Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11235/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNMI RESCIGNO, Controparte_2 con elezione di domicilio in VIA VINCENZO MOSCA 41 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: colf CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-5-2025, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1-11-2014 al 22-7-2015, come collaboratrice domestica e badante della di lei zia, presso la sua abitazione in Napoli alla via Epomeo;
che aveva osservato un orario di lavoro come indicato in ricorso;
che, al momento della cessazione del rapporto, nulla aveva ricevuto per TFR e indennità di fine rapporto;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore (Collaboratori Domestici), era sua intenzione conseguire le dovute spettanze come da allegati conteggi e, comunque, una retribuzione adeguata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Pertanto adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per sentir condannare i convenuti al pagamento di € 2973,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i titoli di cui in premessa. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che eccepiva, tra l'altro, la prescrizione dei crediti.
***** Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
E' assorbente l'esame dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla difesa della convenuta. Dalla data di cessazione del rapporto, avvenuta, secondo la stessa
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 12/06/2025 .
il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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