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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
5940/2024 in data 16/12/2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARIO RAFFAELLA
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BAGGIO CARLO
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Scioglimento matrimonio),
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“I procuratori si riportano ai rispettivi atti”.
Inoltre
per parte attrice:
“Il procuratore di parte ricorrente chiede i provvedimenti provvisori;
la causa è istruita e pronta per la decisione;
si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie di controparte per le ragioni già indicate in atti”.
per parte convenuta:
“Il procuratore di parte convenuta insiste per l'accoglimento delle domande formulate e in subordine propone il versamento di euro 300 mensili;
insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo disporsi la separazione dal coniuge
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio a CP_1
Pieve di Soligo il 17/9/2005.
La ricorrente esponeva: che dall'unione, dopo due anni di convivenza, era nato il [...] il figlio Persona_1
Pag. 2 di 8 ora maggiorenne ed autosufficiente;
che lei aveva lavorato quale operaia fino alla nascita del figlio e aveva poi abbandonato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, per scelta condivisa con il marito;
che il marito da allora aveva provveduto alle necessità della famiglia e al mantenimento della moglie, godendo di buona retribuzione quale escavatorista/autista; che lei abitava con il figlio nella casa che per ¼ era di sua proprietà, essendo per i rimanenti ¾ dei proprietà della di lei madre (ora in casa di riposo).
Chiedeva che fosse posto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 800.
Il sig si costituiva in giudizio e contestava la CP_1
pretesa della moglie all'assegno di mantenimento, sia per la capacità lavorativa della moglie – che da anni era nella situazione di poter rientrare nel mondo del lavoro;
sia perché di fatto la moglie aveva disponibilità della casa e del denaro della madre anziana.
Inoltre, sosteneva il sig , la sua situazione CP_1
reddituale era peggiorata a partire dal dicembre 2024,
quando lui aveva dovuto presentare le dimissioni volontarie a causa di una importante contrazione di lavoro;
la settimana dopo era stato riassunto dal medesimo datore di lavoro, ma con una contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. La sua retribuzione mensile era passata
Pag. 3 di 8 quindi da euro 2.500 circa ad euro 1.350.
Inoltre, egli versava mensilmente euro 500 a madre e sorella per estinguere un prestito.
I coniugi comparivano avanti al giudice designato,
all'udienza dell'8/4/2025; veniva esperito senza esito un tentativo di conciliazione;
la causa, respinte le istanze istruttorie, veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione.
Va pronunciata la separazione dei coniugi, sussistendone i presupposti di legge. Risulta che il rapporto coniugale si
è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti del giudizio;
inoltre, il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. L'assegno di mantenimento.
L'art 156 cod. civ. dispone: “ Il giudice, pronunciando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione, il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in
Pag. 4 di 8 relazione alle circostanze e al redditi dell'obbligato”.
Nel caso di specie, i coniugi sono sposati da quasi vent'anni.
La signora durate la vita matrimoniale non ha mai Parte_1
lavorato scegliendo di dedicarsi alla famiglia;
per scelta condivisa tra i coniugi che, in mancanza di elementi contrari, si deve presumere condivisa non solo finchè il figlio era bambino – come sostiene il sig - ma anche CP_1
per il periodo successivo.
La signora , dunque, è stata sempre mantenuta dal Parte_1
marito e non gode di un reddito proprio.
Non paga locazione, perché abita in un immobile di cui è
comproprietaria, ma non ha entrate;
né si può ritenere che la di lei madre, che attualmente la aiuta economicamente,
sia a ciò obbligata.
Il sig ha sempre provveduto con la sua retribuzione CP_1
alle esigenze familiari e a mantenere moglie e figlio;
deve ora provvedere al mantenimento della moglie in misura che viene stabilita tenuto conto del suo reddito e delle altre circostanze ex art 156 cod.civ.
Qui la circostanza di rilevo da tenere in considerazione –
oltre all'ammontare del reddito del sig che risulta CP_1
pari a 1.350 euro mensili – è che il sig fino a CP_1
pochi giorni prima del ricorso prestava la medesima attività di autotrasportatore per il medesimo datore di
Pag. 5 di 8 lavoro, ma con una retribuzione quasi doppia. Pur sapendo che avrebbe dovuto continuare in qualche modo a provvedere al mantenimento della moglie, ha deciso volontariamente di sciogliere il contratto più remunerativo;
non ne è
documentata la ragione, per cui è da ritenere che lui non avesse più interesse a mantenere quel contratto.
Sostiene poi il sig di dover versare mensilmente CP_1
euro 500 a madre e sorella, per estinguere un prestito.
Dagli estratti conto risultano effettivamente bonifici mensili di 500 euro in favore delle parenti.
Ma non viene riferito fino a quando dovrebbero durare i versamenti rateali, né è stata depositata documentazione a giustificazione di detti versamenti;
e d'altra parte è poco verosimile che il sig abbia voluto ridurre la sua CP_1
attività lavorativa e la corrispondente retribuzione (a
1.350 euro) avendo un debito da restituire con rate mensili di 500 euro (oltre alle altre spese elencate in comparsa di costituzione)Da tutte le considerazioni sopra esposte,
risulta in definitiva che il sig ha la capacità di CP_1
versare un assegno di mantenimento che si reputa adeguato stabilire in euro 400.
3. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto,
considerato che è stata accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, al cui accoglimento il convenuto si è opposto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr 5940/2024 :
1. dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
17/9/2005 nel Comune di Pieve di Soligo;
atto trascritto nei registri dello stato civile al n. 4, parte I, anno
2005;
2. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a con decorrenza dal deposito del Parte_1
ricorso, un assegno mensile di euro 400; oltre rivalutazione annuale ISTAT;
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di spese che si Parte_1
liquidano in euro 3.800 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
4. dispone che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
Così deciso a Treviso l'8/4/2025
Il presidente il giudice relatore
Pag. 7 di 8 dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi
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