindi, di un omesso pagamento di debiti
7 contratti per la gestione di impresa (con particolare riferimento, peraltro, anche a debiti verso l'Erario, l'INPS e dipendenti)”. Le conclusioni a cui è giunto anche il Commissario giudiziale risultano corrette con specifico riferimento al caso di specie, sebbene fondate in parte su un'affermazione che, se intesa in termini assoluti, non appare del tutto condivisibile. Ci si riferisce, in particolare, al passaggio in cui sembra affermarsi che, al fine della valutazione dell'alternativa liquidatoria, possa ipotizzarsi la vendita dell'azienda in esercizio solo se sia già stata acquisita una “offerta irrevocabile d'acquisto per prezzi certi e garantiti”. Un'interpretazione in questi termini finirebbe di fatto per svuotare di significato le previsioni normative di cui agli artt. 87, comma 1, lett. c) e 211 CCII, in quanto, nella generalità dei casi (salvi cioè i casi in cui il debitore, prima della presentazione del ricorso per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, abbia raccolto un'offerta irrevocabile di acquisto del compendio aziendale) al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale è di fatto impossibile prevedere ex ante con certezza se e a quale prezzo vi sarà la disponibilità di eventuali competitor o di altri interessati a subentrare nell'esercizio dell'impresa tramite l'acquisto dell'azienda. Ed infatti l'art. 211 CCII pone quale unica condizione ostativa alla prosecuzione dell'impresa del debitore che questa “arrechi pregiudizio ai creditori”, e non anche che, con essa, gli Organi della procedura assumano un inevitabile rischio di impresa. Sul punto si può riprendere l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 104 l. fall., che richiedeva, come condizioni per l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore, che l'interruzione della stessa potesse comportare un danno grave (requisito non più previsto) e che la prosecuzione non arrecasse pregiudizio ai creditori. Correttamente osservò Trib. Alessandria 9/2/2016 (su Jus Explorer) che l'assenza di pregiudizio non deve essere valutata “con riferimento all'intero ceto creditorio, né richiede che la prosecuzione dell'attività d'impresa comporti un effettivo vantaggio ma, posto il sicuro effetto pregiudizievole determinato dalla sopravvenienza di ulteriori crediti da soddisfare in prededuzione derivanti dalla prosecuzione dell'attività, comporta una valutazione a largo spettro che tenga conto dei risultati complessivi della procedura”. In altri termini, il requisito dell'assenza di pregiudizio deve essere valutato con prognosi ex ante, mettendo su un piatto della bilancia la possibilità di conservare l'avviamento aziendale e la funzionalità del complesso produttivo, che normalmente consentono la cessione a condizioni economiche largamente migliori rispetto alla liquidazione atomistica dei beni (cfr. anche Trib. Benevento, 28.10.2014, in Fallimento 2015, 3, 371), e sull'altro il rischio di incrementare l'esposizione debitoria tramite la creazione di nuova prededuzione, non coperta dai ricavi della gestione operativa. Seguiva dunque, nell'interpretazione ricevuta dell'art. 104 l. fall. - tuttora plausibile ai fini degli artt. 87 lett. c) e 211 CCII - che il solo prevedibile risultato negativo di conto economico non ostava all'apertura dell'esercizio provvisorio, ove consentisse di conservare la funzionalità del complesso produttivo e ottenere un maggior prezzo dalla vendita dell'azienda. Sotto quest'angolazione, non può trascurarsi che la presentazione di un'offerta da parte di un investitore, ancorché posta – come nel caso di specie - alla base del piano concordatario, rappresenta anche un significativo indice della concreta possibilità di reperire eventuali investitori interessati all'acquisto dell'azienda anche nell'ambito di
8 uno scenario liquidatorio, ove si ritenga che in tale scenario possa conservarsi l'avviamento dell'impresa tramite la prosecuzione dell'attività direttamente da parte del Curatore (art. 211 CCII) o tramite la stipulazione di un affitto c.d. ponte in vista della futura cessione dell'azienda. Il ragionamento fin qui esposto porta ad affermare che, ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria, può ipotizzarsi la vendita dell'azienda in esercizio anche se manchino certezze derivanti da pregressi vincoli di natura negoziale. È infatti plausibile che l'impresa del debitore possa essere esercitata dal Curatore anche quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) l'impresa è operativa al momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
2) esistono disponibilità (finanza, attivo circolante) sufficienti a proseguire la gestione operativa dell'impresa (o di uno o più rami); 3) la prosecuzione dell'attività non arreca pregiudizio ai creditori, sulla base di una valutazione prognostica basata sull'esame dell'operatività anteriore all'apertura della procedura concorsuale, così come emergente dal conto economico. Esclusa, infatti, l'attuale rilevanza della situazione finanziaria dell'impresa decotta – posto che i debiti concorsuali non potranno e dovranno essere soddisfatti nel corso dell'esercizio, ma soltanto nell'eventuale riparto – ciò che rileva è il risultato della somma algebrica tra il valore ed i costi della produzione specificamente riferibili alla gestione operativa dell'impresa: può, infatti, ritenersi che la prosecuzione dell'impresa del debitore non crei un pregiudizio ai creditori se, compiuta tale operazione, risulta un margine operativo positivo o se si ritiene che l'eventuale margine operativo negativo sia sostenibile e tale da poter essere assorbito dal maggior valore ritraibile al momento della vendita dell'azienda in ragione della conservazione dell'avviamento. Ciò chiarito in via generale, con specifico riferimento al caso concreto si conviene con il Commissario Giudiziale che difficilmente il curatore avrebbe potuto proseguire