TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 83 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 83 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GORI DENNIS ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FONTI PRIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 26.09.2004, a Cesena (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che le parti hanno adottato , nata il [...], a [...]; Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione dei coniugi ed ordinando agli Ufficiali di Parte_1 CP_1
Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno;
3) l'affidamento della figlia sarà in modalità condivisa in favore di entrambi i genitori;
Per_1
4) la casa familiare verrà assegnata al signor presso la quale verrà stabilita la CP_1
collocazione prevalente della figlia;
Per_1
5) la signora fino a che non troverà idonea sistemazione abitativa, si trasferirà Parte_1 nell'appartamento di proprietà del signor sito a Bellaria – Igea Marina in via Torre, CP_1
n. 67 (di cui alla premessa) che quest'ultimo le concederà in virtù di contratto di comodato d'uso vita natural durante alle condizioni di cui alla premessa;
6) Da tale momento e per una durata di 60 mensilità dalla firma del presente accordo, decurtato il periodo di godimento del comodato, il marito verserà un assegno di mantenimento a favore della moglie pari a € 500,00 (salvo aggiornamenti ISTAT) entro il 5 di ogni mese (a titolo esemplificativo, se il comodato dura 20 mensilità il verserà per il periodo successivo all'uscita della CP_1 Pt_1
l'importo previsto per 40 mensilità);
7) la figlia potrà vedere liberamente i genitori e trascorrere il proprio tempo con ciascuno di Per_1
loro, compatibilmente ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
8) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con l'uno e l'altro genitore, in un Per_1
periodo da concordare tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre e della madre, rispettivamente fino a 15 giorni anche non continuativi con ciascuno;
9) il signor s'impegna a versare alla madre un assegno di mantenimento per la figlia, sino al CP_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, pari a € 200,00 (aggiornabile annualmente agli indici ISTAT), entro il 5 di ogni mese;
10) La signora per il periodo di permanenza presso di lei della figlia e sino al raggiungimento Pt_1 della sua indipendenza economica, s'impegna ad investire nella cura e per il benessere della stessa, vitto e vestiario compresi, la somma di € 150,00 mensili aggiornabile annualmente agli indici ISTAT;
11) le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, come di seguito elencate:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori): • visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche/specialistiche entro € /100,00 a prestazione pubbliche;
• ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
o cure dentistiche oltre € 100,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche, in libera professione;
o visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
o cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
o tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
o tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
o libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
o gite scolastiche senza pernottamento;
o trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
o mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); o alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena,
Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
o pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
o centro estivo.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
o rette scolastiche imposte da istituti privati;
o corsi di specializzazione;
o rette universitarie in istituti privati;
o alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
o gite scolastiche con pernottamento;
o corsi di recupero e lezioni private;
V) Spese ludico/sportive/ricreative non da concordare:
• spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio se compatibili con le capacità genitoriali dei genitori e comunque entro una spesa annua pari ad € 100;
• la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/i figlio/i.
12) L'assegno unico o equivalente verrà percepito interamente dalla madre;
13) Le spese straordinarie potranno essere portate in deduzione in base al riparto delle stesse come sopra previsto al punto 11;
14) Spese legali compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte II Serie B Anno
2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 83 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GORI DENNIS ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FONTI PRIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 26.09.2004, a Cesena (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che le parti hanno adottato , nata il [...], a [...]; Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione dei coniugi ed ordinando agli Ufficiali di Parte_1 CP_1
Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno;
3) l'affidamento della figlia sarà in modalità condivisa in favore di entrambi i genitori;
Per_1
4) la casa familiare verrà assegnata al signor presso la quale verrà stabilita la CP_1
collocazione prevalente della figlia;
Per_1
5) la signora fino a che non troverà idonea sistemazione abitativa, si trasferirà Parte_1 nell'appartamento di proprietà del signor sito a Bellaria – Igea Marina in via Torre, CP_1
n. 67 (di cui alla premessa) che quest'ultimo le concederà in virtù di contratto di comodato d'uso vita natural durante alle condizioni di cui alla premessa;
6) Da tale momento e per una durata di 60 mensilità dalla firma del presente accordo, decurtato il periodo di godimento del comodato, il marito verserà un assegno di mantenimento a favore della moglie pari a € 500,00 (salvo aggiornamenti ISTAT) entro il 5 di ogni mese (a titolo esemplificativo, se il comodato dura 20 mensilità il verserà per il periodo successivo all'uscita della CP_1 Pt_1
l'importo previsto per 40 mensilità);
7) la figlia potrà vedere liberamente i genitori e trascorrere il proprio tempo con ciascuno di Per_1
loro, compatibilmente ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
8) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere le vacanze con l'uno e l'altro genitore, in un Per_1
periodo da concordare tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre e della madre, rispettivamente fino a 15 giorni anche non continuativi con ciascuno;
9) il signor s'impegna a versare alla madre un assegno di mantenimento per la figlia, sino al CP_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, pari a € 200,00 (aggiornabile annualmente agli indici ISTAT), entro il 5 di ogni mese;
10) La signora per il periodo di permanenza presso di lei della figlia e sino al raggiungimento Pt_1 della sua indipendenza economica, s'impegna ad investire nella cura e per il benessere della stessa, vitto e vestiario compresi, la somma di € 150,00 mensili aggiornabile annualmente agli indici ISTAT;
11) le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, come di seguito elencate:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo fra i genitori): • visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
• cure dentistiche/specialistiche entro € /100,00 a prestazione pubbliche;
• ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo fra i genitori):
o cure dentistiche oltre € 100,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche, in libera professione;
o visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
o cure non convenzionali.
III) Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
o tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
o tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
o libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (il materiale di cancelleria, invece, rientra fra le spese ordinarie);
o gite scolastiche senza pernottamento;
o trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
o mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); o alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena,
Ravenna, Bologna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
o pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
o centro estivo.
IV) Spese scolastiche e parascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
o rette scolastiche imposte da istituti privati;
o corsi di specializzazione;
o rette universitarie in istituti privati;
o alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
o gite scolastiche con pernottamento;
o corsi di recupero e lezioni private;
V) Spese ludico/sportive/ricreative non da concordare:
• spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlio se compatibili con le capacità genitoriali dei genitori e comunque entro una spesa annua pari ad € 100;
• la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/i figlio/i.
12) L'assegno unico o equivalente verrà percepito interamente dalla madre;
13) Le spese straordinarie potranno essere portate in deduzione in base al riparto delle stesse come sopra previsto al punto 11;
14) Spese legali compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 CP_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte II Serie B Anno
2004 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi