Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10870 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10870/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2025, proposto da
Diem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG derivato 9644000091, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Giovanni Gasparutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Azienda Ospedaliera San Camillo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sialia s.c.a r.l. e Cps Evo s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
- dell’annotazione nel Casellario Informatico, disposta nei confronti della sola Diem S.r.l., per l’intervenuta risoluzione del contratto d’appalto con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti ospedalieri, comunicata da ANAC con nota del 21 gennaio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e di Azienda Ospedaliera San Camillo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza pubblica del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio – a seguito dell’avvenuta integrazione dell’annotazione comunicata da ANAC il 24 aprile 2025 e documentata in atti – e conseguentemente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e di compensare le spese di lite;
Rilevato altresì che alla medesima udienza le altre parti costituite hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dalla ricorrente;
Ritenuto – in considerazione di quanto affermato e domandato dalla ricorrente – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite, avuto riguardo alla concorde volontà manifestata dalle parti in tal senso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO