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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1331 R.G.A.C. per l'anno 2023,
riservata in decisione all'udienza del 21.1.25, e vertente
T R A
, (p.iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Maria Capocasale,
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla via G. Toma n. 13.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Ciervo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Moiano, alla Via
San Sebastiano n. 53.
APPELLATA
E
1 , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz, n. 11.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. n. 952/2023,
depositata il 31.10.23.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.1.25,
da intendersi integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 316 CPC depositato il 15.5.23, ha proposto Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Airola opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01720229001339912/000, notificata in data 7.4.23, con cui l' Parte_1
ha chiesto il pagamento di Euro 4.034,83 a seguito dell'ordinanza
[...]
ingiunzione prot. n. MITPRPUUTG000310720120214, asseritamenrte notificata il
24.2.12, conseguente a violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990 in materia di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario.
In particolare, la ricorrente ha dedotto: a) la nullità̀ dell'intimazione per omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta;
b) l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti l' e la Parte_1
. Controparte_3
L'agente della riscossione ha dedotto: a) la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 01720140005630089000 presupposta;
b) l'insussistenza della
2 prescrizione del credito in dipendenza dei numerosi atti interruttivi e sospensivi previsti anche dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Con sentenza n. 952/2023, depositata il 31.10.23 il Giudice di Pace ha annullato l'intimazione di pagamento n. 01720229001339912000 e la presupposta cartella esattoriale n.01720140005630089000, ritenendole entrambe illegittime.
L'annullamento è stato argomentato esclusivamente sulla base “dell'illegittimità della
maggiorazione della somma iscritta a ruolo ex art. 27 L. 689/81, nell'ordine del 10% a
semestre, per tutto il periodo che va dal momento in cui le somme possono essere esatte,
fino alla data di formazione e di emissione del ruolo esattoriale, con la conseguente
stampa della relativa cartella (…)”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.4.24, l' Parte_1
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 952/2023, non notificata,
[...]
lamentando: a) la violazione dell'art. 99 e dell'art. 112 C.P.C., per aver il Giudice di primo grado accolto il ricorso per ragioni estranee a quelle dedotte in giudizio;
b)
l'infondatezza delle domande effettivamente proposte in primo grado dalla CP_1
inerenti alla mancata notificazione della cartella di pagamento e alla prescrizione del diritto di credito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità̀ e l'improcedibilità̀ dell'appello per carenza degli elementi di cui all'art. 342 C.P.C., e la manifesta infondatezza da valutare con riferimento all'art. 348
bis C.P.C.
Nel merito ha dedotto: a) la correttezza della sentenza del Giudice di Pace n. 952/2023,
che avrebbe giustamente considerato illegittime le maggiorazioni. ex art. 27 L. 689/81;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione della presupposta
3 cartella di pagamento, essendo la copia fotostatica della relata di notificazione della raccomandata informativa illeggibile e, in ogni caso, contestata rispetto all'originale; c)
la prescrizione del credito azionato, essendo spirato il termine quinquennale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.7.24 si è costituito anche la
, reiterando le richieste Controparte_4
già formulate in primo grado in ordine all'estraneità dell'ente creditore ad eventuali vizi successivi alla formulazione del ruolo, imputabili esclusivamente all'agente della riscossione, e chiedendo, con appello incidentale, il rigetto dell'originaria opposizione.
Assegnati i termini previsti dall'art. 352 C.P.C., all'udienza del 21.1.25 la causa è stata riservata in decisione.
Va premesso in rito che l' appello - introdotto nella corretta forma della citazione,
essendosi svolto il giudizio di primo grado nelle forme del rito semplificato di cognizione - è tempestivo ed ammissibile in base all'art. 342 C.P.C, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Va altresì precisato che in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di
Cont rimessione di cui agli artt. 353 e 354 e della conversione nei motivi di nullità in
Cont motivi di impugnazione (articoli 161, comma 1, del ), il giudice di appello, in caso
Cont di prospettata violazione dell'art. 112 del nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Cfr. Cass. n. 34777/2023).
Orbene, il primo giudice ha posto a fondamemento della sua decisione la questione delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81, questione che però non era stata prospettata da parte attrice.
4 Va rimarcato che in tema di sanzioni amministrative soltanto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione – o, per converso, in materia di violazione del Codice della
Strada, l'opposizione “recuperatoria” alla cartella di pagamento qualora si deduca la mancata notificazione del verbale di accertamento - introduce un giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, con devoluzione al giudice adito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione ( cfr. Cass. n. 29315/2024).
Viceversa, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.P.C., da esperire con rito ordinario, in assenza di termini decadenziali, e con la piena operatività
del divieto di ultra-petizione e di extra-petizione, è utilizzabile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che la Suprema
Corte ha individuato in accadimenti come "la morte del soggetto passivo, il pagamento,
la prescrizione" cfr. Cass. sez. un., n. 22080/2017).
La sentenza gravata è dunque, per le ragioni esposte, affetta da nullità.
Devono essere tuttavia vagliati in questa sede i motivi posti alla base dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, ovvero la regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione del credito azionato.
La ha infatti eccepito di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella di CP_1
pagamento, atto presupposto rispetto all'intimazione di pagamento, con conseguente invalidità dell'intera procedura riguardante la riscossione del credito.
Invero, in materia di riscossione a mezzo ruolo, l'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale determinante l'illegittimità dell'intero processo di
5 formazione della pretesa e comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr. Cass. sez.
unite n. 16412/07).
Nel caso di specie l' ha prodotto documentazione volta a Parte_1
dimostrare la ritualità del procedimento notificatorio.
La circostanza che si tratti di copie e non degli originali non vale a privare di per sé tale documentazione della sua valenza probatoria.
Un eventuale disconoscimento non priva, poi, il Giudice del potere di valutare la conformità della copia all'originale ricorrendo anche a presunzioni;
nel caso di specie la conformità può essere legittimamente desunta da un lato dalla circostanza che i documenti di cui si discute sono redatti compilando moduli standardizzati ed in gran parte prestampati, dall'altro dalla mancanza di specifici elementi che inducano ad ipotizzare contraffazioni delle copie versate in atti.
Ciò posto, sub all. 3 sono raggruppati i documenti relativi alla notifica della cartella esattoriale di cui si discute.
Per quanto è dato comprendere, l'atto è stato niotificato mediante messo notificatore nelle forme dell'irreperibilità relativa.
E' utile soffermarsi sia pur brevemente su quanto prevede l'art. 60 DPR n. 600/73,
richiamato dall'art. 26 ultimo comma DPR 602/73, in caso di irreperibilità del destinatario nel domicilio.
Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, avallata dalla Corte Costituzionale
(cfr. Corte Cost. n. 258/12), occorre distinguere l'ipotesi in cui il destinatario dell'atto
è temporaneamente assente dal domicilio noto all'Ufficio, e non è possibile la consegna dell'atto alle diverse persone all'uopo legittimate per irreperibilità, incapacità o rifiuto di queste ultime: si verte in tal caso nella fattispecie di irreperibilità relativa, e la
6 notificazione si perfeziona con il compimento delle formalità previste dall'art. 140 CPC,
richiamato dal primo comma dell'art 60.
E' necessario dunque in tale ipotesi:
a) il deposito di copia dell'atto da parte dell'agente notificatore nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avente il contenuto precisato dall'art. 48 disp. att.
CPC) in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto tributario;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, come previsto dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 3/10.
Nel caso di specie manca la relata in cui si dia conto dell'accesso dell'agente notificatore al domicilio del destinatario e si constatati l'assenza sua e di altre persone abilitate in detto domicilio, dando poi atto di aver provveduto agli adempimenti di cui alla lett. b).
E' stato invece prodotto: l'elenco n. 0316207314121701 dei depositi degli atti nella casa comunale, tra cui risulta anche il plico contenente la cartella esattoriale n.
01720140005630089000, privo di sottoscrizione;
il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 CPC da
, da cui si evince che la raccomandata informativa destinata a CP_6 CP_1
è stata spedita il 24.3.15; il plico contenente la raccomandata informativa n.
[...]
68909972089-3; l'avviso di ricevimento relativo a detta raccomandata.
7 In quest'ultimo, peraltro, non è spuntata alcuna casella riguarante le ragioni del mancato recapito, non è dato atto della restituzione del plico per compiuta giacenza, i timbri postali presenti non sono leggibili, così come non leggibili sono le date indicate attraverso detti timbri.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'esistenza di elementi non convergenti
in ordine all'avvenuta rituale notifica quali l'assenza della data di consegna del plico e
della firma del destinatario - elementi, questi ultimi come è noto indefettibili per ritenere
compiuto il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario della notifica - e
la compilazione, da parte dell'ufficiale postale, della parte relativa alla mancata
consegna, ove risulta barrata la casella per irreperibilità del destinatario e l'esistenza
di un timbro illeggibile, rendono oscuro l'iter seguito dall'ufficiale postale e non
attestano in maniera chiara le attività compiute dall'ufficiale postale e comunque
impossibile ritenere che la notificazione abbia raggiunto il destinatario”. (cfr. Cass. n.
4130/2013).
Manca, inoltre, la sottoscrizione dell'agente postale, e cioè un elemento costitutivo necessario a rendere valida la notifica (cfr. tra le altre Cass. 7586/24; Cass. 9552/21).
Va ricordato che quando la notificazione dell'atto non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la rinotificazione dell'atto non notificato, e, ai fini del rispetto di un eventuale termine decadenziale, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (Cfr. Cass. sez.un. n.17352/2009; Cass. n.
586/2010).
8 Il vizio della notifica della cartella esattoriale non può dirsi sanato a seguito della notifica e mancata impugnazione dell'atto successivo costituito dal preavviso di fermo amministrativo n. 11780201500002897000 del 5.6.15.
Anche in questo caso si è in presenza di notifica a mezzo messo nortificatore nelle forme dell'irreperibilità relativa: se è stata prodotta la relata di accesso al domicilio della destinataria di Via Ruttuni n. 7 di Solopaca, con le attestazioni di cui si è detto,
sussistono nlla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa le stesse carenze formali prima evidenziate.
La domanda della va dunque accolta, e l'atto impugnato va annullato, restando CP_1
assorbito l'esame delle ulteriori doglianze.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' nei confronti di Parte_2 [...]
e della di , avverso la CP_1 Controparte_7 CP_3
sentenza del Giudice di Pace di Airola n. n. 952/2023, depositata il 31.10.23, nonché
sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dalla CP_7
i , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] CP_3
provvede:
1. annulla la sentenza impugnata;
9 2. pronunciando nel merito, accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata nell'atto introduttivo della lite da e per l'effetto annulla Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 01720229001339912/000, notificata in data 7.4.23;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 13.2.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1331 R.G.A.C. per l'anno 2023,
riservata in decisione all'udienza del 21.1.25, e vertente
T R A
, (p.iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Maria Capocasale,
giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla via G. Toma n. 13.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Massimiliano Ciervo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Moiano, alla Via
San Sebastiano n. 53.
APPELLATA
E
1 , in persona del Prefetto p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz, n. 11.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. n. 952/2023,
depositata il 31.10.23.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.1.25,
da intendersi integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 316 CPC depositato il 15.5.23, ha proposto Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Airola opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01720229001339912/000, notificata in data 7.4.23, con cui l' Parte_1
ha chiesto il pagamento di Euro 4.034,83 a seguito dell'ordinanza
[...]
ingiunzione prot. n. MITPRPUUTG000310720120214, asseritamenrte notificata il
24.2.12, conseguente a violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990 in materia di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario.
In particolare, la ricorrente ha dedotto: a) la nullità̀ dell'intimazione per omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta;
b) l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti l' e la Parte_1
. Controparte_3
L'agente della riscossione ha dedotto: a) la rituale notificazione della cartella di pagamento n. 01720140005630089000 presupposta;
b) l'insussistenza della
2 prescrizione del credito in dipendenza dei numerosi atti interruttivi e sospensivi previsti anche dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19.
Con sentenza n. 952/2023, depositata il 31.10.23 il Giudice di Pace ha annullato l'intimazione di pagamento n. 01720229001339912000 e la presupposta cartella esattoriale n.01720140005630089000, ritenendole entrambe illegittime.
L'annullamento è stato argomentato esclusivamente sulla base “dell'illegittimità della
maggiorazione della somma iscritta a ruolo ex art. 27 L. 689/81, nell'ordine del 10% a
semestre, per tutto il periodo che va dal momento in cui le somme possono essere esatte,
fino alla data di formazione e di emissione del ruolo esattoriale, con la conseguente
stampa della relativa cartella (…)”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.4.24, l' Parte_1
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace n. 952/2023, non notificata,
[...]
lamentando: a) la violazione dell'art. 99 e dell'art. 112 C.P.C., per aver il Giudice di primo grado accolto il ricorso per ragioni estranee a quelle dedotte in giudizio;
b)
l'infondatezza delle domande effettivamente proposte in primo grado dalla CP_1
inerenti alla mancata notificazione della cartella di pagamento e alla prescrizione del diritto di credito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità̀ e l'improcedibilità̀ dell'appello per carenza degli elementi di cui all'art. 342 C.P.C., e la manifesta infondatezza da valutare con riferimento all'art. 348
bis C.P.C.
Nel merito ha dedotto: a) la correttezza della sentenza del Giudice di Pace n. 952/2023,
che avrebbe giustamente considerato illegittime le maggiorazioni. ex art. 27 L. 689/81;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione della presupposta
3 cartella di pagamento, essendo la copia fotostatica della relata di notificazione della raccomandata informativa illeggibile e, in ogni caso, contestata rispetto all'originale; c)
la prescrizione del credito azionato, essendo spirato il termine quinquennale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.7.24 si è costituito anche la
, reiterando le richieste Controparte_4
già formulate in primo grado in ordine all'estraneità dell'ente creditore ad eventuali vizi successivi alla formulazione del ruolo, imputabili esclusivamente all'agente della riscossione, e chiedendo, con appello incidentale, il rigetto dell'originaria opposizione.
Assegnati i termini previsti dall'art. 352 C.P.C., all'udienza del 21.1.25 la causa è stata riservata in decisione.
Va premesso in rito che l' appello - introdotto nella corretta forma della citazione,
essendosi svolto il giudizio di primo grado nelle forme del rito semplificato di cognizione - è tempestivo ed ammissibile in base all'art. 342 C.P.C, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Va altresì precisato che in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di
Cont rimessione di cui agli artt. 353 e 354 e della conversione nei motivi di nullità in
Cont motivi di impugnazione (articoli 161, comma 1, del ), il giudice di appello, in caso
Cont di prospettata violazione dell'art. 112 del nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito (Cfr. Cass. n. 34777/2023).
Orbene, il primo giudice ha posto a fondamemento della sua decisione la questione delle maggiorazioni applicate ex art. 27 L. 689/81, questione che però non era stata prospettata da parte attrice.
4 Va rimarcato che in tema di sanzioni amministrative soltanto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione – o, per converso, in materia di violazione del Codice della
Strada, l'opposizione “recuperatoria” alla cartella di pagamento qualora si deduca la mancata notificazione del verbale di accertamento - introduce un giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, con devoluzione al giudice adito della piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione ( cfr. Cass. n. 29315/2024).
Viceversa, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.P.C., da esperire con rito ordinario, in assenza di termini decadenziali, e con la piena operatività
del divieto di ultra-petizione e di extra-petizione, è utilizzabile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che la Suprema
Corte ha individuato in accadimenti come "la morte del soggetto passivo, il pagamento,
la prescrizione" cfr. Cass. sez. un., n. 22080/2017).
La sentenza gravata è dunque, per le ragioni esposte, affetta da nullità.
Devono essere tuttavia vagliati in questa sede i motivi posti alla base dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, ovvero la regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione del credito azionato.
La ha infatti eccepito di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella di CP_1
pagamento, atto presupposto rispetto all'intimazione di pagamento, con conseguente invalidità dell'intera procedura riguardante la riscossione del credito.
Invero, in materia di riscossione a mezzo ruolo, l'omessa notificazione di un atto presupposto è un vizio procedurale determinante l'illegittimità dell'intero processo di
5 formazione della pretesa e comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr. Cass. sez.
unite n. 16412/07).
Nel caso di specie l' ha prodotto documentazione volta a Parte_1
dimostrare la ritualità del procedimento notificatorio.
La circostanza che si tratti di copie e non degli originali non vale a privare di per sé tale documentazione della sua valenza probatoria.
Un eventuale disconoscimento non priva, poi, il Giudice del potere di valutare la conformità della copia all'originale ricorrendo anche a presunzioni;
nel caso di specie la conformità può essere legittimamente desunta da un lato dalla circostanza che i documenti di cui si discute sono redatti compilando moduli standardizzati ed in gran parte prestampati, dall'altro dalla mancanza di specifici elementi che inducano ad ipotizzare contraffazioni delle copie versate in atti.
Ciò posto, sub all. 3 sono raggruppati i documenti relativi alla notifica della cartella esattoriale di cui si discute.
Per quanto è dato comprendere, l'atto è stato niotificato mediante messo notificatore nelle forme dell'irreperibilità relativa.
E' utile soffermarsi sia pur brevemente su quanto prevede l'art. 60 DPR n. 600/73,
richiamato dall'art. 26 ultimo comma DPR 602/73, in caso di irreperibilità del destinatario nel domicilio.
Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, avallata dalla Corte Costituzionale
(cfr. Corte Cost. n. 258/12), occorre distinguere l'ipotesi in cui il destinatario dell'atto
è temporaneamente assente dal domicilio noto all'Ufficio, e non è possibile la consegna dell'atto alle diverse persone all'uopo legittimate per irreperibilità, incapacità o rifiuto di queste ultime: si verte in tal caso nella fattispecie di irreperibilità relativa, e la
6 notificazione si perfeziona con il compimento delle formalità previste dall'art. 140 CPC,
richiamato dal primo comma dell'art 60.
E' necessario dunque in tale ipotesi:
a) il deposito di copia dell'atto da parte dell'agente notificatore nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avente il contenuto precisato dall'art. 48 disp. att.
CPC) in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto tributario;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, come previsto dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 3/10.
Nel caso di specie manca la relata in cui si dia conto dell'accesso dell'agente notificatore al domicilio del destinatario e si constatati l'assenza sua e di altre persone abilitate in detto domicilio, dando poi atto di aver provveduto agli adempimenti di cui alla lett. b).
E' stato invece prodotto: l'elenco n. 0316207314121701 dei depositi degli atti nella casa comunale, tra cui risulta anche il plico contenente la cartella esattoriale n.
01720140005630089000, privo di sottoscrizione;
il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 CPC da
, da cui si evince che la raccomandata informativa destinata a CP_6 CP_1
è stata spedita il 24.3.15; il plico contenente la raccomandata informativa n.
[...]
68909972089-3; l'avviso di ricevimento relativo a detta raccomandata.
7 In quest'ultimo, peraltro, non è spuntata alcuna casella riguarante le ragioni del mancato recapito, non è dato atto della restituzione del plico per compiuta giacenza, i timbri postali presenti non sono leggibili, così come non leggibili sono le date indicate attraverso detti timbri.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “l'esistenza di elementi non convergenti
in ordine all'avvenuta rituale notifica quali l'assenza della data di consegna del plico e
della firma del destinatario - elementi, questi ultimi come è noto indefettibili per ritenere
compiuto il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario della notifica - e
la compilazione, da parte dell'ufficiale postale, della parte relativa alla mancata
consegna, ove risulta barrata la casella per irreperibilità del destinatario e l'esistenza
di un timbro illeggibile, rendono oscuro l'iter seguito dall'ufficiale postale e non
attestano in maniera chiara le attività compiute dall'ufficiale postale e comunque
impossibile ritenere che la notificazione abbia raggiunto il destinatario”. (cfr. Cass. n.
4130/2013).
Manca, inoltre, la sottoscrizione dell'agente postale, e cioè un elemento costitutivo necessario a rendere valida la notifica (cfr. tra le altre Cass. 7586/24; Cass. 9552/21).
Va ricordato che quando la notificazione dell'atto non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la rinotificazione dell'atto non notificato, e, ai fini del rispetto di un eventuale termine decadenziale, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (Cfr. Cass. sez.un. n.17352/2009; Cass. n.
586/2010).
8 Il vizio della notifica della cartella esattoriale non può dirsi sanato a seguito della notifica e mancata impugnazione dell'atto successivo costituito dal preavviso di fermo amministrativo n. 11780201500002897000 del 5.6.15.
Anche in questo caso si è in presenza di notifica a mezzo messo nortificatore nelle forme dell'irreperibilità relativa: se è stata prodotta la relata di accesso al domicilio della destinataria di Via Ruttuni n. 7 di Solopaca, con le attestazioni di cui si è detto,
sussistono nlla ricevuta di ritorno della raccomandata informativa le stesse carenze formali prima evidenziate.
La domanda della va dunque accolta, e l'atto impugnato va annullato, restando CP_1
assorbito l'esame delle ulteriori doglianze.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' nei confronti di Parte_2 [...]
e della di , avverso la CP_1 Controparte_7 CP_3
sentenza del Giudice di Pace di Airola n. n. 952/2023, depositata il 31.10.23, nonché
sull'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dalla CP_7
i , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
[...] CP_3
provvede:
1. annulla la sentenza impugnata;
9 2. pronunciando nel merito, accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata nell'atto introduttivo della lite da e per l'effetto annulla Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 01720229001339912/000, notificata in data 7.4.23;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 13.2.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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