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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13157 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20546 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata nelle Filippine il 23 agosto 1962, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Santa Costanza, n. 27, presso lo studio dell'avv. Emanuele MONTEMARANO, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paola FIORINDO, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: retribuzione – lavoro domestico – pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti E. Montemarano e P. Fiorindo, per la ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni con- traria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed op- portuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra ed , quali datori di lavoro, e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
1 OR , quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro do- Parte_1 mestico dal 20 gennaio 2023 al 26 febbraio 2025 della durata di 10 ore setti- manali e conseguentemente condannare in solido ed Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della som- CP_3 Parte_1
ma di euro 3.542,47, o di quella maggiore o minore somma che risulterà do- vuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt.
2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguen- za della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa
Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv.
Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoria- mente esecutiva”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 4 giugno 2025, Parte_1
ha esposto che ha lavorato dal 20 gennaio 2023 al 26 febbraio
[...]
2025 alle dipendenze di ed , presso Controparte_4 Controparte_2
l'abitazione di costoro, come collaboratrice domestica;
che ha prestato la propria attività lavorativa il martedì ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00, per dieci ore settimanali, percependo la retribuzione oraria di €10,00; che durante i giorni di assenza dal servizio per ferie non ha percepito alcuna retribuzione;
che non ha ricevuto la retribuzione per le prestazioni lavorative rese dal 1° dicembre 2024 al 20 gennaio 2025; che nelle festività infrasetti- manali, in cui non ha prestato attività, non ha ricevuto retribuzione alcuna, laddove, invece, il contratto collettivo dispone che, per il rapporto ad ore, le
2 festività non lavorate vanno comunque retribuite sulla base della normale pa- ga oraria ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale e devono essere re- tribuite tutte le giornate festive, indipendentemente dal fatto che in tali gior- nate sia prevista, o meno, la prestazione lavorativa;
che non ha percepito la tredicesima mensilità maturata nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 26 feb- braio 2025; che è stata licenziata senza preavviso;
e che non ha percepito il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, ha dedotto di essere rimasta creditrice della somma complessiva di €3.542,47, per i titoli specificati in ricorso ed ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.
I convenuti, benché ritualmente citati con atto notificato ad entrambi il 4 luglio 2025, sono rimasti contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Tenuto conto anche della mancata comparizione dei convenuti per rendere l'interrogatorio libero, gli elementi offerti dalle deposizioni testimo- niali ed i dati documentali consentono di affermare, in parziale accoglimento del ricorso, che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo e con le modalità di seguito meglio indicati, per lo svolgimento di mansioni di addetta ai servizi domestici.
Si osserva in primo luogo che il ha assunto formalmente la CP_1 ricorrente a tempo indeterminato per 10 ore settimanali, con la retribuzione oraria di €10,00 il 20 gennaio 2023, secondo quanto risulta dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico, prodotta sub doc.
2. Il rapporto è cessato per ini- ziativa del che, con messaggio whatsapp del 26 febbraio 2025, CP_1 richiamato in ricorso (all. n. 3), ha comunicato appunto: “purtroppo con di- spiacere ti dico che purtroppo non possiamo più tenerti per fere le pulizie provvederò a chiudere il contratto e a inviarti il tutto ci dispiace grazie”. Tale messaggio segue alla richiesta della lavoratrice di ricevere il pagamento dello
3 stipendio del mese di gennaio pari a 15 ore, cui il ha risposto as- CP_1 sicurando che avrebbe fatto il bonifico e ne avrebbe dato conferma.
Posto che i convenuti sono coniugi e conviventi (v. stato di famiglia sub doc. 4), l'attività lavorativa di cura dell'abitazione deve reputarsi resa a favore di entrambi i convenuti senza distinzione. Costoro devono pertanto essere con- siderati datori di lavoro anche se l'assunzione è stata curata soltanto dal
(Cass. civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3899: “Si ha unicità del rap- CP_1
porto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294, c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debito- ri, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente”).
Considerato quanto emerge dai sopra indicati documenti, può ritenersi, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, che, nei fatti, il rapporto si sia effetti- vamente svolto nei termini essenziali stabiliti.
In particolare, la teste , che ha lavorato come domestica Testimone_1 alle dipendenze dei convenuti dal 2019 al 2022, essendo impegnata per due giorni alla settimana, per quattro ore in ciascun giorno, ha riferito che, doven- do ella tornare, per motivi familiari, nelle Filippine, si dimise e, richiestane, suggerì ai suoi datori di lavoro di assumere la ricorrente. Ha poi saputo che ef- fettivamente costei ha lavorato per i coniugi e in quanto CP_1 CP_2 la ricorrente la contattava telefonicamente per chiederle indicazioni sui lavori da fare a casa loro, ad esempio circa l'ordine secondo cui dovessero essere pu- liti gli ambienti domestici. Ha aggiunto che, durante il rapporto di lavoro – sebbene non abbia saputo indicare il periodo – la sua amica è tornata per ferie nelle Filippine.
4 La teste sorella della ricorrente, ha riferito che Testimone_2 spesso le è capitato di accompagnarla, insieme con sua figlia (oggi Per_2
undicenne), presso l'abitazione dei convenuti in via dell'Impruneta affinché la bambina potesse rimanere lì mentre sua sorella lavorava, giacché la sua datrice di lavoro non le consentiva di fare ciò. Ha poi affermato che la ricorrente lavo- rava presso i convenuti due volte alla settimana, cioè martedì e venerdì per cinque ore ogni giorno, dalle 8,30 fino alle 13,30. Quanto alle ferie, ha riferito che sua sorella si recò nelle Filippine forse per un mese o un mese e mezzo a gennaio 2025 tornando a febbraio ma senza più riprendere il lavoro ed ha ag- giunto che, quando lei stava in vacanza, i datori di lavoro l'hanno mandata via e non le hanno pagato tutto lo stipendio, avendo ciò appreso direttamente dalla sorella la quale, tramite telefono, la pregò di contattare la sua datrice di lavoro per sollecitarla a pagare lo stipendio.
Tale circostanza, unitamente con quanto si legge nel messaggio wha- tsapp del 26 febbraio 2025 (“Buon pomeriggio Vorrei solo chiederti CP_1 se trasferisci il mio stipendio per gennaio. Sono 15 ore, perché devo pagare
l'affitto. Se sì, fammelo sapere così chiedo a mia sorella di prelevare per me”), fa ritenere che, quindi, dopo aver lavorato per 15 ore a gennaio (cioè per tre giornate), la è partita per le Filippine ed ha ricevuto la co- Pt_1 municazione di licenziamento mentre era ancora assente. Ciò rende ragione del fatto che ella diceva al che, ricevendo la retribuzione spettan- CP_1
te, avrebbe pregato sua sorella di prelevare il denaro al fine di pagare il canone di locazione. D'altronde, nel conteggio contenuto in ricorso, in conformità con quanto affermato al punto 7, si richiede la retribuzione per il periodo dal 1° di- cembre 2024 al 20 gennaio 2025, riconoscendosi quindi che da allora non vi sono state altre prestazioni lavorative.
Tanto premesso, dai dati documentali e dalle risultanze della prova orale, tra loro coerenti e tenendo conto altresì della mancata comparizione dei con- venuti ai fini dell'interrogatorio libero, può affermarsi che la ricorrente abbia
5 reso la propria prestazione lavorativa alle dipendenze dei convenuti nel perio- do e nelle ore indicate in ricorso.
2. - Ciò posto, potendo reputarsi intercorso tra le parti un rapporto di la- voro subordinato domestico nell'arco temporale suddetto e, considerato che i relativi conteggi sviluppati nel ricorso appaiono elaborati secondo corretti cri- teri di calcolo, possono determinarsi le somme spettanti.
Più specificamente, deve condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di €3.142,78, ottenuta considerando gli importi computati analiticamente in ricorso a titolo di retribuzione spettante per il periodo
1.12.2024-20.1.2025 (€736,10), di indennità di preavviso (€115,55), di retri- buzione maturata durante i periodi di ferie goduti (€901,97), di tredicesima mensilità per il 2024 e per i primi due mesi del 2025 (€433,00 + €72,16) e di trattamento di fine rapporto (€884,10), oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi legali sulle singole frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dal- le singole scadenze fino al soddisfo.
Non può riconoscersi, invece, il credito di €399,69 a titolo di festività in- frasettimanali (per le quali si richiama in ricorso esclusivamente specifica di- sciplina della fonte collettiva che assicura la retribuzione indipendentemente dal fatto che la giornata festiva coincida o meno con giornate destinate al lavo- ro), trattandosi di istituto tipico del contratto collettivo, in difetto di ogni prova circa l'applicazione dello stesso al rapporto o l'adesione della convenuta ad associazione di categoria stipulante (Cass. civ. sez. lav., 27/01/2021, n. 1756:
“Ai sensi dell'art. 36 Cost., in relazione all'adeguamento della retribuzione in proporzione alle mansioni effettivamente svolte, il giudice del merito, anche nel caso in cui si verta nell'ipotesi di contratto collettivo non vincolante per le parti, non può rapportarsi a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che con- corrono a formare il trattamento economico, ma deve valutare solo quelli che costituiscono il cd. minimo costituzionale, con esclusione delle voci specifica- tamente contrattuali (compensi aggiuntivi, scatti di anzianità quattordicesima
6 mensilità)”; v. anche, ex multis, per la giurisprudenza di merito, Corte appello
Ancona sez. lav., 24/08/2017, n. 349, in www.dejure.it).
Invero, quanto al trattamento retributivo per le giornate festive, si ricorda che, a norma dell'art. 5, della legge 27/05/1949, n. 260, “Nelle ricorrenze del- la festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novem- bre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corri- spondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribu- zione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigio- ne o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mo- bili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festi- vo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera”.
7 Dunque, in base alla legge, unica fonte applicabile nella fattispecie, il trattamento retributivo per i giorni delle sole festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno (la festività del 4 novembre è stata soppressa dall'art. 1
l. n. 54/1977) spetta certo in proporzione anche ai lavoratori a tempo parziale.
Ma, nel caso di lavoratori impiegati solo in determinati giorni della set- timana, ove la festività cada in giorno diverso da quelli stabiliti, non può spet- tare la normale retribuzione poiché la prestazione non sarebbe stata comunque resa, a differenza del caso del lavoratore impiegato a tempo pieno o tempo parziale orizzontale il quale, se non ricevesse la retribuzione, sarebbe penaliz- zato.
Nella specie, non ha allegato la ricorrente che i giorni festivi per i quali la legge prevede il detto trattamento siano caduti in giornate in cui, di regola, vi sarebbe stata prestazione di attività lavorativa.
3. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re minimo (per controversie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00) in considerazione della mancanza di complesse questioni di fatto e di diritto e della limitata attività difensiva svolta stante la mancata comparizione in giudi- zio dei convenuti rimasti contumaci. Ai compensi si aggiunge il rimborso for- fetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n.
55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 4 giugno 2025, re- Parte_1
spinta ogni altra istanza, così provvede:
1. - dichiara che tra la ricorrente ed i convenuti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico dal 20 gennaio 2023 al 26 febbraio 2025, per dieci ore settimanali;
2. - condanna ed , in solido tra lo- Controparte_1 Controparte_2
ro, al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma complessiva di €3.142,78#, oltre rivalutazione monetaria ed inte- ressi legali sulle singole frazioni di capitale via via annualmente rivaluta- te dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna ed , in solido tra lo- Controparte_1 Controparte_2
ro, al pagamento, in favore dell'avv. Emanuele MONTEMARANO, pro- curatore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€1.510,00#, di cui €197,00# per spese generali, ed €1.313,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA;
4. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Luna
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