Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 16/04/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 90 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. ON D’AT Presidente dott. PI AS Consigliere relatore dott. Andrea Costa Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 38025 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di XX (c.f. XX), nata a [...] il XX, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Gallo (c.f. [...]pec: studiogallo@pec.giuffre.it) con studio in Bari, Via Argiro 117.
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 - relatore il Consigliere PI AS e Segretario del Collegio la Dott.ssa RI TE IN- il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. RI Stefania Balena e l’Avv. Gallo Giuseppe per la convenuta.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 18 novembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio l’epigrafata convenuta per sentirla condannare al risarcimento del danno della somma complessiva pari a € 15.791,89 in favore dell’XX (d’ora in poi “XX”) oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
L’attività istruttoria trae abbrivio dalla comunicazione datata 12 agosto 2022 (che la Procura erroneamente indica come pervenuta via pec in data 18 giugno 2022) inviata al requirente dall’amministrazione danneggiata con la quale si dava contezza dell’avvenuto licenziamento per giusta causa, in data 29 giugno 2022, dell’odierna convenuta, dipendente dell’ente pubblico, a seguito di procedimento disciplinare.
In estrema sintesi, la Procura regionale ha riferito che la XX , dipendente a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019, nel gennaio 2022 ha inizialmente chiesto, ex art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, la fruizione di trentuno giorni di congedo parentale, per poter assistere la propria figlia minore.
Successivamente, in data 22 febbraio 2022, ha chiesto di fruire, ex art.42 comma 5 della medesima legge, di un congedo straordinario per poter assistere un familiare di terzo grado disabile in situazione di gravità, dal 07.03.2022 al 01.07.2022.
Contestualmente ha dichiarato, pur se residente in [...], di essere iscritta nello schedario della popolazione temporanea di XX a far data dal 20 gennaio 2022 presso la residenza della persona da assistere, risultando, in tal modo, con lei convivente.
Ritenendo anomala l’avvenuta assunzione della dimora temporanea a partire dal 20 gennaio 2022, periodo in cui la convenuta prestava assistenza per la propria figlia minore, l’XX ha ritenuto di avviare i controlli in ordine all’effettivo esercizio dell’assistenza funzionale alla richiesta di congedo straordinario; conseguentemente, con delibera del Consiglio Direttivo n. X del XX, successivamente prorogata con delibera del Presidente del Consiglio Direttivo n. X del XX, ha commissionato a un’agenzia investigativa privata l’attività di verifica finalizzata ad accertare quanto sopra indicato.
L’agenzia, con una prima relazione, ha evidenziato che, sulla scorta di appostamenti e rilievi fotografici, era possibile affermare con assoluta certezza che nei giorni dall’11 al 15 aprile 2022 la convenuta vivesse in XX e che non si fosse mai recata ad assistere il parente disabile in XX.
Successivamente, con relazione datata 16 maggio 2022, dava contezza anche dell’attività investigativa svolta dal 4 al 10 maggio 2022 dalla quale emergeva che anche nel predetto periodo la XX trascorreva la sua vita quotidiana in XX.
A seguito di quanto esposto, l’XX ha avviato il procedimento disciplinare conclusosi, poi, con il provvedimento di licenziamento.
Proposta impugnativa, il Tribunale di XX ha rigettato il ricorso con sentenza del XX n. XX.
A seguito di proposizione di appello, nel corso del relativo giudizio, con verbale di conciliazione n. XX le parti sono addivenute ad una transazione con la quale si è convenuto il recupero delle spese legali riconosciute dalla sentenza di primo grado mediante trattenuta dal trattamento di fine rapporto, la compensazione delle spese legali relative al giudizio di secondo grado nonché la rinuncia al giudizio pendente; cosicché la Corte d’Appello di XX, in data 27.05.2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, confermando la sentenza di prime cure.
La Procura regionale, quindi, a seguito di notifica di invito a dedurre, ritenendo le controdeduzioni fornite non idonee ad escludere la contestata responsabilità, superando anche le eccezioni formulate dalla difesa della convenuta, ha contestato l’illecita fruizione del richiesto congedo, condotta che risulterebbe cristallizzata dalla sentenza del Tribunale di XX passata in giudicato a seguito della definizione in via conciliativa giudiziale del procedimento.
Nel ricordare che l’odierna convenuta non ha proceduto a rifondere il danno cagionato alle casse pubbliche, ha evidenziato che la stessa ha percepito illecitamente la retribuzione per tutto il periodo in cui ha fruito del congedo straordinario, vale a dire dal 7 marzo 2022 al 1 luglio 2022.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di cui al D.lgs. n. 151/2001, ha richiamato l’art.42, comma 5, del D. lgs. n. 151/2001 e il beneficio ivi previsto, per la fruizione del quale il legislatore ha richiesto il requisito della convivenza per il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado al fine di consentire la prestazione dell’assistenza in modo continuativo al soggetto portatore di handicap, concetto ribadito anche dall’INPS e dal Ministero del lavoro nelle proprie circolari applicative.
L’accertata violazione di tale obbligo, quindi, è stata ritenuta imputabile a titolo di dolo in quanto, secondo la ricostruzione della Procura, la convenuta avrebbe falsamente affermato di essere convivente con la parente disabile al fine di ottenere la fruizione del congedo straordinario de quo.
Ha evidenziato che dagli atti sarebbe emersa la mancata prestazione dell’assistenza prevista dalla legge.
Con riferimento, infine, alla quantificazione del danno erariale, la Procura ha ritenuto che dalla falsità della dichiarazione resa circa la convivenza con il soggetto disabile, ne deriva l’indebita percezione dell’indennità per tutto il periodo nel quale ha usufruito del congedo straordinario, pari a complessivi € 8.091.89, importo calcolato dall’ente danneggiato sulla scorta di quanto dichiarato dal proprio consulente del lavoro che si occupa di elaborare le buste paga del personale.
A tale cifra la Procura ha ritenuto di aggiungere anche la somma sostenuta dall’ente per lo svolgimento dell’indagine investigativa necessaria per l’accertamento dei fatti e propedeutica all’attivazione del procedimento disciplinare, pari a complessivi € 7.700,00 individuati quale costo aggiuntivo che l’XX ha dovuto sopportare per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, necessario qualora l’illecito si riveli idoneo a distogliere risorse per il perseguimento dei fini istituzionali, rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell’ufficio.
La convenuta si è costituita con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Gallo che ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell’atto di citazione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Al riguardo ha riprodotto l’eccezione già formulata in sede di deduzioni evidenziando che, a seguito della notifica dell’invito a dedurre, constatata la oggettiva impossibilità di accedere telematicamente al fascicolo istruttorio, procedeva ad acquisire la documentazione mediante una chiavetta USB nella quale veniva riversato il fascicolo istruttorio telematico. Constatava, tuttavia, che nella chiavetta non sarebbe stata consegnata tutta la documentazione di cui al fascicolo telematico; conseguentemente la Procura regionale integrava la produzione documentale, concedendo un ulteriore termine per fornire le deduzioni.
Secondo la difesa, tuttavia, tale modus procedendi non ha permesso di sanare la nullità procedimentale venutasi a creare che avrebbe fortemente compromesso il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, evidenziando, inoltre, che anche in sede di giudizio la Procura regionale ha proceduto a depositare un atto che non era stato fornito in sede preprocessuale, vale a dire la sentenza del Tribunale del lavoro di XX che ha rigettato il ricorso della propria assistita.
Ha eccepito, inoltre, la nullità del procedimento per indeterminatezza del petitum, ritenendo non chiaro quale sia il perimetro economico-temporale oggetto di contestazione, elemento specificato solo nell’atto di citazione.
Ne ha dedotto la nullità della domanda formulata con conseguente ulteriore violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che non avrebbe avuto la possibilità di conoscere con precisione l’oggetto dell’addebito ed il relativo quantum.
Sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità della domanda per intervenuta transazione fra la propria assistita e l’XX che avrebbe definitivamente regolato – in quanto avente ad oggetto il medesimo nucleo fattuale - ogni profilo patrimoniale e risarcitorio connesso ai fatti oggetto di causa.
Nel merito ha contestato l’assenza di alcuna autonoma verifica da parte del requirente, della fondatezza delle condotte pregiudizievoli ascritte alla propria assistita, osservando che fossero presenti tutti i presupposti previsti dalla legge per poter legittimamente usufruire del diritto.
Ha, inoltre, richiamato pronunce della Suprema Corte che escludono, ai fini della normativa asseritamente violata, la coincidenza fra convivenza e coabitazione in ragione della non esigibilità in capo al lavoratore di una presenza assistenziale continua e ininterrotta, escludendo, quindi, la contestata condotta illecita.
Ha, inoltre, evidenziato l’assenza di idonea motivazione posta a base dell’incarico affidato all’agenzia investigativa privata piuttosto che agli organi di polizia giudiziaria istituzionalmente preposti alla repressione di siffatte condotte ed all’accertamento di eventuali fattispecie di reato.
Ha contestato, inoltre, la rilevanza degli accertamenti posti in essere dalla cennata agenzia investigativa che non avrebbe accertato l’inesistenza di una convivenza come invece sostenuto dalla Procura e non avrebbe espletato alcuna particolare indagine se non una mera attività di osservazione, dalla pubblica via, del posizionamento dell’auto in uso alla convenuta, deducendone, poi, la sostanziale conseguenza che la propria assistita non si sarebbe mai spostata dalla abitazione sita in XX.
Ha evidenziato, inoltre, che la propria assistita aveva in uso due autovetture e, quindi, del tutto ininfluente sarebbe la circostanza che l’autovettura attenzionata sia rimasta parcheggiata sempre nella stessa postazione ovvero con il mezzo pubblico che spesso utilizzava.
Analogamente ininfluente sarebbe la circostanza che l’autovettura in questione non fosse parcheggiata nei pressi dell’abitazione XX in ragione della nota difficoltà di parcheggiare nelle zone centrali della città di XX.
Ha, poi, sottolineato che l’attività assistenziale si concentrava prevalentemente nelle ore notturne oltre che nel disbrigo delle faccende domestiche e, nello stesso tempo, che la propria assistita non avrebbe potuto sottrarsi alle proprie ulteriori incombenze familiari che in alcuni momenti della giornata la obbligavano a recarsi in XX.
Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
Considerato in
DIRITTO
1 Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di scrutinare, rigettandole, le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della convenuta.
1.1 Con riferimento all’eccezione di nullità dell’azione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, reputa il Collegio che la stessa sia palesemente infondata. Dalla disamina degli eventi, infatti è emerso che il legale della convenuta, oltre ad aver dichiarato espressamente di aver svolto compiutamente il richiesto accesso agli atti, senza fornire alcuna contraria prova in ordine alla lamentata impossibilità di verificare l’effettiva corrispondenza fra quanto ricevuto e quanto presente nel fascicolo telematico, ha comunque successivamente ricevuto tutti i documenti di cui lamentava la mancanza - sebbene la Procura abbia continuato a sostenere la loro presenza sin dal momento della originaria consegna – avendo a disposizione, altresì, un ulteriore termine per poter integrare le controdeduzioni. Non emerge, quindi, alcuna violazione nei termini paventati dalla convenuta, atteso che, come è noto, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per avere rilevanza, deve concretizzarsi in una sostanziale compressione delle potestà difensive e non tradursi in meri vizi procedimentali sanabili, come nel caso di specie.
1.2 Anche l’eccepita nullità della domanda per indeterminatezza del petitum non sussiste nel caso di specie, atteso che appare sufficientemente delineata, già nell’invito a dedurre, la modalità di quantificazione del danno, la fattispecie e la condotta contestate.
1.3 Con riferimento, infine, alla dedotta inammissibilità dell’atto di citazione è sufficiente richiamare il costante orientamento dei giudici contabili per i quali “…la Procura regionale è la sola titolare dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, posta a tutela dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici. Si tratta di un diritto non solo per sua natura indisponibile, ma del quale l’Amministrazione lesa non ha alcuna capacità di disporre, non potendo né promuovere la correlativa azione né rinunciarvi; da ciò consegue che una transazione operata dall’ Amministrazione non potrebbe valere in alcun modo ad inibire il potere di questo Giudice di pronunciarsi sul risarcimento”. (Corte dei conti, Sez. Terza giurisdiz. Centr., 4 novembre 2024, n. 255).
Nel caso di specie non vi è alcun profilo risarcitorio investito dalla transazione giudiziale che, invero, ha come oggetto la chiusura del procedimento giudiziale con conseguente accettazione del licenziamento disposto dall’XX; in altri termini la transazione non incide in alcun modo sulle richieste oggetto del presente giudizio.
2. Nel merito, alla luce degli atti versati in giudizio l’azione è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
La Procura regionale contesta l’illecita fruizione del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, sul presupposto dell’inesistenza, per l’intero periodo intercorrente dal 7 marzo 2022 al 1 luglio 2022, della convivenza con il disabile assistito.
Tale asserzione è stata dedotta quale naturale conseguenza degli esiti dell’attività investigativa privata che ha appurato l’assenza di alcuna attività assistenziale nei periodi dall’11 al 15 aprile 2022 e dal 4 al 10 maggio 2022.
Orbene, ritiene il Collegio che, ai fini di una esatta quantificazione del danno e, soprattutto di una corretta imputazione dello stesso, occorre ripercorrere gli eventi sotto il profilo temporale.
Non vi è dubbio che, a seguito della prima relazione investigativa presentata dall’agenzia, sono emersi, inconfutabilmente, elementi idonei a far ritenere che la convenuta non avesse adempiuto, per il periodo oggetto di investigazione (11-15 aprile 2022) ai propri obblighi assistenziali per i quali era stata autorizzata a non svolgere l’attività lavorativa.
Ciò avrebbe dovuto indurre l’amministrazione danneggiata ad annullare con effetto immediato il beneficio concesso.
Quanto sopra esposto appare chiaro anche dal comportamento tenuto dal Presidente dell’XX che, da un lato, con delibera n. X del XX, ritenendo non sufficientemente esaustive le prove raccolte, anche “…con l’ottica di salvaguardare la posizione del dipendente”, ha proceduto ad affidare alla società investigativa privata un’ulteriore attività di indagine di una settimana, dall’altro, in data 9 maggio 2022, prima ancora, quindi, di ricevere l’ulteriore relazione dell’agenzia investigativa – datata 16 maggio 2022 - ha proceduto a sporgere querela con riferimento alle dichiarazioni mendaci rese dalla convenuta ed al reato di cui agli art. 640 e 640 bis c.p. innanzi alla Guardia di Finanza di Bari.
Da ciò si deduce plasticamente che l’amministrazione ben avrebbe potuto - rectius dovuto - sin da subito, in presenza di elementi tali da indurla a sporgere denuncia di reato, annullare il concesso beneficio che, invece, è stato inspiegabilmente concesso sino al 1 luglio 2022, anche in pendenza del procedimento disciplinare che ha condotto al licenziamento.
In altri termini, l’eventuale illecita fruizione del congedo successiva all’avvenuta scoperta da parte dell’amministrazione, in presenza di elementi ritenuti talmente gravi da indurre a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria, non può (più) essere imputabile all’odierna convenuta che, fra l’altro, ha sempre convintamente sostenuto di non aver infranto alcuna normativa.
Pertanto vi è una chiara interruzione del nesso causale nella causazione del danno potenzialmente cagionato successivamente al deposito della prima relazione che, se ritenuta idonea a far scorgere profili di responsabilità penale, avrebbe dovuto, a maggior ragione, condurre a una necessaria rivisitazione in via amministrativa del proprio precedente operato.
Fatta questa necessaria premessa, appare inconfutabile la ragionevole certezza che la convenuta, nel periodo attenzionato dall’attività investigativa, non abbia prestato la necessaria assistenza alla disabile, non sussistendo, fra l’altro, il requisito fondamentale della convivenza, come declinata dalla Suprema Corte e come attentamente valutato dal Tribunale del lavoro di XX con la pronuncia richiamata in atti, passata in giudicato a seguito dell’intervenuta conciliazione giudiziale innanzi alla Corte d’Appello.
Sul punto appaiono rilevanti gli esiti dell’attività investigativa privata, il ricorso alla quale è stato ormai dichiarato legittimo dalla Suprema Corte (ex multis, Cass. civ, sez. lav. 28 aprile 2014, n. 4984), dettagliatamente indicati negli atti di indagine e nella pronuncia civile richiamata, corroborati anche dalla testimonianza resa in quel giudizio dall’investigatore, a confutazione dei quali gli elementi forniti dalla difesa appaiono meramente assertivi e privi di alcuna forza idonea a smontare le contestazioni formulate.
Invero anche nell’immediatezza dei fatti, in sede di procedimento disciplinare, la XX non ha fornito alcun elemento valido per escludere la propria responsabilità ovvero per fornire una credibile versione alternativa ai fatti contestati, limitandosi a mere considerazioni prive di adeguato riscontro, come anche accuratamente evidenziato nella pronuncia che ha sancito la legittimità del licenziamento.
Ne deriva che, quantomeno per i periodi attenzionati, appare acclarata la illecita fruizione del congedo richiesto dalla convenuta con conseguente illecita percezione dei benefici economici ad essa correlati.
Va precisato, tuttavia, che, fermo restando quanto sopra esposto in relazione all’avvenuta interruzione del nesso causale, alcuna prova viene fornita dal requirente idonea a far ritenere che la convenuta abbia illecitamente usufruito del richiesto congedo anche al di fuori dei periodi attenzionati dall’agenzia investigativa.
Invero, l’affermazione secondo la quale tale assunto sarebbe cristallizzato nel decisum del giudice del lavoro appare privo di pregio, in quanto la sentenza ha posto in evidenza l’assenza del requisito necessario per la fruizione del beneficio normativo nei periodi di osservazione e non già per tutto il periodo interessato dal congedo.
D’altro canto, l’ottenuta residenza temporanea da parte del Comune di XX, in assenza di ulteriori elementi probatori che pure, in via indiziaria, avrebbero potuto essere forniti dalla Procura regionale a conforto della contestata condotta, inducono a ritenere non possibile giungere a conclusioni deduttive non suffragate da alcun riscontro.
Limitata, quindi, l’accertata condotta illecita al solo periodo 11-15 aprile 2022 – in ragione dell’interruzione del nesso causale sopra esposto che impedisce di addebitare alla convenuta anche il periodo di maggio 2022 per il quale, fra l’altro, l’investigatore si esprime in termini di mera ragionevolezza e non di assoluta certezza – il Collegio ritiene connotata da dolo la condotta tenuta dalla XX in ragione dell’evidente consapevole mancato espletamento degli obblighi assistenziali - fra i quali rientra a pieno titolo anche la convivenza - correlati alla fruizione del beneficio previsto dall’art. 42, comma 5, del D. lgs. n. 151/2001, non potendo le pur ammissibili assenze dall’abitazione XX e i pur concorrenti obblighi familiari sussistenti in capo alla convenuta essere tali da tradursi in un sostanziale disinteressamento del soggetto cui prestare l’assistenza individuata dal legislatore.
Sotto il profilo del quantum risarcibile, quindi, ritiene il Collegio che alla convenuta possa addebitarsi il solo danno derivante dall’acclarata violazione degli obblighi assistenziali nei giorni dall’11 al 15 aprile, non potendo trovare accoglimento neanche la richiesta risarcitoria volta ad addossare in capo alla convenuta le spese sostenute per l’attività investigativa.
Infatti tali somme non possono essere ricomprese nella nozione di “danno conseguenza”, atteso che rientrano nell’alveo di una scelta discrezionale dell’amministrazione – in verità opinabile - alternativa a quella che, a maggior ragione se trattasi di enti pubblici, è demandata agli organi di polizia e ispettivi a ciò istituzionalmente preposti.
Pertanto, prendendo a base la quantificazione della mensilità erogata nel mese di aprile 2022, dividendo la stessa per i 20 giorni lavorativi e moltiplicata per i 5 giorni (11-15 aprile) per i quali è stato acclarato il comportamento illecito, ne deriva che il danno ingiusto e risarcibile imputabile alla convenuta è pari ad € 439,18.
Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione monetaria dalla data dell’esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando
AN
XX (c.f. XX), nata a [...] il XX, al risarcimento del danno pari a € 439.18 in favore dell’XX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026. L’ESTENSORE Il PRESIDENTE PI AS ON D’AT Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 96/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte convenuta.
Il Presidente ON D’AT Depositata in Segreteria in data 16 aprile 2026 Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 258,42.
Il Funzionario
RI TE IN