l'esercizio dell'impresa, nella misura in cui la stessa ha evidenziato di RT_1 condurre una gestione operativa in perdita e di non disporre di risorse finanziarie tali da poter fronteggiare i debiti derivanti dalla continuità (cfr. oltre al piano depositato le informative periodiche acquisite nel corso del procedimento). Basti, a tal proposito, richiamare il passaggio, riportato alle pagg. 47 e 48 della Relazione ex art. 105 CCII del Commissario Giudiziale, in cui l'Attestatore del Piano individua le cause della crisi affermando che “l'analisi […] sui bilanci di esercizio 2020 – 2023 ha evidenziato una sostanziale difficoltà da parte della società nel conseguire delle marginalità economiche positive e, conseguentemente, a realizzare dei flussi finanziari sufficienti al pagamento delle passività aziendali. Le cause endogene della crisi sono quindi riferibili principalmente vuoi all'aumento del costo delle materie prime e vuoi ad inefficienze interne che non hanno consentito neppure l'integrale copertura dei costi operativi. Si ricorda che la Società in tutti gli anni esaminati – 2020/2023 – non ha stanziato gli ammortamenti operativi. Quale conseguenza la Società ha dovuto finanziarsi in modo consistente attraverso il ricorso a finanziamenti bancari e, da ultimo, mediante l'incremento dei debiti verso fornitori”. Va, infine, osservato, in replica alle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, che l'attivo realizzabile nell'alternativa liquidatoria deve essere calcolato con riferimento “alla data della domanda di concordato” (art. 87, comma 1, CCII). Ne consegue che, sebbene nel caso di specie l'attivo sia stato già quasi integralmente realizzato nel corso della procedura, l'alternativa liquidatoria deve essere considerata assumendo una prospettiva
9 ex ante, indifferente, cioè, agli sviluppi che, successivamente alla presentazione della domanda, possano determinare un incremento o una diminuzione dell'attivo realizzabile in quello scenario. Risultano, infine, integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII. Nel caso di specie, infatti, il concordato, pur non essendo stato approvato dalla maggioranza delle classi, è stato votato favorevolmente dalle seguenti classi di creditori a cui non è stato offerto il pagamento integrale e che sarebbero soddisfatte integralmente se fosse applicata la sola regola distributiva della c.d. priorità assoluta:
- classe n. 2 (professionisti – privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), a cui è stata proposta la soddisfazione del 50% dell'ammontare del credito, e che ha votato favorevolmente la proposta concordataria all'unanimità;
- classe n. 3 (artigiani – privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.), a cui è stata proposta la soddisfazione del 40% dell'ammontare del credito, e che ha votato favorevolmente la proposta concordataria a maggioranza. Come emerge dal prospetto che segue, queste classi conseguirebbero una soddisfazione del proprio credito se il riparto anche del valore eccedente quello di liquidazione fosse effettuato con applicazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione:
Alla luce di quanto finora esposto, risultano sussistere tutti i presupposti di legge per l'omologa del concordato preventivo proposto dalla RT_1
P.Q.M.
visti gli artt. 48 e 112 CCII, omologa il concordato preventivo presentato dalla (C.F. , in RT_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, , con sede legale in Alba (CN) Piazza RT_2
Cristo Re n. 12 e sede effettiva in Torino;
conferma il dott. Stefano Miglietta come Giudice Delegato e l'avv. Alessandra Giovetti quale Commissario Giudiziale;
visto l'art. 118 CCII, dispone quanto segue:
1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di incasso dei crediti nonché in punto liquidazione dei residui attivi concordatari;
10 2. l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'adempimento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 CCII e conclusa l'esecuzione del concordato, predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetterà ai creditori;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo, ed informerà i creditori di eventuali inadempimenti agli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui all'art.119 CCII;
5. nel caso in cui il Commissario Giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, né riferirà senza indugio al Tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al Commissario Giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
6. il ricavato delle attività di liquidazione dovrà essere versato sul conto corrente intestato la Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
7. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire i pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
8. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;
9. la somma relativa al fondo rischi appostato per la classe n. 4 (crediti garantiti da RT
dovrà essere accantonato sul libretto di deposito vincolato all'ordine del giudice, da rimettere nella disponibilità del Commissario giudiziale al fine dell'eventuale pagamento al creditore condizionale, ove l'escussione si verifichi,
o dell'eventuale supplemento di riparto, in caso di non escussione o di escussione parziale della garanzia, con incarico al Commissario giudiziale dei compiti di RT pagamento di o di predisposizione ed esecuzione dell'eventuale riparto suppletivo;
10.le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
11.gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
12.eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
13.resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non
11 espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
ordina la notificazione e la pubblicazione della presente sentenza come previsto dall'art. 48, comma 5, CCII.
Torino, 13/6/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
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